Cadute dall'alto: domande frequenti (F.A.Q.) sul D.G.R. n. 699/2015

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Cadute dall'alto: domande frequenti (F.A.Q.) sul D.G.R. n. 699/2015 I chiarimenti sul nuovo atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile a seguito dei quesiti più frequenti dei cittadini e dei professionisti. 1) Cosa si intende per dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall alto? Un insieme organico di elementi installati su una struttura di supporto in modo non amovibile, non trasportabile e non temporaneo, idoneo a prevenire le cadute dall'alto. 2) Quando devo installare i dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall alto? Nel caso di: nuova costruzione subordinati a permesso di costruire (art. 17 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013) e per interventi alla copertura su edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della l.r. 15/2013), o rientranti nell attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013); interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 della l.r. 15/2013), o rientranti nell attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013). Per approfondire: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/lr-30-luglio-2013-n-15- semplificazione-della-disciplina-edilizia 3) Cosa significa FVCM? Per FVCM si intendono le facciate vetrate continue che richiedano manutenzione. Sono da intendersi quali pareti vetrate di tamponatura dell edificio che per materiale e tipologia richiedano manutenzione (pulizia, revisione, ecc.).

4) L installazione era disciplinata anche prima dell entrata in vigore dell atto di indirizzo regionale? Con l entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, viene chiarito che i sistemi anticaduta dalla coperture da utilizzare con i dispositivi di protezione individuale, sono obbligatori in assenza di dispositivi di protezione collettiva (ponteggi). 5) Stante la sostituzione e non l annullamento della d.a.l. 149/2013, in quali casi trova l applicazione il punto 9.1 dell art. 9? In particolare si rilevano casi in cui il titolo edilizio è diventato valido tra il 02/02/2015 ed il 02/07/2015, nei quali, in forza della d.a.l. 149/2013, è stato previsto l obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio. Rimangono inoltre sospesi tutti i casi di titoli edilizi validi prima del 02/02/2015, non esattamente definiti nella d.a.l. 149/2013. Dal 2 luglio scorso trova applicazione la d.g.r. 699/2015 (integralmente sostitutiva della precedente d.a.l. 149/2013). La nuova delibera ha ridisciplinato l'installazione dei dispositivi anticaduta per ridurre i casi in cui tali impianti sono obbligatori e semplificare i relativi adempimenti amministrativi. La disposizione transitoria 9.1 secondo la quale la d.g.r. 699/2015 non si applica ai titoli edilizi, alle CIL e agli interventi di attività edilizia libera, in corso di validità alla data della sua entrata in vigore, nonché alle relative varianti in corso d'opera, risponde al principio generale di irretroattività, secondo il quale, nel caso particolare, le disposizioni della stessa delibera si applicano obbligatoriamente ai procedimenti avviati dopo la loro entrata in vigore. Tenendo conto della finalità della nuova disciplina anticaduta, più favorevole e più semplificata rispetto alla precedente, si ritiene che sia nella facoltà del soggetto interessato chiederne l'applicazione anche ai procedimenti in corso al 2 luglio 2015 (data della sua entrata in vigore), dichiarando che per l'intervento realizzato o da realizzare non è richiesta l'installazione delle linee vita e trasmettendo la SCIA/CIL di variante di fine lavori, se l'intervento progettato nel titolo edilizio (o nella CIL) iniziale prevedeva detto impianto. 6) Ho un cantiere edile in corso con permesso di costruire e devo fare una variante, sono soggetto alla d.g.r. 699/2015? Non c è l obbligo d installazione dei dispositivi permanenti contro le cadute dall alto redigendo una variante al progetto originario sempre che il titolo edilizio sia stato presentato prima dell entrata in vigore della d.g.r. 699/2015. 7) Ho un permesso di costruire scaduto e voglio fare una variante in sanatoria per un nuovo titolo sono soggetto alla d.g.r.? Solo nel caso di rilascio di un nuovo titolo edilizio.

