CONTRATTO DI LOCAZIONE N di raccolta L anno duemilaquattordici e questo dì del mese di in Firenze CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA FATTA IN TRE ORIGINALI TRA - l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Codice Fiscale n. 94164020482 e Partita Iva n. 05913670484, con sede legale in Viale Gramsci, 36, Firenze, qui rappresentata dal Dr. Paolo Vicini, non in proprio, ma in qualità di Direttore dell Azienda ed in esecuzione del proprio provvedimento n. del, esecutivo ai sensi di legge (per brevità successivamente denominato locatore ); e - Il Sig. nato a, il, residente in n., codice fiscale (per brevità successivamente denominato conduttore ) PREMESSO - che l Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario è proprietaria dei locali, facenti parte del proprio patrimonio disponibile, posti nell edificio denominato, ubicato in Siena, Via., distinto nel Foglio di Mappa n..., particella.., subalterno 1
del Catasto Fabbricati del Comune di Siena, come meglio identificati nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera A, destinati/da destinare a palestra, come ; - che a seguito di espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica l Azienda ha disposto la concessione in locazione dei locali sopra indicati a favore di.; - che pertanto, così come previsto dall Avviso pubblico, con la sottoscrizione del presente atto le Parti intendono regolamentare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l'utilizzo del bene in questione. TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Le premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante del presente contratto. Articolo 2 Il locatore concede in locazione al conduttore i locali facenti parte del proprio patrimonio disponibile, posti nell edificio denominato, ubicato in Siena, Via., distinto nel Foglio di Mappa n..., particella.., subalterno del Catasto Fabbricati del Comune di Siena, come meglio identificati nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera A, destinati/da destinare a palestra. Con la firma del presente contratto il conduttore assume a proprio carico gli oneri della progettazione esecutiva e dell esecuzione dei lavori di 2
manutenzione straordinaria e delle forniture necessari in ragione dell utilizzo degli stessi, nonché della successiva gestione, secondo le indicazioni contenute nel Piano di gestione, nel Cronoprogramma e nel Piano economico-finanziario da esso presentati che si considerano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati ad esso. Con la sottoscrizione del presente contratto i locali s intendono quindi consegnati al conduttore che da oggi ne assume la detenzione e la custodia, senza necessità di ulteriori verbali o sopralluoghi. I locali sono concessi e consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto al conduttore. Articolo 3 La locazione decorre dalla data della stipula del contratto ed avrà durata di. (..) anni, rinnovabile per un ulteriore periodo di anni. Alla prima scadenza del contratto lo stesso si rinnova automaticamente per l ulteriore periodo di 6 anni se almeno 12 mesi prima di tale scadenza il locatore non esercita la facoltà di diniego del rinnovo, ricorrendo uno dei presupposti previsti dall art. 29 della Legge 392/1978. Articolo 4 Il canone di locazione è stabilito in Euro.. (.) annue. Suddetto canone dovrà essere pagato in due rate semestrali anticipate dell importo di Euro.. (.), entro il 10 dei mesi 3
.. e, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dal locatore e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento, con una delle seguenti modalità: a) bonifico bancario a favore dell Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, presso la Tesoreria Banca Cassa di Risparmio di Firenze codice IBAN IT19K0616002832100000046003. b) bollettino postale sul c/c n. 17748583 intestato a Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, Viale Gramsci, 36 Firenze. All effettuazione del pagamento l Azienda emetterà fattura redatta nelle forme di legge. (Opzionale) Il locatore dichiara di esercitare l opzione per l applicazione dell Iva. In considerazione dell assunzione a carico del conduttore degli oneri dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali oggetto di contratto e di fornitura delle attrezzature, la corresponsione del canone di locazione all Azienda inizierà a decorrere dal. anno di durata del contratto. Il canone verrà rivalutato ogni anno, a partire da quello successivo all inizio della effettiva corresponsione del canone, applicando il 75 % (settantacinque%) della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce motivo di risoluzione del contratto e in deroga espressa all art. 1282, 2 comma del codice civile, 4
dà luogo alla automatica messa in mora del conduttore senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Qualora alla scadenza del presente contratto il conduttore continui a detenere i locali, nelle more del rilascio dello stesso, questi dovrà corrispondere al locatore un'indennità che si conviene fin da ora del medesimo importo del canone integrale pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore. Articolo 5 I locali oggetto di locazione dovranno essere utilizzati esclusivamente per la gestione di una palestra. E fatto divieto di destinare il bene assegnato, anche parzialmente e temporaneamente, a qualsiasi altro uso. L inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Nella gestione della palestra il conduttore dovrà rispettare tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel Piano di gestione di massima, nonché nel Piano di gestione, nel Cronoprogramma e nel Piano economico-finanziario da esso presentati che si considerano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati ad esso. Articolo 6 E vietata la cessione del contratto e la sublocazione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, con o senza corrispettivo. L inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Articolo 7 5
Il conduttore con la sottoscrizione del presente atto diviene custode dei locali concessi in locazione, ed esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti o omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il locatore da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ. e tenendolo indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. Il conduttore dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla locazione nei confronti di persone o cose. Il conduttore si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento delle attività che dovranno essere improntate a condizioni di massima sicurezza e dovranno essere attuate con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. E', inoltre, a carico del conduttore ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 8 Sono a carico del conduttore tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento/raffrescamento, telefono, linee fonia 6
e dati, oltre a tutte le imposte dovute. Il conduttore dovrà provvedere all'intestazione a proprio nome di tutte le utenze facendone immediata richiesta agli Enti interessati e dovrà produrre al locatore la documentazione che dimostri l'avvenuta intestazione dei contratti. Sono altresì a carico del conduttore le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori. Articolo 9 Il locatore potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali locati. Articolo 10 A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto il conduttore ha costituito, mediante versamento presso la Cassa Aziendale, il deposito cauzionale, pari a due mensilità del canone di locazione, per un ammontare di Euro. (../00). Tale somma sarà rimborsata al conduttore solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto. Nell ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, il locatore è autorizzato espressamente, fin da ora, dal conduttore che acconsente, a procedere direttamente all incameramento totale o parziale del deposito di cui sopra, oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo previa richiesta di adempimento della prestazione da parte del locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In questo caso il conduttore dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale. Il 7
mancato reintegro costituisce causa di risoluzione automatica del contratto. La somma depositata non produce interessi. Articolo 11 Ogni modifica al presente atto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze del locatore non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali. Per tutte le eventuali controversie che potessero insorgere in relazione al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. Articolo 12 Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all atto stesso, sono a carico del conduttore che se le assume. L imposta di registro farà carico, per metà, a ciascuna delle parti. Le spese inerenti la stipulazione dell atto nonché l importo pari al 50% dell imposta di registro sono state versate dal conduttore prima della sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione. Articolo 13 Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle vigenti leggi in materia, nonché alle disposizioni contenute nella documentazione di seguito indicata, approvato con provvedimento del Direttore dell Azienda Regionale diritto allo studio universitario n... del.. luglio 2014: 8
a) Avviso pubblico per l assegnazione in locazione di due strutture destinate a palestra presso la sede di Siena; b) Piano di gestione di massima. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il locatore Il conduttore A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Sig.. dichiara di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute negli articoli: 5, 6, 7, 8 e 10. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il conduttore Data 9