Regolamento d uso della palestra scolastica comunale

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Transcript:

Regolamento d uso della palestra scolastica comunale CAPO I - NORME GENERALI Art. 1) Disciplina d uso Il presente regolamento disciplina l uso della palestra annessa all istituto scolastico sito in località Ronco e in uso all Istituto Comprensivo Valle Stura. A norma delle disposizioni contenute nel 2 comma dell art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517 che stabilisce che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate in orario extrascolastico, il Comune di Masone mette a disposizione delle società sportive, delle federazioni, degli Enti di promozione sportiva, la palestra annessa all Istituto Scolastico posto in località Ronco, per lo svolgimento di attività sportive e per manifestazioni coerenti con la naturale destinazione di detti locali e delle attrezzature presenti. Gli interessati all uso dei locali considerati saranno in seguito denominati utilizzatore. Le attività sportive e motorie potranno essere svolte da parte degli utilizzatori solo negli orari in cui la palestra non è occupata per attività scolastiche. Art. 2) Sospensione o rinvio attività sportiva L Amministrazione comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nella palestra scolastica comunale di proprietà del Comune di Masone. CAPO II - NORME D USO DELLA PALESTRA Art. 4) Utilizzo e accesso 1) L impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. 2) I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all impianto. 3) Per i minori e i gruppi scolastici l accesso alla palestra è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società, associazione o ente titolare della autorizzazione d uso sottoscritta con il Comune. 4) Chiunque entri in palestra deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente all interno dell impianto sportivo. 5) Indipendentemente dall assolvimento delle formalità indicate nei precedenti commi, anche in presenza della prescritta autorizzazione, l ingresso e la permanenza nell impianto non è consentita agli atleti, soci, ecc., se non in presenza di un dirigente o allenatore responsabile. Il dirigente, l allenatore o l insegnante, alla cui presenza è subordinato l accesso e la permanenza degli utenti nell impianto, è direttamente e personalmente responsabile della disciplina e del corretto comportamento degli utenti stessi, dello scrupoloso rispetto degli orari di utilizzo autorizzati, dell integrità di attrezzature, arredi e servizi.

Possono accedere alla palestra e ai servizi annessi, solo gli utenti che ne abbiano l autorizzazione. L ingresso agli spogliatoi e alla palestra durante lo svolgimento delle attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate dalle società sportive, associazioni, enti, ecc Gli iscritti ai corsi, gli atleti, gli allenatori ed i dirigenti dovranno essere in condizione di dimostrare, in qualsiasi momento, agli incaricati del Comune o a chiunque ne abbia titolo di appartenere al sodalizio autorizzato. Art. 5 Criteri per l autorizzazione Le istanze per l assegnazione degli impianti possono essere presentate al Comune solo da sodalizi, gruppi o associazioni (di seguito indicati come soggetti, richiedenti o istanti), che contino almeno n.10 iscritti. Il Comune potrà accedere alle richieste presentate da tali soggetti solo nel caso che l impianto richiesto risulti effettivamente utilizzato, e in via continuativa, da almeno n. 10 atleti/amatori. In caso contrario l autorizzazione comunale non potrà essere rilasciata, ovvero dovrà essere revocata nel caso che la constatazione della mancanza del requisito numerico qui previsto sia posteriore al rilascio dell autorizzazione richiesta. Le richieste saranno soddisfatte assegnando gli orari in base ai seguenti criteri in ordine di priorità: a) Associazioni sportive residenti ed operanti nel territorio comunale con diversi anni di attività continuativa; b) Tipo di utenza a cui l attività sportiva o motoria praticata è rivolta: sono favorite le attività destinate a ragazzi di età inferiore ai 14 anni, disabili; c) Società sportive iscritte nel registro del CONI come associazione sportiva dilettantistica e che svolgano campionati regolari d) Attività sportiva svolta in maniera continuativa (es. per tutta la stagione sportiva), anziché attività sporadica (es. 3 mesi); e) Comportamento tenuto dalle società nel corso delle precedenti autorizzazioni f) Possibilità di utilizzare altre strutture (anche private) per l esercizio delle proprie attività; Art.6 Modalità e termini per la presentazione delle richieste di fruizione Le Associazioni Sportive, Enti, Federazioni interessate all uso della palestra scolastica comunale dovranno inoltrare apposita richiesta al Comune. Le domande devono contenere: la denominazione del gruppo associativo, il nominativo, generalità ed indirizzo della persona delegata quale responsabile, il programma dettagliato delle attività e delle amministrazioni, la data o scadenza periodica di utilizzo, l orario di inizio e di durata, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione incondizionata delle norme del Regolamento. La domanda va presentata, per tutte le attività programmate in modo continuativo per l intera stagione sportiva, entro il 30 giugno di ogni anno e in occasione della prima presentazione dovrà essere corredata da atto costitutivo e/o statuto se trattasi di società di nuova costituzione oppure se sono state portate modificazioni agli atti già depositati presso l Amministrazione Comunale. Per l utilizzo occasionale della palestra saranno prese in considerazione le richieste pervenute almeno tre giorni prima della data prevista per l attività. Dette potranno essere soddisfatte esclusiva-

