Riscossione. Cartella di pagamento inesistente se notificata dal concessionario mediante spedizione postale con raccomandata A.R. di Giuseppe Durante La notifica di una cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario procedente (Equitalia SpA) mediante spedizione postale in deroga alla previsione normativa di cui all art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973, configura una mera comunicazione effettuata dal soggetto tenuto al recupero del credito, con la conseguenza che esorbita dallo schema legale degli atti di notificazione, rendendo la notifica stessa giuridicamente inesistente. È quanto ha disposto la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sez. VII in concomitanza della sentenza 13 aprile 2012, n. 33, a conferma di una giurisprudenza di merito ultima ( 1 ) che in deroga espressa all orientamento palesato sulla questione dalla stessa Corte di Cassazione, ha delegittimato l attività di notificazione di centinaia di cartelle esattoriali notificate dal concessionario mediante spedizione postale, con avviso di ricevimento; ma, soprattutto degli atti esecutivi inerenti alla stessa attività di riscossione strictu sensu notificati ex post rispetto alla ridetta cartella di pagamento. Il presente articolo, si prefigge di fare il punto su una questione impositiva quanto mai dibattuta sia in che in giurisprudenza, partendo dal dato normativo, per evidenziare poi gli sviluppi assolutamente difformi manifestati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. L art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973. Chiave di lettura In sede normativa, la previsione di cui al richiamato art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973 dispone testualmente: la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l abitazione, l ufficio o l azienda. (1) Cfr. C.T.P. di Parma, sentenza n. 103/2009; C.T.R. Abruzzo, sentenza n. 3/2010; C.T.R. Lombardia, sentenza n. 61/2010; C.T.P. di Bari, sentenza n. 51/2012. 59
6 2012 Il tema della notificazione degli atti (di riscossione) che incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del soggetto destinatario è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore nell art. 26 del richiamato d.p.r. n. 602/1973 nonché nell art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, laddove vengono espressamente disposte le prescrizioni tassative finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell atto stesso da parte del soggetto destinatario, attribuendo così certezza in ordine all esito del procedimento notificatorio. Con la previsione normativa di cui all art. 14 della ben nota legge n. 890/1982 il legislatore, in sede di stesura della norma, ha fatto salva la possibilità di eseguire la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, anche a mezzo posta direttamente dagli ufficiali finanziari; tale previsione normativa è chiaramente riservata soltanto agli uffici che esercitano potestà impositiva, con l esclusione pertanto degli agenti della riscossione, i quali sono essenzialmente preposti alla fase riscossiva. Di conseguenza, i soggetti legittimati ad interporsi tra chi chiede la notifica dell atto ed il soggetto passivo della notifica stessa, sono esclusivamente l ufficiale giudiziario o coloro che nell ipotesi di notifica da effettuare con il mezzo della posta (forma di notificazione, quest ultima, disciplinata dall art. 3 della citata legge n. 890/1982) sono autorizzati per legge ad avvalersi di tale mezzo di notifica, come per esempio le quattro categorie di soggetti abilitati di cui al richiamato art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973; ove nulla si sappia del soggetto che ha effettuato la notifica ed in particolare, se esso rivesta o meno la qualifica richiesta tassativamente dalla legge, la notifica deve essere considerata giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria poiché eseguita da un soggetto evidentemente non identificabile, come stabilito dalla stessa Corte di Cassazione in occasione della sentenza del 20 marzo 1999. In sostanza, dalla lettura testuale della previsione normativa di cui al più volte richiamato art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973 la notifica dell atto può avvenire anche mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento secondo la previsione di cui al secondo periodo del comma 1 dello stesso art. 26 del d.p.r. n. 602/1973, ma, sempre per il tramite di un intermediario qualificato e non con l ausilio del semplice servizio postale, non potendosi esimere il soggetto notificante dal rispetto delle singole