LEGGE PROVINCIALE N. 41 DEL REGIONE TRENTO (Prov.) Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

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LEGGE PROVINCIALE N. 41 DEL 10-12-1993 REGIONE TRENTO (Prov.) Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 61 del 21 dicembre 1993 Il Consiglio Provinciale ha approvato Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento promuove, nell' ambito delle proprie competenze, iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna in campo istituzionale, economico, sociale e culturale al fine di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne, contribuendo al massimo sviluppo dell' autonomia, dell' identità e della specificità delle donne. ARTICOLO 2 Istituzione e composizione della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna. 1. Per il perseguimento delle finalità di cui

all' articolo 1 è istituita la commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. 2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da: a) dodici componenti eletti, con voto limitato a tre, dalle associazioni e dai movimenti femminili, rappresentativi a livello provinciale, che abbiano come fine istituzionale risultante dal loro atto costitutivo, la promozione di iniziative a favore della condizione femminile e che di fatto abbiano svolto e svolgano iniziative a favore della condizione femminile, tra persone che abbiano maturato provate esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico nei vari campi del mondo del lavoro; b) tre esperti della condizione femminile e dei problemi della parità designati dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra persone che abbiano specifiche competenze ed esperienze acquisite rispettivamente nei settori: dell' assistenza sociale e della sanità, dell' economia e del lavoro, della cultura e dell' informazione, dell' istruzione e della formazione professionale. 3. Le associazioni e i movimenti femminile di cui alla lettera a) del comma 2 2 inviano alla presidenza della Giunta provinciale, entro novanta giorni dall' inizio della legislatura, l' atto costitutivo e una relazione sulle attività svolte nell' ultimo triennio e su quelle in programma al fine della verifica dell' esistenza dei requisiti indicati dalla medesima lettera a). I rappresentanti delle associazioni e dei movimenti in possesso dei requisiti sono convocati, entro trenta giorni, in apposita riunione dal Presidente della Giunta o da un suo delegato per l' elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 2. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi. 4. Le proposte di candidatura per le designazioni di cui al comma 2 debbono essere accompagnate da un curriculum comprovante i requisiti richiesti. 5. In caso di dimissioni, morte o altra causa di cessazione dalla carica di componente della commissione si provvede alla sostituzione: a) per i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 con la nomina da parte della Giunta provinciale del candidato che segue immediatamente l' ultimo nominato nella graduatoria risultante dalla votazione svolta, ad inizio della legislatura, durante la riunione di cui al comma 3; b) per i componenti di cui alla lettera b) del comma 2 con le modalità di cui alla medesima lettera b). 6. I componenti nominati ai sensi del comma 5 rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettano ai componenti sostituiti.

ARTICOLO 3 Funzionamento della commissione 1. La commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il presidente e il vicepresidente. 2. Il presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della commissione deve essere disposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo che la presente legge o il regolamento interno prevedano una maggioranza qualificata, le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 4. La commissione opera in piena autonomia e adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione, del proprio funzionamento, nonchè per l' istruttoria dei propri lavori. 5. La commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, integrati eventualmente con esperti. 6. Ai componenti della commissione ed al segretario di cui all' articolo 9, comma 2, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dalla legge modificata dall' articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. ARTICOLO 4 Insediamento e durata della commissione 1. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura e comunque sino all' insediamento della nuova commissione che deve avvenire entro sei mesi dall' inizio della legislatura. 2. La commissione è insediata dal Presidente della Giunta provinciale.

ARTICOLO 5 Funzioni della commissione 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a) effettua direttamente o in collaborazione con altri organismi indagini conoscitive sui problemi inerenti alla condizione femminile nella provincia; b) formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale la normativa e gli interventi della Provincia in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, cultura, servizi sociali, sanitari e assistenziali; c) promuove l' adozione di azioni positive da parte di soggetti che operano in ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità e per il superamento di situazioni discriminanti, esprime parere sul finanziamento di detti progetti ed opera il controllo sui progetti in itinere, verificandone la corretta attuazione e l' esito finale; d) esprime parere sui disegni di legge proposti dalla Giunta provinciale o di iniziativa consiliare rapportabili direttamente o indirettamente alla condizione femminile; c) esprime parere sul piano degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 concernente << organizzazione degli interventi di politica del lavoro >>, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19, e sul piano triennale della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificato da ultimo dalla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28; f) verifica lo stato di applicazione nella provincia della legislazione in materia di parità, con particolare riferimento al lavoro ed alle condizioni di impiego; g) promuove incontri, convegni, seminati, conferenze, nonchè ogni altra iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e ad informare e sensibilizzare l' opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; h) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; i) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all' adozione di piani di adozione positive per la rimozione delle discrimizioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici; l) può richiedere al servizio lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale. 2. Le informazioni e i documenti assunti dalla commissione nel corso delle indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e dei codici