mente se compatibili con la disponibilità della struttura e con le attività già oggetto di autorizzazione. Art. 7 Rilascio dell autorizzazione L autorizzazione all uso della palestra sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio Patrimonio, nell atto si individua il singolo soggetto autorizzato, il relativo calendario d uso, il periodo di autorizzazione, la disciplina sportiva praticata e quant altro necessario alla gestione. L autorizzazione può essere rilasciata solo quando sia possibile l identificazione personale del responsabile dello svolgimento dell attività per la quale è stata formulata la richiesta, in riferimento specifico all impianto ed alle ore in uso. L atto di autorizzazione viene sottoscritto dal titolare in segno di piena accettazione degli spazi, degli orari e del periodo autorizzato; della piena accettazione delle norme dettate dal presente regolamento; di assunzione delle responsabilità conseguenti alla autorizzazione stessa. La sottoscrizione dell atto di autorizzazione da parte del titolare è condizione preliminare indispensabile per l avvio delle attività sportive presso la struttura sportiva. L autorizzazione avrà validità per il periodo indicato nell atto stesso e non potrà eccedere il 30 giugno di ogni anno. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi durante la stagione sportiva, dovranno essere comunicate da parte del titolare all Amministrazione Comunale che valuterà le opportune conseguenze. Art. 8. Obblighi del titolare dell autorizzazione all uso L utilizzo della palestra è inoltre subordinata da parte dei titolari dell autorizzazione all uso all osservanza dei seguenti obblighi: a) assunzione della diretta responsabilità circa lo svolgimento delle attività sportive segnalando all Amministrazione Comunale i nominativi dei dirigenti responsabili; b) le società, previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti nell impianto. Resta fermo, però, il divieto di installare attrezzi e impianti fissi che possano ridurre la disponibilità della palestra. Comunque, ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzato dall Amministrazione Comunale c) restituzione dell impianto e dei locali annessi in perfetto ordine e puliti, nonché nello stato funzionale originale, una volta terminato l uso; d) assunzione da parte del titolare della responsabilità a svolgere attività sportive e motorie adatte alle capacità dei partecipanti dei quali è obbligo del titolare verificare l idoneità fisica. e) Obbligo di entrare in palestra con scarpe da ginnastica adeguate all attività svolta e pulite. Non è consentito accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all esterno, anche se le scarpe sono di tipo idoneo allo svolgimento della pratica sportiva. f) comunicazione tempestiva all amministrazione comunale per eventuali danni alle attrezzature o alle strutture, riscontrati al momento dell inizio attività o causati direttamente durante gli allenamenti, nei locali utilizzati.

g) risarcimento individuale ed in solido con le altre società per eventuali danni provocati all immobile e alle attrezzature durante l attività sportiva h) divieto di accedere ai locali della scuola o di utilizzarne gli attrezzi senza una regolare autorizzazione. i) divieto di accedere alla palestra in orari diversi da quelli autorizzati. j) obbligo di comunicare eventuali variazioni di orario di utilizzo. k) divieto di duplicare le chiavi della palestra ed obbligo di restituire le medesime al termine della autorizzazione. I titolari dell autorizzazione all uso non possono in alcun modo invocare l ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento e, in particolare, di quelle disposte ai sensi del presente articolo. Art. 9. Orari Il titolare è tenuto a osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato. L accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell attività sportiva, e di norma non oltre le 23,30, fatti salvi casi eccezionali. I titolari dell autorizzazione sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell uso della struttura, delle attrezzature e dei servizi; ad indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d uso dell impianto; a non espletare attività diverse da quella per cui è stata accordata l autorizzazione. Art. 10) Divieti 1) E vietato sub-autorizzare chiunque e a qualsiasi titolo all uso dell impianto; la subautorizzazione comporta la revoca dell assegnazione. 2) In palestra è vietato giocare a calcetto, se non usando un pallone di spugna del tutto comprimibile. 3) E vietato fumare in tutto l impianto. 4) Ai frequentatori della palestra è vietato accedere ai locali della scuola adiacente. 5) E vietata la consumazione di cibi e bevande all interno dell impianto. 6) E fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie in palestra e nei locali annessi (spogliatoi, corridoi, ecc..) 7) E altresì vietato introdurre in palestra e eventualmente usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d uso dell impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture. 8) E vietata ogni forma di commercio o fornitura retribuita di servizi come la vendita o il noleggio agli utenti attrezzature, indumenti o quant altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive dietro corresponsione di un compenso. 9) E vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi e- sterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri della palestra, degli spogliatoi, dei corridoi e di qualsiasi locale annesso alla palestra.

