COMUNE DI BOLTIERE (Provincia di Bergamo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (ai sensi dell art.10 del D.Lgs.

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COMUNE DI BOLTIERE (Provincia di Bergamo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014-2016 (ai sensi dell art.10 del D.Lgs. 33/2013) a cura del Responsabile per la trasparenza Segretario comunale Dott.ssa Carla Bucci

TRASPARENZA: PREMESSA NORMATIVA E FINALITÀ La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di penetranti interventi normativi. Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. La trasparenza infatti rappresenta uno strumento fondamentale che consente: - la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell amministrazione e la conseguente responsabilizzazione dei funzionari; - la conoscenza dei presupposti per l avvio e lo svolgimento del procedimento e di eventuali distorsioni dello stesso; - la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e pertanto dell eventuale utilizzo per finalità improprie. Per questi motivi la Legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall attuazione della Legge n. 241/1990 e, successivamente, con l approvazione del D.Lgs. n. 150/2009. La novella legislativa, pertanto, è intervenuta sui Programmi triennali per la trasparenza e l integrità, modificando la disciplina recata dall art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma triennale per la trasparenza con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. La Legge n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge. La Legge n. 190/2012 ha conferito, a tale scopo, delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 34). Detta delega è stata esercitata mediante l approvazione del D.Lgs. n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. A norma del predetto decreto la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, nonché strumento finalizzato alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino (art. 1, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013). La medesima legge (Legge 190/2012) ha previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di enti economici, nonché alle società partecipate e a quelle da esse controllate. In particolare gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell art. 2359 c.c. devono: collaborare con l amministrazione di riferimento, per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013; provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi, di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013; assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza, relativamente alle aree indicate nell art. 1, comma 16, della legge n. 190, seguendo le prescrizioni del D.lgs. n. 33/2013 (bilanci e conti

consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013). Il D.Lgs 33/2013 ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato, per la prima volta, l istituto dell accesso civico (art. 5). E stata prevista l obbligatorietà della sezione Amministrazione trasparente sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in sostituzione della precedente sezione Trasparenza, valutazione e merito prevista dall art. 11, c. 8, del D.Lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, secondo standard predefiniti, così come indicato nell allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 e nell allegato 1 delibera Civit 50/2013. Sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili per la trasparenza e degli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV). Infine, il decreto in parola ha provveduto ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull attuazione delle norme in materia di trasparenza. L art. 10 del D.Lgs. 33/2013 prescrive al riguardo che : 1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. 9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL COMUNE DI BOLTIERE. L Ente, pur non essendo obbligato, ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell art. 11, comma 2, del D.Lgs 150/2009 un Programma per la trasparenza e l integrità (D.G.C. n. 127 del 23/12/2011) per il triennio 2011-2013. Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che sostituisce integralmente il precedente, di seguito denominato Programma Trasparenza, sia pure adottato con separato e successivo atto, è da intendersi quale sezione del Piano triennale della corruzione dell Ente, adottato con DGC n. 17 del 28/02/2014. Il presente Programma Trasparenza costituisce obiettivo strategico di performance, da recepire nel Piano perfomance 2014/2016 (annualità 2014). E bene evidenziare che gli enti locali, rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, già da tempo assolvono ad obblighi di pubblicazione, non fosse altro perché la maggior parte dei provvedimenti dell ente è assoggettata alla pubblicazione all albo pretorio, quale elemento costitutivo ed integrativo dell efficacia degli stessi. In attuazione dell innovata disciplina giuridica, il Programma Trasparenza costituisce, pertanto, uno degli elementi fondamentali della rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi affinché i cittadini dispongano delle notizie e delle informazioni utili a valutare se e come gli obiettivi previsti siano stati raggiunti. Le nuove disposizioni in materia di trasparenza prevedono una quantità e una qualità di dati da pubblicare imponente e significativa, tali da non rendere di fatto possibile, stante anche la configurazione organica dell Ente, l individuazione, in sede di prima stesura, di ulteriori misure di trasparenza. Pertanto, gli obiettivi programmatici da conseguire, salvo aggiornamenti annuali, consisteranno in:

