REGOLAMENTO COMUNALE DECORO ARREDO E SICUREZZA URBANA

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COMUNE DI GRANZE REGOLAMENTO COMUNALE DECORO ARREDO E SICUREZZA URBANA ---------- approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 14 maggio 2011

PREMESSA Con riferimento alla norma fondamentale sull edificabilità dei suoli (D.P.R. 380/2001), ai fini della ricorrenza della precarietà di una costruzione, occorre valutare l opera medesima alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale e di quanto indicato nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. Pertanto, qualora i manufatti alterino lo stato dei luoghi e difettando del carattere di assoluta precarietà siano destinati alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo si è di fronte ad un aumento di carico urbanistico e l intervento dovrà essere soggetto a Permesso di Costruire. - ARTICOLO 1 - CARATTERISTICHE GENERALI Si riportano in sintesi le principali condizioni determinanti la precarietà, così come deducibile dalla normativa vigente e dalla più recente e consolidata giurisprudenza, precisando che: a) Il manufatto non deve comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi (art. 10 c. 1 del D.P.R. 06 giugno 2001, n 380); b) Il manufatto deve essere destinato a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel tempo; c) Il manufatto deve avere caratteristiche tali (dimensionali, strutturali, etc.) da consentire la facile asportabilità; d) Essere collocato in adiacenza e/o nelle immediate vicinanze di un edificio legittimo ed agibile. Si precisa che le suddette condizioni devono essere tutte verificate. Tutti gli interventi di cui al presente Regolamento sono effettuabili esclusivamente se conformi alla valutazione di compatibilità idraulica (D.G.R.V. 3637/2002) vigente. - ARTICOLO 2 - DEROGA ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE Per le strutture oggetto del presente Regolamento non si applica la disciplina delle distanze di cui alle N.T.A. vigenti a condizione che: a) Rispettino le norme dettate dagli artt. 873 e segg. del Codice Civile relativamente alle distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti o sia sottoscritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini; b) non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi; c) non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali abitabili dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di Igiene e Sanità; d) non chiudano luci o vedute preesistenti ai sensi degli artt. 900-907 del Codice Civile; - 2 -

e) non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza; f) non rechino pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada; g) non alterino il decoro degli spazi pubblici e privati ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento Edilizio. Dette strutture potranno essere posizionate ad una distanza m 1,50 dai confini di proprietà, misure inferiori saranno possibile mediante acquisizione di consenso scritto del confinante. Nel caso di confine con la proprietà comunale la distanza potrà essere ridotta a m 0,50. - ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE a) ARREDO DA GIARDINO Si intendono tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzate in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia. Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. n 380/2001). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile. b) BARBECUE Si intendono le strutture monolitiche di piccole dimensioni ed ingombro (max 2 mq), anche dotate di cappello convogliatore dei fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi di consumazione domestica. Non è ammessa la combustione di qualsiasi materiale che non sia legna o carbone di legna onde evitare esalazioni inquinanti. - 3 -

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. n 380/2001). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile. Particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione della struttura al fine di evitare di arrecare disagio o danno ai confinanti con le emissioni. In tale circostanza dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una corretta dispersione dei fumi. Parimenti, nella scelta dell ubicazione, si dovrà evitare l accidentale diffusione di tizzoni ardenti anche al fine di scongiurare l innesco di incendi, mantenendo una distanza di sicurezza da materiali combustibili, vegetazione ecc. In condizioni di maltempo o comunque di vento ne dovrà essere evitato l utilizzo. I residui di combustione (cenere) andranno smaltiti, a completo spegnimento, con la frazione umida dei rifiuti domestici. c) BOX AUTO A PANTOGRAFO O A CHIOCCIOLA Si intendono le strutture realizzate con telaio in acciaio o alluminio centinate con tela di colore chiaro impermeabile e con sistema di chiusura a scomparsa, quindi retrattili, destinate ad accogliere automezzi. Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. n 380/2001). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a mq. 15,00 ed un altezza massima di metri 2,70. E comunque consentita l installazione di una sola struttura per ogni unità abitativa. d) GAZEBO E PERGOLATI - 4 -

