Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documenti analoghi
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N.

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La legge sul processo lungo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2014, N.

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che il Giudice di pace, con ordinanza depositata in data 8 l'esistenza di un concorso formale di illeciti amministrativi,

Orbene, l articolo in parola rientra tra le modifiche di interesse penalistico al codice della strada introdotte dalla legge n. 94/2009.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TESTIMONE IRREPERIBILE: POSSIBILE LA LETTURA DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI? Cassazione sez. II, 7 febbraio 2012, n. 4702

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione penale: ruscellamento, scarico o rifiuto liquido?

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi.

ha pronunciato la presente

Coltivare in casa due piantine di cannabis non è reato: svolta della Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 07 Marzo :20 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Marzo :30

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N.

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA PENALE SENTENZA ( artt.544 e segg., 549 c.p.p. )

dirittifondamentali.it stato di bisogno obblighi di assistenza art. 570 c.p. riduzione assegno di mantenimento

SENATO DELLA REPUBBLICA

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Abuso edilizio e particolare tenuità del fatto

Sezioni Unite: nessuna aggravante all automobilista che rifiuta l alcoltest. Non può considerarsi ubriaco

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 APRILE 2015, N : deposito incontrollato di veicoli fuori uso

PCT - LA COMPARSA DI RIASSUNZIONE: ATTO IN- TRODUTTIVO O ATTO ENDOPROCESSUALE AL FINE DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO?

In particolare, l art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che la sentenza possa essere revocata quando la stessa sia l effetto di un errore di fatto

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 DICEMBRE 2015, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Cass /2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE. Composta dagli Ill.mi Sigg.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio

CIRCOLARE N. 56/E. Roma, 24 ottobre 2007

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:

TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

RISOLUZIONE n. 332/E QUESITO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 9 ottobre 7 dicembre 2015, n Presidente lombardi Relatore Amatore Ritenuto in fatto

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

n. 179 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell anno Visto l atto di

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n Responsabilità del

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO

GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

SENTENZA N. 17 ANNO 1982

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,

Penale Sent. Sez. 1 Num Anno 2015 Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA Relatore: VECCHIO MASSIMO Data Udienza: 20/03/2015 SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

Penale Sent. Sez. 2 Num. 12305 Anno 2016 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: D'ARRIGO COSIMO Data Udienza: 15/03/2016 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Asti, nei confronti di: - Panariello Giuseppe, nato a Sessa Aurunca (CE) il 7 ottobre 1967 avverso la sentenza n. 41 emessa in data 13 aprile 2015 dal Tribunale di Asti. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Galli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Asti, con sentenza del 13 aprile 2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Panariello per essere il reato a lui ascritto non punibile per particolare tenuità. Il predetto era chiamato a rispondere del reato di truffa consistita nell'avere indotto tale Harry David Sunday a credere che egli fosse in grado intercedere per ottenere un trattamento di favore per il disbrigo delle pratiche per il conseguimento del CQC, così facendosi consegnare (mediante accredito) l'ingiusto profitto di euro 1.550,00. La sentenza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il quale, con il primo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, rilevando che il giudice del merito non avrebbe potuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., stante l'opposizione del Pubblico Ministero. Con il secondo motivo di ricorso deduce, poi, che il Tribunale avrebbe fatto valutato in modo non corretto i presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis 1

