INTRAMOENIA ALLARGATA

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IN BREVE n. 004-2012 a cura di Marco Perelli Ercolini riproduzione con citazione della fonte e dell autore INTRAMOENIA ALLARGATA Il decreto milleproroghe aveva previsto una proroga del termine per l intramoenia allargata (libera professione dei medici ospedalieri esercitata al di fuori delle strutture dell azienda sanitaria per mancanza di spazi) al 31 dicembre 2012. Ora il termine viene dimezzato dalla Commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera: lo stop sarebbe al 30 giugno..entro questa data i Direttori generali dovranno trovare gli spazi adeguati per la libera professione all interno della struttura. CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE In merito alla certificazione del diritto alla pensione (certificazione con funzione solo dichiarativa, ma non costitutiva del diritto alla pensione in base alle regole previgenti) in presenza dei requisiti previgenti alla riforma Fornero-Monti e cioè maturati entro la data del 31 dicembre 2011 in base all età anagrafica e alla anzianità contributiva, l INPS (messaggio 771/2012) precisa che vale solo l estratto conto certificativo e che sta attuando una specifica procedura per il rilascio di questa certificazione. In riferimento all messaggio del Direttore generale n. 24126 del 20/12/2011, si raccomanda alle direzioni provinciali e alle agenzie della regione di dare ampia diffusione alla notizia che, nel caso in cui i requisiti di età e di anzianità contributiva siano maturati entro il 31/12/2011, il diritto all accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico matura secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto (prima cioè del 6 dicembre 2011). In riferimento alla certificazione di tale diritto, prevista dal medesimo comma, si raccomanda inoltre, in attesa dell apposita procedura, di non rilasciare alcuna dichiarazione diversa dall estratto conto certificativo, la quale non avrebbe valore certificativo, non andrebbe ad implementare gli archivi del fascicolo elettronico del pensionato e soprattutto potrebbe generare un contenzioso dannoso per l Istituto. La procedura per il rilascio di tale certificazione dovrebbe essere disponibile in breve tempo. Vedi anche BREVIA 53/2011 e documento 290/2011 CORTE COSTITUZIONALE - GLI SPEZZONI IN TOTALIZZAZIONE SI AL CONTRIBUTIVO L autonomia regolamentare delle Casse privatizzate soggiace alla normativa nazionale: è, dunque, corretta la previsione del calcolo contributivo con cui le casse di previdenza devono determinare gli spezzoni di pensione del professionista in regime di totalizzazione, anche se riferiti a periodi rientranti nel vecchio regime retributivo.

Infatti il ricorso alla totalizzazione fa scattare automaticamente il passaggio al calcolo col regime contributivo, come previsto dal DLgs 42/2006. Corte Costituzionale - sentenza numero 8 del 20 gennaio 2012 IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 8 del 20.01.2012 (documento 025) PREVIDENZA COMPLEMENTARE Il Tfr si è invece assestato sul 3,5 % per il 2011 e, precisamente: 1,5% + 75% dell inflazione al 3,3 nel dicembre scorso.

