ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI. 1. Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

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Transcript:

1 ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI 1. Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività non domestiche, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione, avviene ai sensi, dell articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, nelle more dell'adozione di appositi decreti applicativi a livello di normativa nazionale che dovranno definire nuovi criteri di assimilazione. Sono a tal fine dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della TARES, i rifiuti aventi le caratteristiche quali quantitative definite ai successivi articoli. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, conferisce l assimilazione a rifiuto urbano. E' garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Soggetto Gestore a ciò preposto. 2. Norme di esclusione Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani oltre a quanto previsto dall articolo 195 del D.lgs. 152/2006 - i rifiuti speciali di cui al precedente art. 1 la cui formazione avvenga all'esterno del territorio di competenza del Comune di Rimini. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione, i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 1, formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, non sia ammesso lo smaltimento in impianti per rifiuti urbani ed assimilabili. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce, oltre a quanto specificato nei successivi articoli, che vengano esclusi dall'assimilazione a rifiuto urbano i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate con il servizio di raccolta, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; prodotti fortemente maleodoranti; prodotti eccessivamente polverulenti; materiali eccessivamente voluminosi incompatibili con le frequenze / modalità del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani fornito dal Gestore nell ambito dei preventivi / piani finanziari annuali, fatte salve eventuali specifiche articolazioni del servizio ove proposte dal Gestore; rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie, prodotti da attività diverse da quelle domestiche e comunque al di sotto dei limiti quantitativi di cui al presente regolamento.

2 3. Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio. I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività non domestiche sono i seguenti: che i medesimi abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, a titolo esemplificativo, a quelli compresi dal punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84. Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall art. dall art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, secondo i seguenti criteri qualitativi: imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura. I truccioli e la segatura sono esclusi dall'assimilazione solo nel caso in cui essi siano raccolti in appositi silos dai quali debbano essere asportati mediante aspirazione. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d aria e copertoni; resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o

3 comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi; accessori per l informatica. 4. Coefficiente di produttività specifica Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione presuntiva di rifiuti (urbani e/o dichiarati assimilati agli urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente esprime il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq anno con minimi e massimi che fanno riferimento al valore Kd del D.P.R. 158/99. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore presuntivo ovvero misurato, ove possibile, della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree. Tale elemento sarà posto a base del calcolo dei criteri quantitativi limite per l assimilazione. 5. Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio. Per le utenze domestiche non sono posti limiti al conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico. Per le utenze non domestiche di grandi dimensioni superiori a 50.000 mq, nelle more dell emanazione dei criteri di cui all articolo 195 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il limite quantitativo provvisorio di conferimento dei rifiuti speciali assimilati al servizio pubblico è fissato da: Superficie utente * Kd, specifico per ogni categoria tariffaria Dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è il coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività così come definito all'art. 4. Il superamento dei limiti quantitativi annui di cui sopra, comporterà la gestione di tali rifiuti come Speciali. In tal caso l intero quantitativo prodotto dalle aree oggetto della verifica, deve essere considerato e gestito come rifiuto speciale non assimilato. Qualora non venga superato il limite quantitativo di cui sopra, il rifiuto sarà considerato assimilato a rifiuto urbano (fatto salvo il rispetto dei criteri qualitativi di cui all art. 3 e la mancata esclusione dall assimilazione per fattori di cui all art.2). La tariffa coprirà il servizio di gestione di tali rifiuti considerati assimilati a rifiuto urbano. Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

4 Sono fatti salvi particolari casi in cui il Gestore potrà attivare la procedura di esclusione dalla assimilazione per specifiche caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti, oltre ai casi, a titolo esemplificativo, già previsti al precedente articolo 2. 6. Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, conferisce l assimilazione a rifiuto urbano. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire: A) su iniziativa del Comune, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti; B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti: B.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.); B.2) specificazione dell'attività svolta; B.3) ultima dichiarazione M.U.D.; B.4) quantitativi mensili anno in corso suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche; B.5) dati relativi, alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani; B.6) superfici dei vari locali ed aree con l indicazione delle singole destinazioni d uso; B.7) superfici aziendali complessive; B.8) Copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento con Società o Impresa autorizzati dalla Autorità competente in materia di rifiuti speciali, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia in genere alle scale 1:200 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Comune. Il soggetto ricevente provvederà alle opportune verifiche.

5 In esito alla procedura di che trattasi si procede all accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dal Soggetto Gestore congiuntamente con gli uffici comunali ed eventuali Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso, alla conseguente variazione della TARES come previsto dal Regolamento di gestione della TARES. Domande non complete della sopra riportata documentazione e non completate entro il termine indicato in sede istruttoria sono improcedibili ed archiviate d Ufficio. I rifiuti speciali derivanti dalle attività (utenze non domestiche) che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salve le condizioni di esclusione dall assimilazione previste all art. 2. L obbligo di conferimento al servizio pubblico non sussiste per i rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore debitamente autorizzati. Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.