REGOLAMENTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO PICCOLO DI MONTICCHIO L.R. N. 28/94

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REGOLAMENTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO PICCOLO DI MONTICCHIO L.R. N. 28/94 Approvato con deliberazione Consiliare n. 128 del 25.07.1996 Pag. 1 di 16

SCHEDA RIASSUNTIVA RELATIVA ALLA RISERVA NATURALE LAGO PICCOLO DI MONTICCHIO E P.F.R. TIPOLOGIA: 1183/84) COMUNE: ALTITUDINE: Riserva Naturale regionale D.P.G.R. Atella SUPERFICIE: Ha 187 CARTOGRAFIA: PROPRIET A': ALTRE FORME DI TUTELA:. Paesistico AMBIENTE: da m. 658 a m. l.020 s.l.m. Fg.187 IV N.E. MELFI Regione Basilicata Vincolo Paesistico L.431/85 Piano D.M.18.4.1985 L area comprende il Lago Piccolo di Monticchio e parte delle pareti orientali e meridionali della omonima Caldera sviluppatasi sul versante occidentale dell'edificio vulcanico del Vulture. Caratterizzata da una lussureggiante vegetazione con prevalenza di latifoglie che ricopre i suoli bruni e gli antisuoli che poggiano sui tufi scuri e sui materiali craterici che vi affiorano. FLORA: Le peculiarità ambientali di questa area sono dovute in particolare alla sua fitta vegetazione costituita da una rigogliosa faggeta colonnare situata a soli 650 metri s.l.m. dovuta alle particolarissime condizioni microclimatiche che si vengono a determinare in questa zona del cratere vulcanico. Assieme al Faggio si rileva la presenza del Cerro, dell Acero, del Leccio e del Castagno che forniscono nel loro insieme una copertura vegetale ampia e luminosa che agevola lo sviluppo di un vario sotto bosco sia di specie erbacee che arbustive. FAUNA: Pure se caratterizzata da dimensioni ridotte e con una copertura interamente boscata, l habitat si presta ad ospitare molte specie di vero interesse naturalistico quali ad esempio: lo Sparviero e l Astore, il Cuculo, il Picchio Verde, il Picchio Rosso maggiore e mezzano, varie specie di Chirotteri, il Ghiro, il Quercino, il Moscardino, il tasso e la Faina. Da segnalare anche la presenza di una farfalla, la Bramea, scoperta in questa area per la prima volta nel 1963 dall enternologo Hartig. Pag. 2 di 16

ART. 1 Finalità 1. Il Presente Regolamento disciplina le modalità di tutela e di fruizione della Riserva Naturale del Lago Piccolo di Monticchio istituita con D.P.G.R. n.1183/84, ai sensi della L.R. 22.5.1980, n.42., La Riserva Naturale di Monticchio, ai sensi dell art.4, comma 2 della Legge 28.6.1994, n 28 è classificata Riserva Naturale speciale. ART. 2 Accesso 1. L accesso alla Riserva Naturale, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento, è libero e consentito tutti i giorni, ai singoli, alle comitive, alle scolaresche e ai gruppi comunque organizzati. Le visite devono svolgersi esclusivamente lungo le strade, ì percorsi, i sentieri esistenti e nelle aree per le quali non esistono divieti particolari, ai sensi dell art. 31 del presente Regolamento. ART. 3 Circolazione dei mezzi motorizzati 1. La circolazione con mezzi motorizzati è consentita solo lungo la strada statale n. 167 e la strada Provinciale n.43. 2. La strada circumlacuale è da ritenersi zona a traffico limitato, pertanto, è vietato sia la circolazione che la sosta degli autoveicoli.. La circolazione degli stessi è consentita unicamente per accedere alle aree di parcheggio annessi ai locali pubblici ivi localizzati. 3. E vietato compiere percorsi fuoristrada e percorrere strade e sentieri preclusi al traffico 4. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2: a) i mezzi di servizio e quelli autorizzati; b) i mezzi delle pubbliche amministrazioni; c) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività silvocolturali; d) i mezzi impiegati nelle sistemazioni e opere idrauliche e forestali, nonchè nelle operazioni di pronto intervento e antincendio. 5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L 25.000 a L. 250.000. Pag. 3 di 16