8) L installazione dei dispositivi permanenti è obbligatoria nei casi di sanatoria? Se al tempo dell intervento da sanare la normativa tecnica, e nel nostro caso l atto di indirizzo, non prevedeva l obbligo dell installazione, l impianto non deve essere posto in opera. In caso contrario, occorre adempiere alle previsioni dell Atto di Indirizzo. 9) Nel caso di un nuovo edificio privato destinato a civile abitazione per il quale sia possibile presentare una SCIA, in quanto rientrante nel comma 2, art. 13 della l.r. 15/2015 e s.m.i., si rientrerebbe comunque nell ambito di applicazione della d.g.r. 699/2015, anche se al punto 3.1 della stessa si parla di edifici di nuova costruzione subordinati a Permesso di Costruire (art. 17 l.r. 15/2013)? Il permesso di costruire è il titolo ordinario richiesto dall art. 17 della l.r. n. 15 del 2013 per eseguire opere di nuova costruzione. La SCIA può essere utilizzata eventualmente in alternativa al permesso (art. 13, comma 2, l.r. 15/2013) se le opere di nuova costruzione : siano in esecuzione di disposizioni di dettaglio (planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive) contenute negli strumenti urbanistici, ne sia previsto l utilizzo nei piani e nei regolamenti comunali. La semplificazione però ha effetti solo procedurali e l intervento resta soggetto alla normativa sostanziale prevista per le nuove costruzioni, per quanto riguarda la disciplina settoriale avente incidenza sull edilizia (igienico sanitaria, della sicurezza, di tutela ambientale, del risparmio energetico, sul rischio sismico, ecc.), la normativa di tutela, la disciplina dell onerosità, le sanzioni amministrative, ecc. Anche con riferimento ai dispositivi anticaduta, è la tipologia di intervento che determina l obbligo della loro installazione mentre è ininfluente il regime abilitativo (PdC o SCIA) che resta connesso solo ad aspetti procedurali. 10) Cosa deve fare un amministratore di condominio nel caso di interventi alla copertura dell edificio condominiale? Se l intervento riguarda la copertura su edifici esistenti il committente dei lavori provvede per la predisposizione dell Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all opera, contro le cadute dall alto, allegandolo: alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità o alla comunicazione di fine lavori per: gli interventi soggetti a regime abilitativo e per quelli soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL), di cui all art. 7 comma 4 della l.r. n. 15/2013; al progetto definitivo:

gli interventi relativi alle opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale o comunale, e conservandolo: per gli interventi soggetti ad attività di edilizia libera di cui all art. 7 comma 1 della L.R. n. 15/2013, e in tutti gli altri casi in cui vengano installati dispositivi permanenti, in dotazione all opera, contro le cadute dall alto. 11 a) I dispositivi permanenti previsti dalla nuova d.g.r. 699/2015 sono da installare anche prima dell esecuzione di piccoli interventi di manutenzione d urgenza su guasto quali siliconatura di una conversa, spostamento di qualche tegola o riparazione dell impermeabilizzazione? 11 b) Visto che l'art. 7 l.r. 15/2013 e la definizione di attività edilizia libera comprendono anche le manutenzioni ordinarie, vuol dire che anche per un semplice intervento di riparazione e/o sostituzione di alcuni elementi del manto di copertura che causano perdita d'acqua negli ambienti sottostanti, si necessita obbligatoriamente dell'installazione dei dispositivi di protezione permanenti contro le cadute dall'alto tipo linea vita? Oppure in questi casi, visto il carattere di urgenza, è possibile operare con dispositivi di protezione individuale anche di tipo provvisorio (da rimuovere quindi a fine intervento)? L allegato della l.r. 15/2013 definisce al punto a) gli interventi di manutenzione ordinaria che sono attuabili liberamente senza titolo edilizio. Tra questi interventi edilizi sono incluse le opere di riparazione. Anche per questi ultimi è prevista l installazione dei dispositivi permanenti contro le cadute dall alto per assicurare che tutti i futuri lavori di manutenzione in copertura siano eseguiti in sicurezza. I lavori urgenti ed indifferibili di riparazione sulla copertura possono essere effettuati nell immediato con tutte le modalità del lavoro in sicurezza in quota ai sensi del d.lgs. 81/2008 senza avere ancora installato i dispositivi permanenti. Successivamente dovranno comunque essere installati per i futuri eventuali lavori di manutenzione ordinaria in copertura. 12) Un intervento esclusivamente impiantistico (quindi senza opere murarie e/o assistenze edili: il classico intervento di sistemazione dell antenna, oppure una manutenzione di un fotovoltaico, ecc.) ricade nel campo di applicazione, o ne è escluso (pur richiedendo, in ogni caso, l attuazione di tutte le necessarie misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori contro le cadute dall alto)? Ricadono nel campo di applicazione gli interventi sulla copertura, di cui all allegato della l.r. 15/2013, punto a), gli interventi di manutenzione ordinaria, attuabili liberamente senza titolo edilizio, che comprendono anche le manutenzioni agli impianti tecnologici esistenti. Tali casi

