STUDI DI SETTORE: IL BENE STRUMENTALE NEI QUADRI G E F a cura del Dott. Gigliotti Nella compilazione dei dati contabili degli studi di settore (quadro G e F), i beni strumentali devono essere indicati: al lordo degli ammortamenti; ragguagliando il loro valore al periodo di giorni di effettivo possesso. Vediamo come avviene la compilazione dei righi in questione. Quadri F e G Nei quadri F e G del modello studi di settore devono essere indicati gli: elementi contabili necessari per l applicazione dello studio di settore. Si ricorda che i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nei suddetti quadri. I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella Contabilità ordinaria per opzione. Nel rigo F29, campo 1, deve essere indicato il valore dei beni strumentali dato dal: il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare 1
nel registro dei beni ammortizzabili nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA. Nota bene Il costo deve essere indicato al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342. il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell imposta sul valore aggiunto. A tal fine, non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all esercizio dell opzione di acquisto. il valore normale al momento dell immissione nell attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell atto. Anche nel rigo G14 campo 1 deve essere indicato l ammontare complessivo del valore dei beni strumentali. 2
Ai fini della determinazione di tale voce deve essere considerato: il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell art. 54, commi 2, 3 e 3- bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti; Nota bene Il costo deve essere indicato al lordo degli ammortamenti. il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all esercizio dell opzione di acquisto; il valore normale, al momento dell immissione nell attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria. Ragguaglio al periodo di possesso Fino all anno d imposta 2006, ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali, bisognava fare riferimento ai beni esistenti alla data del 31 dicembre, ovvero alla chiusura del periodo d imposta se l impresa aveva un esercizio a cavallo di due anni solari. Pertanto, ad esempio, un bene acquistato il 30 dicembre doveva essere indicato per intero nel valore dei beni strumentali, mentre un bene venduto il 29 dicembre non entrava nel computo del valore da indicare in dichiarazione, con il 3
paradosso che nella stima dei ricavi dell impresa partecipava solo il primo bene (che non era entrato nel ciclo produttivo dell impresa), mentre il secondo bene, che aveva contribuito alla produzione, non concorreva alla stima dei ricavi. Tale situazione era stata spesso contestata sia dai contribuenti che dalle Associazioni di categoria in sede di Commissione degli Esperti. Dall anno d imposta 2007 tale anomalia è stata corretta introducendo il criterio della proporzionalità, per cui il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell anno andrà determinato in rapporto ai giorni di effettivo possesso degli stessi. Quindi un bene strumentale acquistato il 1 settembre andrà valutato indicando i 122/365 del valore, mentre un bene venduto il 30 novembre andrà valutato indicando i 334/365 del costo storico. Esempio: Un impresa in data 31 marzo vende un macchinario dal costo storico di 300.000, mentre il 1 novembre la stessa impresa acquista un macchinario dal costo di 700.000. Nel rigo F29 andrà indicata la somma dei 90/365 di 300.000 (pari a 73.972) e dei 61/365 di 700.000 (pari a 116.986). Il valore totale da indicare sarà pari a: 73.972 + 116.986 = 190.958 Periodo d imposta diverso da 12 mesi In caso di attività per un periodo diverso da 12 mesi, ad esempio, a causa di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi, mera prosecuzione dell'attività o di periodo d'imposta diverso da 12 mesi, il valore dei beni strumentali deve determinarsi calcolando il prodotto tra il valore del bene e il rapporto tra i giorni di possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività. Giorni possesso del bene Valore beni ammortizzabili = valore del bene X Giorni d esercizio attività 4
Esempio Un contribuente: il 31 marzo cessa l attività e il 1 settembre la inizia nuovamente (212 giorni di attività); il 2 dicembre acquista un bene del valore di 1.200 euro Il valore del bene da indicare alla voce valore dei beni strumentali Rigo F29 sarà pari a Euro 170 [ 1.200*(30/212) ]. Beni completamente ammortizzati Come sopra indicato, il valore dei beni ammortizzabili deve essere indicato al costo storico al lordo del fondo ammortamento, pertanto, tra i cespiti devono essere indicati anche i beni completamente ammortizzati. Tuttavia, le istruzioni precisano che può non essere indicato il valore del bene nel momento in cui lo stesso non viene più utilizzato nell esercizio d impresa e non vengono dedotte le relative quote di ammortamento. Al riguardo si consiglia: se il cespite è fuori uso e si pensa che non verrà più utilizzato nel processo produttivo, di alienarlo in modo che non appaia nel registro beni ammortizzabili; la presenza del bene nel registro presuppone il suo utilizzo; se il bene: non è stato utilizzato per il solo periodo di imposta 2007; non si sono dedotte le relative quote d ammortamento e, pertanto, il valore non è stato indicato ai fini degli studi di settore; ma si pensa di riutilizzare il bene per i periodi di imposta successivi si deve essere in grado di dimostrare che l inutilizzo è stato temporaneo; 5
in ogni caso a seguito di ispezioni da parte dell Amministrazione Finanziaria, se il bene inutilizzato risulta presente in azienda, per vincere la presunzione dell utilizzo si deve poter dimostrare l inutilizzabilità (per esempio, un computer in disuso presuppone che non sia collegato con la corrente). Pertanto: il bene utilizzato ancorché completamente ammortizzato rientra nel computo del valore dei beni ammortizzabili; il bene inutilizzato, di cui si può dimostrare il disuso, non rientra nel computo del valore dei beni ammortizzabili. Dott. Antonio Gigliotti 17 Giugno 2008 6