GESTIONE IMPRENDITORIALE DEI SERVIZI STRUMENTALI

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GESTIONE ASSOCIATA GESTIONE IMPRENDITORIALE DEI SERVIZI STRUMENTALI Gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni Castel Goffredo 5 ottobre 2013 1

GESTIONE ASSOCIATA SCOPO FONDAMENTALE Riprogettare il sistema locale di erogazione dei servizi ai cittadini mediante la produzione degli stessi con modalità accentrate al fine di realizzare risparmi ed economie di scala, alla luce della costante riduzione delle risorse a disposizione 2

GESTIONE ASSOCIATA OBIETTIVI garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte; estendere a tutti i comuni la concreta applicazione di servizi/attività; contenere la spesa per la gestione di tali servizi; sviluppare la crescita professionale del personale impegnato 3

NORMATIVA ART. 14 Dl 78/2010 convertito in L. 122/2010 Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. ART. 16 Dl 138/2011 convertito in L. 148/2011 Viene imposto l obbligo ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti di esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un unione di comuni a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune facente parte dell Unione che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo. TALI DISPOSIZIONI SONO STATE MODIFICATE DALL ART. 19 Dl 95/2012 convertito in L. 135/2012 4

NORMATIVA L art. 19 Dl 95/2012 convertito in L. 135/2012 Interviene sull assetto dell esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni, modificando il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali portandole dalle sei precedentemente individuate dalla legge 42/2009 a dieci, senza più fare riferimento alla classificazione di cui al D.P.R. 194/1996: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi 5

NORMATIVA f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i)polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica (aggiunto dall'art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013) 6

NORMATIVA In secondo luogo: A)rende obbligatorio per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d Italia, ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali sopra indicate, ad esclusione della lettera l), disponendo che I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1 gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 1 gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28. B) rende facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni speciali per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. 7

CONTENUTO FUNZIONI FONDAMENTALI Funzioni fondamentali per il D.L. 95/2012 Funzioni classificate nel bilancio comunale a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale Funzione 8 - Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'ambiente 8

CONTENUTO FUNZIONI FONDAMENTALI Funzioni fondamentali per il D.L. 95/2012 Funzioni classificate nel bilancio comunale d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'ambiente e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi 9

CONTENUTO FUNZIONI FONDAMENTALI Funzioni fondamentali per il D.L. 95/2012 Funzioni classificate nel bilancio comunale g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai Cittadini Funzione 10 - Funzioni nel settore Sociale h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici Funzione 4 - pubblica Funzioni di Istruzione i) polizia municipale e polizia amministrativa locale Funzione 2 - Funzioni relative alla Giustizia Funzione 3 -Funzioni di Polizia locale 10

CONTENUTO FUNZIONI FONDAMENTALI Funzioni fondamentali per il D.L. 95/2012 Funzioni classificate nel bilancio comunale l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (N.B. questa funzione non èsoggetta all obbligo di esercizio in forma associata) Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo I bis ) i servizi in materia statistica 11

FUNZIONI NON FONDAMENTALI Dall elenco del D.L. 95/2012 restano fuori alcuni settori di intervento comunale, quali: Funzione 2 - uffici giudiziari; casa circondariale e altri servizi Funzione 5 - biblioteche, musei e pinacoteche; teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale. Funzione 6 - piscine comunali; stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti; manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo. Funzione 7 - servizi turistici; manifestazioni turistiche Funzione 11 - affissioni e pubblicità; fiere, mercati e servizi connessi; mattatoio e servizi connessi; servizi relativi all'industria; servizi relativi al commercio; servizi relativi all'artigianato; servizi relativi. Funzione 12 - distribuzione gas; centrale del latte; distribuzione energia elettrica; teleriscaldamento; farmacie; altri servizi produttivi. L esclusione dalle funzioni fondamentali comporta che le stesse restano o possono restare nell ambito del bilancio dei singoli comuni associati. 12

