Informazione aggiornata La previdenza sociale in Svizzera



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Informazione aggiornata La previdenza sociale in Svizzera

Prestazioni Assicurati/Aventi diritto Basi per calcolare l ammontare delle prestazioni per cura, assistenza, guarigione AVS/AI Sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone domiciliate o esercitanti un attività lucrativa in Svizzera. A determinate condizioni si possono assicurare facoltativamente gli Svizzeri all estero e i cittadini della Comunità europea. Base di calcolo è il reddito annuo medio soggetto all AVS durante l intero periodo di contribuzione AVS imputando le eventuali indennità per compiti educativi e assistenziali. Questo valore è moltiplicato per un fattore di rivalutazione, per adeguare all evoluzione dei prezzi e dei salari il reddito dagli anni trascorsi da molto tempo a basso livello salariale. La rendita intera che ne risulta varia tra CHF 14 040 e CHF 28 080 all anno. Se la durata di contribuzione non è completa, l assicurato riceve una rendita parziale (corrispondentemente ridotta). Principio AI: integrazione prima della rendita L AI assume provvedimenti d integrazione, sanitari o professionali (p.es. riqualificazione) e contributi alle spese di mezzi ausiliari come apparecchi acustici, protesi, ecc. Ricevono l assegno per grandi invalidi, oltre alla rendita, i beneficiari d una rendita di vecchiaia domiciliati e residenti abitualmente in Svizzera, che abbiano almeno un grado medio di grande invalidità per lo meno da un anno ininterrottamente. L AI corrisponde l assegno per grandi invalidi già in caso di grande invalidità di grado esiguo. L assegno ammonta in caso di grave invalidità all 80%, in caso di media invalidità al 50% e in caso di leggera invalidità al 20% dell importo minimo della rendita semplice di vecchiaia. Sono raddoppiati i contributi dell assegno per grandi invalidi della AI, per gli assicurati che vivono a casa e non in un istituto. Gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite. LPP Sono assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti soggetti all AVS dal 18 anno d età e con un salario annuo AVS superiore a CHF 21 060 (solo per i rischi decesso e AI non per il risparmio per la vecchiaia). Dal 25 anno d età anche il risparmio per la vecchiaia. I beneficiari di indennità di disoccupazione sono assicurati contro decesso e invalidità. Gli indipendenti possono assicurarsi facoltativamente. I contributi e i depositi effettuati devono servire costantemente alla previdenza professionale. Base di calcolo è il salario coordinato. Questo risulta dal salario annuo AVS (mass. CHF 84 240) meno l importo di coordinamento (CHF 24 570). Il salario massimo coordinato ammonta perciò a CHF 59 670. Nel minimo i dipendenti con un salario annuo tra CHF 21 060 e CHF 28 080 hanno un salario coordinato di CHF 3 510. Il salario massimo assicurabile ammonta a CHF 842 400. Nessuna prestazione LAINF Sono assicurate obbligatoriamente contro infortuni e malattie professionali tutte le persone che esercitano un attività lucrativa in Svizzera. I dipendenti che lavorano presso un datore di lavoro almeno 8 ore alla settimana e i beneficiari di indennità di disoccupazione sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali. La base di calcolo è il salario determinante per l AVS, che è assicurato fino a un massimo di CHF 126 000. Trattamento delle conseguenze degli infortuni assicurati e delle malattie professionali con libera scelta di medici, dentisti e ospedali (reparto comune), incl. medicinali, mezzi ausiliari, trasporti e cure. In linea di principo anche i disoccupati sono assicurati obbligatoriamente. Gli indipendenti possono assicurarsi facoltativamente. AD Sono assicurate obbligatoriamente le persone soggette all AVS per il reddito derivante da attività lucrativa dipendente. Hanno diritto (con alcune eccezioni) gli assicurati che nei due anni precedenti il primo esercizio del diritto hanno esercitato un attività soggetta al versamento dei contributi per almeno 12 mesi e che sono divenuti disoccupati in Svizzera. Gli indipendenti non possono assicurarsi facoltativamente. Base di calcolo è il salario annuo AVS guadagnato normalmente durante gli ultimi 6 o 12 mesi. Il limite massimo ammonta a CHF 126 000 all anno. Presupposti del diritto e prestazioni Indennità di disoccupazione Gli assicurati devono soddisfare le seguenti condizioni: essere totalmente o parzialmente disoccupati aver subito una perdita di lavoro calcolabile di almeno due giorni consecutivi abitare in Svizzera aver superato l età della scuola d obbligo, ma non aver raggiunto ancora l età della rendita AVS e nemmeno ricevere una rendita di vecchiaia dell AVS negli ultimi 2 anni (termine quadro per il periodo di contribuzione) prima del primo annuncio dimostrare almeno 12 mesi di contribuzione, vale a dire di avere lavorato come dipendenti. PC Aventi diritto sono i beneficiari di prestazioni AVS/AI domiciliati in Svizzera. I profughi e gli apolidi devono essere domiciliati ininterrottamente in Svizzera da almeno 5 anni, gli altri stranieri da almeno 10 anni. Di regola le PC sono concesse senza periodo di carenza ai cittadini o alle cittadine di uno Stato membro dell UE cui è applicabile l accordo sulla libera circolazione delle persone. Basi di calcolo sono il reddito conseguito e la sostanza dei beneficiari AVS/AI. Prestazioni complementari Se le uscite riconosciute per legge superano le entrate computabili, vengono concesse prestazioni complementari pari alla differenza. Qui bisogna distinguere tra le persone che vivono a casa e le persone che vivono in un istituto.