formalità, a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione tanto sull originale quanto sulla copia dell atto. La sentenza 13 aprile 2012, n. 33, della C.T.P. di Vicenza Una questione quanto mai dibattuta negli ultimi mesi a seguito del delinearsi di una giurisprudenza di merito quanto mai difforme rispetto ai principi giurisprudenziali disposti dalla Suprema Corte di Cassazione, riguarda proprio la corretta applicazione del più volte richiamato art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973, in ordine alla possibilità (o meno) del concessionario procedente di utilizzare in alternativa alla modalità espressamente disposta nella prima parte dell articolo, l utilizzo del servizio postale previo invio della raccomandata a.r. Analizziamo, in sintesi, i termini della problematica che, nel caso specifico, hanno portato il Collegio tributario vicentino a disporre l inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in oggetto. In particolare, facendo seguito alla notificazione proprio di una cartella di pagamento da parte di Equitalia SpA, si opponeva al ridetto titolo esecutivo la società ricorrente in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore, trattandosi di una Srl. Nel caso di specie la società di capitali eccepiva l inesistenza della ridetta cartella esattoriale conseguente alla nullità della sua notificazione poiché effettuata la notifica dell atto previo utilizzo del servizio postale direttamente dall agente della riscossione, non avvalendosi all uopo di uno dei soggetti espressamente richiamati dall art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973. Avverso il ricorso introduttivo l agente della riscossione depositava rituale atto di controdedu- 60
zioni ex art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 sostenendo la legittimità della procedura di notificazione della cartella di pagamento, notifica effettuata a mezzo del servizio postale in conformità dei disposti di cui agli artt. 14 della legge n. 890/1982 e 26 del richiamato d.p.r. n. 602/1973 poiché la ridetta norma prevede la possibilità di notificazione della cartella di pagamento mediante spedizione postale con invio di raccomandata a.r. in plico chiuso senza la necessità che l agente della riscossione effettui la notifica mediante ufficiale giudiziario o un altro dei soggetti espressamente indicati nel primo comma dell art. 26 del d.p.r. n. 602/1973. Sulla questione a dir poco controversa il Collegio tributario di prime cure ha realizzato un attenta disamina assolutamente esauriente sulla questione richiamando ampia giurisprudenza di merito e di Cassazione evidentemente difforme formatasi negli ultimi anni, espressasi a favore e contro le rispettive posizioni assunte dalle parti nei rispettivi atti difensivi. In particolare, a dimostrazione della fondatezza delle ragioni addotte da Equitalia la stessa in qualità di parte resistente ha richiamato una serie di sentenze della C.T.P. ( 2 ) in concomitanza delle quali i giudici tributari aditi hanno rilevato la legittimità della modalità di notificazione della cartella di pagamento mediante spedizione postale con raccomandata a.r. A supporto della giurisprudenza di merito segnalata sempre Equitalia Spa ha validamente richiamato l ampia giurisprudenza di Cassazione espressasi sul punto in senso favorevole al concessionario procedente. In tal senso, infatti, può dirsi a dir poco costante l orientamento assunto dai Giudici di Palazzaccio in ordine alla validità della notifica della cartella di pagamento effettuata mediante spedizione postale ( 3 ). Tuttavia, nonostante l orientamento evidentemente uniforme assunto dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla questione, non mancano sentenze di merito di parere assolutamente contrario richiamate dalla società ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, e evidenziate dalla stessa C.T.P. di Vicenza in concomitanza del dispositivo di sentenza in commento. In particolare, rilevano in senso favorevole alla società ricorrente in ordine alla declamata inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento alcune sentenze ( 4 ) a dimostrazione che nonostante l orientamento a dir poco univoco assunto dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine alla legittimità della notifica della cartella esattoriale mediante spedizione postale, tuttavia, sono sempre di più le sentenze dei giudici di merito che negli ultimi due anni hanno accolto l eccezione di inesistenza giuridica della notifica del titolo esecutivo eseguita a mezzo del servizio postale da soggetto non