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Stradone San Fermo, 20 37121 Verona tel. 045.8030145 r.a. telefax 045.8010778 studio@studiocapraeassociati.it studiocapraeassociati@legalmail.it www.studiocapraeassociati.it Giuseppe Capra Marco Bazzani Nicola Cappellari Angela Peretti Costanza Merzari Mattia Passigato Dottori Commercialisti Revisori Legali Silvia Capra Avvocato of Consuel Andrea Pitondo Valentina Lonardi Dottori in Economia Ai gentili Clienti Loro sedi Circ. n. 3/2012 Oggetto: NOVITA IN MATERIA DI FATTURAZIONE DAL 2013 Il legislatore ha introdotto novità in tema di fatturazione con decorrenza dal 1 gennaio 2013. Le novità più rilevanti sono le seguenti: 1. Operazioni extraterritoriali (beni e servizi): a. Estensione dell obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali; b. momento di effettuazione delle operazioni e registrazione; 2. Contenuto della nuova fattura; 3. Fattura per i servizi generici resi e ricevuti: termine di emissione della fattura; 4. Fattura semplificata. Vediamo nel dettaglio le principali novità. 1. OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI (BENI E SERVIZI): a. Estensione dell obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali; La procedura di integrazione e registrazione per gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi generici resi da prestatori stabiliti in altri Paesi UE, è stata estesa, più in generale, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, anche non generiche, effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE. A member of www.synergiaconsulting.it STUDIO BOIDI, Torino STUDIO BORTOLOMIOL, Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI, Verona STUDIO CASTELLENGO, Alba STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS, Modena STUDIO FAZZINI & PARTNERS, Firenze STUDIO FIORENTINO, Napoli STUDIO GERLA ASSOCIATI, Milano STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS, Milano STUDIO MANCINELLI, Ancona STUDIO MTEA, Roma STUDIO PALEA, Torino - Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI, Genova

La fattura deve essere emessa anche per le operazioni extraterritoriali di cui agli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72, se effettuate da soggetti passivi italiani. L obbligo riguarda: - Annotazione in fattura della dicitura Inversione Contabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all art. 10 co. 1 n. 1-4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Paese UE; - Annotazione in fattura della dicitura Operazione non soggetta perle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE. b. Momento di effettuazione delle operazioni e registrazione Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni, nonché la relativa fatturazione e registrazione. EFFETTUAZIONE, FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Momento di Una cessione / acquisto intraue si considera effettuata all atto dell inizio del effettuazione trasporto / spedizione dei beni all acquirente o a terzi per suo conto, dall Italia o delle operazioni dallo Stato UE di provenienza. Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori. In merito alle ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell operazione rileva l emissione della fattura (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. Per le cessioni / acquisti effettuati in modo continuato nell arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese. Fatturazione e registrazione Acquisti intraue In relazione agli acquisti intraue è confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72. Pag. 2 di 6

Le fatture così integrate vanno annotate: - nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera; - nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell IVA a credito. In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un apposita autofattura. L annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Cessioni intraue La fattura relativa ad una cessione intraue va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione. 2. CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA La novità introdotta in tema di contenuto della fattura è la seguente: - l'obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione; Dal 1 gennaio 2013, la fattura deve riportare un "numero progressivo che non sia confondibile con altre fatture e documenti contabili, come da nostra precedente circolare. Si fa presente che in questi giorni l Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile continuare con la numerazione come negli anni precedenti, in quanto la data costituisce già di per sé elemento distintivo delle fatture. Dal 1 gennaio 2013, la fattura deve quindi avere le seguenti caratteristiche (in grassetto le novità): - Data di emissione; - Numero progressivo che la identifichi in modo univoco; Pag. 3 di 6

- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - Numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; - Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; codice fiscale, nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione; - Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione; - Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2); - Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; - Aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; - Data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 38, comma 4, DL n. 331/93; - Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 3. FATTURA PER I SERVIZI GENERICI RESI E RICEVUTI: TERMINE DI EMISSIONE DELLA FATTURA Secondo le nuove disposizioni, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione per i servizi generici, nelle seguenti ipotesi: SERVIZI GENERICI Operazioni per servizi generici con fatturazione entro il 15 del mese successivo Resi a soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE. Resi a o ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori della UE. Pag. 4 di 6

Per le pluralità di servizi prestati nei confronti del medesimo soggetto per un periodo di almeno un mese (il tutto comprovato mediante idonea documentazione), può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. 4. FATTURA SEMPLIFICATA La fattura di ammontare complessivo non superiore a 100,00 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all art. 26 del DPR 633/72, può essere emessa in modalità semplificata. Le semplificazioni più rilevanti introdotte con la fattura semplificata consistono nella possibilità: 1. di non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo che ingloba l'imposta (ovvero dei dati che permettono di calcolarla); 2. di indicare in fattura unicamente il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso, esclusivamente in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia. La fattura semplificata non può essere emessa per: - le cessioni intracomunitarie di beni; - le operazioni di cui all art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelli di cui all art. 10 co. 1 n. 1-4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altri Paesi UE. Di seguito per completezza si riepilogano le indicazioni minime che devono essere riportate nella fattura semplificata sono: - data di emissione; - numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - numero di partita IVA del cedente/prestatore; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario/committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; Pag. 5 di 6

- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; - ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; - per le fatture emesse ai sensi dell art. 2 del DPR 633/72, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Verona, 14 gennaio 2013 Studio Capra & Associati Pag. 6 di 6