USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Mantenimento delle caratteristiche di sicurezza Controlli periodici Formazione degli operatori

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USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Mantenimento delle caratteristiche di sicurezza Controlli periodici Formazione degli operatori Ravenna, 1 febbraio 2013 ing. Mario ALVINO

SEMINARIO di AGGIORNAMENTO Attrezzature: Verifiche e Formazione Stato dell arte: DM 11.04.11, ex Art. 71, comma 13, del D.Lgs. 81/2008 Accordo 22.02.12, ex Art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 Appunti di: Ing. Michele CANDREVA (1) Ravenna, 01 febbraio 2013 [1] Coordinatore [1] della della "Commissione Opere Opere Provvisionali, Presidente della della Commissione DM DM 11.04.11, 04.02.11 della e Presidente Commissione della Accordo Commissione 22.02.12 DM e della 11.04.11 Commissione del Ministero DM 04.02.11 del Lavoro del Ministero e delle Politiche del Lavoro Sociali e delle ed autore Politiche del Sociali prontuario ed autore informativo del prontuario "PONTEGGI informativo METALLICI "PONTEGGI FISSI" METALLICI casa editrice FISSI" EPC casa LIBRI editrice IIa EPC edizione LIBRI dicembre IIa edizione 2004 dicembre Il presente 2004 intervento, Il presente ai intervento, sensi della ai circ. sensi del della MLPS circ. del del 18/03/04, MLPS ha del natura 18/03/04, personale ha natura e non personale impegnativa e non impegnativa per la P.A.. per la P.A..

LUOGHI DI LAVORO PERCHÈ APPROFONDIRNE LA CONOSCENZA? - 270 milioni/anno di incidenti, di cui 355.000 mortali - 160 milioni/anno di malattie professionali 2 milioni di morti/anno 5.500 morti/giorno Fonte dati: Stima OIL nel mondo - Convegno Internazionale "Salute e sicurezza sul lavoro nelle PMI", Roma 1-3 ottobre 2003 Infortuni (1) (annui) sul lavoro e malattie professionali in Europa (Quadro generale per l'azione della CEE nel settore della sicurezza 1994 2000) Europa 8.000 morti/anno Italia 1.000 (2) morti/anno 10 milioni su 120 milioni di lavoratori (1) (1) Fonte dati: Commissione UE - Pubblicazione "Europa Sociale 3/93", Lussemburgo 1994 (2) Fonte INAIL: 980 nel 2010 (infortuni c.ca 800.000 nel 2010); 930 nel 2011 (infortuni c.ca 730.000 nel 2011)

Nel 2010 gli infortuni (c.ca 800.000) sul lavoro sono costati all Italia (stima INAIL) c.ca 24 miliardi di Fonte dati: On. Luigi Abate Convegno ANCE tenutosi a Latina, 25 gennaio 2012

Le cause di morte nei cantieri sono le stesse di 50 anni fa!!!... In occasione di un convegno tenutosi a Rimini il 30 maggio 2008, organizzato dall Ordine degli Ingegneri di Rimini, uno dei relatori ha molto correttamente e lapidariamente asserito (peraltro suffragato da dati INAIL):

Non abbiamo bisogno di nuove norme, bisogna applicare quelle che abbiamo!!!... Mentre gli ultimi tre ministri, Maroni-Damiano-Sacconi del Welfare, hanno sostanzialmente dichiarato:

Le leggi e i regolamenti non bastano, ma sono strumenti indispensabili!!!... Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, ha sostanzialmente dichiarato (2009):

Morti bianche fenomeno sempre inaccettabile!!!! Non si può abbassare la guardia, è necessario continuare a contrastare con determinazione la piaga del lavoro nero al quale si accompagnano fenomeni di sfruttamento!!!! Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, ha dichiarato 61/ma giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro (9.10.11):