abilitato, ritenendo che tale prassi notificatoria sia assolutamente estranea al modello legale espressamente previsto dalla normativa di riferimento. Tra la giurisprudenza di merito favorevole alla tesi del soggetto notificato è da annoverare anche la pronuncia ultima in commento, ossia, la sentenza 13 aprile 2012, n. 33, in concomitanza della quale la C.T.P. di Vicenza in maniera a dir poco puntuale nonché assolutamente esauriente attraverso un excursus specifico e dettagliato sulla questione di merito, partendo dall analisi preliminare della normativa di riferimento ed, in particolare dell art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973, passando all analisi testuale e di principio rinveniente da ciascuna delle pronunce giurisprudenziali di merito e di cassazione richiamate dalle rispettive parti in giudizio nei propri scritti difensivi ha spiegato i motivi in diritto (2) Cfr. CTP di Lecco, sentenza n. 17/2005; C.T.P. di Treviso, sentenza n. 114/2007; C.T.P. di Ascoli Piceno, sentenza n. 253/2009; C.T.P. di Teramo, sentenza n. 72/2008; C.T.P. di Lecce, sentenza n. 88/10; C.T.R. Bari, sentenza n. 45/2010. (3) In tal senso: Cass. civile, sentenza n. 14327/2009; Cass. civile, sentenza n. 15948/2010; Cass. civile, sentenza n. 11708/2011. (4) Cfr. C.T.P. di Cosenza, sentenza n. 262/2006; C.T.P. di Pescara sentenza n. 743/2010; C.T.R. Lombardia, sentenza n. 61/2010; C.T.R. Abruzzo, sentenza n. 3/2010; C.T.P. Parma, sentenza n. 103/2009; C.T.P. di Trento, sentenza n. 23/2009; C.T.P. di Bari, sentenza n. 51 depositata il 22 febbraio 2012. 61
6 2012 che hanno portato il Collegio tributario vicentino ad accogliere la tesi della società ricorrente, dichiarando, pertanto, l inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento così come effettuata da Equitalia Nemos Spa. In particolare, Il Collegio tributario di Vicenza in occasione della disamina della questione in oggetto ha evidenziato che nessuna delle pronunce della Corte di Cassazione come sopra richiamate, compresa la sentenza n. 1178 del 2011 l ultima in ordine di tempo ha effettivamente risolto la questione di diritto riferita all eccezione di inesistenza giuridica della notifica sollevata dalla società ricorrente nella casistica in esame. Infatti, sul punto, la stessa Dottrina ha palesemente affermato che i Giudici di Palazzaccio di fatto non si sono mai pronunciati ex professo sulla riconoscibilità o meno in capo al concessionario della facoltà di procedere a tale forma di notifica della cartella di pagamento senza avvalersi dell interposizione di uno dei soggetti cui, ai sensi del più volte richiamato art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973, non potendosi, pertanto, condividere la posizione dei giudici di legittimità che avrebbero affermato il principio di diritto secondo cui anche successivamente alle intervenute modifiche del testo del richiamato comma 1 dell art. 26 del d.p.r. n. 602/1973 sarebbe riconosciuta al concessionario della riscossione, la legittimazione ad avvalersi direttamente, senza cioè avvalersi necessariamente dell ausilio di uno dei soggetti legittimati, ad assumere la veste di agenti notificatori, ritenendo assolutamente autonomo rispetto alla prima parte del comma 1 dell art. 26 il principio normativo esposto nella parte finale dello stesso comma 1 sempre dell art. 26 del d.p.r. n. 602/1973. Nella casistica in questione il Collegio tributario giudicante ha osservato che un vizio così radicale qual è quello dell avvenuta esecuzione della notifica della cartella di pagamento da parte di un soggetto non rientrante nel novero di coloro ai quali è normativamente conferito il potere notificatorio, non può dare luogo né ad una mera irregolarità dell atto di notificazione, né ad annullabilità, appunto perché tale da rendere l atto inefficace al punto da non essere rimovibile da un provvedimento adottabiei dal giudice. Deve necessariamente parlarsi nel caso de qua di giuridica inesistenza della funzione notificatoria poiché effettuata da un soggetto non legittimato ad espletarla. Si arriva a tale assunto in considerazione del fatto che la notifica eseguita da un soggetto estraneo al numerus clausus di quelli ai quali la legge attribuisce, con previsione assolutamente tassativa nonché, in più casi, con enunciazione di regole finalizzate al controllo della relativa legittimazione, la funzione notificatoria integra proprio quella situazione di carenza di un requisito essenziale per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato in quanto, la notifica dell atto è effettuata in modo assoluto previsto