DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



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Studio Tecnico dott. ing. Antonio Pupa DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA SOCIALI S. BOSCARDIN VIA BADEN POWELL, 35 - VICENZA IL DATORE DI LAVORO IL R.S.P.P. dott. ing. Antonio Pupa

SOMMARIO CAPITOLO 1.... pag. 3 La normativa CAPITOLO 2... pag. 7 Definizioni CAPITOLO 3... pag. 9 Il Documento di valutazione dei rischi Criteri generali Oggetto della Valutazione dei rischi pag. 9 Criteri di valutazione pag. 10 Valutazione del rischio pag. 10 Giudizio su strutture ed impianti pag. 11 CAPITOLO 4... pag. 12 Note per la sicurezza di impianti CAPITOLO 5... pag. 14 La rilevazione dei rischi CAPITOLO 6... pag. 41 Il miglioramento dei livelli di sicurezza ALLEGATI Rilievo planimetrico Organigramma Documentazione pag. 2

Capitolo 1 LA NORMATIVA Il presente Documento di Valutazione Rischi è stato elaborato facendo costante riferimento a tutta la normativa attualmente vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. All interno di questo panorama legislativo, sostanzialmente modificato dalla recente entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che, raggruppando e dando un senso di continuità a quanto fin qui previsto in modo frammentario e disorganico dal legislatore, costituisce il termine di riferimento fondamentale per l individuazione e valutazione dei rischi dell ambiente lavorativo esaminato, si terrà conto principalmente delle seguenti disposizioni di legge: DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all edilizia scolastica. LEGGE 13 del 9 gennaio 1989 Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati D.M.L.P. n. 236 del 14/06/1989 che stabilisce, in attuazione alla Legge 13, le misure da attuare per abbattere la barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia pubblica e sovvenzionata e agevolata. DECRETO 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. DECRETO MINISTERIALE del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro decreto che ha stabilito i criteri per svolgere la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e per impostare la gestione dell emergenza. DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53. Al di là della singola norma di riferimento, queste pagine introduttive hanno lo scopo di evidenziare e far comprende i principi di base che hanno poi portato all emanazione delle singole norme di riferimento, primo fra tutti che l infortunio, e la malattia professionale, siano potenzialmente evitabili tramite un analisi approfondita dell ambiente lavorativo ed un controllo puntuale del contesto operativo. Per sovraintendere alla salvaguardia della salute dei lavoratori, è stato prima creato dallo storico D. Lgs. 626/94 ed ora consolidato dal D.Lgs. 81/08 un organismo specifico di controllo e gestione e cioè il Servizio di Prevenzione e Protezione che, calato nell ambiente in cui si opera, ha il compito di individuare ed analizzare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, e proporre i rimedi più opportuni per eliminarli o quantomeno ridurli ad un livello ritenuto accettabile. pag. 3

All interno di questo sistema gestionale, il singolo lavoratore non viene considerato semplice destinatario di tutela, ma obbligatoriamente compartecipe della creazione di un ambiente di lavoro sicuro. Agli obblighi dei lavoratori è dedicato l art. 20 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce: 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Per poter adempiere agli obblighi di cui all art. 20, il lavoratore dovrà necessariamente essere informato. All informazione dei lavoratori il Decreto legislativo 81/08 dedica il seguente articolo: ART. 36 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un adeguata informazione su: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. pag. 4

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. ART. 37 FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; pag. 5

c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Ed è alla luce di questo principio di base, cioè che gli incidenti del lavoro e le malattie professionali possono essere evitati attraverso la rilevazione sistematica dei fattori di rischio e attraverso la costante informazione, la formazione e l addestramento dei lavoratori, che deve essere letto il presente Documento di valutazione dei rischi. pag. 6

DEFINIZIONI Capitolo 2 Ai sensi dell articolo 2 del D.Lgs. 81/08, si intende per: Lavoratore: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori ; Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ; pag. 7

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa ; Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) ; Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro ; Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza ; Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni ; Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione ; pag. 8