rientrano quindi nella disposizione che prevede l installazione dei dispositivi permanenti contro le cadute dall alto per assicurare che tutti i futuri lavori in copertura siano eseguiti in sicurezza. 13) In riferimento ai limiti dimensionali inferiori (0,70) per gli accessi interni alla copertura, vorrei sapere se siano da ritenersi al netto del telaio della finestra in falda oppure, al contrario, siano le misure al lordo. Considerato che la finalità dell accesso è quella di consentire un agevole passaggio dell operatore, le dimensioni sono da considerarsi al netto del telaio. 14) Come posso essere sicuro dell ancoraggio installato? Quando è rispondente alle istruzioni per l installazione che accompagnano gli ancoraggi secondo le norme UNI 11560. 15) Quale collaudo va effettuato sui dispositivi di ancoraggio? Non va effettuato un collaudo statico, bensì una verifica funzionale che consiste nel verificare che tutti i componenti del sistema anticaduta siano stati disposti correttamente sulla copertura e che siano raggiungibili secondo lo schema progettuale e con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti. In caso di esito positivo viene dichiarata l utilizzabilità e fruibilità dell impianto. 16) In caso di mancanza delle certificazioni del produttore o del manuale d uso, come si può sopperire a tali mancanze per mezzo di un collaudo? Il collaudatore sulla base di quali elementi potrebbe dichiarare la corretta installazione, e come potrebbe garantire l idoneità dell ancoraggio (per esempio come potrebbe garantire la resistenza di un paletto della linea vita)? Il tecnico abilitato avrà il compito di effettuare le verifiche necessarie volte ad assicurare l idoneità del dispositivo di ancoraggio. Per quanto riguarda il collaudo dei dispositivi si precisa che non va effettuato un collaudo statico, bensì una verifica funzionale che consiste nel verificare che tutti i componenti del sistema anticaduta siano stati disposti correttamente sulla copertura e che siano raggiungibili secondo lo schema progettuale e con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti. In caso di esito positivo viene dichiarata l utilizzabilità e fruibilità dell impianto. 17) Chi certifica il sistema linee vita? Il produttore, con una dichiarazione di conformità ai sensi dell art. 115 del d.lgs. 81/2008. 18) Quale documentazione deve essermi fornita con l impianto anticaduta?

La norma prevede che il produttore fornisca gratuitamente, con la fornitura del prodotto, un manuale di installazione ed uso. Questo deve essere obbligatoriamente presente in ogni fornitura insieme alle schede tecniche dell impianto e alle certificazioni dei componenti. Va predisposto, inoltre, un fascicolo tecnico che preveda, oltre alla descrizione delle caratteristiche dello stesso, una planimetria dell impianto e i registri di accesso alla copertura e di manutenzione dell impianto. 19) Che cos è l elaborato tecnico? L elaborato tecnico è il documento redatto da un tecnico abilitato che deve specificatamente contenere: le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto dei criteri generali di progettazione di cui al successivo punto 7; gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle FVCM; documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell installazione effettuata; relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all opera, contro le cadute dall alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato; certificazioni del produttore; dichiarazione di corretta installazione dell installatore; manuale d uso; programma di manutenzione. 20) In molteplici situazioni rendere permanentemente presente un accesso alla copertura può comportare oggettivi problemi di sicurezza (coperture di locali e/o impianti industriali non presidiati, tettoie e/o fienili ed altri edifici simili, ecc.): in tali situazioni è lecito prevedere esclusivamente dei sistemi permanenti per l aggancio in sicurezza degli elementi di salita quali scale a pioli, senza dover mantenere costantemente la scala? L'art. 7.3 della d.g.r. 699/2015 precisa che nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente di accesso alla copertura può redigere una relazione tecnica motivazionale a supporto degli elaborati descritti all'art. 6.1 (Elaborato tecnico) che eventualmente è in grado di produrre (ad esempio fotografie). Restano comunque salve tutte le misure di prevenzione contro le cadute dall'alto ai sensi del d.lgs. 81/2008. 21) Come mi devo comportare in casi particolari quali pensiline, tettoie, depositi di foraggio e comunque strutture poco più alte di 2 metri? In riferimento ai casi proposti, occorre distinguere tra edificio e pensiline. Nelle pensiline non vanno installati i dispositivi permanenti.