cod. pen., nella specie ravvisati nell'occasionalitòà della condotta, desunta dalla mancanza di precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò comporta l'assorbimento del secondo. 2. Il Tribunale ha ritenuto possibile pervenire alla pronuncia della sentenza predibattimentale di cui all'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., pur in presenza di opposizione di una delle parti e, segnatamente, del Pubblico Ministero. Tale conclusione si fonda sulla lettura testuale della disposizione testé indicata. Se, da un lato, sostiene il Tribunale, l'uso della congiunzione «anche» («previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare») non lascia adito a dubbi circa la necessità che al procedimento camerale partecipino pure le altre parti processuali, ossia l'imputato e il pubblico ministero, dall'altro, la mancanza di ogni espresso riferimento al diritto di veto loro riconosciuto dal primo comma del medesimo articolo dovrebbe condurre alla conclusione che queste non hanno il potere processuale di opporsi alla definizione preliminare del giudizio. Il legislatore, quindi, avrebbe voluto assicurare il contraddittorio tra le parti, ma non anche il diritto di veto delle stesse, che sarebbe in insanabile contrasto con le finalità deflattive cui è ispirato l'istituto. Al giudice sarebbe lasciata piena autonomia decisionale, ma solo dopo aver sentito le ragioni delle parti. Il Tribunale sostiene ancora che, potendo il Pubblico Ministero richiedere l'archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto (art. 411 cod. proc. pen.), una volta esercitata l'azione penale, questi non possa ritenersi di diverso avviso, con la conseguenza che, consentendogli di opporsi alla pronuncia dibattimentale, la concreta applicazione dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen. sarebbe sempre sottoposta ad una condizione impossibile. 3. Così prospettati i termini della questione, occorre rilevare che la stessa è già stata affrontata da questa Corte con la sentenza Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015 - dep. 27/11/2015 - Rv. 265446, peraltro resa proprio su impugnazione proposta dal medesimo Procuratore della Repubblica nei confronti di sentenza di analogo tenore pronunciata dallo stesso Tribunale di Asti. In quella occasione è stato chiarito che né l'interpretazione letterale, né argomento tratto dall'art. art. 411 cod. proc. pen., né l'esame della ratio legis conducono a ritenere che nell'ipotesi regolamentata dal comma 1-bis del citato art. 469 cod. proc. pen. non competano all'imputato e al pubblico ministero

, poteri di veto analoghi a quelli previsti dal primo comma della medesima disposizione. 4. L'art. 469, primo comma, cod. proc. pen., stabilisce che «salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo». Il comma 1-bis, aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, così recita: «La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare». Dalla mera lettura dell'articolo, così come attualmente formulato, non è dato rinvenire alcun intento, da parte del legislatore, di differenziare la procedura stabilita dal nuovo comma rispetto a quella originariamente prevista. La congiunzione «anche», intorno sulla cui interpretazione si sofferma il Tribunale, ha valore pacificamente aggiuntivo, con finalità coordinative tra i due commi, che, in tal modo, sono saldati fra loro. In sostanza, sul piano letterale, la sola differenza fra il proscioglimento predibattimentale nell'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e gli altri casi, sta nella circostanza che nella prima ipotesi è prevista l'eventuale interlocuzione della persona offesa. Proprio tale ultima previsione giustifica l'introduzione di un comma distinto rispetto al mero inserimento, nel primo comma dell'art. 469 cod. proc. pen., della causa di non punibilità ora prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Del resto, se il legislatore avesse inteso ulteriormente differenziare la procedura da seguire, durante la fase predibattimentale, nell'applicazione della causa di non punibilità, lo avrebbe fatto espressamente o, comunque, di tale intento vi sarebbe traccia nei lavori preparatori, mentre la relazione allegata allo schema di decreto legislativo - ad esempio - nel richiamare la finalità di coordinamento processuale delle disposizioni contenute nell'art. 3, si limita a precisare che la modifica all'art. 469 cod. proc. pen. ha lo scopo di consentire alla persona offesa, sempre che compaia, di «interloquire sul tema della tenuità, al pari del p.m. e dell'imputato», specificando che non è stata prevista analoga forma di interlocuzione nell'udienza preliminare ed in quella dibattimentale, poiché, in tali casi, il contraddittorio è già pienamente garantito. 5. Non risulta convincente neppure il discorso secondo cui sarebbe 3