Capitolo 3 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Criteri generali Come previsto dall art. 17 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro ha l obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi. Tale documento, redatto in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante della sicurezza, viene redatto in duplice copia in modo che una copia possa essere inoltrata all Ente proprietario dell immobile ed una copia resti presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, quale punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza. Oggetto della Valutazione dei rischi Come stabilito dall art. 28 del D.Lgs. 81/08 la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; pag. 9

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. E pertanto parte integrante del presente documento l organigramma della struttura lavorativa in esame. Criteri di valutazione La precisione e la correttezza della valutazione dipendono dalla quantità ma soprattutto dalla qualità delle informazioni a nostra disposizione: maggiore è il numero di dati a disposizione tanto più rigoroso è il giudizio estrapolabile. Talvolta però l elaborazione di cospicue quantità di dati richiede tecniche statistiche di non semplice attuazione. Allo scopo di facilitare la comprensione dell entità dei fattori di rischio individuati, senza incorrere in inutili complicazioni alla ricerca di modelli matematici tanto complessi quanto improbabili, si è preferito adottare criteri di valutazione semplificati, basati sulla pluriennale esperienza acquisita da questo Studio nel campo della sicurezza e sull uso delle liste di controllo, strumenti di provata efficacia nella identificazione dei rischi. Valutazione del rischio Per quantificare il livello di rischio si è optato per il metodo più classico ed intuitivo, cioè quello di valutare la probabilità che un evento possa accadere e la gravità delle sue conseguenze. Ricorrendo ad una misurazione basata su di una scala di tipo semi-quantitativo (in cui l entità è definita con un valore numerico crescente), è possibile combinare i due fattori (ad esempio moltiplicando tra loro i valori attribuiti) per ottenere una misura dell importanza del fattore di rischio considerato e quindi della necessità di intervento con idonee misure di prevenzione e protezione. Questo criterio stabilisce implicitamente una graduatoria delle priorità per chi dovrà poi assumere le necessarie misure correttive, ferma restando la sua discrezionalità sulla precedenza da attribuire agli interventi. Va comunque sottolineato che laddove siano state rilevate carenze tassativamente non ammesse dalle norme di sicurezza, queste vanno eliminate indipendentemente da criteri di priorità. Allo stesso modo, TUTTI GLI INTERVENTI ESEGUIBILI CON ESTREMA FACILITÀ POSSONO ESSERE ATTUATI IMMEDIATAMENTE, RIDUCENDO COSÌ LA GLOBALITÀ DEL RISCHIO. Nelle tabelle che seguono è stata riassunta la metodologia di lavoro adottata. pag. 10

Probabilità Bassissima Medio-bassa Medio-alta Altissima Significato attribuito L elemento di rischio considerato può provocare conseguenze dannose solo in concomitanza di più eventi indipendenti; non sono noti casi analoghi; evento non probabile. L elemento di rischio considerato può provocare conseguenze dannose solo in concomitanza di circostanze sfavorevoli; sono noti casi rarissimi; evento non prevedibile. L elemento di rischio considerato può provocare conseguenze dannose; sono noti alcuni casi analoghi; prevedibilità dell evento dubbia. Esiste una correlazione diretta tra l elemento di rischio considerato e le conseguenze dannose; si sono già verificati casi analoghi; evento prevedibile. Entità del fattore 1 2 3 4 Gravità del danno Significato attribuito Entità del Fattore Trascurabile Effetti rapidamente reversibili. 1 Modesta Effetti reversibili. 2 Notevole Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 3 Ingente Effetti letali e/o totalmente invalidanti. 4 Giudizio su strutture e impianti Il giudizio sulle strutture e sugli impianti seguirà una graduatoria del tipo: adeguata (sussiste il rispetto di norme, regolamenti e procedure di buona tecnica); sufficiente (sono state applicate le misure di sicurezza essenziali); insufficiente (non sono rispettate le misure di sicurezza essenziali); scadente (rilevante inosservanza di norme di sicurezza). pag. 11

