Prontuario ideato e curato da Tarquini Stefano.

Похожие документы
Art.7 Pesca mediante sbarramento, prosciugamento, sommovimento del fondo, durante l asciuttal. occupazione di più della metà del bacino o della metà

PRONTUARIO PESCA L.R.T. N 7/2005 E REG. N 54R/2005 GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Note sulla taglia minima su prodotti di acquacoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELL ORGANIZZAZIONE E METODO E DEL PERSONALE

DECRETO N. 2763/DecA/117 DEL

PESCA ARTICOLO CHE PREVEDE LA SANZIONE SEQUESTRO

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Armi & Munizioni - Violazioni -

Norme riguardanti la pesca sul lago di Pusiano

REGOLAMENTO ZONA DI PESCA CONTROLLATA DEL COMUNE DI VALLEPIETRA

Art. 1 - Oggetto. Art. 2 - Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica

PESCA NELLE ACQUE PRESENTI ALL INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELL APPENNINO TOSCO - EMILIANO- COMUNI DI CORNIGLIO E MONCHIO DELLE CORTI INDICAZIONI

Regime sanzionatorio per abbattimenti di alberi non autorizzati

Nuova area della Riserva Celesia

REGOLAMENTO DI PESCA NELLE ACQUE PRESENTI ALL INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA PER L ANNO 2007.

1.1 Pesca dilettantistico- sportiva

Disposizioni per la pesca nella Provincia di Novara In vigore a partire dal

Altre acque. Allegato B)

Per la pesca no kill sono previste modalità e attrezzi particolari di cui al successivo articolo 5

CONVENZIONE ITALO ELVETICA MISURE E DIVIETI

Gamberi di fiume alieni invasivi nel Veronese Pordenone, 19 giugno 2014

Comunità Montana dell Esino Frasassi (Provincia di ANCONA) Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi

Disciplinare per l esercizio della pesca sportiva no kill, nelle acque interne del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi

REGOLAMENTO STAGIONE 2016

Nel regolamento 2016 sono state introdotte alcune modifiche. Regolamento interno Associazione pescatori dilettanti di Molveno

Disposizioni per la pesca nella Provincia di Novara In vigore a partire dal

Documentazione approntata da: Massimo Ficarelli

REGIONE EMILIA ROMAGNA MEMORANDUM PER I PESCATORI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL USO CIVICO DI PESCA

DEFINIZIONE DI ESERCIZIO DI PESCA

Pescare in Provincia di Treviso

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE DEL BACINO di PESCA N. 4

DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEI LAGHI

MODALITA DI PESCA NEI TERRITORI DEL PARCO DEL DELTA DEL PO

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

RACCOLTA DATI RELATIVI ALLE ACQUE CONVENZIONATE F.I.P.S.A.S.

RACCOLTA DATI RELATIVI ALLE ACQUE CONVENZIONATE F.I.P.S.A.S.

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

Facebook: Bacino Dodici Belluno STAGIONE 2015 CONCESSIONE DI PESCA BACINO N 12 LAGO DI CORLO E CISMON

APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE.

TRITONE SUB Desenzano - Brescia

PROVINCIA DI ROVIGO Assessorato alla Pesca INDICE

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ALLEGATO. TABELLA A (Art. 7) Attrezzi consentiti o vietati per la pesca modalità d uso. A) Attrezzi consentiti

PROVINCIA DI PADOVA PRONTUARIO PESCA

PROVINCIA DI SAVONA COMUNE DI CERIALE. Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani Approvato con Deliberazione di C.C. n.

C O M U N E D I PORTICO E SAN BENEDETTO

Vigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/ art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA ORDINANZA N. /2013 DISCIPLINA DELLA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE

ARMI E MUNIZIONI Descrizione Violazione Legge e Articoli Violati Sanzioni Sequestro (Art.

PRONTUARIO MISURE CONTRO L IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Violazione Condotta Sanzione D.Lvo 286/98 art.13.c.13 Rientro in Italia senza autorizzazione

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE

REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA

REGOLAMENTO LAGHI A-B-C-D-E-F

APPOSTAMENTI E RICHIAMI VIVI. 58 lett. q L.R.3/

Provincia di Avellino

FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL ART. 18

Regolamento per l esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno

DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE. Anno 2015

Транскрипт:

PESCA ACQUE INTERNE (PROVINCIA DI ROVIGO) Alcune sanzioni presenti in questo prontuario fanno riferimento a normative della Regione Veneto e, pertanto, sono applicabili esclusivamente nel territorio di tale Regione. Tuttavia, per analogia, si possono applicare le stesse sanzioni in riferimento a normative della stessa specie di altre Regioni. ACQUACOLTURA. Titolo del reato Norma violata Sanzione Competenza Procedura N o t e Derivazione di acque senza l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dall'atto di concessione. Artt. 10, 1 comma, 2 e 36 del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 a 516 di (Art. 36, 2 comma, del R.D. 1604/31) Provincia - Pene Pecuniarie Caccia Pesca - Serv. Tesoreria - ROVIGO: c/c postale nr. 12125456 Esercitare una attività di piscicoltura o di acquacoltura senza la preventiva concessione della Provincia o senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 23. Artt. 22 e 23 della L.R. - Artt. 36 e ss. del e succ. mod. 2.582 a 15.493 (Art. 33, 5 comma, 5.164 Gestione di impianti ove si esercita la pesca sportiva e dilettantistica all'interno di acque private senza l'autorizzazione della Art. 29, 2 comma, della - Art. 33, 1 comma, del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 Vedi anche Artt. 37, 38 e 39 del Utilizzo di acque pubbliche a titolo di concessione senza l'autorizzazione della Violazione dell'obbligo di costruzione di scale di monta per concessionari di opere idroelettriche. Art. 33, 1 comma, del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 - Art. 30 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 Art. 12, 2 comma, della 2.582 a 15.493 (Art. 33, 5 comma, 5.164 (opere) (Art. 13 della Legge 689/81) Prelievo, acquisto e vendita di uova fresche di pesce in tempo di divieto generale di pesca o di divieto di pesca della specie. Art. 18 del R.D. nr. 1486/1914 ANELLIDI E CORBOLE. Raccolta di anellidi o corbole con attrezzi vietati o diversi dai consentiti, oppure con l'uso del motore dell'imbarcazione, oppure senza essere pescatori titolari di licenza di pesca di tipo "A". Art. 27, 1 comma, del R.P. della ) Sono consentiti: forca, vanghetto da cm. 20, crivello a mano con rete a sacco di lato o diametro non superiore a cm. 60, palo con apposita rete di maglia non inferiore a mm. 20 Uso di mezzi meccanici per la raccolta degli anellidi e corbole. Art. 27, 3 comma, del R.P. della )

Cattura degli anellidi e corbole in periodi vietati (dal 1 novembre al 28 febbraio). Art. 27, 3 comma, del R.P. della ) E' consentita dal 1 marzo al 31 ottobre ATTREZZI DA PESCA. Pesca con i mezzi, attrezzature o attrezzi non consentiti. Art. 9, 1 comma, del R.D. 22.11.1914 nr. 1486 - Art. 7 19 - Artt. 10, 12 e 25 del Sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità ai sensi dell'art. 10, 1 comma, della Legge 689/81 (Art. 33, 11 comma, definizione a cura della Provincia competente Pesca con mezzi, attrezzature o attrezzi non consentiti o in quantità superiore a quella consentita o in epoca del loro divieto. Art. 9, 1 comma, del R.D. 22.11.1914 nr. 1486 - Art. 7 19 - Artt. 10, (16, 17, 19, 20, 22, 23) e 25 del R.P. 93/33474 del pesca Trasporto/pesca con ausilio di pompa meccanica superiore ai 3,5 Kw / 4,76 Cv. Utilizzo/possesso di pompa meccanica priva di targhetta identificativa e di idonea documentazione tecnica che ne comprovi le caratteristiche. Pesca con sommovimento del fondo con rischi per la qualità del prodotto, mediante uso di pompa meccanica di potenza superiore a quella consentita. Uso del guadino per altre operazioni che non siano il recupero del pesce già catturato. Artt. 10 e 25, 3 e 4 comma, del R.P. del - Determ.ne Presidente della Provincia RO nr. 2547-46418 del 2006 Artt. 23, 5 comma, e 25, 5 comma, del R.P. 93/33474 del - Art. 10, 1 e 2 comma, del R.P. - Determ.ne Presidente della Provincia RO nr. 1339/32736 del 15/06/2007 Artt. 7 e 28 del R.D. 22.11.1914 nr. 1486 - Art. 12, 1 comma, del R.P. del - Determ.ne Presidente della Provincia RO nr. 1339/32736 del 15/06/2007 Art. 11 del R.P. 93/33474 del Tolleranza: sino a 4 Kw / 5,44 Cv pesca - Altre determinazioni utili: nr. 21166 del 18/06/1999; nr. 2754/51956 del 17/12/2003; nr. 46418/2547 del 27/11/2006 Solo in caso di effettivo uso della pompa meccanica Il diametro o lato massimo del guadino deve essere non superiore a cm. 80 ATTREZZI DA PESCA IN ZONE CLASSIFICATE DALLA PROVINCIA. FIUME PO E SUE DIRAMAZIONI.