Per ogni euro investito oltre 2. 2 euro guadagnati!!!... (Convegno mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro organizzato da ILO e ISSA: Istambul, 22.09.2011) Il Direttore Generale dell INAIL dott. Giuseppe Lucibello al Convegno ACCREDIA-CENSIS-INAIL dell 8 giugno 2012:

Ben vengano: E allora? Le buone prassi e le linee guida Gli organismi paritetici La qualificazione delle imprese L informaz.ne-formaz.-addestramento Ing. M. Candreva I modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all art. 30 La certif/accredit e i sistemi di gestione

Ma soprattutto: L INFORMAZIONE La FORMAZIONE L ADDESTRAMENTO

Art. 10 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di INFORMAZIONE, assistenza, consulenza, FORMAZIONE, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Quanto il Sistema Paese investe in SALUTE E SICUREZZA? Il MLPS, in stretta collaborazione: con l INAIL, e con il Coordinamento Tecnico delle Regioni Attraverso la Comm. cons. perm. CCP (art. 6), il Comitato per l ind. e la valutaz. delle politiche attive e per il coord. nazionale delle attività di vigilanza (art. 5), i Comitati regionali di coord. (art. 7), il Sistema informativo nazionale per la prev. SINP (art. 8), l Interpello (art. 12), etc., ha prodotto:

n.1 DM 04.02.2011 Lavori sotto tensione DM 04.02.11 del MLPS e MS, ex art. 82, c. 2: Vengono individuati i criteri per il rilascio alle aziende delle autorizzazioni per lavori elettrici sotto tensione in alta tensione, nonché i requisiti per i soggetti formatori. commissione Pubblicato in GU - Serie generale - n. 83 dell 11/4/2011

Art. 82, c. 2 Aziende autorizzate per lavori sotto tensione -DM 04.02.2011 Trattasi di lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V È prevista in Allegato I una Commissione ministeriale (MLPS-MS-CEI-INAIL) che autorizza i soggetti formatori e le aziende L Allegato II contiene i requisiti minimi previsti per le Aziende che sono interessate a svolgere lavori sotto tensione L Allegato III contiene i requisiti dei Soggetti formatori e le caratteristiche dei corsi di formazione

Decreto 4 febbraio 2011 Diagramma delle funzioni Aziende e Soggetti formatori richiedenti Azione: - richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Commissione per i lavori sotto tensione Composizione: - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero della Salute - CEI - INAIL Azione: a) formula il parere di autorizz./sosp./revoca; b) accertamenti tecnici-amministrativi; c) accertamenti a seguito di incidenti; d) costituisce ed aggiorna l elenco delle autorizz.ni delle aziende e dei soggetti formatori; INAIL Azione: esegue sopralluoghi e accertamenti presso il richiedente; esprime il parere per i punti a), b), c) Min. del Lavoro e delle P. S. e Min. della Salute Azione: - rilascio dell autorizzazione/sospensione/revoca

Commissione D.D. n. 10 del 30.01.2012 (B.U. del MLPS) Compiti della Commissione: 1.Presso la Dir. Gen. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Div. VI, è istituita la Commissione per i lavori sotto tensione per le attività di cui al punto 2 dell Allegato I al D.M. 04.02.11. 2.La Commissione di cui al precedente comma formula altresì pareri sulle problematiche concernenti gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.

n.2 DM 11.04.2011 Verifiche periodiche Decreto ex art. 71, c. 13 Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all allegato VII e criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati. DM 11.04.11 del MLPS di concerto con il MS e il MiSE sentita la CPSRePA commissione

Art. 71 Obblighi del datore di lavoro 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Art. 71 Obblighi del datore di lavoro 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall INAIL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità del comma 13.

