STATUTO CLUB DEI GIÀ SINDACI DELL ALTO ADIGE Articolo 1 DENOMINAZIONE L associazione per il tempo libero dei già sindaci dell Alto Adige è denominata Club dei già sindaci dell Alto Adige e segue la normativa degli articoli 36 e seguenti del Codice civile. Articolo 2 SEDE L associazione ha sede in 39100 Bolzano, in via Kanonikus-Michael-Gamper 10. Articolo 3 DURATA La durata non è limitata. Lo scioglimento può essere deliberato da un assemblea dei soci. Articolo 4 FINALITÀ E SCOPI 1. La promozione dei rapporti umani tra già sindaci. 2. In aggiunta a quanto dal punto uno, ogni altra attività utile e/o necessaria, nonchè attività di carattere culturale e inerenti il tempo libero. 3. A tal fine l associazione può svolgere ogni negozio di carattere mobile ed immobile. Articolo 5 FINI DI NON LUCRO 1. L associazione è fondata sul principio della solidarietà, non ha fini di lucro e si organizza secondo criteri di democrazia ed ugualianza giuridica di tutti i soci, eleggendo i propri organi sociali. 2. Durante la vita dell associazione eventuali avanzi amministrativi ed utili, riserve e quote di capitale non potranno essere distribuiti. I mezzi finanziari devono essere utilizzati unicamente per la realizzazione dei fini sociali e le attività connesse. Articolo 6 SOCI Possono essere soci unicamente già sindaci e già sindache che fanno domanda di poter essere socio dell associazione. Devono essere nel pieno possesso di tutti i diritti civili, essere persone il cui comportamento e la cui immagine è indiscussa. Articolo 7 ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO 1. Si acquista a tempo indeterminato e quindi non può essere limitata nel tempo. Il socio ha il diritto di scioglere in qualsiasi momento la sua qualità di membro dell associazione. 2. Chi vuole diventare socio, deve presentare una domanda scritta al direttivo dell associazione, il quale decide a tale proposito. Il socio deve pagare la quota annuale fissata al riguardo. 3. Il Direttivo è libero di assumere o no chi ha presentanto domanda. In caso negativo vanno comunicate le motivazioni della delibera. Articolo 8 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La qualità di socio si estingue con l uscita volontaria, il non pagamento della quota sociale per un periodo superiore a tre mesi dalla richiesta di liquidazione del debito, in caso di morte del socio e di scioglimento dell associazione. L uscita volontaria va comunicata per iscritto. Articolo 9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 1. I soci hanno il diritto attivo e passivo di voto, di partecipare alla vita dell associazione con prese di posizione e proposte, di usufruire dei servizi offerti dall associazione.
2. Hanno di diritto di voto non limitato, in particolare nel caso di approvazione o variazione dello statuto e del regolamento interno ed in occasione delle elezioni degli organi sociali. 3. I soci hanno il dovere di contribuire alla conservazione e promozione delle finalità dell associazione ed di attenersi a quanto previsto dallo statuto e dalle delibere degli organi sociali. Articolo 10 ORGANI SOCIALI E DURATA MANDATO 1. Gli organi sociali sono: a) L assemblea dei soci b) Il Presidente c) Il Consiglio direttivo d) I revisori dei conti 2) La durata del mandato è di cinque anni. Gli eletti sono rielleggibili a mandato scaduto. Le elezioni si svolgono nel corso dell anno delle elezioni comunali. Articolo 11 ASSEMBLEA DEI SOCI 1. L assemblea è l organo supremo dell associazione e si svolge come ordinaria e/o straordinaria. 2. La convocazione dell assemblea viene decisa dal Consiglio direttivo ed avviene su iniziativa del Presidente che comunica almeno otto giorni prima la data, il luogo, l ora e l ordine del giorno della prima e seconda seduta. L invito è a disposizione dei soci nella sede dell associazione e viene inviato a ciascuno tramite posta, telegramma, fax o posta elettronica. 3. Nelle assemblee ogni socio ha un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio previa presentazione di delega scritta. Ogni socio può rappresentare non più di due soci. 4. I soci hanno il diritto di prendere visionedel bilancio consuntivo e di tutti i documenti relativi alle delibere come da ordine del giorno. Articolo 12 ASSEMBLEA ORDINARIA 1. L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta e deve avere per oggetto l approvazione del bilancio consuntivo. In questa occasione i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. 