Capitolo 4 NOTE PER LA SICUREZZA DI IMPIANTI Allo scopo di fornire ulteriori elementi per una più ampia comprensione degli obblighi imposti dalla legge in tema di prevenzione, si raccolgono in questo capitolo considerazioni derivanti dall interpretazione degli adempimenti di legge, in ordine all adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza. Impianti elettrici Come stabilito rispettivamente dall art. 81 e dall art. 84 del D.Lgs. 81/08 tutti i materiali, i macchinari, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti secondo i criteri della regola dell arte in modo da prevenire il rischio da contatti diretti ed indiretti con parti in tensione, nonché il pericolo d incendio. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. Si considerano costruiti a regola d arte gli impianti realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell allegato IX a cui si rimanda. Al termine dei lavori le ditte installatrici dovranno rilasciare al committente la dichiarazione di conformità, corredata di tutti gli allegati obbligatori, relativa alle caratteristiche dell intervento effettuato, alla tipologia dei materiali utilizzati, alle norme tecniche seguite nella realizzazione degli impianti. La manutenzione ordinaria degli impianti elettrici deve essere effettuata da personale qualificato, in grado di affrontare senza rischi le diverse tipologie di impianto e di interventi manutentivi. Tali interventi potranno essere effettuati anche dal servizio di manutenzione interno, alla sola condizione che esista in tale struttura personale in possesso dei necessari requisiti tecnicoprofessionali. Gli interventi di manutenzione straordinaria e più in generale quelli di rifacimento e ristrutturazione devono essere invece affidati a ditte installatrici in possesso dei requisiti di cui all art. 3 della Legge 46/90. Gli impianti elettrici di protezione dai fulmini andranno comunque sottoposti periodicamente a controllo per verificarne lo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, così come previsto dall art. 86 del D.Lgs. 81/08. pag. 12

Prevenzione Incendi e Certificato di Prevenzione Incendi Il D.Lgs. 81/08 stabilisce all art. 46 che la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente e pertanto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Il Decreto del Ministero dell Interno 16 febbraio 1982 elenca le 97 attività soggette alle visite di prevenzione ed al controllo periodico dei Vigili del Fuoco: poiché l Istituto in oggetto conta più di 100 presente rientra tra le attività di cui al punto 85 del citato Decreto e necessita di Certificato di Prevenzione Incendi. Si segnala che l Istituto Scolastico in esame, a rischio incendi elevato per la presenza contemporanea di più di 1000 persone, è attualmente privo di C.P.I. essendo lo stesso in fase di ottenimento. pag. 13

Capitolo 5 LA RILEVAZIONE e VALUTAZIONE DEI RISCHI La presente scheda di valutazione dei rischi è stata redatta in base ai criteri generali ed ai parametri di valutazione del rischio indicati al capitolo 3. Dopo una breve introduzione di carattere generale dedicata all ambiente oggetto di analisi, ed una valutazione sintetica delle strutture e degli impianti, per ogni rischio/pericolo rilevato, oltre ai riferimenti normativi o di buona tecnica specifici del caso, vengono indicate rispettivamente: LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE e da programmare, atte a neutralizzare i pericoli evidenziati dalla valutazione; LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO individuato: In particolare il DANNO e la PROBABILITA del suo verificarsi sono stati quantificati con scale variabili da 1 a 4 nel senso del rischio decrescente. La combinazione (prodotto) delle due variabili fornisce il valore del RISCHIO. In pratica RISCHIO = DANNO X PROBABILITA Si ribadisce che il valore del rischio, oltre a quantificarne la gravità, suggerisce implicitamente anche la priorità con cui effettuare gli interventi di eliminazione del rischio stesso. In pratica a valori di R elevati corrispondono interventi urgenti. Per facilitare la lettura delle schede riepilogative dei rischi rilevati si è deciso di disporre tali rischi a seconda della categoria a cui appartengono ed all interno di ogni singola categoria è stata rispettata la gradualità di cui al precedente capoverso. Per rendere più agevole l individuazione di alcuni rischi sono state inoltre inserite immagini rappresentative di quanto rilevato nel corso del sopralluogo. pag. 14

