IL SINDACO ORDINA DICHIARA. questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione; DISPONE

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OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO. IL SINDACO richiamata l'ordinanza n. 7 del 2/07/2004 in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, a modifica dell ordinanza n.12 del 26/03/1999; rilevata l opportunità di apportare modifiche alla disciplina in essere per adeguarla al disposto dell art. 3, comma 1, lett. d-bis), del D.L. n. 223/2006, così come novellato dall art. 35 D.L. n. 98/2011, dall art. 6 del D.L. 138/2011 e dall art. 31 del D.L. n. 201/2011; considerata sia la vocazione turistica del territorio che l esigenza di fornire adeguati servizi alla popolazione residente durante tutto l arco dell anno; tenuto conto della necessità di garantire la tutela dall'inquinamento acustico ambientale e di non pregiudicare il diritto alla quiete e al riposo della persone, in particolare nelle zone dove gli esercizi pubblici sono nelle immediate vicinanze di abitazioni private; ritenuto di revocare l ordinanza n. 7 del 02/07/2004 e, limitatamente alle parti modificate, l ordinanza n.18 del 5/04/1993, sostituendole integralmente con questa ordinanza; visti: la Legge n. 287/1991; il D.L. n. 223/2006; la Legge Regionale n. 5/2006; Il D.Lgs. n. 59 del 2010; la Legge n. 447/1995; l art. 124 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S; il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 e del 16/04/1999; l'art.50, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, potere ribadito dall'art.28 e 29 dello Statuto del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/02/2003; ORDINA - che siano osservate le disposizioni inerenti gli orari minimi di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento indicate nell allegato a questa ordinanza e della quale forma parte integrante; - di revocare l ordinanza n. 7 del 02/07/2004 e, limitatamente alle parti modificate, l ordinanza n.18 del 5/04/1993; DICHIARA questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione; DISPONE 1. che copia di questa ordinanza sia inviata a tutti gli organi di polizia in ambito comunale, i quali sono incaricati di farla osservare; 2. che di questo provvedimento sia data ampia diffusione mediante pubblicazione all'albo Pretorio on line ed inserimento nel sito internet istituzionale del Comune. IL SINDACO Francesco Pala 1/7

PARTE I Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi similari ART. 1 Definizioni e ambito di applicazione Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, su area pubblica non demaniale e su area privata, al solo fine dell applicazione di questa ordinanza, sono suddivisi secondo la seguente classificazione: A: esercizi di ristorazione che somministrano pasti e bevande (ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, pizzerie); B: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, birrerie, caffetterie, pub); C: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata insieme ad attività di pubblico trattenimento e svago (sale da ballo, discoteche, locali notturni; night club). Inoltre, si intende per: 1. esercizi misti: quelli con titolo abilitativo per la somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente al commercio al dettaglio, all esercizio di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, oppure alla vendita di articoli di monopolio; 1. periodo estivo: quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale, come stabilito dalle Direttive dell Unione Europea; 2. periodo invernale: quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare; 3. periodo di Carnevale: quello compreso tra il c.d. "giovedì grasso" e la domenica successiva al c.d. "martedì grasso"; 4. periodo natalizio: quello compreso tra il 20 dicembre ed il 7 gennaio; 5. periodo pasquale: quello compreso tra il giovedì precedente la Pasqua e il martedì successivo; 6. prefestivo: il periodo intercorrente tra il giorno antecedente il festivo ed il giorno successivo; 7. turno di chiusura: la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana. Art. 2 Orari di apertura e chiusura Nel rispetto di quanto previsto dall art. 3, comma 1, lett. d-bis), del D.L. n. 223/2006, l orario di apertura e di chiusura al pubblico è rimesso alla libera determinazione degli esercenti, i quali possono restare aperti 7 giorni su 7, h 24, nel rispetto della normativa sulla tutela dall inquinamento acustico ambientale e senza pregiudicare il diritto alla quiete e al riposo della persone ART. 3 Orario minimo di apertura al pubblico Alla luce della vocazione turistica del territorio e dell esigenza di fornire adeguati servizi alla popolazione residente durante tutto l arco dell anno, sono fissati i seguenti orari minimi di apertura al pubblico: PERIODO INVERNALE Esercizi di somministrazione A 3 ore di apertura giornaliera effettiva, fra le ore 11,00 e le ore 24,00 Esercizi di somministrazione B 10 ore di apertura giornaliera effettiva, fra le ore 05,00 e le ore 01,00 2/7