FONDO SANITA Linea Rendimento 2011 Rendimento 2010 Garantita 2,2% n.d. Obbligazionaria 0,5% 1,5% Medici, Odontoiatri, Veterinari, Bilanciata 55% obbligaz. 0,6% 6,1% Infermieri Bilanciata 55% azioni - 0,7% 9,6% da Corriere Economia di lunedì 23 gennaio 2012 CENSIMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la lettera circolare del 19 gennaio 2012, invita tutte le Pubbliche Amministrazioni a compilare i modelli di rilevazione del personale di ruolo, dirigenziale e non, in servizio alla data del 31 dicembre 2012. IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZIONE PUBBLICA Lett.Circ. del 19.01.2012 (documento 026) MINISTERO LAVORO - IL DECRETO PER LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA A CONGUAGLIO PER IL 2011 E DI QUELLE DECORRENTI NEL 2012 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012, il Decreto 18 gennaio 2012 con la determinazione, del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell aumen to di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dal 1º gennaio 2012, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010 con decorrenza dal 1º gennaio 2011. DECRETO 18 gennaio 2012 Determinazione del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dal 1º gennaio 2012, nonche' valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010 con decorrenza dal 1º gennaio 2011. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 19 novembre 2010 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 279 del 29 novembre 2011) concernente: "Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010 con decorrenza dal 1 gennaio 2011, nonche' valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1 gennaio 2010"; Vista la comunicazione dell'istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2011, prot. n. 8103, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2009 ed il periodo gennaio - dicembre 2010 e' risultata pari a + 1,6; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2010 ed il periodo gennaio - dicembre 2011 e' risultata pari a + 2,6, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2011; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 2011; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1 gennaio 2012, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; Decreta: Art. 1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 e' determinata in misura pari a +1,6 dal 1 gennaio 2011. Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 e' determinata in misura pari a +2,6 dal 1 gennaio 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 18 gennaio 2012 Il Ministro dell'economia e delle finanze: Monti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Fornero N.B. - poiché l indice definitivo dell inflazione dell anno 2011 si è attestato al 2,7% il prossimo anno dovrebbe spettere un conguaglio agli aventi diritto di un +0,1%. N.B. - il provvedimento che congela la perequazione automatica per il biennio 2012-2013 sulle pensioni INPS e INPDAP oltre 3 volte il minimo INPS non riguarda le pensioni erogate dall ENPAM la cui perequazione è pari al 75% dell indice ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per le somme di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS e al 50% oltre detto limite.

CONGUAGLI ANNO 2011 e PAGAMENTI 2012 categoria provvisorio 2011 effettivo 2011 provvisorio 2012 Pensione sociale 343,90 344,58 353,54 Assegno sociale 417,30 418,12 428,99 Trattamento minimo 467,43 468,35 480,53 PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO - ANNO 2011 importi al dicembre 2010 perequazione provvisoria perequazione effettiva Fino a 1.382,91 +1,40% +1,60% Da 1.382,92 a 2.304,85 +1,26% +1,44% Oltre 2.304,85 +1,05% +1,12% Nel 2012 l adeguamento ISTAT opererà solo per la fascia di pensione mensile pari all importo di euro 1.405,05 (3 volte il minimo INPS) al 100% pari cioè al 2,6%, oltre tale cifra non opererà alcun aumento, anziché il 2,34% (90% ISTAT) per gli importi da euro 1.405,06 e euro 2,341,75 e l 1,95% (75% ISTAT) oltre euro 2,341,75. CURIOSITA - I TEDESCHI SONO MEDICODIPENDENTI I tedeschi vanno dal proprio medico in media 18 volte all anno. Tuttavia i bilanci della mutua sono in attivo. In particolare i medici sono contrari ad un ticket calmieratore degli accessi delle persone anziane che hanno l abitudine di recarsi allo studio quasi tutti i giorni per fare quattro chiacchiere col dottore: molti medici infatti obiettano che la chiacchiere sono una terapia per chi non ha più amici o parenti e non vuole o non può ricorrere allo psicanalista. IL LAVORATORE AMMALATO MATURA LE FERIE La Corte di giustizia europea (causa C-282/10) chiarisce che il diritto alle ferie sussiste sempre anche quando il lavoratore si trova in congedo per malattia o infortunio. IN ALLEGATO A PARTE - CORTE EUROPEA Causa C-282/10 (documento 027) MULTE STRADALI - ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA VERTICALE L articolo 38 del codice della strada prevede la prevalenza della segnaletica verticale rispetto a quella tratteggiata a vernice sul manto stradale e pertanto non basta che le strisce siano scolorite per evitare una multa. Corte di Cassazione sezione VI civile - sentenza numero 339 del 12 gennaio 2012