Art. 71 Obblighi del datore di lavoro 12. Per l effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l ISPESL possono AVVALERSI del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE periodiche di cui all allegato VII, nonché i CRITERI PER L ABILITAZIONE DEI SOGGETTI pubblici o privati di cui al comma precedente SONO STABILITI CON DECRETO del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all articolo 6, vengono apportate le modifiche all allegato VII relativamente all elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Stralcio della relazione di accompagnamento al Parlamento delle disposizioni integrative e correttive (pag.16) La modifica del comma 11 dell art. 71 è stata richiesta dalle parti sociali tramite l avviso comune Nel riconoscere l esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche ed in particolare, ai tempi delle attività devolute alle ASL ed all ISPESL ed al fine di superarle, le parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11. Dal punto di vista tecnico la modifica è diretta a consentire che operino in funzione di verifica delle attrezzature di lavoro individuate dalla norma non solo l ISPESL e le ASL (i cui organici sono insufficienti a garantire un servizio adeguato), ai quali la verifica spetta in linea generale in prima battuta, ma anche agli organismi privati in possesso dei requisiti di legge

Alcuni dati.: Le ASL della Regione Lombardia risultano avere in carico sul territorio (dati presentati dalla Regione Lombardia in occasione del Convegno INAIL del 20.06.11 a Milano): circa 120.000 apparecchi di sollevamento, di cui mediamente circa 71.000/anno soggetti a verifica periodica. Nell anno 2010 sono stati sottoposti a verifica periodica 22.800 apparecchi, con una copertura del 32% circa 100.000 attrezzature a pressione, di cui mediamente circa 42.000/anno soggette a verifica periodica. Nel 2010 sono state sottoposte a verifica periodica 18.500 attrezzature, con una copertura del 44%

Obiettivi del legislatore Azzerare l arretrato, cioè quel 70% 80% di verifiche periodiche inevase (con l ausilio dei S.A.) Fornire certezza al datore di lavoro circa l effettuazione delle verifiche periodiche entro i termini temporali di cui al comma 11 dell art. 71 e cioè entro 60 gg. o 30 gg., rispettivamente a seconda che trattasi di prima delle verifiche periodiche (PVP) o verifiche periodiche successive alla prima (VPS)

Datore di lavoro Richiede la P.V.P. all INAIL ed indica un Soggetto Abilitato Richiede le V.P.S. all ASL ed indica un Soggetto Abilitato no Entro 60 gg. dalla richiesta si no Entro 30 gg. dalla richiesta si Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi end Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi end

si Entro 60 gg. dalla richiesta l INAIL interviene direttamente l INAIL procede con accordi condizionati ai principi di economicità della PA L INAIL si avvale del Soggetto Abilitato scelto dal D.d.L. end con INAIL Dip. Perif. no con ASL verifica entro 60 gg. dalla richiesta Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi end con DPL end si si end Il D.d.L. si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi verifica entro 60 gg. dalla richiesta L INAIL comunica alla Commissione di Abilitazione no esamina sospende cancella

si Entro 30 gg. dalla richiesta l ASL interviene direttamente l ASL procede con accordi condizionati ai principi di economicità della PA L ASL si avvale del Soggetto Abilitato scelto dal D.d.L. end no con ASL con INAIL Dip. Perif. verifica entro 30 gg. dalla richiesta Il Datore di lavoro si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi end con DPL end si si end Il D.d.L. si rivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi verifica entro 30 gg. dalla richiesta L ASL comunica alla Commissione di Abilitazione no esamina sospende cancella

Ancora alcuni dati.: L INAIL, sul territorio nazionale, nel 2012 ha gestito 7.000 verifiche periodiche.

Tariffe: Nel caso di verifiche effettuate da INAIL, ASL, ARPA, o tramite accordi (e quindi entro i termini di 60 o 30 gg) una quota pari al 15% delle tariffe definite dal soggetto pubblico titolare della funzione è destinata a coprire i costi legati all attività di CONTROLLO dell operato dei soggetti abilitati, all attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della BANCA DATI informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del SA che ha effettuato la verifica.