deontologici. ARTICOLO 6 Rapporti di collaborazione della commissione 1. La commissione opere per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili della provincia e le donne nelle istituzioni e promuove un' adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale. 2. La Commissione sviluppa inoltre rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, nazionale e locale. ARTICOLO 7 Programma di attività della commissione 1. La commissione elabora, entro il mese di settembre, un programma triennale di attività, nonchè eventuali aggiornamenti annuali. 2. Il programma di cui al comma 1 evidenzia gli obiettivi, le iniziative e le priorità perseguite dalla commissione nei vari settori di sua competenza, nonchè i relativi impegni finanziari. 3. La Giunta provinciale approva il programma di cui al comma 1 con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 8 Relazione annuale della commissione 1. Entro il 32 marzo di ogni anno, la commissione invia al Presidente della Giunta provinciale una relazione sull' attività svolta e sullo stato di applicazione nella provincia della legislazione in materia di parità, corredata da osservazioni e proposte, assieme alle eventuali relazioni di minoranza. 2. Il Presidente della Giunta cura la trasmissione delle relazioni al Presidente del Consiglio, che le invia a tutti i consiglieri. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse dal Consiglio provinciale nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione. 3. Qualora lo ritenga opportuno la commissione trasmette alla Giunta provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali. ARTICOLO 9 Strutture organizzative 1. La commissione ha sede presso la Giunta provinciale e si avvale di una segreteria tecnica incardinata presso il servizio relazioni pubbliche. 2. Per l' espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale di un funzionario provinciale con compiti di segretario e di altro personale messo a disposizione della Giunta provinciale. 3. La commissione può avvalersi della collaborazione delle strutture provinciali, di istituti e dipartimenti universitari, nonchè di esperti esterni secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti. ARTICOLO 10 Consigliere e viceconsigliere di parità 1. La Giunta provinciale, da una terna proposta dalla commissione fra i suoi componenti, nomina il consigliere e il viceconsigliere di parità. 2. Il viceconsigliere di parità coadiuva il consigliere

di parità e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 3. Il consigliere di parità è membro a tutti gli effetti della commissione provinciale per l' impiego e delle commissioni locali per l' impiego di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19. 4. Il consigliere di parità elabora progetti di azioni positive in collaborazione con la commissione e funge da tramite tra la commissione e l' agenzia del lavoro su problematiche particolari concernenti l' attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro. 5. Il consigliere di parità ha la qualifica di pubblico funzionario e svolge i compiti ed esercita i poteri di cui all' articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente << Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro >>. 6. Il consigliere di parità sviluppa rapporti di collaborazione con i consiglieri di parità esistenti a livello internazionale, nazionale, locale e raccoglie le segnalazioni dei consiglieri di parità istituti a livello locale. 7. Il consigliere e il viceconsigliere di parità sono domiciliati presso il servizio lavoro e si avvalgono della segreteria tecnica di cui all' articolo 9, comma 1. 8. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, su proposta della commissione, il numero massimo delle giornate di effettiva presenza del consigliere e del viceconsigliere di parità nella sede in cui sono domiciliati. 9. Per le giornate di effettiva presenza nella sede, al consigliere di parità e, nel caso di sostituzione, al viceconsigliere di parità, sono corrisposti i compensi previsti dal comma 6 dell' articolo 3. Ai medesimi spettano inoltre i permessi previsti dal comma 12 dell' articolo 8 della legge n. 125/ 1991. ARTICOLO 11 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 13, sono abrogate: a) la legge provinciale 5 agosto 1980, n. 24 concernente: << istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile >>; b) la legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31 concernente << Interventi per la realizzazione della pari opportunità fra uomo e donna >>, ad eccezione dell' articolo 7.

ARTICOLO 12 Finanziamento della commissione 1. Qualora sia necessario assumere spese, stipulare convenzioni o affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, le stesse sono decise dalla Giunta provinciale su conforme richiesta della commissione. 2. Per l' effettuazione delle spese di cui al comma 1. la Giunta provinciale approva programmi periodici di spesa sulla base del programma presentato dalla commissione ai sensi dell' articolo 7. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati, secondo le modalità previste dall' articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato a ultimo con l' articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7. ARTICOLO 13 Norma transitoria 1. La prima costituzione della commissione avviene entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. 2. Fino al primo insediamento della commissione istituita dalla presente legge continua ad operare la commissione per la realizzazione delle pari opportunità di cui all' articolo 2 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31.

ARTICOLO 14 Norma finanziaria 1. All' autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti dall' articolo 12 si provvederà con successiva legge. ARTICOLO 15 Copertura degli oneri 1. Ai maggiori oneri valutati nell' importo minimo di Lire 2.000.000 derivanti dall' applicazione dell' articolo 3, comma 6 e dell' articolo 10, comma 9, a carico dell' esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l' utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale << Amministrazione generale >>, programma << Amministrazione generale >>, area di attività << Servizi generali >> del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all' articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4. 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia. ARTICOLO 16 Variazioni di bilancio 1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire) 1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)

0 in diminuzione: Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - articolo 24) - articolo 123 - Nuova legge - Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive cod. mecc. 1119021232 1994-2 1995-2 1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire) in aumento: Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni; legge provinciale 24 gennaio 1992, nº 5 - articolo 80) cod. mecc. 2114210101 1994 + 2 1995 + 2 2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all' articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all' articolo 15 sono portate in diminuzione delle << Spese per leggi in programma >> ed in aumento delle << Spese per leggi operanti >> nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 1 del medesimo articolo 15. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 10 dicembre 1993