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Gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione sono soggetti ad azione revocatoria in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare danno al creditore e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 12 dicembre 2012, n. 22878 commento e testo 101 professionisti.it Prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento. Cio' in quanto l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (confr. Cass. civ. 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. civ. 29 gennaio 2010, n. 2066; Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8680). Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 12 dicembre 2012, n. 22878 Leggi il testo integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria Consigliere Dott. GIACALONE Giovanni Consigliere Dott. DE STEFANO Franco Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11693/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso; ricorrente contro (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso; controricorrente contro (OMISSIS) SPA nella sua qualita' di procuratore della (OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso; controricorrente e contro (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;

intimate avverso la sentenza n. 2358/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 19/04/2010, depositata il 25/11/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMANDOLA; udito l'avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente ( (OMISSIS)) che si riporta agli scritti; e' presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che si riporta alla relazione scritta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti, "Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva: 1. Con citazione notificata il 3 marzo 1993 (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, premesso di essere creditrice, nei confronti dei primi, della somma di lire 609.451.140, oltre accessori, in forza di decreto ingiuntivo del 28 giugno 1990, chiese, per quanto qui interessa, che venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti, l'atto in data 23 maggio 1990, con il quale i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano costituito in fondo patrimoniale un immobile sito in (OMISSIS).

Nella causa cosi' instaurata, intervennero (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., anch'esse agendo in revocatoria. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese. Con sentenza del 25 ottobre 2006 il giudice adito rigetto' la domanda. Proposto gravame da (OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS) s.p.a.), da (OMISSIS) s.r.l., cessionaria del credito controverso, la Corte d'appello di Venezia, in data 14 aprile 2011, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato inefficace, nei confronti delle impugnanti l'atto in data 23 maggio 1990, di costituzione del fondo patrimoniale. 2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione (OMISSIS), formulando due motivi e notificando l'atto a (OMISSIS) s.c.a.r.l., a (OMISSIS) s.r.l., a (OMISSIS) s.p.a, a (OMISSIS), a (OMISSIS) s.p.a., a (OMISSIS) s.p.a.. Resistono con due distinti controricorsi (OMISSIS) s.c.a.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.. 3. Il ricorso e' soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'articolo 360 bis, inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera a). Esso puo' pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato. 4. Nei due motivi di ricorso, denunciando vizi motivazionali in ordine alla questione della soggezione a revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione del fondo

patrimoniale successivo all'apertura di credito e alla prestazione di garanzia, nonche' violazione dell'articolo 2901 cod. civ., ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente critica l'assunto del giudice di merito secondo cui, prestata la fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore connesse a un'apertura di credito, l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale posto successivamente in essere sarebbe soggetto a revocatoria ex articolo 2901 c.c., n. 1, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare danno al creditore. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto essere verificata la sussistenza del requisite della dolosa preordinazione in danno del creditore. Aggiunge che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, non avendo considerato ne' l'esigenza che aveva indotto i disponenti alla costituzione del fondo la necessita' di salvaguardare la figlia (OMISSIS), gravemente disabile ne' la consistenza, per vero notevole, del loro patrimonio. 5. Le censure non hanno pregio per le ragioni che seguono. E pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando e' posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che puo' essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2901 c.c., n. 1 (confr. Cass. civ. 18 ottobre 2011, n. 21492; Cass. civ. 7 ottobre 2008, n. 24757). A cio' aggiungasi che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilita', la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilita' dello stesso. In tale prospettiva e' stato quindi affermato che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle

ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento. Cio' in quanto l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (confr. Cass. civ. 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. civ. 29 gennaio 2010, n. 2066; Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8680). 6. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha accertato che i crediti azionati dalle appellanti traevano origine da fideiussioni prestate dai coniugi (OMISSIS), il 14 novembre 1986, in favore di (OMISSIS) s.r.l., e il 15 marzo 1990, in favore di (OMISSIS); che gia' il 15 giugno dello stesso anno era intervenuta la revoca degli affidamenti; che medio tempore, erano maturati debiti per quasi quattro miliardi di lire ed erano stati chiesti ed emessi svariati decreti ingiuntivi. In tale contesto non par dubbio che l'anteriorita' del credito vantato dalle appellanti, rispetto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, intervenuto in data 23 maggio 1990, e' stata correttamente affermata dalla Corte territoriale. 7. Infine le argomentazioni volte a contestare il positivo apprezzamento, da parte del decidente, dei requisiti propri dell'azione revocatoria, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realta' inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa alla Corte Regolatrice. Valga al riguardo considerare che sia l'eventus damni, che la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore sono oggetto di un giudizio devoluto al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita' ove, come nella fattispecie, congruamente motivato (confr. Cass. civ. 17 agosto 2011, n. 17327; Cass. civ. 7 ottobre 2008, n. 24757). 8. La manifesta infondatezza del ricorso esime dall'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), litisconsorte necessario (confr. Cass. civ. 27 gennaio 2012, n. 1242).

E invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, comportamenti tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita' processuali e formalita' superflue perche' non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale e' destinato a esplicare i suoi effetti. In tale prospettiva e' stato quindi affermato che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine ex articolo 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettivita' dei diritti processuali delle parti (confr. Cass. civ. 18 ottobre 2011, n. 21494; Cass. civ. 8 febbraio 2010, n. 2723)". Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale la ricorrente non ha del resto neppure replicato. Il ricorso va pertanto rigettato. Segue la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese di giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 12.200 (di cui euro 200 per esborsi), oltre IVA

e CPA, come per legge, in favore della (OMISSIS), e in euro 7.200 (di cui 200 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge, in favore di (OMISSIS) s.r.l..