Tariffe: Nel caso di verifiche effettuate da soggetti abilitati di cui all elenco dell allegato III (e quindi decorsi i termini di 60 o 30 gg) : a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del S.A., pubblico o privato, incaricato della verifica; b) i compensi dovuti al S.A., pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione (o dal decreto di prossima emanazione sulle tariffe unificate); c) il S.A., pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

Commissione D.D. n. 83 del 04.07.2011 (B.U. del MLPS) Compiti della Commissione:

Circ. MLPS n. 21/2011 OGGETTO: Verifiche periodiche delle attrezz. di lavoro Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell Allegato III al D.M. 11.04.11. Circ. MLPS n. 11/2012 OGGETTO: D.M. 11.04.11 concernente - Chiarimenti. Circ. MLPS n. 22/2012 OGGETTO: Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel D.M. 04.02.1982 e nell Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Circ. MLPS n. 23/2012 OGGETTO: D.M. 11.04.11 concernente - Chiarimenti. N. 4 elenchi di S.A. e il DD 23.11.12 TARIFFE

Tariffe: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO Determinazione delle "Tariffe" per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. (12A12624) (GU n. 279 del 29-11-2012 ) Si rende noto che, in data 23 novembre 2012, con decreto dirigenziale sono state determinate le «Tariffe» per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, e sono reperibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

Inesattezze/Suggerimenti 1/6 Incompatibilità per i SA ad effettuare: Consulenza, Progettazione, Indagini supplementari, Calcolo vita residua, ecc.. Va da se che il SA non può asserire: Siamo inoltre autorizzati ad effettuare il calcolo dell assegnazione della vita residua delle apparecchiature. Ovviamente il verificatore di un SA non può svolgere prestazioni libero-professionali (ad es. indagini supplementari), al di fuori della collaborazione con il soggetto abilitato e/o su attrezzature diverse da quelle dallo stesso verificate Circolazione delle informazioni in tempo reale: è necessario fare in modo che la comunicazione da parte del STdF di affidamento dell incarico al SA sia una comunicazione efficace, allo scopo di evitare che la comunicazione pervenga al SA addirittura in tempi successivi ai 30 (VPS) o 60 (PVP) gg. Dopo i 30 (VPS) o 60 (PVP) gg. il DdL, fermo restando quanto previsto dall art. 3, c. 2 del DM 11.04.11, può avvalersi del SA: naturalmente senza ulteriori conferme da parte del STdF

Inesattezze/Sggerimenti 2/6 Richieste inconferenti: né il STdF né il SA può subordinare l effettuazione della verifica periodica al ricevimento preventivo del DVR, del nominativo del RSPP e del MC, degli adempimenti di cui al DPR 462/01, ecc. Contratti: i compensi dovuti al SA non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe Sedi regionali: sedi operative simboliche in cui non si è rintracciabili né telefonicamente né a mezzo mail non sono compatibili con l attività di SA

Inesattezze/Sggerimenti 3/6 Comportamento non corretto: il verificatore del SA mentre può lasciare il biglietto da visita al DdL indicando in detto biglietto il nome del SA, nonché il proprio titolo professionale e il relativo nome, ovviamente non può lasciarne uno indicando accanto al proprio nome e titolo professionale anche l attività di calcolo a fatica, di effettuazione di indagini supplementari, ecc. Tariffe: le tariffe sono omnicomprensive, pertanto non devono essere incrementate del costo del carburante, dell autostrada, del verificatore, ecc. Contratti di fitto/comodato delle sedi regionali: detti contratti devono rispettare il requisito di indipendenza e imparzialità

Inesattezze/Sggerimenti 4/6 È ragionevole prevedere, stante l esperienza fino ad oggi maturata, che i decreti dirigenziali contenenti gli elenchi dei SA vengano pubblicati nel n. di 4 all anno. Al fine di evitare inutili perdite di tempo è opportuno che i SA trasmettano alla Commissione di cui al DM 11.04.11 le loro richieste di estensione una per volta restando in attesa della conclusione del singolo procedimento prima dell inoltro di una successiva richiesta Il DdL deve trasmettere, con attenzione, le richieste di PVP all INAIL e quelle di VPS all ASL/ARPA, ma nel contempo anche il STdF e il SA verifichino la correttezza della trasmissione. Nell ottica della semplificazione è bene evitare che: il STdF nell affidare la verifica al SA indicato dal DdL non deve chiedere al SA la conferma o meno di accettazione dell incarico entro 5 giorni