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l), mediante: CONVENZIONE UNIONE 13

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA CON LE CONVENZIONI: a) è obbligatorio convenzionare le 10 funzioni fondamentali (3 a partire dal 2013 e le restanti 7 con decorrenza 2014); b) le convenzioni hanno durata almeno triennale c) alla scadenza del triennio, in assenza di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante l unione. d) i Comuni mantengono i propri bilanci, trasferendo al Comune capofila le proprie quote economiche per la gestione delle funzioni, secondo la convenzione stipulata; e) si può prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti P.S. Nel ddl Delrio sembra sia prevista l abrogazione dell obbligo di cui al punto c) 14

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA Punti di forza a) Non è prevista una soglia minima di abitanti b) Non esiste l obbligo di trasferimento di personale (elemento che tranquillizza il personale medesimo) Punti di debolezza: a) per quanto ben definito nella Convenzione, la sovranità politica sarà inevitabilmente esercitata dal comune capofila attraverso la gestione del proprio Bilancio (contabilizzazione spese correnti gestione patto di stabilità) b) gestione frammentata fra funzioni obbligatorie e non (in particolare funzioni 5, 6, 7, 11, 12); c) gestione variabile di funzioni con comuni diversi tra loro in assenza di un piano strategico di ambito; d) gestione del personale apicale (e non) di provenienza dai vari comuni P.S. nel ddl Delrio sembra prevista la neutralizzazione nel bilancio del Comune capofila dei contributi e rimborsi ricevuti dagli altri Comuni 15

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA L UNIONE gestisce le 10 funzioni fondamentali (3 nel 2013 e le restanti nel 2014); se costituita in prevalenza da comuni montani, assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna il limite demografico è fissato in 10.000 abitanti modificabile dalle Regioni entro l 1/10/2012 (la Regione Lombardia ha previsto un limite pari al quadruplo degli abitanti del Comune minore) autonomia finanziaria (all'unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati) non è soggetta a Patto di Stabilità possono partecipare anche i Comuni superiori a 5.000 abitanti anche per una sola funzione P.S. I COMUNI PARTECIPANTI ALL UNIONE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI CONTINUANO AD ESSERE SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA Anche in questo caso il ddl Delrio prevede che i Comuni sotto i 5.000 abitanti partecipanti all Unione saranno svincolati dagli obblighi del patto di stabilità 16

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA CONSIGLIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL UNIONE Il consiglio ècomposto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune PRESIDENTE Il Consiglio elegge il Presidente dell Unione tra i Sindaci secondo quanto indicato nello Statuto. GIUNTA La Giunta è scelta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati I componenti di Consiglio e Giunta non possono essere in numero superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quello complessivo dell'ente. Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti 17

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA CRITICITÀ: a) problemi di rappresentanza politica in Giunta; b) gestione frammentata fra funzioni obbligatorie e non (in particolare funzioni 5, 6, 7, 11, 12); c) gestione del personale apicale proveniente dai vari comuni; d) gestione tributi (variabilità delle basi imponibili da Comune a Comune) 18

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA I COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI possono utilizzare: CONVENZIONE UNIONE UNIONE SPECIALE 19

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA CONVENZIONE: è obbligatorio convenzionare tutte le funzioni le convenzioni hanno durata almeno triennale alla scadenza del triennio, in assenza di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni (art. 32 TUEL) o unioni speciali (art. 16 L. 148/11). Comuni mantengono i propri bilanci, trasferendo al Comune capofila le proprie quote economiche per la gestione delle funzioni, secondo la convenzione stipulata; si può (deve) prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti (cessione del ramo d impresa) 20

