FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

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Transcript:

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI Via Toledo, 177 80134 Napoli Iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636 Oggetto: Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento Informativa per i VECCHI ISCRITTI Nel recepire la comunicazione pervenutaci in merito alla risoluzione del Suo rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti pensionistici, si ritiene opportuno informarla che la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrata in vigore a gennaio 2007 (cfr. D. Lgs. n. 252/2005), ha introdotto la possibilità di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo anche oltre il raggiungimento dell età pensionabile con ulteriore contribuzione volontaria o anche in assenza di contribuzione e comunque con facoltà di determinare autonomamente il momento della relativa fruizione. Ciò precisato, permane, in ragione della Sua qualità di vecchio iscritto, la possibilità di optare per la fruizione della prestazione in capitale e/o in rendita, ovvero per il trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare. Disposizioni di principale interesse sulle modalità di erogazione della prestazione e sul relativo regime fiscale In premessa si evidenzia che, sotto il profilo fiscale, con l introduzione del decreto citato si configurano tre successivi e distinti periodi, cui corrispondono tre differenti regimi fiscali (c.d. pro rata), e più precisamente: A. periodo dalla data iscrizione al 31.12.2000 B. periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006 C. periodo dal 01.01.2007 Si premette, inoltre, in via generale, che: - ai fini della determinazione delle aliquote fiscali, si considera l intero ammontare della contribuzione accumulata, al lordo delle eventuali anticipazioni già percepite; - sulla base dell attuale orientamento dell Agenzia delle Entrate e salvo future diverse indicazioni, le somme da tassare sono imputate, fino a capienza, a partire dai montanti più risalenti nel tempo e dunque ai differenti regimi fiscali vigenti nei distinti periodi interessati fino a giungere al regime più recente; - nel caso di prestazione in capitale inferiore al 100%, la base imponibile, se minore del montante del periodo di riferimento, deve essere ridotta delle voci deducibili in misura proporzionale alla quota di capitale imputata nel periodo interessato. Ciò precisato, per i Vecchi iscritti quale Lei è resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in capitale, con applicazione del previgente regime tributario (cioè in essere al 31.12.2006) previsto per tale categoria di iscritti. Peraltro, al Vecchio iscritto è attribuita, relativamente al montante maturato dall 1.01.2007, la facoltà di optare per il regime vigente per i Nuovi iscritti. Ciò comporta l applicazione di regole diverse, sia sotto il profilo delle modalità di erogazione della prestazione, sia sotto il profilo fiscale. Circa le modalità di erogazione, in caso di opzione, la prestazione pensionistica limitatamente al montante maturato dal 2007 può essere erogata in capitale fino ad un massimo del 50%, salvo che la rendita (vitalizia annua immediata, cioè senza reversibilità) derivante dalla conversione di almeno il 70% di detto montante sia inferiore al 50% dell assegno sociale dell anno in cui è maturato il diritto alla prestazione pensionistica (pari, per il 2011, ad 5.424.9 annui), nel qual caso l erogazione può avvenire in capitale. N.B. Al riguardo Le evidenziamo che, dai controlli effettuati sul montante di Sua spettanza maturato dal 1 gennaio 2007, prendendo a riferimento l ultimo valore di quota disponibile, la rendita che ne deriva risulta inferiore/superiore alla soglia predetta e, quindi, Lei ha facoltà di richiedere la liquidazione dell intera prestazione in capitale/lei ha facoltà di richiedere la liquidazione in capitale fino ad un massimo del 50%. Nell eventualità che, in sede di liquidazione, si registrasse uno scostamento del valore effettivo della quota tale da far mutare la condizione sopra evidenziata, Lei sarà tempestivamente contattato per le vie brevi.

LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PRESTAZIONI IN CAPITALE Si indicano di seguito le possibili opzioni offerte ai vecchi iscritti ai fini della liquidazione della prestazione in capitale. 1. Liquidazione dell intera prestazione in capitale con l applicazione del previgente regime tributario, (cfr. art. 23 del D.Lgs. 252/2005. Nel caso, il regime fiscale previsto al suindicato punto B, cioè fino al 31/12/2006, viene esteso anche alla contribuzione del periodo successivo. 2. Applicazione del nuovo regime introdotto dall art.11 del D. Lgs. n. 252/2005, che comporta regole diverse sia sotto il profilo delle modalità di erogazione della prestazione, sia sotto il profilo fiscale come più a- vanti precisato. E più precisamente: 1. Liquidazione dell intera posizione con applicazione del previgente regime tributario (art.23 D.Lgs. 252/2005): A. il montante maturato fino al 31.12.2000 è assoggettato a tassazione separata con applicazione dell aliquota del TFR, così come determinata dal Datore di Lavoro. B. il montante maturato dall 1.01.2001 alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è assoggettato a tassazione separata con applicazione della c.d. aliquota interna. Per calcolare l aliquota interna, occorre innanzitutto individuare il c.d. reddito di riferimento. A tale scopo, si considera il montante maturato in tale periodo, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi (cioè i rendimenti) già tassati. Tale importo deve quindi essere diviso per il numero di anni computando anche le frazioni di anno - di iscrizione al Fondo (con contribuzione) a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica ed il risultato moltiplicato per dodici. Applicando sul reddito di riferimento così ottenuto le aliquote IRPEF diversificate per scaglioni di reddito e riferite all anno di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica si ottiene una aliquota media che coincide con la menzionata aliquota interna. Per calcolare l imposta dovuta, detta aliquota va applicata alla base imponibile costituita dal montante maturato dal 2001 alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica con l avvertenza che le voci deducibili devono essere detratte proporzionalmente alla quota di capitale da riscattare imputata al periodo. 2. Applicazione del regime tributario previsto dall art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005: A. il montante maturato fino al 31.12.2000 può essere liquidato al 100%. Viene assoggettato agli stessi criteri di tassazione di cui al punto 1.A. B. il montante maturato dall 1.01.2001 al 31.12.2006 può essere liquidato al 100%. Viene assoggettato agli stessi criteri di tassazione di cui al punto 1.B, con l unica precisazione che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, oltre che, ovviamente del montante imponibile, si considera soltanto la contribuzione relativa al periodo 1/1/2001 31/12/2006. C. il montante maturato dall 1.01.2007, può essere liquidato in forma di capitale fino ad un massimo del 50%,salvo che la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% di detto montante sia inferiore al 50% dell assegno sociale dell anno in cui è maturato il diritto alla prestazione, nel qual caso l erogazione può avvenire in capitale. Si applica un aliquota fissa pari attualmente al 15% (aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati. Si precisa che se la data di iscrizione è antecedente al 1 gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale lasso temporale sono considerati fino ad un massimo di 15. PRESTAZIONI IN RENDITA Per l erogazione della prestazione in rendita, il Fondo Pensione ha stipulato un apposita convenzione con la Compagnia di assicurazione ALLIANZ RAS S.p.A., le cui principali condizioni sono riportate nella documentazione allegata. Si evidenzia che la ritenuta a titolo d imposta sulla prestazione in rendita è applicata dal soggetto erogante.

TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN RENDITA - Anche per determinare la tassazione della prestazione in rendita, occorre distinguere il montante secondo i diversi periodi di maturazione, con i relativi differenti regimi fiscali. In particolare: A. Montante maturato fino al 31.12.2000 Applicazione della tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all 87,50%. [Ai sensi della Legge n. 335/1995, infatti, le prestazioni erogate in forma periodica si collocavano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lett. h-bis) dell art. 47, comma 1, del T.U.I.R. (nel testo a suo tempo vigente) ed erano assoggettate a tassazione nella misura dell 87,50 per cento dell ammontare corrisposto, ai sensi dell art. 48-bis, comma 1, lett. d), del medesimo T.U.I.R. (sempre nel testo in allora vigente)] B. Montante maturato dall 1.01.2001 al 31.12.2006 La rendita deve essere suddivisa in tre parti: 1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata ad IRPEF progressiva per intero [art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo n. 47/2000]; 2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta [art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo n. 47/2000]; 3. vedi punto D). C. Montante maturato dall 1.01.2007: Anche in questo caso la rendita deve essere suddivisa in tre parti: 1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell erogazione alla ritenuta a titolo d imposta del 15%, riducibile fino al 9%; 2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta [art. 11 del Decreto Legislativo n. 252/2005]; 3. vedi punto D). D. Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50% [art. 44, già art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), del T.U.I.R. ], lettera inserita dall art. 10, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 47/2000, secondo cui costituiscono redditi di capitale i rendimenti delle prestazioni in forma periodica in corso di erogazione, oltre che delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale]. ** ** ** Per quanto ovvio, si rappresenta, altresì, che per tutte le fattispecie sopra indicate, ai fini del computo dell importo complessivo erogabile, ovvero del capitale da trasformare in rendita, dal montante maturato alla data della cessazione sono detratte le somme eventualmente già percepite a titolo di anticipazione e per la quali non si sia provveduto al reintegro, con relativo conguaglio delle imposte pagate. Alla luce di tutto quanto sinora illustrato si sottolinea quanto segue: - è necessario che l Iscritto comunichi in ogni caso le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando la modulistica allegata; - qualora venga richiesta la prestazione in rendita, occorre compilare anche il modulo ALLIANZ RAS Informativa ai sensi dell articolo 13 del D.LGS. 196/2003. In particolare, in caso di rendita reversibile o di secondi beneficiari, un modulo deve essere compilato e sottoscritto anche da ogni eventuale destinatario della reversibilità o beneficiario; - i moduli dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A. R. al Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli Via Toledo, 177 80134 Napoli ed a Servizi Previdenziali S.p.A., Piazza Fernando De Lucia, 15 00139 Roma. IL PRESIDENTE

PRESTAZIONE IN RENDITA (parziale e totale) Per l erogazione della rendita il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, un apposita Convenzione assicurativa, della durata dal 01/09/2011 al 01/09/2014 con la Allianz Ras S.p.a.. Il rinnovo della Convenzione sarà negoziato tra il Fondo Pensione e la compagnia assicuratrice IMPORTANTE: La documentazione contrattuale delle rendite, disponibile sul sito internet del fondo www.fondopensionebancodinapoli.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è costituita da: Convenzione, che regola oggetto e caratteristiche del rapporto tra il Fondo e la Compagnia Assicuratrice, Fascicolo Informativo; Tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla documentazione contenuta nel succitato Fascicolo Informativo, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. RENDITA VITALIZIA-CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI ASSICURATIVE La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla documentazione contenuta nel succitato Fascicolo Informativo, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. 