Inesattezze/Sggerimenti 5/6 Da una FAQ di un STdF: D.: Ho richiesto una verifica, ma non ho ricevuto risposta dal Servizio. R.: Le verifiche vengono pianificate solo in seguito al pagamento del corrispettivo. A partire dalla data del pagamento il Servizio effettua l intervento entro i termini fissati dalla normativa. Nell ottica della semplificazione è bene evitare che: il verbale di verifica periodica debba essere quello consegnato dal STdF numerato progressivamente e recante il logo del STdF. Viceversa e per ovvi motivi si utilizza quello riportato in Allegato IV al DM 11.04.11

Inesattezze/Sggerimenti 6/6 Comportamento non corretto: il STdF invita. Ad utilizzare unicamente gli strumenti disponibili nel Portale del Servizio per la Richiesta di Verifiche. Ad inoltrare Richiesta di Verifica preferibilmente entro 30 giorni dal relativo termine di scadenza (in caso contrario il Servizio si riserva il diritto di invitare la ditta a riformulare la richiesta entro i termini sopra indicati). Ricordo, viceversa, che è consentito effettuare la richiesta cumulativa

Tutti i provvedimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono pubblicati nella sezione: sicurezza nel lavoro del sito www.lavoro.gov.it del MLPS Grazie per l attenzione e buon lavoro 338 9409042

n.3 Accordi in sede di CPSRePA ex artt. 34, c. 2 e 37, c. 2, del D.Lgs. 81/08 (pubblicati in G.U. n. 8 dell 11 gennaio 2012) 1. Accordo Stato-Regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del RSPP, ai sensi dell art. 34, c. 2, del D.Lgs. 81/2008. 2. Accordo Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell art. 37, c. 2, del D.Lgs. 81/2008.

n.4 Accordo in sede di CPSRePA ex art. 73, c. 5, del D.Lgs. 81/08 (approvato il 22.02.12 e pubb.in G.U. n. 60 del 12.03.12 S.O. n. 47) Accordo Stato-Regioni ex art. 73, c. 5 Vengono individuate le ATTREZZATURE di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ivi compresi i soggetti di cui all art. 21, c. 1 del D.Lgs. 81/08: compon. impresa fam., lav. aut., coltiv. diretti fondo, artigiani, ecc.), le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Art. 73, c. 5 Attestato di abilitazione c.d. Patentino Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione. La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

Art. 73, c. 5 Attestato di abilitazione c.d. Patentino Elenco delle attrezzature Soggetti formatori Contenuti dei corsi di formazione riportati in 8 allegati

Attrezzature ALLEGATO III PLE con stab. MG 1 h + MT 3 h + MP 4 h = 8 h PLE senza stab. MG 1 h + MT 3 h + MP 4 h = 8 h PLE con e senza stab. MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h ALLEGATO IV GRU caricatrici idrauliche MG 1 h + MT 3 h + MP 8 h = 12 h ALLEGATO V GRU a torre a rotazione in basso MG 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h GRU a torre a rotazione in alto MG 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h GRU a torre a rotazione in basso e in alto MG 1 h + MT 7 h + MP 6 h = 14 h

Attrezzature ALLEGATO VI CARRELLI ind.li semoventi_mg 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h CARRELLI semoventi a braccio telescopico MG 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h CARRELLI sollevatori elevatori semoventi telescopici rotativi MG 1 h + MT 7 h + MP 4 h = 12 h CARRELLI ind.li+telescopici+telescopici rotativi MG 1 h + MT 7 h + MP 8 h = 16 h ALLEGATO VII GRU mobili su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso MG 1 h + MT 6 h + MP 7 h = 14 h in aggiunta GRU mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile T 4 h + MP 4 h = 8 ore per un totale di 22 h