Con i termini gazebo e pergolati si intendono manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento: tende avvolgibili e simili. Sia gli elementi portanti che gli elementi di connessione orizzontale e le eventuali grigliature verticali fra i montanti dovranno essere realizzate con materiali leggeri quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta dovendo portare esclusivamente il peso proprio. Tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni verticali che non siano grigliate (si considera grigliato un manufatto di modesto spessore in cui gli elementi solidi che lo compongono non coprono comunque più di 1/20 della superficie e non occupano più di 1/25 delle pareti laterali). Le eventuali tende poste su questi manufatti devono essere in tela o in materiale plastificato. Resta inteso quanto descritto all art. 2. Questo tipo di strutture sono soggette a preventiva presentazione di DIA/SCIA. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile. Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a mq. 25,00, altezza minima non superiore a m. 2,20 ed altezza media non superiore a m 2,50. L eventuale sporgenza della struttura portante non dovrà essere superiore a cm 50 (cornice). E comunque consentita l installazione di una sola struttura per ogni unità abitativa. e) MINI COSTRUZIONI PREFABBRICATE IN LEGNO - 5 -

Si intendono le strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera con funzione di ricovero attrezzi da giardino, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiata a terra ed eventualmente fissata con staffe e viti su sottostante massetto in calcestruzzo. Sono fissate le dimensioni massime inderogabili pari a mq. 25,00 di superficie lorda e altezza massima di grondaia di m. 2,20. L eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm. 50 (cornice). La copertura dovrà essere preferibilmente realizzata con tipologia a due falde, in legno ed eventualmente rivestita con guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento. Tali strutture non potranno essere poste in aderenza ai fabbricati e dovranno essere posizionate a non meno di m. 1,50 dal confine di proprietà, fatto salvo quanto prescritto all art. 2. Si specifica che queste strutture saranno destinate esclusivamente a piccolo deposito attrezzi. Non è pertanto ammessa alcuna destinazione d uso diversa quale lavanderia, autorimessa, officina o generalmente qualsiasi ambiente di lavoro o accessorio diretto della residenza e non è ammessa in nessun caso presenza continuativa di persone all interno. Non è ammessa la presenza all interno di impianti tecnologici di nessun genere (impianto elettrico o idrotermosanitario). Tali installazioni sono permesse esclusivamente in caso di destinazione residenziale del fabbricato principale. Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell art. 22 comma 1 e 2 del D.P.R. n 380/2001 e s.m.i., o alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. come modificati dall art. 19 della L. 07 agosto 1990, n. 241 sostituito dall art. 49 co. 4-bis della L. 30 luglio 2010, n. 122. Nel caso in cui tali opere siano inferiori a mq. 8 per la loro realizzazione non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera. E comunque consentita l installazione di una sola struttura per ogni unità abitativa. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile, né recare pregiudizio alla circolazione stradale. f) PENSILINE - 6 -

Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo dal prospetto degli edifici con funzione di deflettore per la pioggia, solitamente poste sopra la porta di ingresso principale e per l eventuale collocazione di pannelli solari. Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e potranno essere coperte con vetro, legno o policarbonato trasparente (è esclusa la vetroresina di tipo ondulato). Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute in adeguamento allo scopo prefissato al primo comma, con sporgenza massima entro metri 1,50 e larghezza non eccedente cm 50 dai lati della porta/finestra o del pannello solare. Risulta possibile tuttavia estendere la lunghezza di dette strutture in conseguenza delle forometrie da proteggere fino ad un massimo della facciata per esteso, i casi saranno comunque valutati volta per volta. Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell art. 22 comma 1 e 2 del D.P.R.. n 380/2001 e s.m.i. o alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. come modificati dall art. 19 della L. 07 agosto 1990, n. 241 sostituito dall art. 49 co. 4-bis della L. 30 luglio 2010, n. 122. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile. g) PLATEA IN CLS O PAVIMENTAZIONE IN MASSELI AUTOBLOCCANTI Si intendono le strutture orizzontali non emergenti dalla quota del terreno destinate a realizzare percorsi preferenziali all interno delle aree di pertinenza dei fabbricati. Tali opere non potranno superare un estensione pari al 40% della superficie coperta di pertinenza, la restante superficie dovrà essere trattata a verde o distesa di ghiaietto, o in alternativa con la tecnica del prato armato, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad evitare sovraccarichi della rete fognaria. Queste opere, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e per la loro realizzazione non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 c. 2 lett. c) D.P.R. n 380/2001). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile. h) ROULOTTE O CAMPER NON MOVIBILI Si intendono rimorchi o veicoli adeguati alla permanenza di persone al loro interno, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini o simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. E naturalmente escluso il semplice rimessaggio. Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, comportano aumento di carico urbanistico e sono classificati come nuova costruzione ai sensi dell art. 3 lett. 5) del D.P.R. n 380/2001 e s.m.i. e la loro installazione è assoggettata alla disciplina del Permesso di Costruire ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. - 7 -