Esercizio della pesca sul fiume Po e sue diramazioni in zona Ciprinicola "B" con più di 3 canne e/o con più di 3 ami per ogni canna, ovvero usi di ami ad ancoretta, eccezione fatta per la pesca a "spinning". Art. 16, 1 comma, lettera a), del pesca Esercizio della pesca sul fiume Po e sue diramazioni in zona Ciprinicola "B" con bilancino di lato superiore a mt. 1,50 e/o maglia inferiore a mm. 40, ovvero usare l'attrezzo con l'ausilio di altri congegni che non siano il solo palo di manovra. Art. 16, 1 comma, lettera b), del pesca (Art. 10, 2 comma, R.P. del 1998 ). L'uso del bilancino è vietato con funi o parangali Esercizio della pesca sul fiume Po e sue diramazioni in zona Salmastra "C" con bilancino di lato superiore a mt. 1,50 e/o maglia inferiore a mm. 20, ovvero usare l'attrezzo con l'ausilio di altri congegni che non siano il solo palo di manovra. Art. 16, 1 comma, lettera b), del pesca (Art. 10, 2 comma, R.P. del 1998 ). L'uso è comunque consentito per una superficie non superiore a 1/3 di quella totale Esercizio della pesca sul fiume Po e sue diramazioni in zona Salmastra "C" con più di 5 canne e/o con più di 3 ami per ogni canna, ovvero usi di ami ad ancoretta, eccezione fatta per la pesca a "spinning". Art. 16, 1 comma, lettera a), del Esercizio della pesca sul fiume Po e sue diramazioni con bilancino avendo una distanza tra due bilancini inferiore a mt. 20, ovvero usare l'attrezzo in zone golenali. Art. 16, 1 comma, lettera b), del Uso di lenze a mano con uno o più ami (togna o bolentino), da barca o natante in numero superiore a due. Art. 16, 1 comma, lettera c), del. E' previsto l'uso del natante non ancorata, a motore spento e senza intralcio per la navigazione Pesca da barca o natante in zone non consentite. Esercizio della pesca e/o ancoraggio di barche a distanza inferiore a mt. 20 da attrezzi professionali di pesca regolarmente segnalati e dagli impianti di piscicoltura o acquacoltura autorizzati e regolarmente segnalati. Art. 16, 2 comma, del R.P. 93/33474 del Art. 16, 3 comma, del R.P. Tale tipo di pesca è consentita lungo il corso del fiume Po e sue diramazioni, dal Po di Goro a valle ZONA CIPRINICOLA "B" (con esclusione del fiume Po e sue diramazioni).

Esercizio della pesca in zona Ciprinicola "B" con più di 3 canne e/o con più di 3 ami per ogni canna, ovvero usi di ami ad ancoretta, eccezione fatta per la pesca a "spinning". Art. 19, 1 comma, lettera a), del pesca. Esercizio della pesca in zona Ciprinicola "B" con bilancino di lato superiore a mt. 1,50 e/o maglia inferiore a mm. 40, ovvero usare l'attrezzo con l'ausilio di altri congegni che non siano il solo palo di manovra. Art. 19, 1 comma, lettera b), del. L'uso del bilancino è vietato con funi o parangali Esercizio della pesca in zona Ciprinicola "B" con bilancino avendo una distanza tra due bilancini inferiore a mt. 20, ovvero usare l'attrezzo in tutte le acque classificate secondarie. Art. 19, 1 comma, lettera b), del. E' consentito nei fiumi Adige, Po di Levante, Po di Brondolo, Tartaro Pesca da barca o natante, anche se a motore, sia esso fermo e ancorato, al di fuori dei fiumi Adige, Po di Brondolo e Po di Levante, ovvero usare più di un bilancino per ogni barca. Art. 19, 2 comma, del R.P. 93/33474 del ZONA SALMASTRA "C" (con esclusione del fiume Po e sue diramazioni). Esercizio della pesca in zona Salmastra "C" con più di 5 canne e/o con più di 3 ami per ogni canna, ovvero usi di ami ad ancoretta, eccezione fatta per la pesca a "spinning". Art. 22, 1 comma, lettera a), del pesca. Esercizio della pesca in zona Salmastra "C" con bilancino di lato superiore a mt. 1,50 e/o maglia inferiore a mm. 20, ovvero usare l'attrezzo con l'ausilio di altri congegni che non siano il solo palo di manovra. Art. 22, 1 comma, lettera b), del. L'uso del bilancino è vietato con funi o parangali Esercizio della pesca in zona Salmastra "C" con bilancino avendo una distanza tra due bilancini inferiore a mt. 20, ovvero usare l'attrezzo in tutte le acque classificate secondarie. Art. 22, 1 comma, lettera b), del. E' consentito nei fiumi Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne

Uso di lenze a mano con uno o più ami (togna o bolentino), da barca o natante - nelle acque classificate principali o nelle acque marittime interne - in numero superiore a due, ovvero usate nel Canale di Loreo. Art. 22, 1 comma, lettera c), del Uso di lenze a mano con uno o più ami (togna o bolentino), da barca o natante - nelle acque classificate principali o nelle acque marittime interne - con barca o natante non ancorati e a motore spento. Art. 22, 1 comma, lettera c), del. Il natante non deve porre intralcio alla navigazione Esercizio di pesca da barca o natante, anche se a motore, purchè fermo ed ancorato, al di fuori del fiume Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne. Art. 22, 2 comma, del R.P. 93/33474 del Usare più di un bilancino per ogni barca o natante. Art. 22, 3 comma, del R.P. 93/33474 del Esercizio della pesca e/o ancoraggio di barche a distanza inferiore a mt. 20 dagli impianti di pesca professionali regolarmente segnalati. Art. 22, 4 comma, del R.P. Attracco del natante ai pali di sostegno o ai pali delimitanti impianti di molluschicoltura o piscicoltura regolarmente autorizzati e tabellati. Art. 22, 4 comma, del R.P. BILANCIA. Pesca con il bilancino ove vietato. Art. 7 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 - Art. 10 del R.P. 93/33474 del Pesca con bilancione non autorizzato dal Regolamento Provinciale o dalla Art. 7 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 - Art. 46 del R.P. 93/33474 del CONCESSIONE REGIONALE (TASSA).

Esercizio della pesca in acque interne senza aver pagato la prescritta Tassa di Concessioni Regionali. Art. 9, 6 comma, della L.R. Sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al costo del tributo stesso (Art. 33, 1 comma, 2^ parte, della L.R. 19/98) Provincia competente La licenza risulta scaduta se non rinnovata annualmente con il pagamento della Tassa di Concessione Regionale; l'attestazione di pagamento deve essere allegata alla licenza stessa DISTANZE DI PESCA. Collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca a SBARRAMENTO totale o parziale (più della metà del corso d'acqua) di fiumi, torrenti, canali, corsi d'acqua e bacini d'acqua dolce o salmastra. Art. 10, 4 comma, del R.P. 93/33474 del - Art. 7, 1 comma, del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 - Art. 12, 3 comma, della L.R. (attrezzi) (Artt. 13 e 20 della Legge 689/81), in caso di pericolo per la navigazione Pesca a distanza inferiore di 20 metri da altre reti da posta, da ponti o da sbocchi d'acqua. Artt. 16, 19 e 22 del R.P. - Art. 8, 1 comma, del R.D. 22.11.1914 nr. 1486 - Art. 7 19 La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca (Art. 6 del R.P. del 1998) Pesca da sopra e sotto i ponti. Art. 6, 1 comma, del R.P. - Art. 7 19 DIVIETI DI PESCA. Abbandono di pesci, esche, pasture e loro contenitori, materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri. Art. 12, 8 comma, della - Art. 7 del I pesci o le pasture abbandonati devono essere trattati come rifiuti e soggetti anche a questa normativa Commercio, trasporto o smercio in pubblici esercizi di pesce fresco nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni. Art. 14 della L.R. Pesca mediante il sommovimento o prosciugamento del fondale. Artt. 7 e 28 del R.D. 22.11.1914 nr. 1486 - Art. 12, 1 comma, del R.P. del Pesca con reti da posta, mediante sbarramento di più della metà del corso del fiume. Art. 10, 4 comma, del R.P. 93/33474 del - Art. 7, 1 comma, del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 - Art. 12, 3 comma, della L.R. (attrezzi) (Artt. 13 e 20 della Legge 689/81), in caso di pericolo per la navigazione

Pesca delle vongole mediante sommovimento del fondo con rischi per la qualità del prodotto pescato, mediante uso di pompa meccanica di potenza superiore a quella consentita, o comunque il cui uso non è consentito. Artt. 7 e 28 del R.D. 22.11.1914 nr. 1486 - Art. 12, 1 comma, del R.P. 93/33474 del - Determ.ne Presidente della Provincia RO nr. 1339/32736 del 15/06/2007 pesca - L'uso vietato della pompa meccanica superiore a 3,5 Kw di potenza è cintemplato nella Determ. del presidente della Provincia di RO nr. 1339/32736 del 15/06/2007 Porre in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua senza darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario. Art. 43 del R.P. 93/33474 del 1998 - Art. 16, 3 comma, della L.R. - Art. 7, 1 comma, del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 774 a 5.164 di (Art. 33, 6 comma, 1.548 Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere a carico del responsabile del risarcimento del danno, valutato dalla Provincia competente (Art. 16, 4 comma, della L.R. 19/98) Detenzione sul luogo di pesca, per ogni giornata, di un quantitativo superiore a kg. 1 di larva di mosca carnaria nelle acque principali e kg. 0,5 nelle acque secondarie, oppure, pasture animali o vegetali non superiori a kg. 2 in acque principali e kg. 1 in acque secondarie. Art. 7, 3 comma, del R.P. ECOSCANDAGLIO. Pesca nelle acque interne con l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche. Art. 12, 7 comma, della (apparecchi vietati) (Artt. 13 e 20 della Legge 689/81) GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA. Effettuare gare a carattere agonistico o manifestazioni di pesca sportiva senza l'autorizzazione della Effettuazione di gare di pesca a carattere agonistico senza rispettare i regolamenti di cui alla Legge nr. 426/42, ovvero, di manifestazioni con finalità ricreative e di aggregazione sociale senza rispettare le modalità stabilite dai regolamenti provincia Art. 31, 1 comma, della - Art. 40 del R.P. 93/33474 del Art. 31, 2 comma, della - Legge 16.02.1942 nr. 426 - Art. 40 del R.P. 93/33474 del Mancata osservanza delle prescrizioni per l'effettuazione di gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva. Artt. 7 e 31, 3 comma, 19 - Art. 40 del R.P. del 1998

