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Transcript:

Deliberazione n. 150/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati: dott. Marco Pieroni presidente f.f.; dott. Massimo Romano consigliere; dott. Italo Scotti consigliere; dott.ssa Benedetta Cossu primo referendario (relatore); dott. Riccardo Patumi primo referendario. Adunanza del 18 novembre 2015. Visto l art. 100, comma secondo, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il Testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell 11 giugno 2008; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; Visto l articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Vista la legge regionale 9 ottobre 2009 n. 13 istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali; Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 10 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Bagnacavallo, con nota del 7 agosto 2015, trasmessa il 19 ottobre 2015 alla Sezione regionale di controllo; Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il CAL; Vista l ordinanza presidenziale n. 48 del 26 ottobre 2015, con la quale la questione è stata deferita all esame collegiale della sezione; Udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2015 il relatore Benedetta Cossu. Fatto Il Comune di Bagnacavallo ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere con la quale intende conoscere se, nell invarianza della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva del comparto regioni ed enti locali ma a seguito di nuovi orientamenti applicativi dell ARAN, sia possibile disporre la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario al personale titolare di posizione organizzativa impegnato nelle consultazioni elettorali per l elezione del sindaco e del consiglio comunale, in aggiunta alla retribuzione delle giornate di riposo settimanale. In particolare l Ente rappresenta che l articolo 10, comma 1, CCNL del 31/3/1999 stabilisce che il trattamento economico accessorio per il personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L eccezione al pagamento dello straordinario agli incaricati di posizione organizzativa è disposta dall articolo 39 CCNL del 14/9/2000, il cui secondo comma stabilisce che gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell area delle posizioni organizzative di cui all art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di - 2 -

risultato di cui all articolo 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente di procede nei casi di cui all articolo 14, comma 5 del CCNL dell 1.4.1999. L Ente rappresenta che, nel corso del 2014, l Aran ha espresso un nuovo orientamento applicativo (RAL 1559, 1624 e 1704) sulla disciplina di cui al citato art. 39 evidenziando che i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposto settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio comunale (interamente a carico del bilancio dell ente), con la sola eccezione disciplinata espressamente dal comma 3 dell articolo 39, in base alla quale il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque sempre diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale. Diritto Ammissibilità soggettiva ed oggettiva. 1. L articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa). 2. In relazione al primo profilo si ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco, che, ai sensi dell articolo 50, comma 2 TUEL, è l organo di vertice dell ente. - 3 -

3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto evidenziare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. Sull esatta individuazione di tale locuzione e, dunque, sull ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni di regionali di controllo della Corte dei conti, che non può essere intesa quale una funzione di carattere generale, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell articolo 17, comma 31, d.l. n. 78/2009 e dell articolo 6, comma 4, d.l. n. 174/2012. Con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (.), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Di recente, la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre all eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell ente (criterio in sé riduttivo ed insufficiente), anche l attinenza del quesito proposto ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali. E stato, altresì, ribadito come materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità - 4 -

pubblica in una visione dinamica dell accezione che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica : solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica. Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali, precludono alle sezioni regionali di controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito. 3.1. Ciò premesso, ritiene la Sezione che il quesito posto dal Comune di Bagnacavallo non può essere considerato ammissibile dal punto di vista oggettivo per le seguenti considerazioni. Con riferimento alle richieste di parere aventi ad oggetto l interpretazione di disposizioni contenute in CCNL, il consolidato orientamento della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo formatosi nell esercizio dell attività consultiva (cfr. Sez. Emilia- Romagna 156/2012/PAR, Sez. Umbria 63/2015/PAR e 146/2014/PAR; Sez. Marche 26/2014/PAR, Sez. Piemonte 238/2014/PAR), uniformandosi agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite (50/CONTR/2010) e Sezione Autonomie (5/AUT/2006), esclude che sulla materia de qua le Sezioni regionali possano rendere pareri in ragione della esistenza di una specifica disciplina di legge. L articolo 46 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce all Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) una specifica funzione in tema di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi ai fini di una loro uniforme applicazione. Di tale potere di indirizzo interpretativo è, peraltro, ben consapevole il Comune istante il quale, nella richiesta di parere, cita orientamenti applicativi che la predetta Agenzia ha assunto nel 2014 in tema di limitazioni al riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario al titolare di posizioni organizzative impegnato in consultazioni elettorali. - 5 -

Un ulteriore motivo dal quale discende l inammissibilità del quesito in esame è rappresentata dalla possibile interferenza del parere eventualmente reso dalla Corte dei conti con un eventuale giudizio innanzi all autorità giudiziaria ordinaria (nella specie, giudice del lavoro) volto ad accertare il diritto del lavoratore pubblico- titolare di posizione organizzativa- a percepire il compenso per lavoro straordinario prestato in occasione di consultazione elettorali finanziate sia con risorse del Ministero dell Interno, sia con risorse a carico del bilancio dell Ente. L inammissibilità oggettiva della richiesta di parere per i motivi sopraindicati esime la Sezione dalla pronuncia nel merito che, pertanto, deve ritenersi assorbita. P.Q.M. La Sezione regionale di controllo per l Emilia-Romagna dichiara inammissibile, sotto il profilo oggettivo e per le ragioni indicate nella parte motiva, la richiesta di parere del Comune di Bagnacavallo. DISPONE - che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Bagnacavallo ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia- Romagna; - che l originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria. Così deliberato in Bologna, nell adunanza del 18 novembre 2015. Il relatore f.to (Benedetta Cossu) Il presidente f.f. f.to (Marco Pieroni) Depositata in segreteria il 18 novembre 2015. Il direttore di segreteria f.to (Rossella Broccoli) - 6 -