Attrezzature ALLEGATO VIII TRATTORI agricoli e forestali a ruote MG 1 h + MT 2 h + MP 5 h = 8 h TRATTORI agricoli e forestali a cingoli MG 1 h + MT 2 h + MP 5 h = 8 h TRATTORI agr. e for. a ruote/cingoli MG 1 h + MT 2 h + MP 10 h = 13 h ALLEGATO IX ESCAVATORI idraulici MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h ESCAVATORI a funi MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h PALE CARICATRICI frontali MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h TERNE MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h AUTORIBALTABILI a cingoli MG 1 h + MT 3 h + MP 6 h = 10 h Esc. Idraulici-Pale caric.-terne MG 1 h + MT 3 h + MP 12 h = 16 h ALLEGATO X POMPE per cls MG 1 h + MT 6 h + MP 7 h = 14 h

Soggetti formatori Regioni e province autonome o soggetti da loro accreditati ai sensi dell intesa del 20.03.2008 MLPS INAIL Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore anche tramite loro società di servizi partecipate Ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al c. 1 dell art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra

Soggetti formatori aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento ai sensi dell intesa del 20.03.2008 soggetti formatori specializzati nella formazione per le attrezzature su elencate, con esperienza documentata almeno triennale nella suddetta formazione, accreditati in conformità al modello di accreditamento ai sensi dell intesa del 20.03.2008

Soggetti formatori soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009

Soggetti formatori enti bilaterali, quali definiti all art. 2, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, e smi, e gli organismi paritetici quali definiti all art. 2, c. 1, lett. ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego della attrezzatura oggetto della formazione scuole edili costituite nell ambito dei suddetti organismi paritetici

Individuazione e requisiti dei docenti Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti teorici, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell utilizzazione delle attrezzature di che trattasi

Organizzazione In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente; b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso che può essere anche il docente; c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità; d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi); e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l attrezzatura di che trattasi in modo adeguato; f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.

Metodologia didattica Ai fini dell abilitazione degli operatori, di cui al presente accordo, è riconosciuta la Formazione in modalità e-learning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati III e seguenti e sempre che ricorrano le condizioni di cui all allegato II.

Aggiornamento Validità dell abilitazione pari a 5 anni Aggiornamento dell abilitazione ogni 5 anni con corso di durata di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici

Riconoscimento della formazione pregressa Sono riconosciuti i: a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, con verifica finale dell apprendimento b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi (13 marzo 2015) dalla data di entrata in vigore del presente accordo c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi (13 marzo 2015) dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell apprendimento

Riconoscimento della formazione pregressa Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui sopra hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c). Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore (13 marzo 2013) del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni (13 marzo 2017) dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.

Norma transitoria ed entrata in vigore dell accordo I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell uso delle attrezzature su elencate, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente accordo (13 marzo 2015) L accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (13 marzo 2013)

Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell accordo Ferme restando le specifiche attribuzioni delle Regioni e delle Provincie Autonome in materia di formazione, allo scopo di monitorare la corretta applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, una Commissione composta da: un rappresentate effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente; un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle Regioni.

Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell accordo La Commissione svolge i seguenti compiti: effettua attività di monitoraggio sull attuazione del presente accordo; formula pareri relativi a quesiti di carattere generale sull'applicazione del presente accordo; elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono costituire utili elementi per l elaborazione di linee guida così come definite all articolo 2, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 81/2008; elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo, tenendo conto di quanto emerso nell attività di monitoraggio e di quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; propone eventuali integrazioni dell elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Commissione D.D. n. 107 del 23.07.2012 (B.U. del MLPS) Compiti della Commissione: 1. Presso la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI, è istituita una Commissione allo scopo di monitorare la corretta applicazione dell Accordo 22 febbraio 2012 e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia; 2. La Commissione di cui al precedente comma 1 svolge i compiti di cui al punto 11.2 dell Accordo 22 febbraio 2012; 3. La Commissione di cui al precedente comma 1, ai fini del monitoraggio delle attività formative, assume iniziative propositive sulle problematiche connesse al punto 11.3 dell Allegato 22 febbraio 2012.