in caso d incapacità di guadagno temporanea in caso d incapacità di guadagno permanente al decesso dell assicurato prima del pensionamento Indennità giornaliera a seconda del reddito, dello stato civile e del numero dei figli per la durata dei provvedimenti d integrazione AI. Nessuna prestazione La rendita dipende da salario, età e grado d invalidità. Il grado d invalidità corrisponde alla riduzione del reddito del lavoro determinata dalla menomazione. La rendita d invalidità è pari alla rendita di vecchiaia. Questa rendita è coordinata con la LPP e la LAINF. Grado d invalidità inferiore al 40% dal 40% al 49% dal 50% al 59% dal 60% al 69% dal 70% Importo massimo della rendita per coniugi Rendita per figli d invalido La rendita dipende da grado d invalidità, salario, età e avere di vecchiaia al momento dell insorgere dell invalidità. Grado d invalidità inferiore al 40% dal 40% al 49% dal 50% al 59% dal 60% al 69% dal 70% Rendita per figli d invalido Rendita in % della rendita AI 000% 25% 50% 75% 100% 150% 40% per ogni figlio All età del pensionamento, la rendita d invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia. Rendita in % della rendita d invalidità 000% 025% 050% 75% 100% 20% per ogni figlio La rendita d invalidità è versata vita natural durante e non è sostituita dalla rendita di vecchiaia. (La rendita d invalidità, di norma, è inferiore a quella di vecchiaia, poiché gli accrediti di vecchiaia non fruttano interessi negli anni che mancano fino all età del pensionamento. Questa rendita viene però adeguata al rincaro.) Superstiti* Vedova/Vedovi* sotto i 64 anni, con figli Vedova* almeno 45enne, senza figli e con almeno 5 anni di matrimonio Se sussistono determinate condizioni, le divorziate e i vedovi ricevono una rendita pari all 80% della rendita di vecchiaia Rendita per orfani Rendita in % della rendita di vecchiaia del defunto 80% 80% 40% Se entrambi i genitori sono deceduti, la rendita per orfani è livellata al 60%. Se vi sono i presupposti per una rendita per vedove e vedovi e per una rendita di vecchiaia, viene pagata la rendita più alta delle due. Al raggiungimento dell età di pensionamento, la rendita per i superstiti è sostituita dalla rendita di vecchiaia, se questa è d importo maggiore. Le vedove/i vedovi* di dipendenti assicurati/e hanno diritto alla rendita se devono provvedere al mantenimento almeno d un figlio o se hanno superato i 45 anni d età e il matrimonio è durato per lo meno 5 anni. Il coniuge* superstite che non soddisfa nessuna di queste condizioni ha diritto ad un indennità unica pari a tre rendite annue. La rendita per il coniuge* è versata vita natural durante e non viene sostituita dalla rendita di vecchiaia, ma si estingue in caso di nuovo matrimonio. Al decesso d un assicurato la rendita per il coniuge* ammonta al 60%, la rendita per orfani al 20% della rendita d invalidità cui il defunto avrebbe avuto diritto. Al decesso del beneficiario d una rendita d invalidità, la rendita per il coniuge* ammonta al 60%, la rendita per orfani al 20% della rendita intera d invalidità. Indennità giornaliera per gli infortuni e le malattie professionali assicurati dal 3 giorno dopo l infortunio fino al ripristino della piena capacità lavorativa, fino al diritto a una rendita secondo LAINF o fino al decesso dell assicurato. In caso d incapacità di lavoro totale, l indennità giornaliera ammonta all 80% del salario assicurato. L indennità massima viene versata per ciascun giorno d incapacità di lavoro, vale a dire al massimo per 7 giorni la settimana. In caso di parziale incapacità di lavoro è effettuata una riduzione corrispondente. La rendita d invalidità per infortuni e malattie professionali assicurati ammonta, in caso d invalidità totale, all 80% del salario assicurato, in caso d invalidità parziale, a una percentuale ridotta. Inoltre, se il caso lo richiede, sono versate indennità per menomazione dell integrità e per grandi invalidi. La rendita d invalidità dell assicurazione contro gli infortuni è versata vita natural durante. Rendite ai superstiti in % del salario assicurato Rendita per vedova o vedovo* Rendita semplice per orfani Rendita doppia per orfani 40% 15% 25% Le rendite ai superstiti non possono superare insieme il 70% dell ultimo salario annuo assicurato. Sussiste il diritto alla rendita per vedova/vedovo se il coniuge superstite ha figli aventi diritto o è invalido per almeno 2/3 oppure se lo diventa entro due anni dal decesso del coniuge. Inoltre le vedove* ricevono una rendita se, nel momento in cui restano vedove, hanno figli non aventi più il diritto a