La Sicurezza in tasca



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La Sicurezza in tasca Un accenno alla normativa che disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro Gli attori della sicurezza: ruoli e responsabilità Categorie particolari: tutela lavoratrici madri Tipo di rischi presenti nell ambiente di lavoro e norme di buon comportamento

ACCENNO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA La Sicurezza sul Lavoro è l attuazione di NORME E COMPORTAMENTI volti alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute delle persone La Sicurezza dei Lavoratori nella Costituzione Italiana: Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività. Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni Art. 41 L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana La Sicurezza dei Lavoratori nel D.Lgs 81/2008 (s.m. D.Lgs.106/2009) Testo Unico Sulla Sicurezza la finalità è quella di TUTELARE LA SALUTE DEI LAVORATORI, in ogni forma e tipologia di attività lavorativa, anche con riguardo alle differenze di genere, età e provenienza Il Testo Unico si compone di 306 articoli, XIII titoli, 49 allegati Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 2 di 21

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA: RUOLI E RESPONSABILITÀ DATORE DI LAVORO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RSPP DIRIGENTE GLI ATTORI DELLA SICUREZZA PREPOSTO MEDICO COMPETENTE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO ADDETTI ALLE EMERGENZE E ANTINCENDIO RLS Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 3 di 21

LAVORATORI devono essere parte attiva nella gestione della prevenzione. Essi devono seguire tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, utilizzando correttamente materiali, macchine, attrezzi e i dispositivi di protezione individuale (DPI), DEVONO segnalare eventuali problemi di sicurezza e salute al loro superiore. IN PARTICOLARE: (Art. 20 D. Lgs 81/08 - Obblighi dei lavoratori) Ciascun lavoratore DEVE: - DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA E DELLA PROPRIA SALUTE, e di quella delle ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, su cui possono ricadere gli effetti delle sue AZIONI O OMISSIONI, conformemente alla sua FORMAZIONE ed alle ISTRUZIONI e MEZZI FORNITI dal datore di lavoro (Dirigente) - CONTRIBUIRE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA - OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL DDL, DAI DIRIGENTI E PREPOSTI AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE - UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DA LAVORO, LE SOSTANZE E I PREPARATI PERICOLOSI, E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA - SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL DDL, DIRIGENTI O PREPOSTI LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DEI DISPOSITIVI - NON RIMUOVERE O MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O I SEGNALI DI CONTROLLO - PARTECIPARE A PROGRAMMI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI - ESPORRE APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO IN CASO DI ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO. Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori: a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell articolo 20 comma 3. Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 4 di 21

DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE SCOLASTICO) è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell Unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. PREPOSTO è colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. DIRIGENTE è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) con il proprio responsabile (RSPP) garantisce il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro. Alla data di revisione del presente manuale l Istituto comprensivo n. 7 si avvale come RSPP di un consulente esterno, il Dott. Alessandro Laschi della Società Sen Sistemi S.r.l. di Bologna Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 5 di 21

MEDICO COMPETENTE ha il compito di: collaborare con il Datore di Lavoro ed RSPP alla Valutazione dei Rischi definire il protocollo sanitario e cioè specificare che tipo di controlli sanitari effettuare e con quale periodicità verificare lo stato di salute dei lavoratori e rilasciare l idoneità o meno alla mansione da svolgere effettuare le visite mediche preassuntive o per coloro che s assentano dal luogo di lavoro per oltre 60 gg visitare gli ambienti di lavoro almeno 1 volta/anno partecipare alla riunione annuale della sicurezza collaborare alla individuazione della Squadra di Primo Soccorso Sanitario RLS è eletto dai lavoratori e ha diritto a consultare tutta la documentazione prodotta dal SPP e di essere consultato portando le proprie osservazioni e consigli all interno del Servizio. Costituisce il collegamento tra i lavoratori, di cui è il portavoce, il Datore di Lavoro, ed il RSPP. Riceve una formazione adeguata. IN PARTICOLARE: Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori è eletto direttamente al loro interno Nelle aziende con più di 15 lavoratori è eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda Il numero minimo dei rappresentanti deve essere di uno per aziende fino a 200 dipendenti. Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 6 di 21