Mancata chiusura e apposizione delle tabelle che delimitano il tratto idrico concesso per le gare o manifestazioni di pesca sportiva da parte degli organizzatori. Art. 44, 3 e 4 comma, del R.P. del 1998 LICENZE DI PESCA ED AUTORIZZAZIONI. Pescare con licenza regionale scaduta dopo 3 mesi, in difetto degli adempimenti prescritti, e senza che la stessa sia stata convalidata per i regolari 6 anni. Artt. 9, 10, 11, 25, 27 e 28 19 - Legge 13.03.1958 nr. 250 (licenza) (Artt. 13 e 20 della Legge 689/81), che deve essere trasmessa all'ufficio Provinciale di rilascio La scadenza è verificabile dal timbro apposto sulla stessa per il rilascio immediato delle licenze per l'esercizio della pesca professionale Pesca con licenza valida ma con il versamento annuale scaduto da oltre 15 giorni. Pescare senza licenza regionale o con licenza scaduta o diversa da quella prescritta. Artt. 9, 10, 11, 25, 27 e 28 19 - Legge 13.03.1958 nr. 250 Artt. 9, 10 (minori, anziani), 11 (residenti all'estero), 25 (pesca professionale "A"), 27 (apprendisti e collaboratori) e 28 (pesca sportiva "B") della L.R. - Art. 22, 2 comma, del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 Se il versamento è scaduto da meno di 15 giorni, si applica la sola pena della Sanzione amministrativa del pagamento dell'importo del versamento annuale non pagato La validità della licenza è di 6 anni - (*) (**) Vedi modifiche riportate dalla L.R. nr. 4/2009 Omessa presentazione della licenza di pesca da parte di chi ne è regolarmente in possesso. Esercitare la pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo senza essere muniti di licenza di pesca ex Legge 963/65, equiparata alla licenza di pesca delle acque interne. Artt. 9, 10, 11, 25, 27, 28 e 19 - Artt. 22, 2 comma, e 37/A del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 Art. 4 del D.Lvo 26.05.2004 n. 153 - Art. 15, lettera a), della Legge 963/65 e successive modifiche - Legge 15.11.1975 n. 589 516 a 3.098 (Art. 26, 1 comma, della Legge 963/65, come sostituito dall Art. 8 della Legge n. 381/1988) Concessionario Riscossione Tributi. P.M.R. pari a 1.032 (attrezzi e pescato)(art. 27 della Legge 963/65 e succ. modifiche) La Legge 15 novembre 1975, n. 589 ha così disposto: "Articolo unico. - Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all'art. 12 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, è equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne" Esercitare la pesca dilettantisticosportiva senza il versamento delle tesse di concessione regionale. Art. 1 della Legge Regionale Veneto 13.03.2009 nr. 4 - Art. 28 19 - Art. 22, 2 comma, del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 (*) (**) Vedi modifiche riportate dalla L.R. nr. 4/2009 (*) Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale Veneto 13.03.2009 nr. 4 (che ha modificato l'art. 9 della L.R. nr. 19/1998), per i residenti in Veneto, la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dalla attestazione del versamento della tassa di concessione regionale, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonchè la causale del versamento; le ricevute del versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo. (**) La stessa cosa si applica nei confronti della medesima pesca dilettantistico-sportiva nei confronti di cittadini italiani residenti all'estero e di pescatori stranieri (Art. 3 della Legge Regionale Veneto 13.03.2009 nr. 4, che ha modificato l'art. 11 della L.R. nr. 19/1998)(questi ultimi con la limitazione temporale di tre mesi).