ART.4 Circolazione dei veicoli non motorizzati 1. La circolazione dei veicoli non motorizzati è consentita solo lungo le strade e i sentieri. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L.25.000 a L. 250.000. ART.5 Abbandono di rifiuti 1. E vietato l abbandono anche temporaneo di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, bevande e da pic-nic al di fuori degli appositi contenitori. 2. Le violazioni della norma di cui al comma l comportano la sanzione amministrativa da L.5.000 a L. 50.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore invitato dall agente accertatore non provveda alla rimozione dei rifiuti. ART. 6 Lavaggio di stoviglie e automezzi 1. Il lavaggio di stoviglie, biancheria e automezzi nelle acque sorgive, torrentizie e lacuali è vietato. 2. La violazione della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L 5.000 a L. 50.000. ART.7 Accensione di fuochi 1. L accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell anno. Sono altresì vietati fuochi pirotecnici. 2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate dalla Provincia è ammesso l uso di fornelli da campo e di attrezzatura per la cottura dei cibi. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Pag. 4 di 16

ART.8 Raccolta della flora spontanea 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento, la detenzione e la vendita anche di parti della flora erbacea e arbustiva sono vietati. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma l, qualora si renda necessario prelevare o raccogliere per scopi scientifici o di studio, esemplari di piante appartenenti alla flora erbacea e arbustiva, gli istituti, i ricercatori e gli esperti interessati a tali attività dovranno chiedere l autorizzazione alla Provincia. 3. Le violazioni della norma di cui al comma l con riferimento alle specie individuate ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 comportano la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto e da L.5.000 a L. 50.000 nel caso delle altre specie. ART.9 Raccolta dei funghi e tartufi 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei anche non commestibili e dei tartufi, sono vietati ai sensi della L.23 agosto 1993, n.352 e delle leggi regionali in materia. 2. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalla L.352/l993 e dalle leggi regionali in materia. ART.10 Raccolta dei prodotti del sottobosco e di frutti 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei prodotti del sottobosco sono vietati. 2. La raccolta e la commercializzazione delle castagne e di altri frutti e dei prodotti del sotto bosco è consentita solo al proprietario e alle persone autorizzate dallo stesso. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 più L. 20.000 per ogni Kg di prodotti o frutti raccolti e la confisca degli stessi. Pag. 5 di 16

ART.11 Uso di prodotti per la disinfestazione e la derattizzazione 1. La disinfestazione e la derattizzazione dell area della Riserva Naturale sono vietate. 2. Qualora si rendesse necessario per la tutela della pubblica incolumità, per il controllo della proliferazione di alcune specie o in generale, per ragioni connesse al riequilibrio dell ecosistema, in deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito al personale incaricato procedere alle operazioni di disinfestazione. In tale caso è fatto obbligo al personale incaricato di utilizzare solo prodotti ad alta biodegradabilità e caratterizzati da bassa tossicità. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati devono essere controllate e attestate dagli organismi sanitari competenti. ART.12 Immissione di nuove specie animali e vegetali 1. E vietato immettere esemplari di animali e vegetali estranei alla fauna e alla flora autoctona. 2. Qualora per motivi scientifici o di sperimentazione, si rendesse necessario reintrodurre specie estinte, dette immissioni dovranno essere autorizzate dalla Provincia, sentito l I.N.F.S. di Bologna, nel caso di immissione di selvaggina. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 più L.500.000 per ogni esemplare introdotto. 4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. ART. 13 Asportazione di rocce e minerali 1. L asportazione e il danneggiamento di rocce e di minerali sono vietati. 2. Le violazioni della norma di cui al comma l comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 più L.5.000 per ogni esemplare asportato o danneggiato. Pag. 6 di 16