1. RENDITA VITALIZIA. CARATTERISTICHE TECNICHE 1. Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile. 2. Tasso di rendimento: la rendita si rivaluta annualmente l Allegato n. 2 alla Convenzione. Tale rendimento si ottiene moltiplicando i rendimenti realizzati dalla gestione speciale VITARIV di Allianz Ras S.p.a per l aliquota di retrocessione pari al 90%. 3. Tasso tecnico della tariffa: tasso di interesse annuo composto posticipato del 1,5%. Per effetto dell'ipotesi finanziaria adottata la rendita è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo del 1,5%. 4. Basi demografiche: tavole IPS55M imm e IPS55F imm rispettivamente per sesso maschile e femminile integrate dalla tabella di correzione delle età di seguito allegate. 5. Costo polizza: il costo dell'assicurazione di rendita, già conteggiato nei coefficienti di conversione, è pari ad una percentuale del premio unico netto impiegato, ed è variabile a seconda della rateazione della rendita prescelta: 1,80% nel caso di rateazione annuale della rendita; 2,00% nel caso di rateazione semestrale; 2,10% nel caso di rateazione quadrimestrale; 2,20% nel caso di rateazione trimestrale; 2,80% nel caso di rateazione mensile. 6. Costi erogazione rendita: le spese per l erogazione della rendita sono già conteggiate nei coefficienti di conversione e sono pari al 1,25%. 7. Non sono previsti il riscatto e/o prestiti. La rendita verrà corrisposta in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente fra ANNUALE, SEMESTRALE, QUADRIMESTRA- LE, TRIMESTRALE, MENSILE - e riportata nel documento di polizza, a partire dalla prima ricorrenza di pagamento della rendita, annuale o sub-annuale, successiva alla data di effetto. Detta rendita - il cui importo annuo iniziale è indicato nella polizza emessa per la posizione individuale - si rivaluta annualmente con le modalità stabilite nelle Condizioni di Assicurazione. La rendita vitalizia sarà corrisposta alle scadenze pattuite tramite bonifico bancario o postale. Allianz Ras chiede nel corso di vigenza della rendita il certificato di esistenza in vita dell Assicurato. L importo della rata di rendita, secondo la rateazione prescelta, si ottiene dividendo l importo annuo iniziale della rendita per 1.000 Euro di premio unico versato, come previsto dalle tabelle di cui all Allegato A della Convenzione, per il numero delle rate da corrispondere nell anno.

NOTA BENE: Per brevità espositiva il presente Allegato 1 contiene solamente le tabelle di conversione della RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA. Le Tabelle di conversione delle altre tipologie di polizza (Rendita Immediata Certa 5/10) sono disponibili sul sito internet del Fondo www.fondopensionebancodinapoli.it, alla pagina Prestazioni>Prestazioni in Rendita. Per la Rendita Immediata Reversibile l ammontare della rendita viene definita caso per caso in base ai dati anagrafici dell assicurato e del reversionario. Per l erogazione della rendita la convenzione stipulata dal Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita: RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA Il Contratto prevede il pagamento immediato, all assicurato, di una rendita annua vitalizia rivalutabile erogabile finché è in vita. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo). RENDITA IMMEDIATA CERTA E POI VITALIZIA Il Contratto prevede il pagamento immediato di una rendita erogabile in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell Assicurato) nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all Assicurato se vivente, ai Beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l aderente è ancora in vita, si estingue, se l aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l inizio dell erogazione della prestazione. RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE Il Contratto prevede il pagamento immediato di una rendita vitalizia all Assicurato fino al suo decesso e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una testa reversionaria fino a che questa è in vita. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l avvio dell erogazione della prestazione. Maggiori informazioni sono fornite nella Nota informativa. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli da 1 a 7 e dagli allegati 1) e 2) della Convenzione.