rendite, oppure se hanno almeno 45 anni. Le vedove* che non hanno alcun diritto alla rendita ricevono un indennità unica. Il diritto alle rendite per vedove/vedovi si estingue con un nuovo matrimonio o con il riscatto della rendita. *Vale anche per il partner registrato (secondo LPP art. 19a e LPGA art. 13a) Facendo valere il diritto per educazione dei figli, occupazione all estero, formazione, malattia, infortunio, maternità, soggiorno in un istituto, divorzio, separazione, decesso del coniuge, soppressione di una rendita AI o simili vigono disposizioni particolari essere collocabili, cioè essere disposti e in condizione di lavorare e averne il diritto soddisfare norme di controllo, cioè fra l altro annunciarsi personalmente per il collocamento presso l ufficio del lavoro del proprio luogo di domicilio Vengono riconosciute le seguenti spese Per le persone che vivono a casa: per il fabbisogno vitale minimo annuo: per persone sole CHF 19 210 per coniugi CHF 28 815 per i primi due figli, ciascuno CHF 10 035 per i due figli successivi, ciascuno CHF 06 690 L indennità è versata sotto forma d indennità giornaliera. Se il salario mensile assicurato supera CHF 3 000 (importo valido per assicurati senza figli), vale in linea di massima un periodo d attesa di 5 giorni. L indennità giornaliera ammonta all 70%, a determinate condizioni al 80% del salario assicurato. A seconda dell età della persona assicurata e della durata dell impiego precedente sussiste il diritto da 260 a 520 indennità giornaliere. la pigione annua, comprese le spese accessorie: per persone sole max. CHF13 200 per coniugi e per persone con figli max. CHF 15 000 Per le persone che vivono in un istituto o all ospedale: la tassa giornaliera l importo per spese personali Gli importi sono stabiliti dai Cantoni. Indennità per lavoro ridotto Quest indennità è versata se il contratto di lavoro resta in vigore, ma l orario di lavoro dell azienda viene ridotto per ragioni economiche inevitabili almeno del 10%. È necessario che il competente ufficio cantonale del lavoro abbia autorizzato il lavoro ridotto. L indennità ammonta al mass. all 80% della perdita di salario computabile. Indennità per avverse condizioni atmosferiche I dipendenti in settori economici in cui le sospensioni del lavoro a causa del maltempo sono consuete hanno diritto all indennità per avverse condizioni atmosferiche. Questa ammonta al mass. all 80% della perdita di salario computabile. Oltre alla prestazione complementare annua, possono essere rimborsati i costi di malattia e d invalidità. Persone sole: al massimo CHF 25 000 all anno Coppie: al massimo CHF 50 000 all anno Persone che vivono in un ospizio o in un ospedale: al massimo CHF 06 000 all anno Orfani: al massimo CHF 10 000 all anno

Finanziamento dopo il pensionamento Aliquote contributive Finanziamento Età ordinaria di pensionamento AVS: per le donne 64 anni, per gli uomini 65 anni Rendita di vecchiaia: da CHF 14 040 a CHF 28 080 all anno (rendita intera secondo la scala 44) Sono corrisposte delle rendite individuali, ma l importo massimo delle rendite per entrambi i coniugi* non può superare il 150% delle rendite di vecchiaia. A determinate condizioni, entrambi i coniugi* hanno diritto a rendite completive pari al 30% della rendita di vecchiaia. Differimento: donne e uomini possono chiedere il differimento della rendita da uno a cinque anni. Prelievo anticipato: le donne e gli uomini possono anticipare di uno o di due anni interi il prelievo della loro rendita. Dipendente e datore di lavoro versano ciascuno 4,2% (AVS) e 0,7% (AI) del salario AVS. I salariati, il cui datore di lavoro non è soggetto all obbligo di pagamento dei contributi AVS, pagano al massimo il 7,8% (AVS) e l 1,4% (AI) del reddito del lavoro dipendente. Gli indipendenti pagano il 7,8% (AVS) e l 1,4% (AI) del reddito dell attività lucrativa imponibile. Le persone che esercitano un attività lucrativa sono soggette all obbligo contributivo dal 17 anno d età. Le persone senza attività lucrativa sono soggette all obbligo contributivo dal 20 anno d età. Il contributo è fissato in base alla loro situazione economica. Per le persone senza attività lucrativa i contributi si considerano pagati, se il coniuge che esercita un attività lucrativa paga il doppio importo minimo. Il contributo minimo per gli indipendenti, i dipendenti e le persone senza attività lucrativa è di CHF 480 (incl. CHF 65 AI e CHF 23 IPG) all anno. Le entrate sono costituite dai contributi di assicurati e datori di lavoro, dalle sovvenzioni della Confederazione e dei Cantoni nonché dagli interessi del fondo