Requisiti minimi di natura generale (previsti dall all. I) Idoneità dell area e disponibilità delle attrezzature un area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture intereferenti per l effettuazione di tutte le manovre pratiche i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti necessari per l effettuazione di tutte le manovre pratiche le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell istruttore) all attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all all. III PLE) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio. Definizione conforme a quella delle PLE nella norma UNI EN 280:2009 (salvo la limitazione a 2 m di quota)

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all all. III PLE) Premessa (punto 1.0) Contenuti del modulo giuridico (punto 1.1) Contenuti del modulo tecnico (punto 2) Contenuti dei moduli pratici specifici (punto 3): 3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori 3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori 3.3 Modulo pratico ai fini dell abilitazione all uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori Valutazione (punto 4)

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all all. III PLE) Il titolo dell allegato Requisiti minimi dei corsi di formazione teoricopratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 10 12 ore) Modulo giuridico Modulo teorico Modulo pratico Totale Abilitazione per sole PLE che operano su stabilizzatori (1., 2., 3.1) 1 3 4 8 Abilitazione per sole PLE che operano senza stabilizzatori (1., 2., 3.2) 1 3 4 8 Abilitaz. per PLE che operano con o senza stabilizzatori (1., 2., 3.3), in unico corso 1 3 6 10 Abilitaz. per PLE che operano con o senza stabilizzatori (1., 2., 3.1 e 3.2), in due corsi 1 3 4+4 12

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all all. III PLE) Premessa (punto 1.0) 1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato. Occorre: 1.Formazione particolare per la specifica PLE 2.Almeno una delle abilitazioni previste dall accordo

Art. 73 Informazione, formazione e addestramento 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tale da consentirne l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all all. III PLE) 1. Modulo giuridico normativo (1 ora) 1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell operatore. 4.2. Il modulo giuridico normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili. ESISTONO ATTREZZATURE SIMILI ALLE PLE NELL ACCORDO, PER LE QUALI SI POSSA FAR VALERE COME CREDITO FORMATIVO IL MODULO GIURIDICO PREVISTO PER LE P.L.E.?

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all all. III PLE) 2. Modulo tecnico (3 ore) Categorie di PLE Componenti strutturali Dispositivi di comando e di sicurezza Controlli da effettuare prima dell utilizzo DPI specifici da utilizzare con le PLE Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi Procedure operative di salvataggio

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all all. III PLE) Attestato di abilitazione Viene rilasciato, al termine del percorso formativo, se: Esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale Presenza pari ad almeno il 90% del monte ore

2. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici): prova pratica di verifica finale, consistente nell esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei punti 3.1 (PLE con stabilizzatori) e 3.2 (PLE senza stabilizzatori) e almeno 3 delle prove per il punto 3.3 (PLE sia con stabilizzatori che senza stabilizzatori) La struttura degli allegati (con particolare riferimento all all. III PLE) Valutazione Sono previste due prove: 1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici): prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Due possibilità: a) si danno almeno il 70% delle risposte esatte: la prova è superata e si passa alla prova pratica b) non si danno almeno il 70% delle risposte esatte: si devono ripetere i moduli giuridico e tecnico

Tutti i provvedimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono pubblicati nella sezione: sicurezza nel lavoro del sito www.lavoro.gov.it del MLPS Grazie per l attenzione e buon lavoro 338 9409042

Per garantire la sicurezza d impiego delle attrezzature di lavoro sono ugualmente necessarie: attrezzature intrinsecamente sicure, cioè conformi ai canoni della sicurezza tecnica procedure organizzative e gestionali adatte a realizzare un contesto sicuro per l operatore e per tutte le persone esposte ai rischi determinati dal funzionamento dell attrezzatura. Il mancato - o non rigoroso - rispetto anche di una di queste condizioni può rendere inaccettabili le condizioni di sicurezza in cui se ne svolge l utilizzo. 2