MODI DI PESCA. Pesca con l'ausilio di fonti luminose. Artt. 10 e 12, 1 comma, del Pesca con le mani. Artt. 10 e 12, 1 comma, del Pesca a strappo. Artt. 10 e 12, 1 comma, del MATERIE ESPLODENTI. Pesca mediante l'uso di materiale esplodente, di corrente elettrica o di sostanze atte a stordire o a catturare organismi acquatici, ovvero raccolta o commercio di organismi acquatici uccisi, catturati o storditi mediante l'uso di materiali esplodenti, corrente elettrica o altro. Artt. 10 e 12, 2 comma, del - Art. 12, 1 comma, della L.R. Informare anche l'autorità Giudiziaria per i reati di propria competenza NOVELLAME O SEMINA. Pesca di pesce novello o in tempo di divieto per scopi scientifici o di piscicoltura senza l'autorizzazione obbligatoria o senza l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute. Artt. 28, 30 e 31 del R.P. 93/33474 del - Art. 13 della L.R., se non costituisce reato Modalità di misurazione: Art. 13, 4 comma, della L.R. - Art. 28, 3 comma, del R.P. 93/33474 del Pesca, compravendita, detenzione e smercio in pubblici esercizi di pesci o molluschi di misura inferiore a quella consentita. Art. 31 del R.P. 93/33474 del 1998 - Art. 13 della L.R. - Art. 16, 1 comma, del R.D. 22.11.1914 nr. 1486, se non costituisce reato Modalità di misurazione: Art. 13, 4 comma, della L.R. - Art. 28, 3 comma, del R.P. 93/33474 del Trasporto, pesca o detenzione in ACQUE INTERNE di molluschi di misura inferiore a quella consentita (SEMINA). Art. 26 del R.P. 93/33474 del 1998 - Art. 13 della L.R. - Art. 16, 1 comma, del R.D. 22.11.1914 nr. 1486 103 a 1.103 di (Art. 33, 4 comma, della L.R. 28.04.1998 nr. 19), se non costituisce reato 206 (pescato e mezzi) (Art. 33, 4 comma, Modalità di misurazione: Art. 13, 4 comma, della L.R. - Art. 28, 3 comma, del R.P. 93/33474 del PESCA A STRASCICO.

Utilizzo di reti per la pesca a strascico in acque interne (fiumi, laghi, torrenti, lagune). Art. 7 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 - Art. 12, 5 comma, del pesca PASTURAZIONE. Pasturazione eseguita con il sangue, con miscele contenenti sangue, con interiora di animali, o con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci. Art. 7, 4 comma, del R.P. PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI. Infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi bivalvi senza l'autorizzazione prevista dal regolamento provinciale. Pesca o raccolta delle vongole o crostacei nelle acque interne della Provincia di Rovigo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione o in difformità delle prescrizioni in essa contenute. Regolamento Provinciale nr. 93/334747 del, succ. mod. dal Reg. Prov. nr. 2/4149 del 10.02.1999 - Art. 25 del Regolamento Art. 25 del R.P. 93/33474 del - Ordinanze del Presidente della Provincia di Rovigo 103 a 1.103 di (Art. 33, 4 comma, della L.R. 28.04.1998 nr. 19) 103 a 1.103 di (Art. 33, 4 comma, della L.R. 28.04.1998 nr. 19) 206 206 (pescato e mezzi) (Art. 33, 4 comma, (pescato e mezzi) (Art. 33, 4 comma, Pesca professionale delle vongole di quantitativi superiori a quelli autorizzati. Art. 25, 3 comma, del R.P. 93/33474 del - Ordinanze del Presidente della Provincia di Rovigo della ) Pescare molluschi bivalvi in zone della Regione vietate o non consentite. Delibera della Giunta Regionale nr. 2728 del 21.07.1998 - Art. 6 del R.R. 20.07.1989 nr. 3 - Regolamenti provinciali da adottare della ) (attrezzi e pescato) (Artt. 13 e 20 Legge 689/81) Zone vietate: foci dei fiumi e canali a mare, scarici idrici, parte della Laguna di Venezia, zona entro i 500 metri dalla costa Raccolta dei molluschi bivalvi con esercizio della pesca subacquea. Art. 25, 6 comma, del R.P. della ) PESCA SPORTIVA. Pesca sportiva con barca non ancorata e ferma. Artt. 16, 19, 22 del R.P. 93/33474 del della )