INTRODUZIONE Massimo affollamento ipotizzabile: 850 alunni circa, 120 docenti e 34 non docenti. Dal punto di vista della prevenzione incendi viene pertanto nel suo insieme classificata dal Decreto 26 agosto 1992 come una scuola di tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone Per valutare l idoneità della struttura in esame bisognerà far riferimento a tale categoria ed a quanto prescritto dalla normativa per le scuole a rischio d incendio ELEVATO. Struttura: L edificio scolastico si articola su tre livelli : piano terra, piano primo e piano secondo. Illuminazione e aerazione naturali: Sia l illuminazione che l aerazione possono essere considerate nel complesso soddisfacenti. Riscaldamento: Teleriscaldamento. Pavimenti e pareti: Sia la pavimentazione che le pareti possono ritenersi in buone condizioni. Area esterna: L area esterna, prevalentemente pavimentata, è in parte utilizzata come parcheggio di motoveicoli. Documentazione inerente la sicurezza: Dovrà essere conservata in ufficio, e tenuta a disposizione per i controlli di competenza, la documentazione elencata nel Registro delle verifiche e dei controlli periodici e ricordata nella sezione Allegati del presente documento. Valutazione del rischio rumore: NON SONO STATE RILEVATE FONTI PALESI DI RUMORE e pertanto allo stato attuale NON si ritiene necessario eseguire indagini fonometriche. pag. 15

Valutazione dei rischi stress-correlati: La valutazione dei rischi di stress, richiesta dall art. 28 del D.Lgs. 81/08, fa riferimento al disposto dell Accordo Europeo sui rischi stress correlati del 08/10/2004. Seguendo le indicazioni contenute in tale accordo si è proceduto alla ricerca di alcuni fattori, sulla base dei quali valutare i rischi stress correlati, quali fattori organizzativi (es: definizione dell orario di lavoro, grado di autonomia degli operatori, livello di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro mentale, adeguatezza dei flussi informativi etc.), fattori ambientali (rumore, microclima, inquinamento indoor, esposizione a possibili comportamenti illeciti etc.), fattori di comunicazione (scarsa chiarezza del ruolo del proprio compito lavorativo, incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro etc.) fattori soggettivi (sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, pressioni emotive e sociali). La valutazione dei rischi stress correlati è stata inoltre sviluppata a partire dall identificazione di potenziali indicatori di stress quali: - Assenteismo o elevata rotazione del personale (turn over); - Frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte del personale - Significative ricorrenze di patologie individuali quali: disturbi dell alimentazione (anoressia, bulimia), disturbi gastroenterici (ulcera e colite), disturbi cardiocircolatori (ipertensione, ischemia), disturbi respiratori (asma bronchiale), disturbi locomotori (dolori lombari, reumatismo psicogeno, cefalee da contrazione muscolare), disturbi dermatologici e disturbi del sonno - Alterazioni del comportamento individuale quali tabagismo, alcolismo, consumo di droghe e stupefacenti, dipendenza da farmaci, insoddisfazione, riduzione livelli di aspirazione ed irritabilità - Basso rendimento qualitativo e quantitativo. Visto quanto su specificato e NON essendo stati individuati potenziali indicatori di stress, si ritiene di poter affermare che allo stato attuale NON sussistono rischi stress correlati. Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si riserva però la facoltà di avvalersi della collaborazione e di recepire le segnalazioni in merito a tale argomento da parte del datore di lavoro, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori, essendo queste le figure meglio preposte alla individuazione delle problematiche specifiche del personale e dei sistemi organizzativi e di gestione propri della struttura che possano comportare l insorgenza di rischi stress correlati. Si rimandano pertanto eventuali aggiornamenti della valutazione dei rischi stress correlati alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all art. 35 del D.Lgs. 81/08 i cui verbali costituiscono parte integrante del presente D.V.R.. Rischi connessi all età, alla provenienza da altri paesi etc.: L art. 28 del D.Lgs. 81/08 invita a tener conto, nell ambito della valutazione dei rischi, anche di alcuni rischi particolari a cui possono essere esposti gruppi di lavoratori quali i rischi connessi alle differenze di genere, di età e di provenienza da altri paesi. Dal sopralluogo eseguito NON sono emersi casi di lavoratori a rischio in quanto provenienti da altri paesi e quindi con maggiori difficoltà di comprensione degli elaborati attraverso i quali avviene la necessaria informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, né lavoratori a rischio in quanto l inesperienza legata alla giovane età li espone più di altri ai rischi lavorativi. Come già per i rischi stress correlati, il sottoscritto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si riserva comunque la facoltà di recepire le segnalazioni del datore di lavoro, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori, rimandando eventuali aggiornamenti della valutazione dei rischi connessi all età, al genere ed alla provenienza da altri paesi in sede di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all art. 35 del D.Lgs. 81/08. pag. 16