La prima condizione è utilizzare attrezzature che integrano la migliore funzionalità produttiva con la massima sicurezza nel funzionamento. Questo è compito precipuo dei fabbricanti i quali trovano nelle norme tecniche lo strumento appropriato a questo scopo. Oggi sono disponibili norme: di tipo C: applicabili al singolo specifico prodotto, di tipo B: riferite alle principali componenti (meccanismi, azionamenti, circuiti di comando,...) di tipo A: che regolano in generale la progettazione, la redazione delle istruzioni d uso, le ispezioni e i controlli, ecc. 3

La seconda condizione richiede al DDL di porre in atto procedure organizzative e gestionali per soddisfare una serie di esigenze tra loro indipendenti, ma tutte volte a realizzare un contesto sicuro per l operatore addetto all attrezzatura e per le altre persone che possono comunque risultare esposte ai rischi determinati dall attrezzatura. Ogni attrezzatura deve essere: adeguata alla funzione da eseguire, adattata, se necessario, alle effettive esigenze di lavoro, compatibile con il contesto operativo in cui è operata, valutata circa gli effetti del suo inserimento sul luogo di lavoro, se prima non presente. 4

Ma occorre anche: garantire che l attrezzatura mantenga nel tempo il livello di sicurezza originariamente garantito dal costruttore e per evitare che il suo naturale deterioramento induca un fattore non controllato di pericolo, affidarne l utilizzo a operatori in grado di usarle in sicurezza (per sé e per gli altri). Appare evidente che specialmente su queste disposizioni - suscettibili più di tutte le altre già viste di essere disattese o sottovalutate - occorre, in particolar modo, attivare procedure di sorveglianza sul loro costante rispetto. 5

IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 6

La regolamentazione attuale (d.lgs. n. 81/08 e s. m. i.) prevede un duplice regime di sorveglianza per le attrezzature di lavoro, articolato su: interventi di controllo (iniziali, occasionali, periodici, straordinari) da parte dei datori di lavoro, in generale su tutte le attrezzature di lavoro, verifiche periodiche (con specifica periodicità e su particolari attrezzature) da parte di soggetti pubblici o privati (abilitati dal sistema pubblico). 7

Dall art. 71. 8, lett. a) Il datore di lavoro deve tenere sotto osservazione le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, mediante una azione che prevede: controlli iniziali, al termine dell'installazione e prima della messa in esercizio, controlli occasionali dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto. Scopo di questa azione è quello di assicurare la corretta installazione e il buon funzionamento delle attrezzature. 8

Dall art. 71. 8, lett. b) Per le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare situazioni pericolose sono da fare : controlli periodici, secondo le indicazioni dei fabbricanti, delle norme tecniche, o dei codici di buona prassi; controlli straordinari, ogni volta che intervengano eventi eccezionali quali riparazioni trasformazioni, o periodi prolungati di inattività. Questi controlli: sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza a fini di sicurezza dell attrezzatura, devono essere effettuati da persona competente, non hanno per obiettivo il riscontro della conformità costruttiva. 9

Il rinvio alle norme Tipo, modalità e grado di approfondimento dei controlli e le caratteristiche ed il livello di competenza delle persone richiesti per l effettuazione dei controlli non possono essere inferiori a quelli previsti dai fabbricanti, dalle norme tecniche o dai codici di buona prassi applicabili alle specifiche tipologie di attrezzature. (art. 71. 8) 10

Il regime delle verifiche periodiche obbligatorie Per le attrezzature di lavoro riportate nell allegato VII, sono previste verifiche periodiche, con frequenze riportate nel medesimo allegato. 11

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati sono stati approvati con D.M. 11 aprile 2011 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile. 12

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 13