Coefficienti di conversione - Rendita vitalizia immediata di cui all'articolo 1, comma 1 della Convenzione Aderenti di sesso maschile (coefficienti per un Euro di rendita iniziale) Età di riferimento Rateazione della rendita dell Aderente Anni trimestri Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile 50 0 27,9030 28,2182 28,3332 28,4053 28,6674 50 1 27,7589 28,0738 28,1887 28,2607 28,5219 50 2 27,6148 27,9295 28,0442 28,1160 28,3764 50 3 27,4708 27,7851 27,8997 27,9714 28,2308 51 0 27,3267 27,6408 27,7552 27,8267 28,0853 51 1 27,1811 27,4948 27,6091 27,6805 27,9381 51 2 27,0354 27,3489 27,4630 27,5342 27,7910 51 3 26,8898 27,2030 27,3169 27,3880 27,6439 52 0 26,7441 27,0570 27,1708 27,2417 27,4967 52 1 26,5970 26,9096 27,0232 27,0940 27,3481 52 2 26,4499 26,7621 26,8757 26,9463 27,1994 52 3 26,3027 26,6147 26,7281 26,7985 27,0508 53 0 26,1556 26,4673 26,5805 26,6508 26,9021 53 1 26,0071 26,3184 26,4315 26,5017 26,7521 53 2 25,8586 26,1696 26,2826 26,3526 26,6021 53 3 25,7101 26,0208 26,1336 26,2035 26,4520 54 0 25,5616 25,8720 25,9846 26,0543 26,3020 54 1 25,4118 25,7219 25,8344 25,9039 26,1506 54 2 25,2620 25,5718 25,6841 25,7535 25,9993 54 3 25,1121 25,4217 25,5338 25,6031 25,8479 55 0 24,9623 25,2716 25,3836 25,4527 25,6966 55 1 24,8112 25,1201 25,2320 25,3009 25,5439 55 2 24,6601 24,9687 25,0804 25,1492 25,3912 55 3 24,5090 24,8173 24,9288 24,9974 25,2385 56 0 24,3578 24,6658 24,7772 24,8457 25,0859 56 1 24,2054 24,5131 24,6243 24,6926 24,9319 56 2 24,0530 24,3603 24,4714 24,5396 24,7779 56 3 23,9005 24,2076 24,3185 24,3865 24,6238 57 0 23,7481 24,0548 24,1656 24,2334 24,4698 57 1 23,5943 23,9007 24,0113 24,0790 24,3144 57 2 23,4405 23,7466 23,8570 23,9246 24,1591 57 3 23,2867 23,5925 23,7028 23,7701 24,0037 58 0 23,1329 23,4384 23,5485 23,6157 23,8483 58 1 22,9777 23,2829 23,3929 23,4599 23,6916 58 2 22,8226 23,1275 23,2373 23,3042 23,5349 58 3 22,6675 22,9721 23,0817 23,1484 23,3781 59 0 22,5124 22,8166 22,9261 22,9927 23,2214 59 1 22,3561 22,6601 22,7694 22,8358 23,0636 59 2 22,1999 22,5035 22,6127 22,6789 22,9057 59 3 22,0436 22,3469 22,4559 22,5220 22,7479 60 0 21,8874 22,1903 22,2992 22,3651 22,5900 60 1 21,7304 22,0330 22,1417 22,2075 22,4314 60 2 21,5734 21,8757 21,9842 22,0498 22,2727 60 3 21,4163 21,7183 21,8267 21,8922 22,1141 61 0 21,2593 21,5610 21,6692 21,7345 21,9555 61 1 21,1021 21,4035 21,5115 21,5766 21,7966 61 2 20,9449 21,2459 21,3538 21,4188 21,6378 61 3 20,7876 21,0884 21,1961 21,2609 21,4789 62 0 20,6304 20,9308 21,0384 21,1030 21,3201 62 1 20,4730 20,7731 20,8805 20,9450 21,1611 62 2 20,3157 20,6154 20,7227 20,7870 21,0021 62 3 20,1583 20,4577 20,5648 20,6290 20,8431 63 0 20,0009 20,3001 20,4070 20,4710 20,6841

Aderenti di sesso maschile (coefficienti per un Euro di rendita iniziale) Età di riferimento Rateazione della rendita dell Aderente Anni trimestri Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile 63 1 19,8435 20,1423 20,2490 20,3129 20,5250 63 2 19,6860 19,9844 20,0910 20,1547 20,3659 63 3 19,5285 19,8266 19,9331 19,9966 20,2068 64 0 19,3710 19,6688 19,7751 19,8384 20,0477 64 1 19,2135 19,5110 19,6172 19,6803 19,8886 64 2 19,0561 19,3533 19,4592 19,5223 19,7296 64 3 18,8986 19,1955 19,3013 19,3642 19,5705 65 0 18,7412 19,0377 19,1434 19,2061 19,4114 65 1 18,5838 18,8800 