RISCHI DA INCENDIO, EMERGENZE, PRIMO INTERVENTO RISCHIO INDIVIDUATO: Nel corso del sopralluogo eseguito nel maggio 2007 è stato riferito dal personale scolastico che l impianto di allarme, da attivarsi in caso di emergenza, alimentato da fonte autonoma, non è perfettamente udibile in tutti i locali dell edificio scolastico. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola. Per le scuole di tipo 0-1 -2, il sistema d allarme può essere costituito dall impianto a campanelli usato normalmente, purché venga convenuto un particolare suono. Il dispositivo di segnalazione deve però essere alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti. Nel caso specifico sarà quindi necessario richiedere un potenziamento dell impianto di allarme in modo da renderlo udibile in tutti gli ambienti. DANNO: 3 PROBABILITA 3 VALUTAZIONE RISCHIO: 9 RISCHIO INDIVIDUATO: Dal rilievo eseguito è risultato che il personale scolastico non è stato informato sul funzionamento di alcuni impianti, che non risultano neppure adeguatamente segnalati. In particolare nell ufficio di segreteria due manopole, una nera ed una rossa, sono ubicate in zona di difficile raggiungimento, senza che il personale sia stata reso edotto sul loro utilizzo e senza che vi sia adeguata segnaletica informativa e/o di avvertimento. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Come stabilito dall art. 5.5 del D.M. 18/12/1975 l'ente che ha provveduto alla costruzione dell'edificio, all'atto della consegna, dovrà fornire alla scuola una particolareggiata descrizione sulla gestione degli impianti, sui livelli di agibilità, sul tipo e complessità delle manovre e sull'uso dei mezzi elementari o complessi, necessari a consentire il raggiungimento e la conservazione delle condizioni di agibilità di cui alle citate norme. Richiedere all Amministrazione Provinciale competente che venga impartita al personale scolastico la necessaria informazione in merito all attivazione degli impianti e dei dispositivi di allarme. DANNO: 3 PROBABILITA 3 VALUTAZIONE RISCHIO: 9 Immagine rappresentativa dello stato di fatto rilevato pag. 17

RISCHIO INDIVIDUATO: Liquidi infiammabili per pulizia conservati in quantitativi eccedenti i limiti previsti dalla normativa vigente ed in modo non corretto. I prodotti per pulizia infatti non presentano bacino di contenimento e sono contenuti nello stesso ambiente in cui sono depositati quantitativi rilevanti di materiale cartaceo. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali, e conservati all interno di armadi metallici, dotati di bacino di contenimento. Si ricorda inoltre che per esigenze didattiche o igieniche, è consentito conservare non più di 20 l di liquidi infiammabili. Si invita a conservare i colori in armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne un uso indebito ed incontrollato. DANNO: PROBABILITA VALUTAZIONE RISCHIO: 3 3 9 Immagini rappresentative dello stato di fatto rilevato nel maggio 2007 pag. 18

