REPUBBLICA ITALIANA N. 1/2013/QM IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE composta dai seguenti magistrati dott. Pasquale Iannantuono Presidente dott.ssa Luciana Savagnone dott. Stefano Imperiali relatore dott.ssa Angela Silveri dott. Pino Zingale dott. Luigi Cirillo dott. Luigi Caso ha pronunciato la seguente SENTENZA sulla questione di massima n. 349/SR/QM del registro di segreteria, rimessa dalla Prima Sezione giurisdizionale centrale d appello con ordinanza n. 1 dell 8.1.2013, nel giudizio sull appello n. 36941 del registro di segreteria, proposto dai sigg. Leonardo Mele, Benito Pizzi, Nicola Perchiazzi, Nicola Loconsole, Bartolomeo Di Fonzo, Sebastiano D Armento, Rocco Gattulli, Raffaele De Tommaso e Stefano Guglielmi, nonché dai sigg. Giuseppe Dachille, Rosa Santoro e Rosa Maria Dachille eredi del sig. Vito Dachille, tutti rappresentati e difesi dall avv. Mario Candiano, contro l Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 1011 del 30.12.2008. Visti gli atti del giudizio; Uditi all udienza del 3.4.2013, con l assistenza del segretario dott.ssa Adele Mei, il consigliere relatore dott. Stefano Imperiali, l avv. Luigi Caliulo e il vice procuratore generale dott. Francesco D Amaro; Ritenuto in FATTO 1. Con ricorso alla Sezione giurisdizionale per la Puglia, dodici dipendenti dell Ente Ferrovie dello Stato (ora Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.) collocati a riposo durante la vigenza del CCNL 1990/1992 chiesero il riconoscimento del diritto alla rivalutazione e agli interessi sulle somme corrisposte per i conguagli tra gli acconti di pensione e la misura definitiva della stessa, ai miglioramenti pensionistici previsti dall art. 3 della legge n. 59/1991, alla rivalutazione e agli interessi nonché alle perequazioni automatiche sulle differenze di pensione dovute. Con sentenza n. 1011/2008, la Sezione pugliese dichiarò l inammissibilità del ricorso. Avverso la sentenza, hanno proposto appello i sigg. Leonardo Mele, Benito Pizzi, Nicola Perchiazzi, Nicola Loconsole, Bartolomeo Di Fonzo, Sebastiano D Armento, Rocco Gattulli, Raffaele De Tommaso e Stefano Guglielmi, nonché i sigg. Giuseppe Dachille, Rosa Santoro e Rosa Maria Dachille eredi del sig. Vito Dachille. 2. Con ordinanza n. 1/2013, la Prima Sezione giurisdizionale centrale d appello ha rilevato che il gravame, notificato presso quattro uffici periferici dell INPS, ciascuno competente rispettivamente alla gestione della pratica pensionistica di diversi gruppi tra gli appellanti, doveva essere invece notificato nel domicilio del procuratore costituito in primo grado. E ha altresì rilevato: le notifiche effettivamente eseguite, in luogo comunque riferibile all ente pubblico in questione, sono da ritenersi, ad avviso di questa Sezione I centrale d appello, non inesistenti ma viziate da semplice nullità, che secondo pacifica giurisprudenza può essere sanata o dalla costituzione dell appellato o con il rinnovo della notifica dell appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 359 e 291 del codice di procedura civile. Sennonché, ha osservato la Prima Sezione, sussiste sul punto un contrasto giurisprudenziale. Infatti, parte della giurisprudenza delle Sezioni centrali di questa Corte dei conti (Seconda Sezione n. 235/2008 e n. 399/2006, Sezione d appello per la Sicilia n. 22/2006; vengono citate anche le sentenze
delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2002 e n. 645/A/1990 che peraltro riguardano, rispettivamente, la notificazione del decreto di fissazione di udienza e l integrazione del contraddittorio in cause inscindibili) afferma che la rinnovazione della notifica regolarmente eseguita, che a norma dell art. 291, primo comma del codice di procedura civile <impedisce ogni decadenza>, sana ex tunc l originario vizio, escludendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Un diverso orientamento (Prima Sezione n. 233/2005, n. 405/2003, n. 389/2003) sostiene invece che allorché sia già decorso il termine per l impugnazione, ovvero sia impossibile una rinnovazione