18,9855 19,0480 19,2524 65 2 18,4264 18,7223 18,8276 18,8900 19,0934 65 3 18,2691 18,5646 18,6698 18,7320 18,9344 66 0 18,1117 18,4069 18,5119 18,5740 18,7754 66 1 17,9545 18,2494 18,3543 18,4162 18,6166 66 2 17,7973 18,0919 18,1966 18,2583 18,4578 66 3 17,6401 17,9344 18,0389 18,1005 18,2990 67 0 17,4829 17,7769 17,8812 17,9426 18,1402 67 1 17,3259 17,6196 17,7238 17,7850 17,9816 67 2 17,1690 17,4623 17,5663 17,6274 17,8231 67 3 17,0120 17,3050 17,4089 17,4698 17,6645 68 0 16,8550 17,1477 17,2514 17,3122 17,5059 68 1 16,6984 16,9908 17,0943 17,1549 17,3476 68 2 16,5418 16,8338 16,9372 16,9977 17,1894 68 3 16,3851 16,6769 16,7801 16,8404 17,0311 69 0 16,2285 16,5199 16,6230 16,6831 16,8729 69 1 16,0725 16,3636 16,4665 16,5264 16,7153 69 2 15,9164 16,2072 16,3099 16,3697 16,5576 69 3 15,7604 16,0508 16,1534 16,2131 16,3999 70 0 15,6043 15,8945 15,9969 16,0564 16,2423 70 1 15,4491 15,7389 15,8412 15,9005 16,0855 70 2 15,2939 15,5834 15,6855 15,7446 15,9286 70 3 15,1386 15,4278 15,5298 15,5888 15,7718 TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETA Sesso Anno di nascita Numero di anni da sommare algebricamente all età effettiva Fino al 1925 compreso + 3 Dal 1926 al 1938 + 2 M Dal 1939 al 1947 + 1 Dal 1948 al 1960 0 Dal 1961 al 1970-1 Dal 1971 in poi -2

Rendita vitalizia immediata di cui all'articolo 1, comma 1 della Convenzione Aderenti di sesso femminile (coefficienti per un Euro di rendita iniziale) Età di riferimento Rateazione della rendita dell Aderente Anni trimestri Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile 50 0 30,0911 30,4108 30,5281 30,6024 30,8782 50 1 29,9542 30,2736 30,3908 30,4650 30,7398 50 2 29,8173 30,1364 30,2534 30,3275 30,6015 50 3 29,6804 29,9992 30,1161 30,1900 30,4632 51 0 29,5435 29,8620 29,9787 30,0525 30,3248 51 1 29,4049 29,7232 29,8397 29,9133 30,1848 51 2 29,2663 29,5843 29,7007 29,7742 30,0448 51 3 29,1277 29,4454 29,5616 29,6350 29,9048 52 0 28,9891 29,3065 29,4226 29,4958 29,7647 52 1 28,8488 29,1660 29,2820 29,3550 29,6230 52 2 28,7086 29,0255 29,1413 29,2142 29,4814 52 3 28,5684 28,8850 29,0006 29,0734 29,3397 53 0 28,4281 28,7444 28,8600 28,9326 29,1980 53 1 28,2863 28,6023 28,7177 28,7902 29,0547 53 2 28,1444 28,4602 28,5754 28,6478 28,9114 53 3 28,0026 28,3180 28,4331 28,5054 28,7681 54 0 27,8608 28,1759 28,2909 28,3629 28,6248 54 1 27,7172 28,0321 28,1469 28,2188 28,4798 54 2 27,5737 27,8883 28,0029 28,0747 28,3348 54 3 27,4302 27,7444 27,8590 27,9306 28,1898 55 0 27,2866 27,6006 27,7150 27,7865 28,0448 55 1 27,1414 27,4550 27,5693 27,6406 27,8980 55 2 26,9961 27,3095 27,4236 27,4947 27,7513 55 3 26,8508 27,1639 27,2778 27,3488 27,6045 56 0 26,7055 27,0183 27,1321 27,2030 27,4577 56 1 26,5584 26,8709 26,9845 27,0552 27,3091 56 2 26,4113 26,7235 26,8369 26,9075 27,1604 56 3 26,2641 26,5760 26,6894 26,7598 27,0118 57 0 26,1170 26,4286 26,5418 26,6121 26,8632 57 1 25,9680 26,2793 26,3923 26,4624 26,7126 57 2 25,8189 26,1299 26,2428 26,3128 26,5620 57 3 25,6699 25,9806 26,0933 26,1631 26,4114 58 0 25,5209 25,8312 25,9438 26,0135 26,2609 58 1 25,3699 25,6800 25,7924 25,8619 26,1084 58 2 25,2190 25,5287 25,6410 25,7103 25,9559 58 3 25,0680 25,3775 25,4896 25,5588 25,8034 59 0 24,9171 25,2262 25,3382 25,4072 25,6508 59 1 24,7643 25,0731 25,1849 25,2538 25,4965 59 