ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

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ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Art.1- Aspetti generali REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO (In attuazione dell Accordo Territoriale del 28/6/2016) Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall accordo territoriale del settore Terziario del 28/6/2016, nei limiti delle risorse economiche stanziate da Ebiterbo a tale titolo. Gli interventi a sostegno del reddito da parte di Ebiterbo riguardano i seguenti casi: 1. interventi per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito 2. interventi in caso di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici; 3. contributi alla stabilizzazione; 4. interventi di assistenza fiscale; 5. formazione. Art.2 Requisiti generali per l accesso alle prestazioni 2.1 Requisiti soggettivi per le aziende In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, è necessario che le aziende aderiscano all Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, ivi compresa la parte obbligatoria e la eventuale contrattazione integrativa e siano in regola con i versamenti dei contributi all Ente. Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal citato CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota dello 0,30%, possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall accordo territoriale, a fronte dell iscrizione on-line (www.ebiterbo.it) ad Ebiterbo e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell azienda, pari allo 0,30% calcolato su paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all iscrizione. Le aziende che abbiano omesso sia di versare il contributo ad Ebiterbo sia la quota dello 0,30% direttamente ai dipendenti, possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall accordo territoriale, a fronte dell iscrizione on-line (www.ebiterbo.it) ad Ebiterbo e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell azienda, pari allo 0,50% calcolato su paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all iscrizione. In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad Ebiterbo: - copia dell avvenuto pagamento del contributo di ingresso; - copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva. 2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un anzianità di servizio non inferiore a 3 mesi. Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto. 2.3 Requisiti oggettivi Per beneficiare degli interventi previsti al punto 3.1 del presente Regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 1

datori di lavoro firmatarie dell Accordo Territoriale di secondo livello del 28/6/2016. Tale accordo sindacale deve essere trasmesso dall'azienda ad Ebiterbo entro 65 giorni dalla data di sottoscrizione pena la decadenza della prestazione. Nell ipotesi che il suddetto accordo non sia sottoscritto da tutte le parti sociali di riferimento dell Ente Bilaterale, lo stesso sarà oggetto di apposito esame congiunto, propedeutico all accesso al Fondo Sostegno al Reddito, che si terrà presso la sede dell Ente, previa apposita richiesta. Art. 3 - Interventi per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito 3.1 Riduzione di orario di lavoro per aziende fino a 5 dipendenti Il contributo previsto nel presente articolo è riconosciuto per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell arco di un quinquennio mobile. L accordo di riduzione dell orario di lavoro deve prevedere la percentuale di riduzione dell orario, la maturazione dei ratei di 13ma e di 14ma in misura intera a carico dell azienda e l anticipazione del contributo Ebiterbo a carico dell azienda. La riduzione dell orario può essere al massimo pari al 50% dell orario di lavoro settimanale originario per un massimo di 1040 ore pro capite (riproporzionate per i part time) nell arco di 24 mesi. Ebiterbo riconoscerà, ai lavoratori interessati, un contributo orario pari al 50% della retribuzione mensile lorda persa (art.193 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi) a seguito della riduzione dell orario di lavoro. Il contributo orario a carico di Ebiterbo non potrà superare il massimale previsto dall art.3, comma 5, lett. b del D.Lgs 148/2015. Per il calcolo della indennità integrativa a carico di Ebiterbo si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all avvio della riduzione orario. Il contributo sarà anticipato mensilmente da parte dell'azienda al lavoratore. Affinchè Ebiterbo possa a sua volta corrispondere il contributo di cui al presente articolo, anticipato dall azienda, è necessario che quest ultima inserisca tale voce nel Libro Unico del Lavoro e la evidenzi separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria. Ebiterbo, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile a fronte del ricevimento di copia del libro unico che dovrà essere inviato dall Azienda ad Ebiterbo inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ebiterbo restituirà all azienda, tramite bonifico bancario, il contributo anticipato entro i successivi 15 giorni Tale adempimento solleva Ebiterbo da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d imposta. Ebiterbo si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell azienda in caso di inadempienza. I periodi di malattia, infortunio, maternità, congedi indennizzati e ferie sono incompatibili con le prestazioni a carico di Ebiterbo. In caso di procedure concorsuali, Ebiterbo erogherà le indennità di propria competenza in una unica soluzione al termine dell accordo di riduzione orario, previa presentazione da parte dell azienda dei Libri Unici riferiti all intero periodo e con l evidenziazione del contributo a carico di Ebiterbo, riferito a tutto il periodo di riduzione orario, nel LUL dell ultimo mese dell accordo. 3.2 Contributi di sostegno al reddito Ai lavoratori che percepiscono trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale ai sensi del D.Lgs 148/2015, ivi compresi quelli di cui all art. 29, Ebiterbo riconosce un contributo mirato alla serenità abitativa nei periodi di perdita salariale. Pertanto, ai lavoratori che abbiano un contratto di mutuo per l acquisto della prima casa o che abbiano un contratto di locazione per l abitazione di residenza o in cui è domiciliato in quanto lavoratore fuori sede con residenza oltre i 100 Km dal luogo di lavoro, Ebiterbo riconoscerà il seguente contributo: 2