ART. 14 Asportazione e danneggiamento di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico 1. L asportazione e il danneggiamento di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico, nonchè il calco e il danneggiamento delle incisioni rupestri, sono vietati. 2. E vietato, altresì, l imbrattamento delle superfici e delle pareti rocciose, anche a scopo di segnalazione. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano l applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato. 4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000. ART. 15 Introduzione di cani 1. E consentita l introduzione di cani, purchè al guinzaglio e sotto la stretta sorveglianza del proprietario. 2. E consentito l uso di cani addestrati durante le operazioni di soccorso sotto il controllo diretto del relativo operatore. 3. La presenza di cani da guardia nelle pertinenze di fabbricati non provvisti di recinzione è consentita purchè i cani vengano tenuti legati e sotto il controllo del proprietario e la loro presenza segnalata da appositi cartelli 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare. ART. 16 Attività ludico-sportive 1. Le attività sportive, ludiche e ricreative sono consentite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualora queste presuppongano un afflusso notevole di persone, il loro svolgimento è subordinato all autorizzazione della Provincia. 2. L uso di cavalli e di biciclette, queste ultime anche da montagna, è consentito solo lungo le strade e i sentieri esistenti. Pag. 7 di 16

3. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. ART. 17 Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale 1. Il disturbo della quiete, dell'ambiente naturale e le molestie alla fauna, sono vietati. 2. E' vietato, in particolare, usare o tenere in funzione apparecchiature acustiche e non, con o senza amplificazione del suono, a livelli di emissione acustica tali da arrecare disturbo alla quiete ed alla fauna. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. ART. 18 Attività cine-fotografica 1. L attività fotografica e la ripresa di filmati all esterno, a livello professionale e amatoriale, sono consentite senza l uso di proiettori luminosi e quando non danneggino l ambiente interessato e non arrechino disturbo e oggettivo pericolo alle attività di nidificazione e di riproduzione degli animali. 2. L esercizio dell attività professionale a scopo divulgativo è subordinato all autorizzazione della Provincia, previo assenso di eventuali altri enti competenti. L operatore è tenuto a consegnare alla Provincia una copia del materiale prodotto e a garanzia di ciò, versa una cauzione pari al 10% del valore stimato del materiale prodotto che sarà poi restituita dalla Provincia medesima alla consegna del materiale. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L.25.000 a L. 250.000. ART. 19 Cartelli pubblicitari 1. L installazione di cartelli e l apposizione di manifesti pubblicitari sono vietati. 2. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre a L. 10.000 per ogni manifesto affisso. Pag. 8 di 16

ART. 20 Danneggiamenti 1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della Riserva Naturale comporta l applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L.250.000, oltre alla facoltà della Provincia di rivalersi dei danni subiti. ART. 21 Visite per comitive 1. E consentita la sosta dei mezzi di trasporto dei singoli e dei gruppi di visitatori lungo la strada di accesso alla Badia purchè ciò non ostacoli o crei intralcio alla circolazione stradale. 2. Le violazioni delle norme di cui al comma l, oltre alle sanzioni previste dal Codice della strada, comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 ed è applicabile ai singoli partecipanti e agli organizzatori che ne rispondono in solido. ART. 22 Campeggio 1. Sul territorio della Riserva Naturale è vietato il campeggio anche temporaneo, con tende o qualsiasi altro mezzo di soggiorno. 6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni tenda o altro mezzo montato per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza abusiva. ART. 23 Pascolo di animali 1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato. 2. La violazione della norma di cui al presente articolo comporta l applicazione della sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni capo di bestiame. ART. 24 Esercizio della caccia e della pesca 1. L esercizio venatorio all interno della Riserva è vietato. Pag. 9 di 16