dalla normativa di riferimento. Pertanto, se nel caso di specie, si deve ritenere che la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata direttamente dall agente della riscossione mediante spedizione postale con avviso di ricevimento, si deve ritenere che la stessa notifica è stata effettuata da un soggetto a ciò non abilitato, con conseguente inesistenza giuridica della notifica poiché riconducibile ad una situazione assolutamente estranea al modello legale previsto ex lege. Se dunque, deve considerarsi inesistente quell atto che risulti mancante degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, sì da essere non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma, addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico, mentre deve essere considerato semplicemente nullo quell atto che risulti privo soltanto di un elemento essenziale per determinare gli effetti processuali od inficiato da un vizio formale; tuttavia, non si può dubitare sul fatto che la mancanza del requisito soggettivo nella procedura di notificazione determina sempre e comunque, l inesistenza, vizio, quest ultimo, da ritenersi insanabile. 62
Sono quelle illustrate le ragioni in fatto ed in diritto, in considerazione delle quali il Collegio tributario vicentino uniformandosi ad una giurisprudenza di merito ultima, disattendendo in toto la giurisprudenza di legittimità ha confermato l inesistenza giuridica della notifica avente ad oggetto la cartella di pagamento, qualora la stessa sia stata effettuata direttamente dal concessionario procedente mediante il servizio postale, implicando tale sanzione l illegittimità di tutti gli atti successivi notificati dallo stesso concessionario in sede di esecuzione forzata strictu sensu. La pronuncia in commento, ad avviso di chi scrive, rileva oltre che per l importanza della questione di merito riconducibile alla corretta lettura testuale dell art. 26, comma 1 del d.p.r. n. 602/1973 a cui è strettamente subordinata la legittimità di centinaia di atti notificati negli ultimi mesi da Equitalia SpA in sede di riscossione coattiva, ma, è sicuramente apprezzabile anche e soprattutto per la molteplicità dei richiami giurisprudenziali attraverso i quali il Collegio tributario di prime cure ha effettuato una panoramica a trecento sessanta gradi sulla questione di diritto controversa. Posizioni nettamente distinte quindi tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità, pur avendo nel caso di specie ben motivato i giudici vicentini le ragioni che hanno portato il Collegio tributario a disattendere nel caso di specie l ampia Giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione sulla tematica. In un certo qual modo, la problematica che sta animando gli addetti ai lavori negli ultimi mesi non può dirsi assolutamente estranea al novero dei tributi locali, per quanto in caso di riscossione diretta la normativa impone espressamente all ente impositore o alla società di riscossione che procede per conto del comune l obbligo di utilizzare soggetti appositamente demandati ad effettuare la notifica degli atti impositivi (ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639/1910). Tuttavia, non possiamo dimenticare che i comuni impositori riscuotono i tributi locali di spettanza anche con l ausilio dell agente della riscossione nazionale (Equitalia Spa), allorquando, non effettuano la riscossione diretta; per cui, non è possibile escludere la possibilità di fatto che possano essere state notificate dal concessionario procedente cartelle di pagamento mediante spedizione postale con avviso di ricevimento, a cui hanno fatto seguito ex post atti successivi notificati dallo stesso agente della riscossione per conto del comune, inerenti alla fase di riscossione coattiva strictu sensu relativamente ai quali le ultime novità normative hanno legittimato l applicazione della normativa contenuta nel Titolo II dello stesso d.p.r. n. 602/1973 anche per il recupero coattivo di entrate tributarie locali (ingiunzione rafforzata). Questo, a dimostrazione che, sia pure in casistiche specifiche e più limitate rispetto a quanto avviene per i tributi erariali, la problematica di cui si è discusso non esime del tutto la riscossione coattiva avente ad oggetto le entrate tributarie di spettanza comunale, provinciale e regionale. È questo un assunto ancora più fondato, in considerazione dell ennesima proroga disposta dal legislatore in favore del Concessionario nazionale (Equitalia Spa) il quale continuerà a riscuotere i tributi locali (oltre ai tributi erariali) almeno per il primo semestre 2013. 63