entro il termine stesso, non va ordinato il rinnovo della notifica ma va senz altro dichiarato tardivo l appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tale questione, si afferma, è poi rilevante nella presente causa in quanto da essa dipende se debba essere ordinata la rinnovazione della notificazione dell appello o se debba essere invece dichiarata l inammissibilità dell appello stesso, stante l impossibilità che il rinnovo della notifica avvenga entro il termine di decadenza dell impugnazione ormai scaduto. In conclusione, la Prima Sezione ha rimesso a queste Sezioni Riunite la decisione della seguente questione di massima: se la rinnovazione della notifica dell appello disposta dal Giudice a norma degli artt. 359 e 291, primo comma, del codice di procedura civile, ed eseguita regolarmente e nel termine assegnato, abbia o no efficacia sanante ex tunc della nullità della precedente notifica, con l effetto di impedire la decadenza dell impugnazione. 3. Con memoria depositata il 13.3.2013, la Procura Generale ha osservato che sulla questione rimessa a queste Sezioni Riunite risulta un effettiva difformità di carattere giurisprudenziale tra le Sezioni giurisdizionali d appello, con riferimento in particolare alla possibilità di disporre una rinnovazione della notificazione oltre il termine di decadenza della impugnazione ; la risoluzione della questione di massima sembra avere rilievo determinante nel giudizio di merito, temporaneamente sospeso ; la questione presenta inoltre una particolare importanza, per cui anche nell ipotesi di mancato contrasto giurisprudenziale risulterebbe comunque ammissibile e procedibile. Conclusivamente, la Procura Generale ha chiesto che la questione fosse risolta nel senso dell impossibilità di un ordine giudiziale di rinnovo nel caso di scadenza dei termini per l impugnativa. 4. Con comparsa di costituzione depositata il 22.3.2013, l INPS ha rilevato che l art. 46, comma 24, della legge n. 69/2009 ha disposto: Il primo comma dell art. 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili. Sennonché, per l art. 58 della legge n. 69/2009 la disposizione dell art. 46 si applica solo ai giudizi istaurati dopo la data dell entrata in vigore della stessa legge n. 69/2009. E nella fattispecie, il ricorso proposto dai pensionati FF.SS. innanzi alla Sezione regionale per la Puglia è stato invece notificato in data 28 febbraio 2006. In conclusione, l INPS ha chiesto di dichiarare l inammissibilità della questione proposta dalla prima Sezione centrale di appello della Corte e altresì, per l effetto, che l art. 291 - primo comma - c.p.c. non è applicabile alla controversia sospesa con ordinanza n. 1/2013. 5. All udienza del 4.4.2013, l avv. Vincenzo Caliulo ha osservato che secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione la rinnovazione di una tempestiva ma nulla notificazione di appello può essere ordinata anche dopo la scadenza del termine per impugnare. Sennonché, ha affermato l avv. Caliulo, l art. 291 c.p.c. è applicabile davanti a questa Corte ai soli giudizi instaurati dopo l entrata in vigore della legge n. 69/2009. Ha pertanto ribadito la richiesta di una dichiarazione d inammissibilità della questione di massima in esame. Il vice procuratore generale dott. Francesco D Amaro ha osservato che il termine perentorio per la proposizione dell appello non è prorogabile, che l atto inesistente non è sanabile, che la nullità della notificazione dell atto d appello va distinta dalla nullità dell atto, che nella fattispecie la nullità della notificazione non è stata sanata dalla costituzione della parte appellata. Ha poi affermato che la questione di massima proposta dalla Prima Sezione è ammissibile, perché la sua soluzione rileva per la decisione della controversia e inoltre perché sulla materia esiste un effettivo contrasto di giurisprudenza. Ha precisato che con le sentenze n. 2/QM/2002 e n. 3/QM/2010 queste Sezioni Riunite si sono pronunciate