Esercizio della pesca dilettantistica e sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua all'interno di aree di proprietà privata, senza l'autorizzazione della Art. 39 del R.P. 93/33474 del 1998 della ) PESCA SUBACQUEA. Ogni violazione alle norme sulla pesca subacquea. Pesca subacquea esercitata al di fuori delle acque marittime interne. Art. 24 del R.P. 93/33474 del 1998 - Art. 28, 2 e 3 comma, della L.R. Art. 24, 1 comma, del R.P. - Art. 28, 2 e 3 comma, della della ) della ) Pesca subacquea esercitata da pescatori che non hanno compiuto il 18 anno di età. Art. 24, 1 comma, del R.P. - Art. 28, 2 e 3 comma, della della ) Pesca subacquea esercitata senza avere il Patentino Subacqueo. Art. 24, 1 comma, del R.P. - Art. 28, 2 e 3 comma, della della ) Pesca sportiva subacquea con l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione o comunque non esercitata esclusivamente in apnea. Pesca subacquea effettuata in orario non consentito (ore notturne). Art. 24 del R.P. 93/33474 del 1998 - Art. 28, 2 e 3 comma, della L.R. Art. 24, 2 comma, del R.P. - Art. 28, 2 e 3 comma, della della ) della ) (apparecchi di respirazione) (Art. 10 del R.P. del 1998 - Artt. 13 e 20 Legge 689/81) La pesca subacquea deve essere esercitata in apnea La pesca subacquea può essere esercitata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto Pesca subacquea effettuata in zone non consentite o vietate. Art. 24, 3 comma, del R.P. - Art. 28, 2 e 3 comma, della della ) E' vietata la pesca subacquea a distanza inferiore a mt. 100: dagli impianti di acquacoltura e piscicoltura (comma 3/b); dalle barche o natanti ancorati (comma 3/c); dalle opere portuali esterne o dai segnali marittimi (comma 3/d) Pesca subacquea senza l'ausilio dei prescritti segnali. Art. 24, 4 comma, del R.P. - Art. 28 19 della ) In immersione si deve segnalare la propria presenza mediante galleggiante di colore con bandierina rossa con striscia bianca, visibile a mt. 300, anche se collocato sulla barca-appoggio Pesca subacquea con fucile armato prima di entrare in acqua. Art. 24, 5 comma, del R.P. - Art. 28 19 della )

Pesca subacquea nelle acque del fiume Po e sue diramazioni (18) e della zona "B" (21). Art. 18, 2 comma, e 21 del 1998 - Art. 28, 2 comma, della della ) QUANTITATIVI DEL PESCATO. Pesca sportiva di quantitativi superiori ai kg. 5 di pescato giornaliero a persona. Art. 8 del RANE. Cattura di tutte le specie di rane nei mesi di marzo, aprile e maggio effettuata da pescatori titolari di licenza di pesca. Art. 44, 1 comma, lettera a), del 1998 della ) Cattura giornaliera, per persona, di un quantitativo superiore a kg. 1 di rane adulte. Art. 44, 1 comma, lettera b), del 1998 della ) Cattura delle rane durante la notte, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole. Art. 44, 1 comma, lettera c), del 1998 della ) Cattura delle rane senza licenza o autorizzazione di pesca o con l'utilizzo di lenze diverse. Art. 44, 2 comma, del R.P. della ) Gli attrezzi consentiti sono: fiocco di lana o seta grezza tipo "bocon", pallina in sughero, plastica o materiale diverso RETI DA PESCA. Pesca professionale con reti da posta stagionali senza contrassegni visibili diurni e notturni luminosi. Attrezzi da pesca professionali collocati in acqua - qualora non usati al momento del controllo - senza il contrassegno riportante il numero della licenza tipo "A" o non segnalati in superficie da galleggianti di colore bianco. Art. 10, 3 comma, del R.P. 93/33474 del - Artt. 17, 20, 23 del R.P. del 1998 Art. 10, 3 comma, del R.P. 93/33474 del - Artt. 17, 20, 23 del R.P. del 1998 (attrezzi) (Artt. 13 e 20 della Legge 689/81), in caso di pericolo per la navigazione (attrezzi) (Artt. 13 e 20 della Legge 689/81), in caso di pericolo per la navigazione Concorre anche con i reati di cui agli articoli 1218, 2 comma, e 1231del C.D.N., in caso di pericolo alla navigazione Concorre anche con i reati di cui agli articoli 1218, 2 comma, e 1231del C.D.N., in caso di pericolo alla navigazione SALMONIDI.

Pesca dei salmonidi in tempi vietati (dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo) e delle altre specie in tempi vietati. Art. 14, 1 comma, lettera a), della L.R. 28.04.1998 nr. 19 - Art. 29 del R.P. 93/33474 del SEMINA. Semina o immissione o reimmissione di materiale ittico senza la obbligatoria autorizzazione della Provincia (*). Art. 31 del R.P. del 1998 - Art. 12, 6 comma, della - Art. 16, 1 comma, del R.D. 22.11.1914 nr. 1486 516 a 1.549 di (Art. 33, 5 comma, - Sanzione raddoppiata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone 516,33 Le misure minime sono quelle riportate nell'art. 13 della L.R. e nell'art. 28 del Semina di specie autoctona senza autorizzazione. Semina di specie non autoctona. Art. 12, 6 comma, della Art. 12, 6 comma, della 516 a 1.549 di (Art. 33, 5 comma, 1.032 a 3.098 (Art. 33, 5 comma, 516,33 1.032 Le misure minime sono quelle riportate nell'art. 13 della L.R. e nell'art. 28 del Le misure minime sono quelle riportate nell'art. 13 della L.R. e nell'art. 28 del (*) Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Veneto 13.03.2009 nr. 4, si è modificato il comma 6 dell'art. 12 della L.R. nr. 19/1998), che ora dice: "E' vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Provincia". TEMPI VIETATI. Pesca in tempi vietati o non consentiti. Art. 14 della L.R. - Art. 29 del TESSERINO REGIONALE. Pesca senza essere in possesso del tesserino regionale, ove previsto, rilasciato dalla Provincia, ovvero, senza aver annotato sullo stesso la gionata di pesca. Art. 9, 2 comma (acque salmonicole), della L.R. 50 a 300 (Art. 33, 2 comma, 51 VONGOLARA. Pesca con l'attrezzo da pesca denominato "vongolara" del quale è proibito l'uso nell'ambito lagunare. Art. 7 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 - Artt. 10 e 25, 4 comma, del R.P. 93/33474 del