Nei casi di edifici la cui copertura non sia praticabile e non portante è esclusa l installazione dei dispositivi permanenti, in quanto non è evidentemente consentito l accesso ed il transito. Le tettoie aperte e coperte, i chioschi e le cappelle funerarie rientrano nell ambito di applicazione del Atto di Indirizzo, qualora la copertura sia praticabile e superiore a due metri di altezza. 22) Quanto costa l installazione? Si può fare riferimento, indicativamente, alla voce Dispositivi Permanenti Anticaduta Linee vita dell Elenco prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna. 23) Cosa devo installare per segnalare un lucernario non calpestabile sulla copertura? L'ultimo paragrafo del comma 7.4, lett. c) dell'art. 7 della d.g.r. n. 699/2015 definisce che: «eventuali parti della copertura non portanti, con rischio di sfondamento della superficie di calpestio, devono essere adeguatamente protette e, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, la circostanza deve essere espressamente segnalata sulla copertura e all interno dell Elaborato tecnico come rischio residuo rilevante». Per le modalità di segnalazione in copertura può fare riferimento al Titolo V - Segnaletica di salute e di sicurezza sul lavoro del d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare all'art. 162 Definizioni. 24) Se eseguo lavori di manutenzione ordinaria sulla copertura di un edificio sono obbligato a predisporre il fascicolo anche se non previsto dall art. 91 del D.Lgs. n. 81/08? Il quesito riguarda il comma 4.3 dell'art. 4 della d.g.r. n. 699/2015, che recita «L Elaborato tecnico costituisce parte integrante del fascicolo di cui all art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/08.», ed in riferimento al suo caso specifico concernente un intervento di manutenzione ordinaria, che ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 non prevederebbe la predisposizione del " fascicolo", si dovrà comunque fare riferimento al successivo comma 4.4 della stessa d.g.r. indicante: "L'elaborato tecnico di cui all'art. 6 della presente norma, redatto da un tecnico abilitato, deve essere consegnato dal tecnico abilitato al proprietario dell'immobile o ad altro soggetto avente titolo e, da questi conservato.". Quindi anche in assenza di un "fascicolo" dell'opera il proprietario dell'edificio od altro soggetto avente titolo dovrà conservare l'elaborato tecnico in modo che tale documentazione possa essere consultata per l'effettuazione di eventuali successivi lavori in copertura utilizzando i dispositivi permanenti anticaduta dall'alto già installati e descritti negli elaborati grafici depositati e conservati. 25) È stato rilasciato un permesso di costruire per ristrutturazione di un unità residenziale tramite demolizione e ampliamento di una porzione di fabbricato. Sul volume in ampliamento verrà installato un sistema anticaduta. È obbligatoria l installazione del sistema anticaduta anche nella copertura dell edificio esistente non direttamente interessato all intervento? In questo caso l intervento edilizio rientra al punto 3.1 dell art. 3 - Ambito di applicazione - della d.g.r. n. 699/2015, in quanto interessato a richiesta di permesso di costruire. Ne consegue che

l installazione dei dispositivi permanenti dovrà essere effettuata sulla copertura del nuovo volume in ampliamento oggetto del titolo abilitativo. 26) Un fabbricato indipendente ad uso autorimessa con copertura non praticabile ed oggetto di pratica di agibilità a seguito di SCIA per ricostruzione, necessita dell installazione dei dispositivi permanenti anticaduta? Se il tecnico abilitato ha valutato che la non praticabilità della copertura del fabbricato ricostruito impedisce l installazione dei dispositivi permanenti anticaduta dall alto, in caso di eventuali futuri lavori di manutenzione, gli stessi dovranno essere eseguiti tenendo conto delle opportune misure di sicurezza prevista dal d.lgs. n. 81/2008. Il punto 7.3 della d.g.r. n. 699/2015 precisa chiaramente che devono esistere motivazioni tecniche che possano impedire l installazione dei dispositivi, a prescindere da valutazioni di opportunità o dalla frequenza di attività di manutenzione. L eventuale asseverazione di mancata installazione dovrà essere quindi riferita all impossibilità tecnica dell installazione.