RISCHIO INDIVIDUATO: Vista la contemporanea presenza di più di 1000 persone, l istituto scolastico in esame viene definito a rischio d incendio elevato, con conseguente necessità di provvedere ad adeguata formazione del suo personale. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: In base al punto 9.2 lettera m) del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, tra i luoghi di lavoro a rischio d incendio elevato classificati in base all Allegato 1 del citato decreto, vi sono scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti. I corsi di formazione per gli addetti in tal tipo di attività devono rispettare la durata (16 ore) ed i contenuti previsti per il corso C di cui al punto 9.5 del citato Decreto. DANNO: 3 PROBABILITA 3 VALUTAZIONE RISCHIO: 9 RISCHIO INDIVIDUATO: Non risulta siano stati designati in modo organico e programmatico i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell emergenza. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Secondo la normativa vigente, è necessario che il Datore di lavoro adotti tutte le misure, anche organizzative e gestionali, in grado di ridurre la probabilità che si verifichi un evento dannoso. Tra queste vi è l individuazione dei lavoratori incaricati di effettuare controlli regolari e costanti del luogo di lavoro, da annotare su apposito Registro, consegnato da tempo alla scuola ma di cui non si ha riscontro del relativo utilizzo. Si consiglia di eseguire tali controlli, finalizzati ad accertare l efficienza delle misure di prevenzione e protezione adottate ed a ridurre la probabilità che si verifichino eventi dannosi, al termine dell orario di lavoro, affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. DANNO: 3 PROBABILITA 2 VALUTAZIONE RISCHIO: 6 RISCHIO INDIVIDUATO: L aula 19, priva di estintore, di porta resistente al fuoco e di rilevatore di fumi, è utilizzata quale magazzino di vario materiale di cui non si conosce il carico complessivo d incendio. La pericolosità della situazione è aggravata dalla presenza, all interno del locale, di personale scolastico, il quale risulta quindi esposto per circa 6 ore al giorno ai rischi derivanti da polvere e aerazione limitata. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Individuare all interno dell edificio scolastico locale che dia maggiori garanzie di salubrità dell ambiente, nel quale far svolgere al personale scolastico l attività di immagazzinamento. Rendere l aula/magazzino n. 19 idonea dal punto di vista della prevenzione incendi, prevedendo al suo interno un estintore e separandolo dal resto dell edificio scolastico con porta resistente al fuoco. Liquidi infiammabili eventualmente presenti nel magazzino dovranno essere conservati secondo le prescrizioni indicate al punto precedente. DANNO: 3 PROBABILITA 2 VALUTAZIONE RISCHIO: 6 pag. 19

RISCHIO INDIVIDUATO: Dal rilievo eseguito è risultato che una sottocentrale termica è ubicata all interno dell edificio scolastico in locale adiacente all aula magna. Privo di porta resistente al fuoco e di rilevatore di fumi, tale locale vede la contemporanea presenza, accanto alle pompe/scambiatori di calore, peraltro non adeguatamente segnalati, di bancali di legno e di materiale vario, accumulati in modo da rendere di difficile presa l estintore posto a servizio del locale. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: I depositi di materiali facilmente infiammabili devono essere realizzati in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60 ed avere una porta almeno REI 60. I locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta. Ad uso del locale dovrà essere previsto almeno un estintore. Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/mq; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico. La pericolosità derivante dal mancato rispetto di quanto su indicato è aggravata dall ubicazione del locale in esame all interno dell edificio scolastico, accanto a locali ad uso collettivo dai quali è separato da muri di cui non si ha certezza del grado di resistenza al fuoco. Verificare anche che la disposizione del materiale all interno dell archivio rispetti i criteri stabiliti dai punti 12.8 e 12.9 del Decreto 26 agosto 1992, secondo cui negli archivi e depositi i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a 0,60 m dall'intradosso del solaio di copertura. La normativa, ed in particolare All. II 2.1 e All. II 2.5 del D.M. 10/03/98 oltre ad indicare, tra le misure organizzative gestionali intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi, il rispetto dell ordine negli ambienti di lavoro, stabilisce che i materiali facilmente combustibili ed infiammabili non vengano ubicati in prossimità di attrezzature elettriche. Provvedere a rimuovere dal locale indicato i materiali lasciati in deposito, da trasferire in locale più idoneo. DANNO: PROBABILITA VALUTAZIONE RISCHIO: 3 2 6 Immagini rappresentative dello stato di fatto rilevato pag. 20