scontato che il pubblico ministero si opponga alla definizione predibattimentale del procedimento, in quanto, avendo già esercitato l'azione penale e non avendo chiesto prima l'archiviazione «è pressoché impossibile che cambi idea in sede di atti preliminari all'apertura del dibattimento». Infatti, l'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. non pone la pubblica accusa in una posizione differente rispetto a quella in cui verrebbe a trovarsi in presenza di una qualsiasi delle altre situazioni che, ai sensi del primo comma dell'art. 469 cod. proc. pen., giustificano la pronuncia della sentenza predibattirnentale. Peraltro, ragionando diversamente, alla posizione processuale del pubblico ministero dovrebbe inevitabilmente essere accomunata quella dell'imputato: l'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, non menziona né l'uno né l'altro e non potrebbe certo affermarsi che il potere di veto spetti solo a uno dei due. Sicché l'opzione interpretativa del Tribunale avrebbe quale ulteriore (inammissibile) esito la sottrazione all'imputato del diritto di opporsi alla definizione predibattimentale per speciale tenuità. 6. A ben vedere, il potere di opposizione alla definizione del procedimento con sentenza predibattimentale ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento. L'imputato, in particolare, potrebbe mirare all'assoluzione nel merito o a una diversa formula di proscioglimento, considerato anche che la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto comporta, quale conseguenza, l'iscrizione del relativo provvedimento nel casellario giudiziale. Quanto al pubblico ministero, va tenuto in conto che le finalità deflattive non sono le uniche che hanno ispirato l'emanazione delle disposizioni in esame, dovendosi considerare, evidentemente, anche quella di attuare il principio di proporzione e meritevolezza della sanzione penale, nel senso che le condotte ritenute in concreto "non gravi" non giustificano il dispendio di risorse e l'applicazione della pena. Anche sotto questo profilo, si svela l'intrinseca debolezza del ragionamento del giudice del merito. 7. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: la sentenza di non doversi procedere, prevista dall'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., presume che l'imputato medesimo ed il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. Nella specie, la sentenza impugnata è stata pronunziata nonostante il

parere contrario del pubblico ministero. La stessa deve essere pertanto annullata con rinvio. 8 771-àle declaratoria di nullità assorbe il secondo motivo di ricorso, relativo all'accertamento della concreta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Infatti, poiché la decisione sul punto è comunque nulla a cagione del vizio sopra rilevato, non vi è più alcun interesse a verificare nella stessa si fosse fatta corretta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. oppure no. 9. L'individuazione del giudice di rinvio impone la previa qualificazione della sentenza impugnata. Invero, il provvedimento reca, nell'intestazione, un esplicito riferimento alla pubblica udienza del 13 aprile 2015, seguito, sempre nell'intestazione, da un richiamo all'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., mentre nella motivazione si afferma che la decisione è stata assunta «nel corso dell' udienza in camera di consiglio del 13.4.2015, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento...». Nel verbale di udienza viene A fatto riferimento alla trattazione in pubblica udienza e si dà atto del controllo, da parte del giudice, della regolare costituzione delle parti (l'imputato è qualificato «libero assente» nell'intestazione della sentenza). A seguire, si specifica che «preliminarmente il giudice invita le parti ad interloquire circa la punibilità del fatto alla luce della normativa sulla particolare tenuità» e, successivamente, che «esaurita la discussione» il giudice «dichiara chiuso il dibattimento». Ciò posto, deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia unanime nel ritenere che, indipendentemente dalla qualificazione datante dal giudice, la sentenza che, sia pure per una causa di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, è pronunciata in pubblica udienza, dopo le formalità di verifica della costituzione delle parti, deve considerarsi come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello (Sez. 2, n. 48340 del 17/11/2004, Rv. 230535; Sez. 2, n. 51513 del 4/12/2013, Rv. 258075; Sez. 2, n. 18763 del 24/1/2013, Rv. 255360). Il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce, quindi, ricorso per saltum, con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporti l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello (Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008, Rv. 242394). 10. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, che va disposto, in ragione di quanto sopra indicato, alla Corte di appello 5

di Torino. P. Q. M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il giudizio di secondo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2016.