Per tali strutture così come concepite nel presente articolo, non è ammessa la deroga alla disciplina delle distanze di cui all art. 2. i) TENDE SOLARI RETRAIBILI Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l irraggiamento solare, necessariamente dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile. Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, con forma aperta a falda obliqua, a capanna o cupola. Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere l intero perimetro del fabbricato. Risulta possibile tuttavia estendere la lunghezza di dette strutture in conseguenza delle forometrie da proteggere fino ad un massimo di una sola facciata per esteso, i casi saranno comunque valutati volta per volta. Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. n 380/2001), salvo centro storico e zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale per i quali è prevista la presentazione della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia. Per le installazioni ricadenti in centro storico o in zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale colori e tipologia delle strutture dovranno essere preventivamente valutate dall ufficio tecnico comunale. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile. Qualora tali strutture sporgano su suolo pubblico si fa riferimento all art. 59 del Regolamento Edilizio. j) TETTOIE - 8 -

Si intendono le strutture costituite da elementi verticali in legno o metallo a sostegno di copertura rigida, costituita da assito in legno, ad andamento orizzontale ed obliquo, ricoperto con guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento. Tali strutture devono essere autoportanti, fissate al suolo con staffe e viti e aperte su tutti i lati, oppure fissate in aderenza per un lato alla facciata del fabbricato principale, con funzione generica di riparo. Rientrano nella presente classificazione i cosiddetti Car Port, destinati al ricovero di automezzi. Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a mq. 25,00, altezza minima non superiore a m. 2,20 ed altezza media non superiore a m 2,50. L eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm 50 (cornice). Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell art. 22 comma 1 e 2 del D.P.R. n 380/2001 e s.m.i. o alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. come modificati dall art. 19 della L. 07 agosto 1990, n. 241 sostituito dall art. 49 co. 4-bis della L. 30 luglio 2010, n. 122. E comunque consentita l installazione di una sola struttura per ogni unità abitativa. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile. - 9 -

k) STRUTTURE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI (DEHORS) Per dehors si intende l insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. I dehors sono costituiti da: Tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti; Strutture precarie coperte in seguito definite, costituenti e delimitanti il dehors. Al fine di mantenere i principi del presente regolamento elencati in premessa le strutture coperte a delimitazione dei dehors dovranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche: 1) Struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc, legno) con montanti di massimo cm. 20 di lato di base se di legno, di massimo cm. 12 se di metallo. La stessa misura si applica per i diametri in caso di sezione circolare; 2) Tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore sarà realizzata con vetro antisfondamento. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche. In alternativa la tamponatura può essere realizzata mediante l installazione di tende retrattili verticali; 3) Copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro o tende retrattili. Non sono ammesse coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospicienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali principali dell attività venendo meno al rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. In questo caso, ai fini di protezione dall irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell acqua piovana; - 10 -