2 24,6115 24,9200 25,0316 25,1004 25,3421 59 3 24,4587 24,7669 24,8784 24,9470 25,1878 60 0 24,3059 24,6138 24,7251 24,7936 25,0334 60 1 24,1513 24,4588 24,5700 24,6383 24,8772 60 2 23,9966 24,3039 24,4149 24,4830 24,7209 60 3 23,8419 24,1489 24,2597 24,3277 24,5646 61 0 23,6873 23,9939 24,1046 24,1724 24,4084 61 1 23,5311 23,8374 23,9480 24,0156 24,2506 61 2 23,3750 23,6809 23,7913 23,8588 24,0929 61 3 23,2188 23,5245 23,6347 23,7020 23,9351 62 0 23,0626 23,3680 23,4780 23,5452 23,7773 62 1 22,9052 23,2103 23,3202 23,3871 23,6183 62 2 22,7478 23,0525 23,1623 23,2291 23,4593 62 3 22,5904 22,8948 23,0044 23,0710 23,3002 63 0 22,4330 22,7371 22,8465 22,9130 23,1412 63 1 22,2742 22,5780 22,6872 22,7536 22,9808

Aderenti di sesso femminile (coefficienti per un Euro di rendita iniziale) Età di riferimento Rateazione della rendita dell Aderente Anni trimestri Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile 63 2 22,1155 22,4189 22,5280 22,5942 22,8204 63 3 21,9567 22,2598 22,3688 22,4348 22,6601 64 0 21,7980 22,1008 22,2095 22,2754 22,4997 64 1 21,6378 21,9402 22,0488 22,1145 22,3378 64 2 21,4775 21,7797 21,8881 21,9536 22,1759 64 3 21,3173 21,6191 21,7274 21,7927 22,0141 65 0 21,1571 21,4586 21,5667 21,6319 21,8522 65 1 20,9964 21,2975 21,4055 21,4705 21,6898 65 2 20,8357 21,1365 21,2443 21,3091 21,5275 65 3 20,6750 20,9754 21,0831 21,1478 21,3651 66 0 20,5142 20,8144 20,9218 20,9864 21,2027 66 1 20,3520 20,6518 20,7591 20,8235 21,0388 66 2 20,1898 20,4893 20,5964 20,6606 20,8749 66 3 20,0276 20,3267 20,4337 20,4977 20,7111 67 0 19,8654 20,1642 20,2710 20,3348 20,5472 67 1 19,7020 20,0005 20,1071 20,1708 20,3822 67 2 19,5387 19,8369 19,9433 20,0068 20,2171 67 3 19,3754 19,6732 19,7795 19,8428 20,0521 68 0 19,2120 19,5095 19,6156 19,6788 19,8871 68 1 19,0477 19,3449 19,4508 19,5139 19,7211 68 2 18,8834 19,1802 19,2860 19,3489 19,5551 68 3 18,7191 19,0156 19,1212 19,1839 19,3891 69 0 18,5548 18,8510 18,9564 19,0189 19,2231 69 1 18,3898 18,6856 18,7909 18,8532 19,0564 69 2 18,2247 18,5202 18,6253 18,6875 18,8896 69 3 18,0597 18,3548 18,4598 18,5218 18,7229 70 0 17,8946 18,1894 18,2942 18,3561 18,5562 70 1 17,7292 18,0236 18,1282 18,1899 18,3890 70 2 17,5637 17,8578 17,9623 18,0238 18,2218 70 3 17,3982 17,6920 17,7963 17,8576 18,0547 TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETA Sesso Anno di nascita Numero di anni da sommare algebricamente all età effettiva Fino al 1927 compreso + 3 Dal 1928 al 1940 + 2 F Dal 1941 al 1949 + 1 Dal 1950 al 1962 0 Dal 1963 al 1972-1 Dal 1973 in poi -2

MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE PRESSO IL FONDO Il Decreto Legislativo n. 252/2005, entrato in vigore dal 1 gennaio 2007, prevede che GLI ISCRITTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI POSSONO MANTENERE LA POSIZIONE PRESSO IL FONDO E CONTRI- BUIRE VOLONTARIAMENTE oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. La condizione è che l Aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. É FATTA SALVA LA FACOLTÀ DEL SOGGETTO, CHE DECIDA DI PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE LA CONTRIBUZIONE, DI DETERMINARE AUTONOMAMENTE IL MOMENTO DI FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. Per l esercizio di tale opzione, occorre: a) Compilare ed inviare il Modulo