Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali. Il Consiglio regionale ha approvato.

Documenti analoghi
Al Signor Presidente della Giunta. Via S. Lucia, n. 81. Ai Presidenti della V, VI e Il Commissione. Ai Consiglieri Regionali. UD Studi Legislativi e

III COMMISSIONE PERMANENTE RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

PARTE PRIMA. Leggi e regolamenti regionali IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

DGR n. 2090/2013 Approvazione delle Linee guida sugli Interventi Assistiti con Animali

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

1, 2, 3 TAA, EAA e AAA TAA: intervento a valenza terapeutica; EAA: intervento di tipo educativo; AAA: intervento con finalità di tipo ludico- ricreati

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL REGIONE SARDEGNA Interventi per la tutela e l' educazione sanitaria delle attività sportive.

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE VENETO SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA

PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO PROCEDURE LAVORO DI EQUIPE NEL PROGETTO RIABILITATIVO EX. ART.

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Ozzano Emilia 28 aprile 2016

Terza Commissione. F.to salvatore pacenza

13 CORSO COMPLETO PER OPERATORE DI I.A.A CON IL CANE PROGRAMMA CONFORME ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER GLI INTERVENTI ASSISTI CON GLI ANIMALI - I.A.A.

LEGGE REGIONALE N. 74 DEL REGIONE LAZIO

Ricerca Leggi della Regione Toscana Visualizzazione del testo

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56


LEGGE REGIONALE N. 18 DEL REGIONE LIGURIA NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 58. Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo

A relazione dell'assessore Monferino:

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori

REGIONE TOSCANA. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE.

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 63 del 30 dicembre 2000

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO

Normativa comparata. Capo I - Principi generali. Art. 1 Finalità della legge.

LEGGE 18 agosto 2015, n (GU n.199 del )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

a) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 1) Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia 1

Legge regionale 13 aprile 1996, n. 21

La pet therapy in Italia

proposta di legge n. 262

L.R , , È

Definizione di PET THERAPY, che cos è e a che cosa serve

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica".

promulga Capo I. ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

VDA Net Srl VDA Net Srl VDA Net Srl

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE

Regione Liguria L.R. 28 maggio 1992 n.15 "Disciplina del volontariato" B.U.R. n. 10 del 10 giugno 1992

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LOMBARDIA. Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

D.G. Salute - U.O. Veterinaria MILANO, 6 novembre 2015

TESTO UNIFICATO. Disposizioni in materia di agricoltura sociale

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE PIEMONTE

Le Cure Palliative erogate in Rete

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 2015

Il Presidente. Vista la Delib.G.R. 12 maggio 2010, n. 903 con la quale è stato approvato in via preliminare lo Schema del regolamento sopra indicato;

L ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONISTA NELLO SCENARIO DELLE STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI

Il Presidente della Giunta promulga. la seguente legge:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

LEGGE REGIONALE N. 80 DEL REGIONE ABRUZZO

Nome Francesco Bossi Indirizzo Via Cucchiari 7 - Milano Telefono Fax

La pianificazione assistenziale con gli animali nella relazione di aiuto DOTT.SSA LAURA LIONETTI

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE PUGLIA. << Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994 >>

72AH.2011/D /12/2011

LE SOCIETA SCIENTIFICHE: PROBLEMATICHE E OPPORTUNITA

Relazione della V Commissione permanente SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

Presso la sede di Associazione Pet Therapy VDA onlus Champdepraz, Frazione Viering 28 (AO) in collaborazione con ASSOCIAZIONE PET THERAPY VDA ONLUS

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LIGURIA

Coadiutore dell animale

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.14 DEL 10 MARZO 1999

Impronte nell anima aps e ConFido Viadana organizzazione no profit. promuovono:

EQUIPE TERRITORIALE. DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE U.O. ASSISTENZA SANITARIA Via Montescaglioso Matera Tel. 0835/ Fax 0835/253538

A relazione del Presidente Chiamparino:

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI TITOLO I PRINCIPI GENERALI. Art. 1 Definizione

Chi è e cosa fa lo Psicologo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 LEGGE REGIONALE 1 marzo 2016, n. 21

F O R M A T O E U R O P E O

LEGGE REGIONALE N. (154)

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N. 48"

Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A

Le valenze assistenziali e terapeutiche della relazione con gli animali: le attività e le terapie assistite dagli animali

Valerio Dimonte. Assessorato Tutela della Salute e Sanità A.Re.S.S.. Regione Piemonte Clinical governance

Ufficio Integrazione

Province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e

Pet Therapy AAP. Laura Rossi Martelli

IO TI CONOSCO. A cura di Emilio Gregori - Synergia srl Aosta, 29 novembre 2011

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio finanziario 2009

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI

PROPOSTA DI LEGGE N <<Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali (pet therapy)>>

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

1 di 5 05/07/

Il Dirigente Massimo Silvestri

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco. Art. 1 Finalità.

RELAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI SERVIZI CHE HANNO FATTO RICHIESTA IN RELAZIONE ALLA L.R.

Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga. Art. 1 (Oggetto e finalità)

Direzione Cultura, Educazione e Gioventù /007 Area Servizi Educativi Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni

IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga. la seguente legge:

Transcript:

Page 1 of 6 Leggi Regionali d'italia Piemonte L.R. 18-2-2010 n. 11 Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali. Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8. L.R. 18 febbraio 2010, n. 11 (1). Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali. (1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8. Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità. 1. La Regione Piemonte definisce e promuove la terapia assistita con animali (TAA) e l'attività assistita con animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.

Page 2 of 6 Art. 2 Definizione. 1. Si definisce terapia assistita con animali ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti. 2. Si definisce attività assistita con animali ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. Art. 3 Ambiti applicativi. 1. La TAA e l'aaa possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali. Art. 4 Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro. 1. La TAA e l'aaa sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.

Page 3 of 6 2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali di cui all'articolo 7. 3. Nell'equipe di cui al comma 2 è sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonché il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali. Art. 5 Formazione degli operatori di equipe. 1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 4. 2. I corsi di formazione sono in particolare finalizzati: a) a sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti; b) ad approfondire la conoscenza del rapporto uomoanimale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche; c) ad avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge. Art. 6 Animali coinvolti nella terapia assistita con animali e nell'attività assistita con animali.

Page 4 of 6 1. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di TAA e di AAA devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati se l'attività lo richiede. Le attività di TAA e AAA devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il rispetto del benessere animale. Art. 7 Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali. 1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta: a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento; b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali; c) uno psichiatra; d) un neuropsichiatra infantile; e) uno psicologo; f) un terapista della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali; g) un terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy; h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy; i) un etologo con competenza in pet therapy; j) un medico veterinario zooiatra; k) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;

Page 5 of 6 l) un addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali. Art. 8 Compiti e funzioni della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali. 1. La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni: a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali; b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali; c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonchè il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti; d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute; e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle ASL. 2. La Commissione può avvalersi in via permanente o occasionale di esperti in terapie e attività assistite con gli animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori. 3. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

Page 6 of 6 Art. 9 Norme di attuazione. 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali e i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto. Art. 10 Norma finanziaria. 1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo di 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.