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA UNIONE «SPECIALE» gestisce tutte le funzioni ed i servizi pubblici affidati è responsabile della programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile e redige un unico bilancio dell unione i comuni aderenti non hanno un bilancio proprio ma approvano un documento programmatico entro il 15 ottobre di ogni anno l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali è soggetta al Patto di Stabilità dal 1 gennaio 2014 il limite demografico è fissato in 5.000 abitanti (3.000 per le comunità montane) dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che fanno parte della stessa unione, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto 21

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA DL 138/2012 convertito in L. 148/2012 (modificato DL 95/12 art. 19 comma 2 nuovo comma 5 ): 31 dicembre 2013 termine in cui la Regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni speciali del proprio territorio come determinate nelle proposte, oppure interviene in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di legge. 22

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA CONSIGLIO Tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione + (in prima applicazione) due consiglieri comunali nel rispetto delle minoranze PRESIDENTE Il Consiglio elegge il Presidente dell'unione tra i Sindaci dei comuni associati. Il Presidente dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile. GIUNTA Il Presidente nomina la Giunta, che e' composta dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione dell Unione Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. 23

MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA CRITICITÀ: Ridotta rappresentanza politica in Giunta in presenza di un numero consistente di comuni aderenti equilibrio in Consiglio tra minoranza e maggioranza (assenza di una rappresentanza politica marcata) l adesione di comuni superiore a 1.000 comporta loro la perdita di Bilancio, Giunta e autonomia economica l Unione speciale è soggetta al Patto di stabilità mentre non lo sono i comuni associati 24

OBBLIGHI GENERALI I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni 25

FUSIONI A decorrere dall anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. Con decreto del Ministro dell interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni (art. 20, commi 1,2 e 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 26

ORGANO DI REVISIONE Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell unione (art. 3, comma 1, lett. m bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012) All atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell unione 27

SANZIONI In caso di mancato rispetto delle scadenze il Prefetto assegna agli Enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente questo termine interviene il Commissario Prefettizio 28

ADEMPIMENTI LA SCADENZA ORMAI PROSSIMA PER LA SCELTA DELLA FORMA ASSOCIATIVA PIU CONSONA SIA DAL PUNTO DI VISTA POLITICO CHE DI QUELLO ECONOMICO COMPORTA L OBBLIGATORIETA IN TEMPI BREVISSIMI A PROVVEDERE AI SEGUENTI ADEMPIMENTI: 1. Definire l ambito geografico e politico ottimale. 2. Simulare la rappresentanza politica dei comuni aderenti all unione. 3. Procedere all analisi dei costi (p.e. con codice Siope) 4. Redigere Statuto in caso di Unione I Comuni che danno vita al nuovo ente locale dovranno provvedere, in fase di "start up", a disporre i trasferimenti necessari per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'unione. Questo avviene mediante l'approvazione, da parte dei consigli comunali aderenti, delle delibere di trasferimento delle funzioni, che devono recare indicazione delle risorse finanziarie per farvi fronte. 29

PROBLEMI ORGANIZZATIVI La Corte dei conti, sez. reg.le contr. Piemonte, 28 marzo 2013, n. 53 sottolinea che gli enti locali nel processo di riorganizzazione dello svolgimento delle funzioni di loro competenza in forma associativa, sono tenuti a delineare e porre in essere scelte gestionali che non si rivelino elusive degli obiettivi perseguiti dal legislatore di riduzione della spesa. Il parere 287/2012 dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte precisa che nella predisposizione del modello organizzativo gli enti interessati dovranno tenere conto degli obiettivi di finanza pubblica finalizzati alla riduzione della spesa, e dovranno, quindi, evitare di adottare soluzioni organizzative che, nella sostanza, mantengano l'organizzazione precedente. L'esercizio unificato della funzione implica, pertanto, che sia ripensata e organizzata ciascuna attività, cosicché ciascun compito sia considerato in modo unitario e non quale sommatoria di più attività simili. Non risponderebbe all'obbligo previsto dalla legge una soluzione che lasci intravedere un'unificazione solo formale delle attività rientranti in ciascuna funzione e che, di fatto, permetta a ciascun ente di continuare a svolgere con la propria organizzazione e agli stessi costi i compiti inerenti alla funzione In altre parole l Unione deve essere un ente a "costo zero" in fase costitutiva, ma che sia anche capace di realizzare progressivamente economie di scala 30