su questioni in parte diverse - la rinnovazione della notificazione di un decreto di fissazione d udienza e le conseguenze della mancata rinnovazione - per cui la questione ora in esame risulta in realtà proposta per la prima volta. Ha altresì sostenuto che la tesi dell inapplicabilità dell art. 291 c.p.c. ai giudizi instaurati davanti a questa Corte prima dell entrata in vigore della legge n. 69/2009 non considera il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile contenuto nell art. 26 del r.d. n. 1038/1933. Ha in definitiva confermato che la rinnovazione della notificazione non è possibile qualora vi sia stata decadenza dei termini per l impugnativa. Peraltro, non ha escluso che in applicazione degli artt. 160, 162, 164 e 291 c.p.c., e sempre che la prima notificazione dell atto d appello sia stata nulla ma tempestiva, come appunto è avvenuto nella fattispecie, la notificazione stessa possa essere invece utilmente rinnovata dopo la scadenza del termine d impugnazione. Considerato in DIRITTO 1. La questione di massima rimessa a queste Sezioni Riunite con l ordinanza n. 1/2013 della Prima Sezione d appello è ammissibile, perché ha dato luogo a un contrasto orizzontale nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Sezioni Riunite n. 2/QM/2012, n. 15/QM/2011, n. 11/QM/2011, n. 10/QM/2011, n. 6/QM/2011) ed è inoltre rilevante per la decisione del giudizio nel corso del quale è stata proposta (ex multis: Sezioni Riunite n. 15/QM/2011, n. 8/QM/2011, n. 7/QM/2011). Infatti, la Seconda Sezione d appello (sentenze n. 16/2012, n. 26/2010, n. 302/2008, n. 300/2008, n. 290/2008, n. 235/2008, n. 89/2008, n. 179/2007, n. 399/2006) e la Sezione d appello per la Sicilia (sentenze n. 4/2012, n. 2/2012, n. 1/2012, n. 89/2010, n. 84/2009, n. 126/2008, n. 22/2006) hanno costantemente affermato che la rinnovazione della notificazione, qualora eseguita nel termine perentorio fissato dal Giudice, sana ex tunc la nullità originaria della notificazione dell appello. Sia pure in un numero di gran lunga minore di giudizi, la Prima Sezione ha invece altrettanto costantemente sostenuto che la rinnovazione della notificazione dell appello, ancorché effettuata nell osservanza del termine perentorio a tal fine indicato dal giudice, non può sanare l originaria nullità della notificazione se interviene allorché è già scaduto il termine per l impugnazione (sentenze n. 233/2005, n. 405/2003, n. 389/2003, n. 431/2002). Come ha evidenziato la Sezione rimettente, dalla decisione sulla questione dipende poi se debba essere ordinata la notificazione dell appello, eseguita nella fattispecie entro il termine di legge, ma presso un luogo (ufficio dell ente pubblico) riferibile alla persona giuridica, e pertanto con modalità diverse da quanto prescritto dall art. 330 del codice di procedura civile, oppure se debba dichiararsi l inammissibilità dell appello stesso, stante l impossibilità che il rinnovo della notifica avvenga entro il termine di decadenza dell impugnazione ormai scaduto. 2. Ciò premesso, va rilevato che l art. 291, comma 1, c.p.c. stabilisce: Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, fissa all attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Si tratta di una disposizione applicabile anche ai giudizi d appello (ex aliis: Cassazione n. 20104/2009, n. 2593/2006, n. 17828/2002, n. 17494/2002, n. 5410/2001, n. 10136/2000). Lo si desume dall art. 350, comma 2, c.p.c., per il quale nella prima udienza di trattazione il Giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e se necessario dispone appunto che si rinnovi la notificazione dell atto di appello. E dall art. 359 c.p.c., per il quale nel giudizio d appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado, purché non incompatibili con le disposizioni sul giudizio d appello. Inoltre, la giurisprudenza della Cassazione ha ormai da tempo riconosciuto che la rinnovazione di una tempestiva ma nulla notificazione di un appello, nel termine perentorio a tal fine fissato dal Giudice, dà luogo a una sanatoria con efficacia ex tunc (ex aliis: Cass. n. 10637/2011, n. 20104/2009, n. 9528/2009, n. 139/2002, n. 4804/2000, n. 1774/1999, n. 1275/1998, n. 4910/1998, n. 9859/1997, n. 4067/1997). E sul punto, la precisazione dell art. 291 c.p.c., secondo la quale la rinnovazione impedisce ogni decadenza, non sembra in effetti consentire dubbi. 3. L applicabilità dell art. 291 c.p.c. nei giudizi davanti a questa Corte è espressamente riconosciuta dall art. 46, comma 24, della legge n. 69/2009, che ha appunto stabilito: Il primo comma dell art. 291