SQUADRA DI EMERGENZA È un gruppo di lavoratori addestrati appositamente allo scopo di intervenire nelle situazioni di emergenza (incendi, gravi calamità naturali, infortuni, ecc.) per limitare i danni alle persone ed attuare i primi interventi in attesa dei soccorsi esterni. IN PARTICOLARE: Il DATORE DI LAVORO DESIGNA preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso. I LAVORATORI NON possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere FORMATI, essere in numero sufficiente, e DISPORRE DI ATTREZZATURE ADEGUATE Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 7 di 21

TUTELA LAVORATRICI MADRI D.Lgs 151/2001 (Articolo 6) - Tutela della salute della lavoratrice Prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione, o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), prevede per LE MANSIONI COLLABORATORE SCOLASTICO, INSEGNANTE DI SOSTEGNO che, QUALORA siano ricoperte da lavoratrici sia in stato di gravidanza che in fase d allattamento l applicazione della seguente procedura: 1. ove possibile, il cambio di mansione al fine di adibire la lavoratrice ad una mansione diversa, che non preveda l esposizione a rumore, vibrazioni, contatto con sostanze chimiche, movimentazione manuale dei carichi, radiazioni ottiche artificiali nonché lo stazionamento in piedi per una durata inferiore alla metà dell orario di lavoro. 2. nel caso in cui non sia possibile adibire la lavoratrice ad una mansione diversa da quella di provenienza, che soddisfi la condizione riportata al punto 1., si prevede l astensione da lavoro anticipata. Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 8 di 21

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un adeguata INFORMAZIONE: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche RISPETTO ALLE CONOSCENZE LINGUISTICHE, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una FORMAZIONE sufficiente ed adeguata in merito ai RISCHI SPECIFICI 4. LA FORMAZIONE E, OVE PREVISTO, L ADDESTRAMENTO specifico DEVONO AVVENIRE in occasione: a) della COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del TRASFERIMENTO o CAMBIAMENTO DI MANSIONI; Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 9 di 21

c) della INTRODUZIONE di NUOVE ATTREZZATURE DI LAVORO o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La FORMAZIONE dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente RIPETUTA IN RELAZIONE ALL EVOLUZIONE DEI RISCHI o all insorgenza di nuovi rischi. 7. I DIRIGENTI E I PREPOSTI ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro 9. I LAVORATORI INCARICATI DELL ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO e, comunque, di gestione dell emergenza devono ricevere un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico 10. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo. Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 10 di 21

L AMBIENTE DI LAVORO Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono rispondere a precisi requisiti di igiene e sicurezza. I pavimenti non devono presentare aperture, ostacoli, sconnessioni e non devono essere attraversati da prolunghe elettriche o altri cavi che possano rappresentare rischio di inciampi o scivolamenti. Eventuali ostacoli fissi (gradini, cambi di pendenza) devono essere opportunamente segnalati I locali devono essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente: avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d aria, essere ben asciutti e ben difesi contro l umidità, avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi I percorsi pedonali, laddove possibile devono essere separati da quelli dei mezzi di trasporto quali ad es carrelli elevatori ovvero vi sia un organizzazione tale da escludere, anche tramite formazione specifica e procedure ad hoc il possibile contatto tra mezzi di trasporti e pedoni Le scale fisse devono essere mantenute in buone condizioni, e se accedono a locali riservati esclusivamente al personale Il DDL deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell ambiente Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere Le vie di circolazione interne che conducono ad uscite di emergenza devono essere mantenute sgombre allo scopo di consentire un facile esodo, in caso di emergenza. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere INTERNAMENTE ed ESTERNAMENTE sgombre da ostacoli e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro Le scale fisse devono essere mantenute in buone condizioni, e se accedono a locali riservati esclusivamente al personale devono essere indicate con apposito cartello divieto di accesso Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 11 di 21