adempiere alle indicazioni della norma in maniera puntuale, pubblicando correttamente tutto quanto c è da pubblicare; affinare le modalità operative per garantire la tempestiva e corretta pubblicazione; modulare l organizzazione per rispondere adeguatamente alle prescrizioni normative e fare il salto di qualità dal mero adempimento amministrativo alla misura strutturale; realizzare un efficace attività di controllo e monitoraggio, quale elemento di individuazione di criticità da superare e innovazioni da inserire. MISURE, MODI, ED INIZIATIVE PER L ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Si è provveduto, preliminarmente, ad individuare il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell art. 43 del D. Lgs 33/2013, nella figura del Segretario comunale dell Ente. Inoltre, le informazioni precedentemente pubblicate sul sito istituzionale dell Ente nelle Sezioni Trasparenza valutazione e merito ed Amministrazione aperta, sono state trasfuse nella Sezione Amministrazione Trasparente, secondo le indicazioni del D.Lgs 33/2013. Considerato l assetto organizzativo dell Ente, strutturato in Settori e Servizi, è istituito il Comitato di direzione, quale misura organizzativa specifica al fine di ottemperare alle prescrizioni legislative in materia di trasparenza: Comitato di Direzione Il Comitato di Direzione è composto da: Presidente= Responsabile della trasparenza Membri= Titolari di Posizione organizzativa Il Comitato di direzione è convocato dal Presidente, anche su segnalazione di uno dei membri, al fine di: - programmare le strategie per la redazione del Programma triennale della trasparenza ed integrità ed i suoi aggiornamenti; - individuare eventuali correttivi procedurali; - introdurre eventuali misure di trasparenza ulteriori. Il Presidente/Responsabile per la trasparenza ha, in ogni caso, la facoltà di convocare il Comitato di Direzione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Il Responsabile per la trasparenza Il Responsabile per la trasparenza, con il supporto del Settore Servizi alla Persona: - cura stabilmente l attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione; - assicura la completezza, la chiarezza e l aggiornamento delle informazioni pubblicate; - segnala all organo di indirizzo politico, all OdV, all Autorità nazionale anticorruzione e nei casi più gravi all UPD i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; - redige la proposta di Programma triennale della trasparenza ed integrità ed i suoi aggiornamenti; - propone il Programma Trasparenza alla Giunta comunale, che lo adotta entro il 31 gennaio di ogni anno; - controlla ed assicura la regolare attuazione dell accesso civico. L attività di controllo da parte del Responsabile per la trasparenza sugli adempimenti di competenza dei titolari di posizione organizzativa è attuata:

a. nell ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa disciplinato dal Regolamento comunale in materia; b. attraverso appositi controlli periodici a campione; c. attraverso il monitoraggio effettuato nell ambito delle richieste di accesso civico. In caso di accertata omessa pubblicazione, il Responsabile per la trasparenza ne dà segnalazione immediata al Responsabile competente il quale provvede, dandone idonea comunicazione, all adempimento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione. In mancanza, il Responsabile per la trasparenza provvede ad attivare la segnalazione agli organi competenti, oltre che valutare l inadempimento ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili, fatte salve le ulteriori responsabilità di cui agli artt. 46 e ss. del D lgs 33/2013. I titolari di posizione organizzativa I Titolari di Posizione organizzativa: - contribuiscono alla definizione del Programma della trasparenza ed integrità ed ai suoi aggiornamenti; - assicurano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni necessarie per garantire l assolvimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico di altra posizione organizzativa, così come indicato nella tabella allegata (allegato 1), comprensivo dell indicazione della sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente in cui pubblicare; - la posizione organizzativa individuata come responsabile della pubblicazione nomina, ove ritenuto opportuno, un proprio referente che, previamente abilitato, procede su direttive del responsabile, alla pubblicazione dei dati. DECORRENZA E DURATA DELL OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE Gli atti, i documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente e mantenuti aggiornati costantemente. La durata della relativa pubblicazione è pari a 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, fino a quando gli atti stessi producono i loro effetti. Si prevedono termini diversi in materia di trattamento dei dati: - relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico: i dati oggetto di pubblicazione vengono pubblicati entro 3 mesi dall elezione o nomina e per 3 anni dalla loro cessazione; - relativi ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza: i dati vengono pubblicati entro 3 mesi dall incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione dell incarico. MONITORAGGIO E CONTROLLO L organismo di valutazione dell Ente svolge compiti di controllo sull attuazione delle azioni, attestando l assolvimento degli obblighi ed esercitando attività di impulso e di promozione per favorire lo sviluppo della cultura della trasparenza e dell integrità all interno dell ente; verifica altresì la coerenza tra gli obiettivi del presente Programma e quelli del Piano delle performance. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e

ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. La CIVIT controlla altresì l operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni; può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all ufficio di disciplina dell amministrazione interessata ai fini dell eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile tenuto alla pubblicazione e/o trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione riferiti agli organi di indirizzo politico (art.14 D.Lgs.33/2013), pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. SANZIONI E RESPONSABILITÀ L inadempimento degli obblighi di pubblicazione, come pure dei flussi informativi, previsti dalla normativa vigente in materia, o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all immagine dell amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili. Il Responsabile non risponde dell inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati degli organi di indirizzo politico, di cui all art. 14 del D.Lgs. 33/2013, concernenti i compensi connessi all assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione e/o dei flussi informativi e il relativo provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La violazione degli obblighi di pubblicazione connessi alla Società partecipate ed Enti di diritto privato controllati, di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione e/o comunicazione dei flussi informativi. ACCESSO CIVICO L accesso civico è il diritto di chiunque di vedere pubblicati documenti, informazioni o dati ai sensi dell articolo 5 del D.Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva, non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta, redatta preferibilmente secondo il modulo di richiesta accesso civico pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Altri contenuti - accesso civico, è presentata al Responsabile per la trasparenza. Quest ultimo la inoltrerà al Responsabile di Settore detentore del dato che, entro 15 giorni procederà alla pubblicazione nel sito delle informazioni, documenti o dati richiesti, dandone contestualmente comunicazione al Responsabile per la trasparenza. Laddove, invece, le informazioni, i documenti o i dati richiesti risultano già pubblicati, il Responsabile di Settore comunicherà tempestivamente al Responsabile per la trasparenza il link della pagina web. Il Responsabile della trasparenza in entrambi i suddetti casi assicurerà riscontro al cittadino entro 30 giorni dall istanza di accesso civico Il D.Lgs 33/2013 prevede che, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per la trasparenza, il richiedente (preferibilmente secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Altri contenuti - accesso civico ) possa ricorrere al Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell art. 2 comma 9bis della legge 241/1999 e s.m.i., che verificata la sussistenza dell obbligo di pubblicazione, attiverà il potere sostitutivo ovvero procederà, in tempi pari alla metà di quelli ordinari, alla pubblicazione nel sito delle informazioni, documenti o dati richiesti, trasmettendoli contestualmente al richiedente, oppure invierà il link della pagina in cui gli stessi risultano già pubblicati. L Ente ha individuato nella figura del Segretario comunale dell Ente il titolare del potere sostitutivo,ai sensi dell art. 2 comma 9bis della legge 241/1999 e s.m.i.

Al Responsabile per la trasparenza del Comune di Boltiere Segretario comunale Via Don Giulio Carminati, 2 24040 Boltiere (Bg) RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) La/il sottoscritta/o COGNOME NOME NATA/O RESIDENTE IN PROV( )VIA n. e-mail tel. Considerata [] l omessa pubblicazione ovvero [] la pubblicazione parziale del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito www.comune.lallio.bg.it [1] CHIEDE ai sensi e per gli effetti dell art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell istanza. Indirizzo per le comunicazioni: [2] Luogo e data Firma (Si allega copia del documento di identità) dati obbligatori [1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. [2] Inserire l indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell art. 13 del D.lgs. 196/2003) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell istruttoria, i dati saranno conservati presso l Ente e saranno trattati ai fini dello svolgimento del procedimento in oggetto. Titolare del trattamento è il Comune di Boltiere.

Al Titolare del potere sostitutivo per l accesso civico del Comune di Boltiere Segretario comunale Via Don Giulio Carminati, 2 24040 Boltiere (Bg) RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (Ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) La/il sottoscritta/o COGNOME NOME NATA/O RESIDENTE IN PROV( ) VIA n. email tel. in data ha presentato richiesta di accesso civico riguardante Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.lallio.bg.it - non ha ricevuto risposta (1)* CHIEDE alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo la pubblicazione del/di [2] sul sito www.comune.lallio.bg.it e la comunicazione alla/al medesima/o dell avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell istanza. Indirizzo per le comunicazioni: [3] Luogo e data Firma (Si allega copia del documento di identità) dati obbligatori [2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. [3] Inserire l indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell art. 13 del D.lgs. 196/2003) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell istruttoria, i dati saranno conservati presso l Ente e saranno trattati ai fini dello svolgimento del procedimento in oggetto. Titolare del trattamento è il Comune di Boltiere.