PERIODO ESTIVO Esercizi di somministrazione A 8 ore di apertura giornaliera effettiva, fra le ore 09,00 e le ore 01,00. Esercizi di somministrazione B 12 ore di apertura giornaliera effettiva, fra le ore 05,00 e le ore 02,00. ------------------ Negli esercizi di somministrazione C si osserva l'orario previsto per l'espletamento delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, come disciplinate nella parte 2. ------------------ a) gli esercenti devono rispettare l orario minimo prescelto, pubblicizzandolo mediante l esposizione di appositi cartelli all interno ed all esterno dell esercizio. a) ogni esercente ha facoltà di scegliere e modificare l'orario minimo, nell'ambito dei limiti prima indicati, diversificando tra periodo estivo ed invernale e/o tra un giorno e l'altro della settimana. b) l esercente può posticipare l apertura ed anticipare la chiusura giornaliera dell esercizio fino ad un massimo di un ora rispetto all orario minimo adottato, nonché effettuare una chiusura intermedia giornaliera fino al limite massimo di due ore consecutive. c) nell ipotesi di sospensione dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia all ufficio commercio almeno 10 giorni prima dell inizio della sospensione. d) il termine di sospensione dell attività non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di giustificati e comprovati motivi. ART. 4 Orario minimo in esercizi misti Negli esercizi misti si devono osservare gli orari minimi di apertura prescelti per l attività prevalente. Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli spacci di genere di monopolio, deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, se è tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione. ART. 5 Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere Le attività di somministrazione annesse in modo esclusivo a strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere possono essere svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, senza il rispetto dell orario minimo di apertura di cui all art. 3. ART. 6 Orario dell attività di diffusione musicale negli esercizi di somministrazione A e B, nei circoli privati e nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere Interno dei locali Le emissioni musicali devono rispettare i valori limite stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico: in particolare, le disposizioni del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011; dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 e 16/04/1999. Non deve, comunque, essere 3/7

pregiudicato il diritto alla quiete ed al riposo delle persone, soprattutto nelle zone dove gli esercizi pubblici sono nelle immediate vicinanze di abitazioni private. Negli esercizi di somministrazione A e B, è consentita l effettuazione di piccoli trattenimenti musicali, ai sensi dell art. 28 della L.R. n. 5/2006. Il loro esercizio non può protrarsi: oltre le ore 01.00 durante la settimana; oltre le ore 02.00 nelle festività e nel prefestivo. Gli stessi orari si applicano ai circoli privati e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Esterno dei locali Le emissioni musicali devono rispettare i valori limite stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico: in particolare, le disposizioni del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011; dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 e 16/04/1999 e non possono protrarsi oltre le ore 01.00. Il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe a questi orari in occasione di festività locali, natalizie, di carnevale ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze. In questo caso, la domanda da parte dell interessato deve pervenire al Comune almeno 7 giorni prima dell evento stesso. Sono oggetto di deroga le manifestazioni turistico-culturali organizzate o patrocinate dal Comune. ART. 7 Programmi di apertura per turno degli esercizi A e B Il Sindaco, per assicurare all'utenza, specie nei mesi invernali, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno. 4/7