2. L assemblea ordinaria è competente altresí: a) Elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. b) Approvazione delle linee generali dell attività prevista nell esercizio in corso. c) Approvazione dei regolamenti interni e delle norme attuative. d) Delibere su ogni altra materia, non espressamente di competenza di altri organi. Articolo 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1. La convocazione di una assemblea straordinaria può esere richiesta da almeno un decimo dei soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale; è necessario all uopo una domanda scritta e motivata indirizzata al Consiglio Direttivo, comprendente l indicazione della proposta dell ordine del giorno da trattare. È altresi possibile su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In entrambi i casi l Asssemblea deve essere convocata almeno entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Se questi termini non vengono rispettati, l Assemblea viene convocata dai revisori dei conti. 2. L Assemble straordinaria è competente: a) Delibere sui cambiamenti dell statuto. b) Altre delibere di interesse particolare ed urgente. c) Scioglimento dell associazione e determinazione delle modalità della liquidazione. Articolo 14 DELIBERE DELL ASSEMBLEA
1. L assemblea ordinaria e straordinaria possono validmente deliberare in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto di voto o aventi apposita delega. Le delibere sono prese a maggioranza semplice. 2. In seconda convocazione l assemblea sia essa ordinaria o straordinaria delibera in ogni caso con maggioranza semplice. 3. Le delibere prese in sede di assemblea sono vincolanti anche per i soci non presenti, contrari e astenuti in sede di voto. Articolo 15 FORMALITÀ DELIBERE Sia in assemblea ordinaria che in straordinaria le delibere vengono prese di regola con alzata di mano. In caso di tematiche particolarmente importanti l assemblea può decidere il voto segreto con apposite schede di votazione. In caso di ugualianza di voti la proposta è da considerarsi respinta. Articolo 16 PRESIDENZA E SCRUTINATORI 1. La Presidenza delle assemblee è svolta in linea di principio dal Presidente dell associazione; in caso di assenza tale funzione è di competenza del vicepresidente. 2. Il Presidente nomina chi deve tenere il protocollo dell assemblea e dirige le elezioni degli organi sociali. Articolo 17 ELEZIONI 1. Possono candidarsi solo soci dell associazione. 2. Il Presidente viene eletto direttamente dall assemblea dei soci. 3. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti sulla base di proposte vincolanti da parte dei singoli circondari (Valle Venosta, Burggraviato, Sciliar, Bassa Atesina/Oltradige, Valle Isarco, Valle Pusteria, Alta Valle Isarco). 4. I voti da dare sono massimo il numero di membri da eleggere. 5. Per i revisori è possibile dare al massimo due voti. 6. Gli eletti svolgono la loro funzione a titolo gratuito. È possibile solo il rimborso di eventuali spese vive effettivamente sostenute. Articolo 18 PRESIDENTE 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell associazione e rappresenta la stessa davanti a terzi ed agli organi giudiziari. Il Presidente può eleggere tra i membri dei Consiglio Direttivo un Vicepresidente. 2. In caso di assenza o impossibilità di intervento viene sostituito dal Vicepresidente in tutte le sue funzioni e compiti. Può altresí delegare ad alcuni membri del Direttivo compiti particolari. 3. Il Presidente ha la firma su tutti i documenti dell associazione sia con riguardo ai soci che a terzi. 4. Il Presidente può prendere delibere urgenti senza interpellare il Consiglio Direttivo, quando non è possibile effettuare una convocazione in tempi brevi. Il Presidente deve sottoporre tali delibere in sede della prossimo Consiglio per la ratifica. Articolo 19 CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo è l organo esecutivo dell associazione e si compone dal Presidente, un rappresentante di ogni circondario e del comune di Bolzano. Il Consiglio può chiamare a far parte dello stesso altri membri soci. Questi non hanno diritto di voto. 2. Il Consiglio Direttivo elabora ogni anno una programma di attività. 3. I membri dei singoli circondari elaborano tenendo conto del punto 2 un preventivo annuo di attività per il proprio territorio di competenza. Articolo 20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo deve eseguire le delibere dell assemblea ordinaria e straordinaria e svolgere l amministrazione ordinaria e strraordinaria dell associazione.