INPS - CHIARIMENTI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI PENSIONE Col messaggio numero 1405 del 25 gennaio 2012 l INPS da chiarimenti e le prime istruzioni di carattere operativo sulle nuove disposizioni contenute nella legge 214 Salva Italia in materia di trattamenti pensionistici. Messaggio Inps n. 1405 Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. DIREZIONE CENTRALE PENSIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI OGGETTO: Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici". L art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. In attesa dei chiarimenti di carattere normativo, e per consentire alle strutture competenti di procedere alla definizione delle domande di pensione, si forniscono le prime istruzioni di carattere operativo. 1. Nuova denominazione dei trattamenti pensionistici Il comma 3 dell art. 24 della legge in argomento prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1 gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», b) «pensione anticipata», La nuova denominazione è estesa anche alla pensione contributiva, che veniva comunque denominata "pensione di vecchiaia". 2. Requisiti di accesso alla pensione dal 1 gennaio 2012 Per l anno 2012, e con riferimento ai soggetti che perfezionano il requisito a decorrere da tale data, per l accesso alla pensione sono richiesti i seguenti requisiti: PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI DI ACCESSO PER L ANNO 2012 ETA ANAGRAFICA DONNE: Dipendenti - 62 Autonome - 63 e 6 mesi UOMINI: Tutte le gestioni - 66 anni REQUISITO CONTRIBUTIVO in anni - 20 in settimane - 1040 PENSIONE ANTICIPATA - REQUISITI DI ACCESSO PER L ANNO 2012 GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVIE E ESONERATIVE, LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA REQUISITO CONTRIBUTIVO DONNE - 41 anni e un mese UOMINI - 42 e un mese

3. Decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell ultimo requisito, anagrafico o contributivo, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell attività lavorativa dipendente. Per i soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1 gennaio 2012, la pensione decorre, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell attività lavorativa dipendente. 4. Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva Il comma 6 dell articolo 24 della legge in argomento fissa in via generale in 20 anni il requisito contributivo richiesto per l accesso alla pensione di vecchiaia. I requisiti contributivi ed anagrafici sopra illustrati sono pertanto estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva, a partire dal 1 gennaio 2012. Peraltro per i soggetti iscritti dal 1 gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia, è perfezionato a condizione che l importo della pensione risulti essere non inferiore, per l anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia), tranne per i soggetti, iscritti dal 1 gennaio 1996, con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di 5 anni di contribuzione effettivamente versata 5. Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1 gennaio 2012 L articolo 24, comma 2, della legge 214/2011 dispone che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. La disposizione si applica ai lavoratori iscritti all A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo. A partire dal 1 febbraio 2012, le pensioni ed i supplementi contributivi per i lavoratori interessati vengono così determinati: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo. In attesa dell adeguamento delle procedure: - devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 2012 per i soggetti con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011; - devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni da liquidare a carico del Fondo delle Ferrovie dello Stato e del Fondo di Quiescenza Poste, che possono avere decorrenza inframese, se risultano accreditati contributi nel mese di gennaio 2012; - le pensioni in regime di Convenzione Internazionale devono essere liquidate con esclusione della contribuzione successiva al 31 dicembre 2011 ; - non devono essere liquidati i supplementi contributivi di pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. 6. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, conseguono il diritto alla pensione secondo la previgente normativa. In tal caso, anche per la decorrenza della pensione occorre fare riferimento alla normativa previgente, che prevede il differimento dell accesso alla pensione di dodici ovvero diciotto mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti (finestra mobile) AGENZIA ENTRATE - BOZZE UNICO 2012 e IRAP Sono stati pubblicati in versione provvisoria i fascicoli 1 e 2 di Unico PF e IRAP (modulistica e

relative istruzioni). Nel modello 2012 importanti novità come la cedolare secca sugli affitti e le modifiche che riguardano il bonus del 36% sulle ristrutturazioni e il 5 per mille. IN ALLEGATO A PARTE - UNICO PF 2012 fasc.1 modello (documento 028) istruzioni (documento 029) UNICO PF 2012 fasc.2 modello (documento 030) istruzioni (documento 031) IRAP modello (documento 032) istruzioni (documento 033)