di compensazione AVS. Le sovvenzioni della Confederazione provengono dalle imposte su tabacco e alcolici e dai fondi generali. Il finanziamento è effettuato secondo il sistema di ripartizione, cioè le entrate dell anno finanziario servono principalmente per il versamento delle prestazioni assicurate nello stesso anno. Il datore di lavoro risponde di tutti i contributi. Diritto alle prestazioni in età avanzata: uomini da 65, donne da 64 anni. I contributi di risparmio pagati fruttano interessi posticipati e, alla fine dell attività lucrativa, danno un avere di vecchiaia che viene convertito in rendita di vecchiaia con un aliquota di conversione attualmente pari al 6,8% per uomini e donne. Al decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di una rendita AI sono versate rendite per coniugi* e rendite per orfani pari risp. al 60% e al 20% della rendita di vecchiaia. Al momento del pensionamento si può prelevare 1/4 delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale. Le prestazioni LPP d importo minore si possono prelevare sotto forma di versamento di capitale (prelievo in contanti). Contributi per accrediti di vecchiaia in % del salario coordinato minimo 07% minimo 10% minimo 15% minimo 18% Età uomini e donne 25 34 35 44 45 54 55 65/64 Oltre ai contributi per la previdenza di vecchiaia sono versati contributi per l assicurazione di rischio, il fondo di garanzia e i costi di gestione. I contributi sono versati dai dipendenti e dal datore di lavoro; il contributo di quest ultimo dev essere per lo meno pari alla somma di tutti i contributi dei suoi dipendenti. I contributi dei dipendenti sono dedotti direttamente dal salario. Ogni istituzione di previdenza fissa precise norme nel regolamento. Sui contributi di risparmio è corrisposto un interesse posticipato almeno pari all 1,75%. Nessun nuovo diritto, se non viene esercitata alcuna attività lucrativa. Infortuni professionali I premi vengono riscossi in del salario assicurato. Sono composti da un premio netto relativo al rischio e dai supplementi per i costi di amministrazione, i costi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e per le indennità di carovita non coperte dalle eccedenze degli interessi. Le aziende vengono suddivise secondo il loro tipo e le loro situazioni in classi della tariffa dei premi e classificate all interno di questi livelli; la classificazione considera in particolare il pericolo d infortunio e lo stato della prevenzione infortuni. L importo dei tassi dei premi netti varia da assicuratore ad assicuratore. Infortuni non professionali I premi vengono riscossi in del salario assicurato. Gli assicurati sono suddivisi in classi di rischio (secondo le aziende in cui sono occupati). L importo dei tassi dei premi netti varia da assicuratore ad assicuratore. I premi per l assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali sono a carico del datore di lavoro. I premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente, salvo accordi diversi a favore del dipendente. Il datore di lavoro deve pagare l intero importo del premio. *Vale anche per il partner registrato (secondo LPP art. 19a e LPGA art. 13a) Per determinare la relativa durata massima sono addizionati i periodi contabili dell indennità per lavoro ad orario ridotto e per avverse condizioni atmosferiche. Indennità d insolvenza Viene versata fino al 100% del salario assicurato in caso d insolvenza del datore di lavoro negli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima dell apertura del fallimento o della domanda di pignoramento. Con l indennità d insolvenza viene coperto il rischio che i dipendenti, a causa dell insolvenza del datore di lavoro, non ricevano il salario per il lavoro prestato. Avvertenza generale: La prestazione complementare (PC) non viene esportata all estero. I contributi ordinari per l assicurazione contro la disoccupazione ammontano al 2,2% fino al limite salariale di CHF 126 000. Per le parti di salario a partire da CHF 126 000 il tasso di contribuzione ammonta all 1% del salario annuo determinante. Nessun contributo L assicurazione è finanziata in parti uguali dai dipendenti e dal datore di lavoro. Oltre ai contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro, l assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con gli interessi del fondo di compensazione. Se necessario, la Confederazione e i Cantoni concedono prestiti. Le prestazioni complementari sono finanziate dai Cantoni con le entrate tributarie. La Confederazione sovvenziona i Cantoni secondo la loro capacità finanziaria mediante mezzi fiscali comuni.