PARTE II Orari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ART. 8 Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, locali notturni. Le attività di questo articolo, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 22.00 e le ore 06.00, con obbligo di apertura non oltre le ore 23.00. Al solo scopo di consentire l'uscita del pubblico dal locale, è concessa mezz ora di proroga sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto al comma 1 di questo articolo. Le emissioni sonore provenienti da qualunque apparecchio acustico devono essere tali da non determinare un deterioramento qualitativo dell ambiente dal punto di vista dell inquinamento acustico, nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla vigente normativa in materia. In particolare, devono essere rispettate le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 e nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 e 16/04/1999. ART. 9 Orario dei teatri e cinema All interno dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali, in particolare, teatri e cinema, le rispettive attività devono concludersi entro le ore 02.00. E' fatto obbligo al responsabile di indicare, con un cartello, l'orario d'inizio delle rappresentazioni. ART. 10 Orario dei teatri, cinema e manifestazioni sportive all'aperto All aperto, possono svolgersi attività: - teatrali, dalle ore 16,00 alle ore 01,00; - cinematografiche, dalle ore 20,30 alle ore 01,00; - sportive, che devono in ogni caso terminare alle ore 01,00. ART. 11 Orario dei festival, concerti, manifestazioni varie e saltuarie all'aperto In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie all aperto, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 01,00. 5/7

PARTE III Disposizioni comuni ART. 12 Turni di chiusura I gestori degli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B" hanno la facoltà di osservare la chiusura di un'intera giornata nel corso della settimana, dandone comunicazione al pubblico con cartello indicatore É data facoltà ai gestori di cui al comma 1 che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere aperti, a loro libera scelta, mediante preventiva comunicazione al pubblico con cartello indicatore, ogni qualvolta lo ritengano necessario. ART. 13 Cartello indicatore dell orario, dei prezzi e del menu Gli esercenti oggetto di questa ordinanza sono obbligati ad esporre un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Questo cartello, redatto dal gestore, deve indicare: - l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana; - l'eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le sole attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale; - i turni di apertura minima obbligatoria ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B"); Degli elementi essenziali di cui al comma precedente, il cartello dovrà contenere una traduzione almeno in lingua inglese. All'interno del locale, in luogo ben visibile, deve essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi. Agli esercizi di tipologia A è fatto obbligo di esporre il menu, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale. ART. 14 Riduzione e modifica degli orari Il Sindaco, per specifiche esigenze di interesse pubblico e di pubblica sicurezza, di protezione della salute umana ed in caso di danno alla libertà, alla dignità umana ed all utilità sociale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi, con provvedimento adeguatamente motivato: - gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie A-B ; - gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in questi esercizi; - gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento; Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale. ART. 15 Inquinamento acustico Le attività oggetto di questa ordinanza devono svolgersi, sia negli spazi al chiuso che in quelli all'aperto, senza superare: - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, stabiliti dai D.P.C.M. 16/04/1999 e 14/11/1997, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora; - i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. - il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011. 6/7

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. n.447/1995, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti ecc., da effettuare nel rispetto della normativa vigente. ART. 16 Sanzioni In caso di violazione di questa ordinanza si applicano le seguenti sanzioni: - il pagamento della sanzione amministrativa, ex art. 35, comma 3, della L.R. n. 5/2006, da 100,00 a 1.000,00, in caso di violazione degli orari minimi di apertura al pubblico e di diffusione musicale; - il pagamento della sanzione amministrativa, ex art. 35, comma 4, della L.R. n. 5/2006, da 300,00 a 2.000,00, in caso di violazione delle norme sulla pubblicità dei prezzi; - in caso di recidiva gli importi sono raddoppiati, così come stabilito dall art. 35, comma 5, della L.R. n. 5/2006; - oltre alla sanzione pecuniaria può essere irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell attività per un periodo non superiore a tre mesi come previsto dagli artt. 17- ter e 17-quater del T.U.L.P.S., n.773/1931; - nel caso di mancato rispetto dei turni stabiliti nei mesi invernali, il Sindaco può disporre la sospensione del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20, a decorrere dal termine del turno non osservato. - in caso di recidività l autorità competente può adottare provvedimenti amministrativi di decadenza del titolo abilitativo all esercizio dell attività. 7/7