a) contributo forfettario mensile lordo fino a 100 Euro, nel caso di riduzione della retribuzione compresa tra il 10% e il 15%; b) contributo forfettario mensile lordo fino a 200 Euro, nel caso di riduzione della retribuzione compresa tra il 15% e il 20%; c) contributo forfettario mensile lordo fino a 250 Euro, nel caso di riduzione della retribuzione superiore al 20%. I contributi di cui sopra saranno erogati in ogni caso nella misura massima del 50% della rata del mutuo o dell affitto, ulteriormente ridotta del 50% in caso di co-intestazione dei contratti. I contributi di cui sopra saranno riproporzionati in caso di contratto di lavoro part time. I contributi di cui sopra saranno riconosciuti per un periodo massimo di 12 mesi in un quinquennio mobile, decorrente dalla prima prestazione. 3.3 - Modalità di presentazione delle domande Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al punto 3.1, l azienda deve trasmettere ad Ebiterbo domanda redatta su apposita modulistica nella quale sono indicati i documenti da allegare. lavorativi, pena la decadenza della domanda. Per poter beneficiare delle forme di intervento di cui al punto 3.2, il lavoratore interessato deve trasmettere ad Ebiterbo domanda redatta su apposita modulistica allegando la seguente documentazione: contratto di mutuo o contratto di locazione; copia della quietanza di pagamento della rata di mutuo o affitto per la quale si chiede il contributo; fotocopia delle buste paga da cui risulti la minore prestazione lavorativa svolta per ricorso all ammortizzatore sociale; accordo sindacale per l accesso ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale ai sensi del D.Lgs 148/2015, ivi compresi quelli di cui all art. 29; La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro 60 giorni dal pagamento della rata in oggetto, a pena di decadenza. Le domande verranno esaminate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale che autorizzerà trimestralmente gli interventi a carico dell Ente, che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall Accordo Territoriale del 28/6/2016 e dal presente Regolamento. Sarà facoltà di Ebiterbo richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l istruzione delle domande. Art.4 - Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche, la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali, che determini la contrazione dell attività aziendale con riflessi sulla occupazione, è possibile procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale: a) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al Part time purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 60 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato. In tal caso, Ebiterbo erogherà un contributo economico al lavoratore 3

pari al 50% della normale retribuzione lorda persa (art. 193 CCNL Terziario, Distribuzione Servizi) nei limiti dei fondi a tal fine destinati. b) ad una sospensione dell'attività lavorativa. In tal caso Ebiterbo erogherà un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 193 CCNL Terziario, Distribuzione Servizi) lorda persa per un periodo massimo di 30 giorni, nei limiti dei fondi a tal fine destinati. I periodi di malattia, infortunio, maternità, congedi indennizzati e ferie sono incompatibili con le prestazioni a carico di Ebiterbo. 4.1 Modalità di presentazione della domanda Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al punto precedente, l azienda deve trasmettere ad Ebiterbo, entro 65 giorni dalla sottoscrizione dell accordo sindacale aziendale pena la decadenza della prestazione, domanda redatta su apposita modulistica nella quale sono indicati i documenti da allegare. I contributi di cui alle lettere a) e b), che dovranno essere anticipati dall azienda, non potranno superare l importo complessivo di Euro 800 a lavoratore e dovranno essere evidenziati nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria. Per il calcolo della indennità integrativa a carico di Ebiterbo si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all avvio della sospensione e/o riduzione orario. Ebiterbo, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile a fronte del ricevimento di copia del libro unico che dovrà essere inviato dall Azienda ad Ebiterbo inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ebiterbo restituirà all azienda, tramite bonifico bancario, il contributo anticipato entro i successivi 15 giorni Tale adempimento solleva Ebiterbo da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d imposta. Ebiterbo si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell azienda in caso di inadempienza. lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di Ebiterbo richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l istruzione della domanda. Art. 6 Contributi stabilizzazione Al fine di favorire la stabile occupazione anche dei lavoratori che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimessisi per giusta causa e che non abbiano le caratteristiche soggettive di cui all art. 1 comma 118 L.190/2014, Ebiterbo erogherà alle imprese che li assumono con contratto a termine e li trasformino successivamente a tempo indeterminato, un contributo forfettario pari all importo lordo di 250,00 Euro mensili, riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale Tale contributo sarà erogato con riferimento al solo tempo necessario a far maturare il suddetto requisito soggettivo e fino ad un massimo di sei mesi. 6.1- Modalità di presentazione della domanda Per beneficiare della forma di intervento di cui al punto precedente, l azienda deve presentare ad Ebiterbo domanda redatta su apposita modulistica entro 60 giorni dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Alla domanda devono essere allegati: 1) lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore; 2) lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore; 3) documento rilasciato dal Centro per l Impiego che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all art.1 comma 118 L.190/2014. 4

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale che autorizzerà mensilmente gli interventi a carico dell Ente, che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall Accordo Territoriale del 28/6/2016 e dal presente Regolamento. lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di Ebiterbo richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l istruzione della domanda. 5