Le leggi e i loro obiettivi AVS/AI Legge federale su l assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Le rendite dell AVS devono assicurare il minimo esistenziale e pertanto compensare almeno parzialmente il guadagno perduto in seguito a vecchiaia o decesso. Legge federale sull assicurazione per l invalidità (LAI) L assicurazione per l invalidità tende primariamente al reinserimento delle persone incapaci di guadagnare. In caso d incapacità di guadagno permanente, con le sue rendite deve assicurare il minimo esistenziale e così compensare almeno parzialmente il guadagno perduto. LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) Le prestazioni LPP, con quelle dell AVS e dell AI, devono permettere di mantenere il tenore di vita abituale in maniera adeguata. La LPP fissa solo le norme minime per la previdenza professionale. (I dati nel prospetto sono quindi per le prescrizioni minime secondo la LPP; le prestazioni di alcune casse pensione sono superiori.) Nell ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale sussiste dal 1.1.1995 la possibilità d utilizzare una parte dell avere di previdenza LPP per finanziare la proprietà dell abitazione adibita ad uso proprio. LAINF Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) L assicurazione contro gli infortuni deve coprire le conseguenze finanziarie che derivano ad un assicurato o ai suoi superstiti da un infortunio o una malattia professionale. AD Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (LADI) Le prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione devono compensare agli assicurati il reddito perduto a causa di disoccupazione, lavoro ridotto e insolvenza del datore di lavoro. PC Legge federale sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e per l invalidità (LPC) Le prestazioni complementari devono coprire in maniera adeguata il fabbisogno esistenziale degli anziani, superstiti e invalidi. Sono versate se il reddito computabile, v. a d. le rendite AVS/AI e le altre entrate, non basta a coprire le uscite riconosciute dalla legge.

Consulenza competente Il presente prospetto (stato gennaio 2014) Vi offre un quadro della previdenza sociale in Svizzera. 0122 /Marketing/01.14 Tutte le indicazioni sono senza garanzia e si riferiscono a un «caso normale» vale a dire per motivi di comprensione e transparenza non sono stati descritti i casi speciali. Se desiderate maggiori dettagli sulle informazioni qui fornite, vogliate rivolgervi al Vostro consulente di previdenza PAX o alle seguenti istituzioni: AVS/AI, PC Una cassa di compensazione AVS (trovate gli indirizzi sulle ultime due pagine degli elenchi telefonici, prima dei moduli d iscrizione o su internet) LPP Ufficio del personale o istituzione di previdenza del Vostro datore di lavoro LAINF Ufficio del personale o assicuratore LAINF del Vostro datore di lavoro AD Ufficio del lavoro o cassa di disoccupazione Previdenza individuale Nell ambito del concetto previdenziale svizzero acquista sempre più importanza la previdenza individuale (3 pilastro). Soprattutto per i redditi medi ed elevati possono sussistere lacune finanziarie in caso d incapacità di guadagno permanente, premorienza e vecchiaia. È necessario colmarle individualmente, cioè adeguatamente alla situazione e alle esigenze personali. La PAX, una delle più vecchie società d assicurazione sulla vita in Svizzera, è un partner competente per la Vostra previdenza individuale. Per la previdenza professionale e privata. PAX, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA Aeschenplatz 13, casella postale, 4002 Basilea telefono +41 61 277 66 66, telefax +41 61 277 64 56 info@pax.ch, www.pax.ch