del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili. Sennonché, anche prima che intervenisse la legge n. 69/2009, l art. 291, comma 1, c.p.c. era pacificamente ritenuto applicabile nei giudizi davanti alla Corte dei conti in ragione del rinvio previsto dall art. 26 del r.d. n. 1038/1933, che stabilisce: nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento. La sentenza di queste Sezioni Riunite n. 3/QM/2010, in particolare, ha osservato che non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale in ordine all applicabilità, ancor prima dell entrata in vigore della legge n. 69/2009, dell art. 291 c.p.c. nei giudizi dinnanzi a questa Corte in casi di nullità della notifica del decreto di fissazione di udienza. In sostanza, l art. 46 della legge n. 69/2009 ha reso direttamente applicabile ai giudizi davanti a questa Corte una disposizione che in realtà era già applicata, per il rinvio previsto dal già citato art. 26 del r.d. n. 1038/1933. 4. Orbene, in ragione dell applicabilità dell art. 291 c.p.c. anche ai giudizi d appello, e della precisazione normativa secondo cui la rinnovazione della notificazione impedisce ogni decadenza, va ritenuto chequalora la notificazione dell appello sia stata tempestiva ma nulla, questa Corte ne possa ordinare la rinnovazione, anche se siano ormai decorsi i termini d impugnazione. 5. Va peraltro precisato che la rinnovazione della notificazione dell appello in applicazione dell art. 291 c.p.c. è possibile solo nel caso in cui la notificazione originaria sia affetta da una mera nullità, ovverosia qualora, nonostante l inosservanza di disposizioni di legge, la notificazione dell atto sia comunque tempestivamente avvenuta, mediante il rilascio di una copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione. Quando invece una tempestiva notificazione sia stata del tutto omessa oppure sia stata effettuata in un luogo o a una persona che non siano in alcun modo riferibili al destinatario dell'atto, non è possibile la rinnovazione prevista dall art. 291 c.p.c. (ex multis: Cass. n. 13477/2012, n. 12670/2012, n. 28640/2011, n. 11993/2011, n. 10637/2011, n. 10464/2011, n. 11992/2010, n. 9543/2010). Ed è al più possibile - ma, va precisato, trattasi di specifica situazione processuale che non emerge dalla fattispecie dedotta concretamente in causa - che la parte, adducendo l operare di errori omissivi ad essa non imputabili, ottenga rimessione in termini, quale prevista dall art. 184 bis c.p.c. (Cass. n. 3277/2012, n. 19836/2011, n. 7003/2011, n. 98/2011, n. 17704/2010, n. 15811/2010, n. 15809/2010, n. 14627/2010) e poi, dopo l abrogazione dell art. 184 bis da parte della legge n. 69/2009, dal secondo comma dell art. 153 c.p.c. introdotto dalla stessa legge. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, decide come segue la questione di massima n. 349/SR/QM del registro di segreteria, rimessa dalla Prima Sezione giurisdizionale centrale d appello con ordinanza n. 1 dell 8.1.2013: la rinnovazione della tempestiva notificazione di un appello disposta dal Giudice in applicazione degli artt. 291, 350, comma 2, e 359 del codice di procedura civile, ed eseguita regolarmente nel termine assegnato dal Giudice, ha efficacia sanante ex tunc della nullità della precedente notificazione, con l effetto di impedire la decadenza dall impugnazione, non ostante la rinnovazione stessa intervenga dopo la scadenza del termine per impugnare. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2013. L estensore Il Presidente Stefano Imperiali Pasquale Iannantuono Depositato in Segreteria il 15 aprile 2013 Il Funzionario preposto (dott. Pietro Montibello)