TIPO DI RISCHI E NORME DI BUON COMPORTAMENTO 1) PRINCIPALI RISCHI ASSOCIATI ALLA MANSIONE: DIRIGENTE, INSEGNANTE, INSEGNANTE DI SOSTEGNO, EDUCATORE, PERSONALE ATA Caduta, inciampo, scivolamento Esposizione ad agenti chimici (sostanze per la pulizia degli ambienti) Movimentazione Manuale dei Carichi e Sforzi Ripetuti Esposizione a rischio elettrico Stress Lavoro Correlato Videoterminale CONDIZIONI DI SICUREZZA Utilizzare con regolarità tutti i Dispositivi di Protezione Individuale forniti, Non modificare, alterare le attrezzature in dotazione Partecipare ai programmi d informazione e formazione che la scuola periodicamente organizza Utilizzare scale portatili a norma Il sollevamento, la movimentazione manuale di oggetti pesanti e/o ingombranti (es, imballi, colli di merce, scatoloni) se eseguiti in modo scorretto possono essere fonte di infortunio o di patologie muscolo-scheletriche Tutti gli impianti elettrici devono essere costruiti in modo tale da impedire qualsiasi contatto diretto con elementi in tensione e contatti indiretti pericolosi, mediante idoneo impianto di messa a terra (da verificare con periodicità prestabilita) Prestare attenzione ai cavi elettrici di collegamento e al loro stato di usura Evitare di collegare tante spine ad una sola presa di corrente attraverso multi prese di tipo triple e ciabatte Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 12 di 21

RISCHIO INCENDIO VIA DI EMERGENZA: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro USCITA DI EMERGENZA: passaggio che immette in un luogo sicuro LUOGO SICURO: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall incendio o altre situazioni di emergenza MISURE DI PREVENZIONE Mantenere l ordine e la pulizia delle aree, e stoccare in apposita zona tutti i rifiuti (es: grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio, grandi quantità di manufatti infiammabili ) Mantenere i presidi antincendio nella posizione indicata dal Piano di Emergenza, e mantenerli sempre accessibili Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 13 di 21

NORME DI COMPORTAMENTO RISCHIO TERREMOTO SE CI SI TROVA ALL INTERNO DELLA SCUOLA 1. mantenere la calma 2. non precipitarsi fuori 3. restare in classe e ripararsi sotto il banco o sotto l architrave della porta 4. allontanarsi dalle finestre, dalle porte con vetri, dagli armadi perché cadendo potrebbero ferire 5. se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale, rientrare nella propria classe o in quella più vicina 6. dopo il terremoto, all ordine di evacuazione, abbandonare l edificio rispettando le norme di evacuazione SE CI SI TROVA IN CORTILE 1. allontanarsi dall edificio, dagli alberi, dai lampioni, dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferirti 2. cercare un posto dove non si ha nulla sopra di se ; se non lo si trova cercare riparo sotto qualcosa di sicuro come una panchina Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 14 di 21

CARTELLI SEGNALETICI 1. Caratteristiche intrinseche 1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio). 2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione. 3. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali. 4. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione. 5. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell UNI. 2. Condizioni d impiego 1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un altezza e in una posizione appropriata rispetto all angolo di visuale, all ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell oggetto che s intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. In caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza. Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 15 di 21

CARTELLI DI DIVIETO Caratteristiche intrinseche: - Forma rotonda; - Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello) CARTELLI DI AVVERTIMENTO Caratteristiche intrinseche: - Forma triangolare; - Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello) Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 16 di 21

CARTELLI DI PRESCRIZIONE Caratteristiche intrinseche: - Forma rotonda, - Pittogramma bianco su fondo azzurro (l azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello) CARTELLI DI SALVATAGGIO Caratteristiche intrinseche: - Forma quadrata o rettangolare, - Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello) Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 17 di 21

CARTELLI PRESIDI ANTINCENDIO Caratteristiche intrinseche: - Forma quadrata o rettangolare, - Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello) Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 18 di 21

ALCUNE IMPORTANTI E FONDAMENTALI DEFINIZIONI (Art 2 D.Lgs. 81/08) 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo; c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; (omissis) m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità; Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 19 di 21

(omissis) q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; (omissis) aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 20 di 21

CONSEGNA DEL MANUALE INFORMATIVO SULLE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO Ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 36 Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra..., in qualità di... dell ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DICHIARA Di aver preso visione del Manuale informativo per la sicurezza sul lavoro: dal sito della Scuola dall Albo del plesso Data: / / li Firma per ricevuta Emesso il 28/09/2012 Revisione 00 Pagina 21 di 21