2. L esercizio della pesca dilettantistica nelle acque della Riserva naturale è consentito nel rispetto delle vigenti leggi. La Provincia si riserva la facoltà di disporre limitazioni, divieti e altre prescrizioni in relazione alla specificità dell ecosistema lacustre. 3. Sono in ogni caso proibite, sotto qualsiasi forma, gare di pesca o simili manifestazioni a carattere agonistico, anche se con la previsione del rilascio del pescato in libertà. 4. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano l applicazione degli artt. 21 lett.b) e 30 lett.d) e le altre norme eventualmente trasgredite della L.11.02.1992, n.157 oltre alla facoltà della Provincia di rivalersi dei danni subiti. 5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L 30.000 a L 300.000 oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di pesca. ART. 25 Navigazione 1. Nelle acque della Riserva Naturale è vietata la navigazione a tutte le imbarcazioni a motore di qualsiasi tipo. 2. Nelle stesse acque è consentita la navigazione alle sole imbarcazioni a remi e ai pedalò purchè il loro numero non superi le 9 imbarcazioni in navigazione contemporaneamente. 3. L autorizzazione per la navigazione, che può essere richiesta per una sola imbarcazione a remi, è rilasciata dalla Provincia con i criteri e i limiti di seguito indicati: le autorizzazioni hanno durata annuale; le domande devono essere presentate dai richiedenti entro il 28 febbraio di ogni anno; il numero di autorizzazioni annuali che la Provincia può rilasciare non può essere superiore a venti; 4. In caso di presentazione di un numero di domande superiore al numero di autorizzazioni che la Provincia può rilasciare per quell anno, per il rilascio delle autorizzazioni si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: tipologia dei natanti e loro impatto ambientale; ordine cronologico di presentazione delle domande; 5. Eventuali procedimenti a carico dei richiedenti per violazioni alle norme del presente regolamento, costituiscono motivo di diniego dell Pag. 10 di 16

autorizzazione. 6. E vietato il parcheggio di natanti al di fuori delle aree a ciò destinate il numero dei quali non può essere superiore al numero di natanti autorizzato. 7. Al fine di tutelare la flora presente sulle sponde e per prevenire l erosione delle stesse durante la navigazione, le imbarcazioni devono tenersi almeno a 25 metri di distanza dalla riva. E consentito oltrepassare tale limite minimo solo per le partenze e gli attracchi. 8. La Giunta Provinciale, al fine di perseguire una più efficace tutela dell ecosistema lacuale, può limitare il numero complessivo delle autorizzazioni annuali, il numero di imbarcazioni in navigazione contemporanea di cui al comma 2 e modificare, aumentandola, la distanza di rispetto dalle rive di cui al comma 5, del presente articolo. 9. Le violazioni della norma di cui al comma 1del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 250.000 a L 2.500.000 e la revoca di eventuali autorizzazioni. 10. Le violazioni della norma di cui al comma 2 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L 25.000 a L 250.000 e la sospensione della autorizzazione della durata di mesi 3. 11. Le violazioni delle norme di cui al comma 4 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 100.000 a L 1.000.000 per ogni natante abusivo e la sospensione di un mese dell autorizzazione. 12. Le violazioni delle norme di cui al comma 5 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L 25.000 a L. 250.000 e la sospensione dell autorizzazione per la durata di giorni 15. ART. 26 Esercizio dell'attività di noleggio di natanti non a motore 1. L esercizio dell attività di noleggio di natanti non a motore nelle acque lacuali della Riserva è subordinato all autorizzazione della Provincia e ha durata annuale. 2. Il richiedente deve allegare alla domanda le copie autentiche delle autorizzazioni alla navigazione, della licenza per l esercizio dell attività di noleggio di natanti e i documenti relativi all omologazione dei mezzi che intende utilizzare, rilasciati dai rispettivi Uffici competenti oltre alla documentazione tecnica dei natanti che intende utilizzare per l attività di noleggio. 3. Ad ogni richiedente può essere rilasciata l autorizzazione per l utilizzo di un numero massimo di tre delle concessioni disponibili. Pag. 11 di 16