Installazione: 4) Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alla superficie del locale e dell edificio in cui lo stesso è inserito e la sua adeguatezza sarà valutata di volta in volta dagli organi tecnici del comune, ai fini del suo armonico inserimento nel contesto circostante. La distanza dai marciapiedi e più in generale dai confini con la proprietà pubblica non potrà essere inferiore a cm 30 purchè non sia compromessa la visibilità e la sicurezza della circolazione stradale; 5) L uso di tali strutture dovrà essere limitato all attività specifica di somministrazione di cibi e bevande con esclusione di qualsiasi attività ludica e di intrattenimento. Qualora installate su area privata, dette strutture non dovranno in alcun caso aggettare su suolo pubblico o causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale. Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell art. 22 comma 1 e 2 del D.P.R. n 380/2001 e s.m.i. o alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. come modificati dall art. 19 della L. 07 agosto 1990, n. 241 sostituito dall art. 49 co. 4-bis della L. 30 luglio 2010, n. 122, e il periodo di installazione coinciderà con il periodo di validità della suddetta disciplina; pertanto il permesso di installazione di tale struttura avrà efficacia per un periodo pari a tre anni. Allo scadere della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività il soggetto titolare dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, o in alternativa, presentare nuova pratica edilizia. Per l installazione di tale struttura, dovrà comunque essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande. Qualora installate su area pubblica, dette strutture non dovranno in alcun caso causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale. In questo caso ai fini della loro installazione, dovrà essere inoltrata regolare richiesta di occupazione di suolo pubblico a titolo precario e temporaneo. Se la struttura è coperta dovrà comunque attenersi a quanto sopra specificato per le caratteristiche costruttive, e dovrà pertanto essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande. Il Sindaco per ravvisata necessità, può ordinare l immediato sgombero della struttura occupante lo spazio pubblico con ordinanza contingibile e urgente. Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Sindaco ordinerà l immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all interno o all esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare. All interno di tale struttura, quando chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale: a tal scopo è consentita - 11 -

l installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale ed Urbana, oltre al Codice Civile. Nel caso di immobili in affitto, qualora la domanda di installazione della struttura sia richiesta dal titolare dell esercizio commerciale, sarà obbligatorio presentare il consenso del proprietario dell immobile. L installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell attività, in caso di cessazione della stessa la struttura andrà pertanto rimossa. l) PISCINE Tutte le piscine fuori terra di dimensioni superiori ai 13 mq sono assoggettate alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell art. 22 comma 1 e 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. o alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. come modificati dall art. 19 della L. 07 agosto 1990, n. 241 sostituito dall art. 49 co. 4-bis della L. 30 luglio 2010, n. 122. - ARTICOLO 4 - SPECIFICHE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO Nelle zone sottoposte a vincoli (Paesaggistico, Idraulico, Consorziale, Stradale e Fluviale), al fine della fattibilità degli interventi di cui all art. 3 lettere e), f), g), j), k), i), per i quali è previsto il deposito della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, e di cui lett. h) per il quale è previsto il permesso di costruire, è sempre necessaria l acquisizione del nulla osta dell autorità preposta a tutela del vincolo. L inizio dei lavori è subordinato pertanto al deposito presso l Ufficio Tecnico Comunale del citato nulla osta. In particolare, nelle aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la fattibilità dell intervento è subordinata all acquisizione del parere favorevole espresso dalla commissione edilizia Integrata ed al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, successivo - 12 -

all esame da parte della Soprintendenza ai BB.AA. competente favorevole per tacito assenso trascorsi 60 giorni dal ricevimento della pratica. - ARTICOLO 5 - LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE COPRIBILE Per ogni unità immobiliare è consentito coprire con strutture precarie lett. c), d), e), j), di cui alla presente disciplina, un limite massimo di mq. 40. Rimane a discrezione del richiedente la scelta e la tipologia del manufatto da installare nel rispetto della superficie massima copribile. Il limite di superficie coperta massima ammissibile, nel caso di fabbricati condominiali, è riferito all intero condominio e non alle singole unità immobiliari. - ARTICOLO 6 - SANABILITA DELLE STRUTTURE ESISTENTI Per le strutture precarie esistenti, realizzate in data antecedente all entrata in vigore del presente regolamento, vi è la possibilità di regolarizzare attraverso l istituto della Denuncia di Inizio Attività in sanatoria, ai sensi dell art. 37 del D.P.R. 380/2001 o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. come modificati dall art. 19 della L. 07 agosto 1990, n. 241 sostituito dall art. 49 co. 4-bis della L. 30 luglio 2010, n. 122 purchè siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente regolamento e non insistano in aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Si specifica che in caso di espropriazione per pubblica utilità, le strutture di cui al presente Regolamento, non avranno diritto ad alcun indennizzo. - ARTICOLO 7 - VALIDITA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento è vigente trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. - 13 -