2. Ha altresí i seguenti compiti: a) Svolgimento di ogni attività al fine del raggiungimento degli scopi sociali come da statuto, considerando le competenze dell assemblea dei soci e degli altri organi sociali. b) Esecuzione delle linee guida dell assemblea e delle relative delibere. c) Delibere inerenti l assunzione e l esclusione di soci. d) Fissazione della quota di contributo soci annuo. e) Preparazione del Consuntivo annuale. f) Ratifica delle delibere prese dal Presidente in via di urgenza. g) Trasferimento di compiti, competenze e mandati a terzi. 3. Il Consiglio delibera ogni altra misura di sua competenza sulla base del presente statuto. Articolo 21 RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario o quando viene richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio. 2. Gli inviti vengono effettuati scritti per posta, telegramma, fax o in via elettronica; in via di eccezione anche a voce ed almeno tre giorni prima. Negli inviti va indicata la data, il luogo, l ora e l ordine del giorno. 3. La Presidenza la ha il Presidente ed in caso di assenza dello stesso il Vicepresidente o un membro del Consiglio. 4. I membri del Consiglio non possono delegare il proprio voto. 5. Le delibere sono valide se partecipano alla relativa riunione almeno la metà dei membri e vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti la proposta è da considerarsi respinta. 6. Per ogni Consiglio è da redattare un protocollo da firmare dal Presidente e dal protocollante. Articolo 22 USCITA ANTICIPATA DI MEMBRI DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio decade, se esce, anche in caso di uscita non contemporanea, più della metà dei membri. 2. Il Consiglio decade anticipatamente nel caso in cui l assemblea non approva il bilancio consuntivo come da articolo 12 dell statuto. 3. In caso di decadenza anticipata del Consiglio questo rimane in carica per la gestione ordinaria fino alla riunione dell assemblea. L assemblea per l elezione del nuovo Consiglio va convocata entro trenta giorni e va effettuata entro i trenta giorni succesivi. 4. Nel caso in cui escono uno o più Consiglieri prima della fine del mandato, è necessario sostituirli in occasione della prossima assemblea con apposite elezioni. Rimarranno in carica fino alla fine del periodo di durata del Consiglio. Articolo 23 RESPONSABILITÀ 1. I Consiglieri sono responsabili nei confronti dell associazione e nei termini del proprio mandato. Non sono responsabili i Consiglieri che non abbiano partecipato alla azione causante danni salvo il caso che erano a conoscenza e/o non abbiano richiesto la non effettuazione della misura in questione. 2. Per quel che riguarda i debiti dell associazione contratti dagli organi sociali, i terzi interessati possono chiedere il riparto del patrimonio sociale nonchè quello di chi ha agito nel nome e per conto dell associazione. Articolo 24 COLLEGIO DEI REVISORI 1. È composto da due persone e viene invitato alle riunioni del Consiglio. Non devono essere soci. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo. 2. È compito dei revisori controllare la gestione finanziaria ed in particolare il bilancio consuntivo. In occasione delle assemblee annuali relazionano sulla propria attività è propongono se può essere approvato il relativo operato o no.
Articolo 25 ESERCIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO L esercizio inizia il 1.1. e termina il 31.12. di ogni anno. Articolo 26 PATRIMONIO SOCIALE 1. É composto da: a. Beni mobili e immobili di proprietà dell associazione. b. Eventuali fondi di riserva, alimentati dagli avanzi annuali. c. Eventuali pagamenti, donazioni e legati di soci, persone private e istituzioni. 2. Le entrate destinate ai fini sociali sono: a. I contributi annuali dei soci ed altri pagamenti effettuati da questi per specifiche prestazioni dell associazione. b. Contributi e finanziamenti di istituzioni pubbliche o persone private. c. Entrate dovute all organizzazione di attività ed eventi. d. Tutte le altre entrate finanziarie. 3. I contributi dei soci ed altri non possono essere rivalutati o ceduti ad altri. Articolo 27 SCIOGLIMENTO 1. Nel caso in cui la continuazione dell attività sociale non è più possibile, il Consiglio convocherà un assemblea straordinaria. 2. La deliberazione relativa allo scioglimento dell associazione e la destinazione del Patrimonio sociale deve essere presa con il consenso di almeno tre quarti dei soci. 3. Il patrimonio residuo dopo il soddisfacimento di tutti i creditori va destinato a finalità di utilità pubblica. Articolo 28 DISPOSIZIONI FINALI Per i casi non previsti da questo statuto trovano aplicazione le disposizioni del Codice Civile e la normativa specifica.