REGOLAMENTO SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GSE

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REGOLAMENTO SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GSE

INDICE ART.1 PRINCIPI 3 ART.2 AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 3 ART.3 TERMINI DEL PROCEDIMENTO 4 ART.4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO 4 ART.5 ISTANZA DI COMPETENZA DI ALTRA AMMINISTRAZIONE O DI UFFICIO DIVERSO DA QUELLO INDICATO 5 ART.6 DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 6 ART.7 FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 6 ART.8 ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 8 ART.9 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 8 ALLEGATO "A" 9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 10

REGOLAMENTO SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GSE ART.1 Principi 1. Il Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.A. (di seguito GSE) conforma la propria attività ai principi di tempestività, partecipazione al e trasparenza, incentivando l uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con tutti i soggetti interessati. 2. I procedimenti amministrativi conclusi con provvedimento del GSE devono comunque rispettare i livelli essenziali di prestazione assicurati ai cittadini dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. ART.2 Ambito di efficacia del regolamento e definizione del amministrativo 1. Il presente regolamento, suscettibile di modifiche ed integrazioni, disciplina, ai sensi dell art.2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini dei procedimenti amministrativi conclusi con provvedimenti del GSE avviati ad istanza di parte o d ufficio. 2. Agli effetti del presente regolamento costituisce amministrativo il complesso di atti ed operazioni, connesse, coordinate e preordinate all adozione di un provvedimento finalizzato alla cura degli interessi di pertinenza del GSE. - 3 -

ART.3 Termini del 1. I procedimenti di competenza del GSE, salvi i diversi termini previsti da specifiche disposizioni di legge, devono concludersi entro i termini individuati nell Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. 2. Il GSE aggiorna periodicamente l elenco dei procedimenti amministrativi e/o i termini indicati nell Allegato A. 3. Il termine massimo di conclusione del deve intendersi rispettato allorquando l organo competente del GSE, abbia adottato il provvedimento finale, anche se lo stesso non sia stato ancora comunicato. ART.4 Avvio del 1. I procedimenti amministrativi sono avviati d ufficio o su iniziativa di parte. 2. I procedimenti amministrativi sono avviati d ufficio allorquando gli organi o le strutture del GSE abbiano cognizione di atti, fatti e/o circostanze per i quali sussista l obbligo o comunque l interesse a provvedere. Il termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del. 3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine decorre: a) in caso di presentazione dell istanza con consegna a mano all Ufficio protocollo, dalla data di consegna. Al soggetto che ha presentato l istanza è rilasciata, a richiesta, una ricevuta recante la data di presentazione e l ufficio ricevente; - 4 -

b) in caso di presentazione dell istanza per il tramite del servizio postale, dalla data di ricezione. L Ufficio protocollo annota sulla busta esterna la data di arrivo; c) in caso di presentazione dell istanza tramite fax, dalla data di ricezione del medesimo. 4. Qualunque sia la modalità di consegna dell istanza, la stessa deve essere trasmessa all Ufficio protocollo nel più breve tempo possibile. 5. Il termine di conclusione del non decorre ove l istanza: a) sia estranea alle competenze del GSE o manifestamente infondata; b) sia priva dei requisiti minimi o degli allegati necessari previsti dalle disposizioni vigenti; c) sia tesa ad avviare un di riesame, annullamento e/o revoca di un provvedimento adottato dal GSE. 6. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto competente ad adottare il provvedimento richiesto, o altro soggetto a ciò designato, ove non si ritenga di aprire un d ufficio, archivia l istanza. ART.5 Istanza di competenza di altra amministrazione o di ufficio diverso da quello indicato 1. Ove il GSE riceva istanze inerenti procedimenti di competenza di altra amministrazione o ente, provvede, se possibile, ad inoltrare l istanza all amministrazione o ente competente, nonché a dare comunicazione al soggetto che ha presentato l istanza. - 5 -

2. Ove un ufficio del GSE riceva un istanza relativa ad un non di propria competenza, trasmette la stessa, entro 3 giorni, alla struttura competente. Il termine del decorre comunque ai sensi dell art.4 del presente regolamento. ART.6 Designazione del responsabile del 1. Il responsabile competente ad adottare il provvedimento conclusivo del, ove non risulti già dalla struttura organizzativa aziendale, individua il responsabile del. Ove non sia stato designato nessun responsabile del, le relative funzioni e competenze restano di spettanza del responsabile dell unità organizzativa. 2. Per gli atti o attestazioni rilasciati sulla base della mera consultazione di registri o albi tenuti dal GSE, il dipendente deputato alla consegna assume le competenze e le funzioni di responsabile del. ART.7 Funzioni del responsabile del 1. Il responsabile del espleta le operazioni, funzioni ed attività di cui all art.6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche, laddove possibile, mediante strumenti telematici. A tal fine, il responsabile del accerta preventivamente l esistenza di una casella di posta elettronica certificata riferibile al soggetto che ha presentato l istanza e di coloro che sono comunque interessati al provvedimento finale ovvero verifica la possibilità di acquisire il consenso dei soggetti interessati, ove necessario, per attuare qualsiasi comunicazione in via telematica. In tal caso, il soggetto - 6 -

che ha presentato l istanza è tenuto a comunicare al GSE l eventuale modifica della casella di posta elettronica tempestivamente. 2. Il responsabile del è tenuto ad inviare la comunicazione di avvio del, recante tutte le informazioni di cui all art.8 della legge 7 agosto 1990. Ove il numero dei destinatari della comunicazione di avvio del sia tale da rendere antieconomica la consegna individuale, la suddetta comunicazione è pubblicata sul sito web del GSE. 3. Ove occorra acquisire informazioni o certificazioni riguardo a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del GSE e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del propone al responsabile dell unità organizzativa o all organo del GSE competente all adozione del provvedimento la sospensione dei termini, per un lasso temporale comunque non superiore a trenta giorni. L atto di sospensione dei termini è adottato e comunicato dal responsabile dell unità organizzativa o dall organo del GSE competente all adozione del provvedimento finale. 4. Il responsabile del conclude l istruttoria presentando all organo del GSE competente all adozione del provvedimento finale, una proposta di provvedimento almeno: a) 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine, per i procedimenti in cui il termine di conclusione sia inferiore o pari a 30 giorni; b) 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine, per i procedimenti in cui il termine di conclusione sia superiore a 30 giorni ed inferiore o pari a 60 giorni; c) 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine, per i procedimenti in cui il termine di conclusione sia superiore a 60 giorni. - 7 -