IL PERSONALE ADEMPIMENTI Gli enti interessati dall'aggregazione debbono unificare gli uffici e, a seconda delle attività che in concreto caratterizzano la funzione, prevedere la responsabilità del servizio in capo ad un unico soggetto che disponga dei necessari poteri organizzativi e gestionali. Pertanto è necessario: 1) Predisporre un nuovo regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi dell Unione 2) Determinazione della dotazione organica dell Unione in relazione alla esigenza di garantire il migliore svolgimento delle funzioni. La sua consistenza non può superare la somma delle dotazioni dei singoli enti 3) Individuazione da parte dei Comuni aderenti all Unione del personale da trasferire all Unione. (tale trasferimento non modifica i diritti maturati, fatto salvo le modalità organizzative che vengono rideterminate dall Unione), con contemporanea rideterminazione della propria pianta organica 4) Individuazione dei titolari di posizione organizzativa da parte dell Unione cui saranno applicate tutte le disposizioni contrattuali dettate per queste figure 31

UTILIZZO PERSONALE PER LE UNIONI «SPECIALI» (tra Comuni fino a 1.000 abitanti): Obbligo di trasferire tutto il personale PER LE UNIONI TRA COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI: a) trasferimento come conseguenza del trasferimento del servizio art. 31 D.Lgs. 165/01 b) comando art. 2103 2104 c.c. / Distacco c) personale autorizzato (art. 1 c. 557 L. 311/2004) d) può utilizzare art. 14 CCNL 2004 (convenzione) 32

LIMITE SPESA PERSONALE Le amministrazioni interessate a processi di convenzionamento, per rendere correttamente le certificazioni e le attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla normativa, dovranno conteggiare la quota parte di spesa di personale in convenzione che sia riferibile al Comune. Ciò vale sia per le convezioni che per le Unioni. Sostanzialmente, quindi, la gestione associata delle funzioni si deve svolgere in modo tale che non si superi la spesa aggregata complessiva in precedenza destinata a tali funzioni dai singoli Comuni. Es. Un Comune che non aveva la spesa di personale per l'assenza di personale interno di polizia locale, sopporterà una spesa aggiuntiva, da compensare con la minore spesa di personale riferita alle altre funzioni fondamentali da gestire in forma associata 33

ESEMPI: CONVENZIONI Spesa personale 2014 di ogni comune non superiore alla spesa 2013 Ogni Comune convenzionato deve tener conto oltre che del costo del proprio personale anche di eventuali quote attribuite dal Comune capofila Limite 50% spesa corrente Limite assunzioni personale a tempo indeterminato Si fa il calcolo per ciascun ente individualmente depurando l ente capofila dalla spesa ripartita ai comuni associati Si fa il calcolo per ciascun ente individualmente Limite 50% spesa tempi determinati 2009 Si dovrà ripartire la somma della spesa dei tempi determinati del servizio convenzionato sui singoli Comuni e quindi effettuare il calcolo 34

ESEMPI: UNIONE COMUNI Spesa personale 2014 non superiore alla spesa 2008 Si somma la spesa Unione + Comuni sia nel 2008 sia nel 2014 Limite 50% spesa corrente Somma spesa personale 2014 confrontata a somma spesa corrente (comuni + Unione) depurata dei trasferimenti all unione Limite assunzioni personale a tempo indeterminato Turn over valutati sulla base complessiva della possibilità dei comuni partecipanti limite 50% spesa tempi determinati 2009 Da calcolare sommando la spesa comuni e unione per T.D. nel 2009 per definire termine di raffronto 35

FUNZIONI ASSOCIATE GRAZIE PER L ATTENZIONE 36