4. E fatto obbligo agli esercenti l attività di noleggio di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel disciplinare allegato all autorizzazione e, in particolare, devono avere cura del luogo in cui esercitano la loro attività e dei pontili utilizzati per le partenze e gli approdi del natanti, il cui materiale, colore e la cui costruzione, devono essere conformi al tipo indicato dalla Provincia e comunque a basso impatto ambientale. 5. Durante la navigazione è vietato disperdere in acqua sostanze, oggetti o materiali, di qualsiasi tipo, che potrebbero arrecare danni alla fauna ittica e alla flora lacuale o che, comunque, possano deturpare l ambiente. 6. Le violazioni della nonna di cui al comma 1 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 2.500.000 a L. 25.000.000. 7. Le violazioni della norma di cui al comma 3 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L.250.000 a L. 2.500.000 per ogni natante abusivo e la sospensione dell autorizzazione per la durata di mesi 1. 8. Le violazioni delle norme previste al comma 4 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000 e la sospensione dell autorizzazione per la durata di un anno oltre alla facoltà della Provincia di rivalersi delle eventuali spese sostenute per il ripristino dei luoghi. 9. Le violazioni delle norme di cui al comma 5 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L 50.000 a L 500.000 ed è applicabile ai singoli occupanti del natante e al noleggiatore, che ne risponde in solido. ART. 27 Commercio ambulante 1. L esercizio del commercio ambulante all interno dell area della Riserva è consentito solo lungo la Strada Statale n. 167 e la Strada Provinciale n. 43. 2. Le violazioni della norma del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 2.500.000. ART. 28 Tabellazione 1. I confini della Riserva Naturale sono indicati a cura della Provincia con Pag. 12 di 16

apposite tabelle. 2. Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro ad una distanza l una dall altra non superiore a 100 metri e comunque in modo che da ognuna di esse risultino visibili le due contigue; in particolare, devono essere tabellate in modo visibile i punti di intersezione del perimetro della Riserva con le strade di accesso ad essa. 3. Le tabelle devono essere collocate su pali di legno ad una altezza compresa tra 2 e 4 metri e devono risultare leggibili ad una distanza di almeno trenta metri. 4. Le tabelle devono essere in legno c mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e devono essere conformi al modello riportato nel disegno allegato al presente Regolamento. 5. E vietato asportare, danneggiare e rimuovere le tabelle. 6. La sistemazione di cartelli indicatori o informativi all interno dell area della Riserva da parte di altri soggetti deve essere autorizzata dalla Provincia. 7. Le violazioni della norma di cui al comma 5 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L.25.000 a L. 250.000 per ogni tabella rimossa o danneggiata, oltre alla facoltà della Provincia di rivalersi del danni subiti. ART. 29 Taglio dei boschi, delle piante e attività silvocolturali 1. Il taglio dei boschi, di piante e ogni attività silvocolturale sono vietati. 2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, è consentito al personale incaricato di procedere alle operazioni di potatura, taglio e di ogni altro intervento, solo quando questi interventi si rendono necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ragioni fitosanitarie e, comunque, dopo che l Ente o l Ufficio a cui fanno capo hanno provveduto a segnalare preventivamente gli interventi necessari e ottenuta la necessaria autorizzazione della Provincia. ART. 30 Aree di sosta e Pic-nic 1. La Provincia, per consentire una più razionale fruizione della Riserva Naturale da parte dei visitatori, può autorizzare, compatibilmente con le esigenze prioritarie della tutela e della conservazione dell ambiente naturale, la realizzazione di aree di sosta e di pic-nic. Pag. 13 di 16