10) La autorizzazione d uso sarà revocata in caso di mancato risarcimento per i danni causati. Nei casi di recidiva o di particolare gravità, l Amministrazione Comunale non potrà dar corso a nuove autorizzazioni in capo alle associazioni, gruppi o sodalizi interessati per almeno un anno solare successivo a quello in cui si sono verificati i fatti loro imputati. Art. 11) Tariffe Per l uso della palestra scolastica comunale è dovuto, da parte degli instanti, il pagamento delle quote d uso stabilite (canone). Detto pagamento deve avvenire almeno 48 ore prima della data (non dell ora) di inizio dell utilizzo dell impianto nel caso di attività estemporanee e non programmate. Per le utenze stagionali, la autorizzazione ha comunque validità subordinata al pagamento canone per il monte ore richiesto, secondo le modalità indicate dall Amministrazione Comunale. Vengono pertanto stabilite le seguenti tariffe: AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA. 50,00 si intende l uso per un periodo da 1 a 5giorni AUTORIZZAZIONE ANNUALE: - per attività sportive agonistiche e non. 3,00 orarie Le predette tariffe potranno essere periodicamente aggiornate con apposita deliberazione della Giunta Comunale. I titolari dell autorizzazione all uso devono comunque provvedere al pagamento delle quote dovute non oltre il 10 di ogni mese, sia per le autorizzazioni della durata dell intera stagione, sia per periodi di utilizzo non continuativi. Il mancato pagamento del canone entro i termini indicati comporta per i richiedenti la sospensione o la revoca dell autorizzazione. Il mancato utilizzo dell impianto da parte dei soggetti richiedenti per cause non dipendenti della volontà dell Amministrazione Comunale, non può dare luogo ad alcun rimborso, sconto o diritto al trasferimento di quote per periodi successivi o per altra prenotazione in altra data. Qualora, al contrario, sia l Amministrazione Comunale a sospendere o interdire l uso dell impianto, il titolare potrà chiedere il rimborso o, sempre che sia possibile, il trasferimento della quota per altro impianto o per altra prenotazione in altra data. Per l utilizzo della palestra da parte di soggetti disabili, invalidi civili o del lavoro e categorie equiparate, ovvero da parte degli enti o associazioni che li rappresentano e tutelano, la Giunta Municipale valuterà la possibilità di concedere particolari agevolazioni fino all uso gratuito tramite la previsione della casistica nell atto di determinazione delle tariffe. Art. 12) Oneri e facoltà del Comune Sono a carico del Comune tutte le spese relative al riscaldamento, all illuminazione, al consumo di acqua. La pulizia dei locali utilizzati sarà a carico dei richiedenti. L Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare le autorizzazioni, sospenderle o modificarne gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario

per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell impianto. L autorizzazione può essere altresì temporaneamente sospesa per sopravvenute esigenze della scuola formalmente segnalate dal Dirigente Scolastico. L Amministrazione Comunale e il personale scolastico di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti. Art.13) Responsabilità civile e penale L utilizzatore risponde dei danni provocati a terzi dall esercizio di attività sportive e nonché da quelli provocati ad eventuali persone presenti durante lo svolgimento delle attività. Allo stesso modo risponde dei danni provocati alle attrezzature/strutture sia in conseguenza di un utilizzo non adeguato sia per le azioni di eventuali persone presenti durante lo svolgimento delle attività. Il titolare è responsabile anche in caso di omessa segnalazione di danneggiamenti o danni. I titolari dell autorizzazione all uso sono espressamente vincolati a tenere sollevato il Comune di Masone, la competente autorità scolastica, se del caso, o gli eventuali coobbligati, da tutti i danni diretti ed indiretti che potessero comunque ed a chiunque derivare dall uso della palestra scolastica comunale e degli spazi accessori. I titolari dell autorizzazione all uso devono, altresì, tenere sollevato il Comune di Masone e gli eventuali coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta giudiziale o stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della autorizzazione, all uso dell impianto e degli spazi accessori. ART. 14 Potere ispettivo Il Comune potrà in qualsiasi momento vigilare controllare l esatto adempimento delle condizioni e clausole di autorizzazione. Il Comune per i medesimi motivi e a mezzo del proprio personale, potrà avere libero accesso prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività sportive. Art. 15 Disposizioni finali Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ma ritenuto utile al miglior funzionamento o utilizzo della palestra, l Amministrazione Comunale potrà emanare norme supplementari o disposizioni transitorie. Inoltre, riguardo a tutte le casistiche eventualmente non disciplinate dal presente atto normativo, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia e che potranno essere e- messe dalle competenti autorità sovraordinate in quanto applicabili e compatibili con la natura comunale dell impianto.