PPV per comunicare la decisione di mantenere l iscrizione; b) Compilare ed inviare il supporto cartaceo denominato MODULO VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI in occasione di ogni versamento dei contributi volontari unitamente alla copia della ricevuta del bonifico, ovvero, in caso di utilizzo di una procedura tramite banca dei bonifici continuativi, in occasione soltanto del primo versamento unitamente alla copia della disposizione impartita alla banca. L iscritto può contribuire con uno o più versamenti, anche con scadenza annuale, senza limiti di importo. Ciò premesso, si ricorda che in sede di dichiarazione dei redditi, occorre tener conto che i contributi volontari versati al Fondo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad 5.164,57 per ciascun anno solare. Per la parte eccedente il limite predetto di 5.164,57, devono essere comunicati al Fondo come Contributi non dedotti, attraverso apposita comunicazione, al fine di evitarne la ritassazione al momento della liquidazione della posizione.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI Via Toledo, 177 80134 Napoli Iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636 INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato, per brevità, Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI Il trattamento è diretto all espletamento da parte del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (in seguito denominato, per brevità, Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all esercizio dell attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), cui il Fondo è legittimato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI Il trattamento a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni di seguito indicate: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, compresa consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali Società di servizi amministrativi, Compagnie di Assicurazione, Banche, SIM, Società di gestione dati ecc.). 3. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio); b) strettamente necessario all esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all erogazione delle prestazioni. L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali può comportare l impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare. 4. COMUNICAZIONE DEI DATI a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Società di servizi amministrativi, Compagnie Assicurative, SIM, Istituti Bancari, organismi associativi del settore previdenziale, Ministero del lavoro, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge; b) i dati personali inoltre possono essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o di servizi di archiviazione. 5. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1, verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. 7. DIRITTI DELL INTERESSATO L art. 7 del Decreto conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di: - aver conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; - ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; - ottenere l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli. I dati identificativi del responsabile del trattamento dati possono essere acquisiti presso la sede del Fondo, sita in Via Toledo, 177 80134 Napoli.