ART. 31 Chiusura temporanea di strade e divieto temporaneo di accesso 1. La Provincia può chiudere temporaneamente al transito, ivi compreso quello dei soggetti autorizzati, parte o la totalità delle strade per motivi di sicurezza, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche o per la manutenzione e la salvaguardia delle strade medesime. 2. La chiusura temporanea di cui al comma 1 è decisa d intesa con i comuni interessati e della stessa è data pubblicità con idonea segnaletica. 3. La Provincia può impedire temporaneamente, d intesa con i comuni interessati, l accesso a particolari limitate zone a fini naturalistici, silvicolturali, faunistici e di salvaguardia di particolari emergenze individuate in sintonia con le finalità della Riserva Naturale; tali zone sono indicate con apposite tabelle. 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. ART. 32 Sorveglianza 1. La sorveglianza sul territorio della Riserva Naturale è esercitata dagli agenti appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale e Comunale, dalle guardie, sottufficiali e ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, dagli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria e dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale di cui all art.27 della L.R. 28 giugno 1994, n.28. 2. La Provincia coordina l attività delle guardie volontarie indicate nel comma precedente. 3. Gli addetti ai compiti di vigilanza trasmettono i verbali relativi alle infrazioni amministrative alla Provincia, nonché all Autorità Giudiziaria, ai sensi dell art.24 della L.24.11.1981, n.689, ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa. 4. Nei casi contemplati dal presente Regolamento in cui è prevista la confisca o il sequestro di cose o prodotti, gli ufficiali o gli agenti accertatori devono attenersi alle disposizioni previste dalle leggi dello Stato e da quelle Regionali in materia, in particolare quando procedono alla confisca o al sequestro di frutti o di prodotti soggetti per la loro natura,. ad un rapido deterioramento devono provvedere alla loro vendita e versare il ricavato alla Provincia che terrà tale somma a disposizione della persona cui è contestata l infrazione. Ove si accerti, successivamente, che l illecito non sussiste, il ricavato sarà restituito; se, Pag. 14 di 16

al contrario, l illecito sussiste la somma ricavata sarà trattenuta dalla Provincia che la destinerà alla realizzazione di interventi e opere finalizzati al recupero e al ripristino dell habitat naturale. ART. 33 Procedure 1. Per l accertamento delle violazioni e l applicazione delle Sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano ai sensi della L.R. 36/83 le norme e i principi di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981, n.689. 2. Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono introitate nel Bilancio della Provincia al capitolo ------------- denominato: Somme derivanti dall accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale. 3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni ai sensi degli artt. 21 e 28 del presente Regolamento, sono introitate nel Bilancio della Provincia per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate. 4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata. ART. 34 Deroghe 1. La Provincia può concedere deroghe alle norme previste nel presente Regolamento per fini scientifici, didattici e di studio purchè non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi o Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative e a termine. 2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla sorveglianza. ART. 35 Impatto ambientale delle opere 1. Al fine di ridurre l impatto ambientale delle opere e delle costruzioni private esistenti, la Provincia provvederà ad emanare opportune prescrizioni tecniche a cui le stesse devono essere adeguate e a prevedere adeguati incentivi per i proprietari, sotto forma di contributi, che saranno proporzionati alle spese necessarie per il recupero e all importanza ai fini ambientali del recupero stesso. Pag. 15 di 16

ART. 36 Norma Transitoria 1. Per un periodo transitorio di anni tre, a decorrere dall entrata in vigore del presente Regolamento, è consentita la navigazione a noleggio di una sola barca a motore elettrico nei soli giorni festivi e prefestivi e nel mese di agosto. 2. L autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Provinciale che fissa le prescrizioni per il godimento della stessa e i casi di revoca oltrechè la disciplina del servizio di soccorso al quale è condizionato il rilascio della stessa autorizzazione, soccorso da effettuarsi anche nei giorni nei quali è consentita la sola navigazione a remi. 3. La Giunta Provinciale può revocare, in circostanze di accertati danni ambientali, in qualsiasi momento, l autorizzazione concessa. ART. 37 Norma Finale 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e della L.6.12. 1991, n. 394. Pag. 16 di 16