5. L Organo del GSE competente all adozione del provvedimento finale emana e comunica il preavviso di rigetto di cui all art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, se possibile, mediante procedure telematiche. La comunicazione interrompe i termini del. In caso di presentazione di osservazioni da parte dei destinatari della comunicazione, il responsabile del ne dà comunicazione al responsabile dell unità organizzativa o all organo del GSE competente, per l adozione dell atto. ART.8 Adozione e pubblicazione del provvedimento conclusivo del 1. Il provvedimento conclusivo del è comunicato a tutti i destinatari. Ove per il numero dei soggetti ciò non sia economico, il responsabile del cura la pubblicazione dell atto presso il sito web del GSE. ART.9 Responsabilità disciplinare 1. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, in quanto potenzialmente idonee ad esporre il GSE ad obblighi risarcitori per il ritardo nell adozione dei provvedimenti, ai sensi dell art.2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, integra illecito disciplinare ed elemento di necessaria valutazione ai fini dell assegnazione di premi e/o incentivi economici. - 8 -

ALLEGATO A PROVVEDIMENTO CHE IDENTIFICA IL PROCEDIMENTO AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNITA' ORGANIZZATIVA / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO TERMINE INTERMEDIO DI TRASMISSIONE ALL'ORGANO COMPETENTE ALL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO a) Attestazione di conformità ovvero annullamento/decadenza della qualifica IAFR Comunicazione della data fissata per l'attività di controllo mediante verifica e sopralluogo presso l'impianto Divisione Operativa - Direzione Ingegneria - Unità Verifiche e Ispezioni / Coordinatore del gruppo di verifica Commissione di verifica sugli impianti di produzione istituita presso il GSE Almeno 10 giorni lavorativi precedenti il termine di conclusione del 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del VEDERE NOTA a) PAGINA SUCCESSIVA b) Riconoscimento ovvero diniego della qualifica IAFR per impianti alimentati da fonte rinnovabile Istanza di qualifica presentata dal titolare dell impianto Divisione Operativa - Direzione Ingegneria - Unità Qualifiche Impianti/ Referente tecnico Commissione di qualifica degli impianti di produzione istituita presso il GSE Almeno 10 giorni lavorativi precedenti il termine di conclusione del 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della dell istanza qualifica* VEDERE NOTA b) PAGINA SUCCESSIVA c) Riconoscimento ovvero diniego della qualifica IAFR per impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento Istanza di qualifica presentata dal titolare dell impianto Divisione Operativa - Direzione Ingegneria - Unità Qualifiche Impianti/ Referente tecnico Commissione di qualifica degli impianti di produzione istituita presso il GSE Almeno 10 giorni lavorativi precedenti il termine di conclusione del 120 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della dell istanza qualifica* VEDERE NOTA c) PAGINA SUCCESSIVA d) Attestazione ovvero diniego delle condizioni per il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento Istanza presentata dal titolare dell impianto Divisione Operativa - Direzione Ingegneria - Unità Qualifiche Impianti/ Referente tecnico Direttore della Direzione Ingegneria Almeno 10 giorni lavorativi precedenti il termine di conclusione del 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della dell istanza VEDERE NOTA d) PAGINA SUCCESSIVA e) Accoglimento ovvero diniego istanza di accesso agli atti Istanza di accesso agli atti Divisione, Direzione ovvero Unità competente alla trattazione dei dati oggetto dell istanza/ Direttore della Divisione di competenza Direttore della Divisione di competenza Almeno 5 giorni lavorativi precedenti il termine di conclusione del 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell istanza con sospensione in caso di notifica al controinteressato VEDERE NOTA e) PAGINA SUCCESSIVA * Prima della formale adozione del diniego della qualifica IAFR/ CHP, il GSE comunica tempestivamente al soggetto istante i motivi che ostano all accoglimento della domanda, ai sensi dell art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO a) Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 11 novembre 1999 Direttive per l attuazione delle norme in materia di energia elettrica a fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell Articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 marzo 2002, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 24 ottobre 2005 recante Aggiornamento delle direttive per l incentivazione dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell art.11 comma 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ; Decreto interministeriale 24 ottobre 2005 recante Direttive per la regolamentazione dell emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni; Decreto interministeriale 21 dicembre 2007 recante Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi ; Decreto interministeriale 18 dicembre 2008 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modifiche ed integrazioni; legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". b) Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e successive modifiche ed integrazioni; Decreto interministeriale 21 dicembre 2007 recante Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi ; Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni; D.M. 18 dicembre 2008 Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive - 10 -

modifiche ed integrazioni; e della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". c) Decreto interministeriale 24 ottobre 2005 recante Direttive per la regolamentazione dell emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni; Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE"; Decreto interministeriale 21 dicembre 2007 recante Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi. d) Deliberazione 19 marzo 2002, n.42 Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni; Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE/ sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE". e) Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni; D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. - 11 -