VONGOLE E MOLLUSCHI BIVALVI. Pesca delle vongole con mezzi meccanici, ovvero con attrezzi vietati dal Regolamento Provinciale (es. rampone con denti). Art. 7 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 - Artt. 10 e 25 del Pesca delle vongole con attrezzi consentiti ma usati in difformità dalle prescrizioni del Regolamento Provinciale (es. cassa senza denti con compressore). Art. 7 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 - Artt. 10 e 25 del pesca Pesca in laguna con attrezzo da pesca del tipo gabbia metallica con rete terminale, denominato "giostra", non consentito in ambito lagunare. Utilizzo di attrezzi per la pesca dei molluschi con l'ausilio di mezzi o strumenti meccanici nelle acque della zona "C". Art. 7 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 - Artt. 10 e 25 del - Art. 9, 1 comma, del R.D. 22.11.1914 nr. 1486 Art. 25, 4 comma, del R.P. 93/33474 del - Art. 7 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 pesca ZONE DI PESCA. Pesca in acque racchiuse, ove il pesce è detenuto a scopo di allevamento, con divieto segnalato da apposite tabelle. Art. 33, 2 comma, del R.D. 08.10.1931 nr. 1604 - Art. 32 della L.R. 28.04.1998 nr. 19 - Artt. 34 e ss. del reclusione sino a 3 anni o multa da 30 a 516 di (Artt. 624 e 625, nr. 7, del C.P.) Procura della Repubblica presso il Tribunale (mezzi e pescato) (Art. 354 del C.P.P.) - Arresto: facoltativo in flagranza (Art. 380, 2 comma, lettera g), del C.P.P.) Pescare in zone vietate, ovvero, in zone di divieto di pesca individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta Ittica Provinciale. Art. 6 del - Artt. 5, 5 comma (zone di divieto), 17 (diritti esclusivi di pesca) e 18 (pesca in acque di bonifica) della L.R. ZONE DI PESCA DELLE VONGOLE. Sottrarre o esportare, senza il consenso dell'avente diritto, molluschi bivalvi oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitando la pesca all'interno di concessioni. Regolamento Provinciale nr. 93/334747 del, succ. mod. dal Reg. Prov. nr. 2/4149 del 10.02.1999 - Art. 25 del Regolamento 103 a 1.103 di (Art. 33, 4 comma, della L.R. 28.04.1998 nr. 19) 206 (pescato e mezzi) (Art. 33, 4 comma, Vedi Cassazione Penale, Sez. II, nr. 1606 del 1996: non è applicabile il reato di furto, se la concessioni sia aperta e non chiusa mediante sbarramenti naturali o artificiali

Sottrarre o esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, mediante attrezzi fissi o mobili, sia con azione diretta su tali attrezzi, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto. Art. 15, 1 comma, lettera e), della Legge 963/1965 e succ. modifiche Arresto da 1 mese a 1 anno o Ammenda da 516 a 3.098 (Art. 24, 3 comma, della Legge 963/65 e succ. mod.) Procura della Repubblica presso il Tribunale. Oblazione ammessa ex art. 162 bis C.P. (attrezzi e pescato)(art. 25 della Legge 963/65 e succ. modifiche) Vedi Cassazione Penale, Sez. II, nr. 1606 del 1996: non è applicabile il reato di furto Sottrarre o asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto. Art. 15, 1 comma, lettera e), della Legge 963/1965 e succ. modifiche Arresto da 1 mese a 1 anno o Ammenda da 516 a 3.098 (Art. 24, 3 comma, della Legge 963/65 e succ. mod.) Procura della Repubblica presso il Tribunale. Oblazione ammessa ex art. 162 bis C.P. (mezzi e pescato) (Art. 354 del C.P.P.) - Arresto: facoltativo in flagranza (Art. 380, 2 comma, lettera g), del C.P.P.)