LE DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO, PER FIGLI A CARICO, PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO, PER REDDITI DI PENSIONE

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Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244 LE DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO, PER FIGLI A CARICO, PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO, PER REDDITI DI PENSIONE Detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato REDDITO COMPLESSIVO richiedente fino a 15.000 800 [110 X (reddito complessivo : 15.000)] Se il rapporto (reddito complessivo : 15.000) è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690; se il rapporto è uguale a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali Esempio:. Se il contribuente coniugato ha un reddito complessivo di 14.000, la detrazione spettante per il coniuge a carico è uguale a: 800 [110 X (14.000 : 15.000)] = 800 (110 X 0.9333) = 800 102,663 = 697,337 = 697,38 richiedente oltre 15.000 e fino a 29.000 29.000 ma non a 29.200 29.200 ma non a 34.700 34.700 ma non a 35.000 35.000 ma non a 35.100 35.100 ma non a 35.200 richiedente oltre 15.000 e fino a 40.000 richiedente oltre 40.000 e fino a 80.000 richiedente oltre 80.000 Ulteriore detrazione spettante 690 ( 690) + 10 = 700 ( 690) + 20 = 710 ( 690) + 30 = 720 ( 690) + 20 = 710 ( 690) + 10 = 700 690 690 X [( 80.000 reddito complessivo) : 40.000] Se il rapporto ( 80.000 reddito complessivo) : 40.000 è uguale a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali 0

Detrazione per carichi di famiglia - Art. 1, comma 6, lettera c) della legge finanziaria 2007 che modifica l art. 12 del TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia) Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge FAMILIARE PER CUI SPETTA LA DETRAZIONE Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i 800 X ( 95.000 reddito complessivo) : 95.000 figli adottivi e gli affidati o affiliati Per ciascun figlio di età 900 X ( 95.000 reddito complessivo) : 95.000 inferiore a tre anni Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi ( 800 + 220) X ( 95.000 reddito complessivo) : 95.000 dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Per il primo figlio in Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il mancanza del coniuge coniuge Per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ( 800 + 200) X ( 95.000 reddito complessivo) : 95.000 ciascun figlio a partire dal primo [1] [1] In presenza di più figli, l importo di 95.000 è aumentato per tutti di 15.000 per ogni figlio successivo al primo (quindi, non considerando il primo figlio) Se il rapporto ( 95.000 reddito complessivo) : 95.000 è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali Per ogni altra persona indicata nell articolo 433 del Codice Civile [2] che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziari (da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione) 750 X [( 80.000 reddito complessivo) : 80.000] Se il rapporto ( 80.000 reddito complessivo) : 80.000 è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete [2] Si tratta di: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

Per i soggetti non residenti in Italia Le detrazioni d imposta per carichi di famiglia, per gli anni 2007, 2008 e 2009, eventualmente, spettano per le persone che non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Con apposito decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell Economia e delle Finanze, individuerà l idonea documentazione da presentare ai fini del riconoscimento delle detrazioni. Nota: Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, e che in detto limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste. L importo della detrazione da riconoscere è legato al reddito complessivo del richiedente. Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione compete a quest ultimo per l intero importo. Se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste.

Detrazione per redditi - Art 1, comma 6, lettera d) della legge finanziaria 2007 che modifica l art. 13 del TUIR (Altre detrazioni) Detrazione per redditi di lavoro dipendente [art. 49 del T.U.I.R. (con esclusione delle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati)] e per redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del T.U.I.R., comma 1, lettere: a) compensi soci cooperative, b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi, c) borse di studio, c-bis) collaboratori, d) remunerazione dei sacerdoti, h-bis) prestazioni pensionistiche complementari, l) compensi per lavori socialmente utili). REDDITO non supera 8.000 è superiore a 8.000 ma non a 15.000 è superiore a 15.000 ma non a 55.000 1.840 ( in ogni caso non può essere inferiore a 690; per i rapporti a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380) 1.338 + [ 502 x ( 15.000 reddito complessivo) : 7.000] 1.338 x ( 55.000 reddito complessivo) : 40.000] Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente è superiore a 23.000 ma ( 1.338 + 10) x ( 55.000 reddito complessivo) : 40.000] non a 24.000 è superiore a 24.000 ma ( 1.338 + 20) x ( 55.000 reddito complessivo) : 40.000] non a 25.000 è superiore a 25.000 ma ( 1.338 + 30) x ( 55.000 reddito complessivo) : 40.000] non a 26.000 è superiore a 26.000 ma ( 1.338 + 40) x ( 55.000 reddito complessivo) : 40.000] non a 27.700 è superiore a 27.700 ma ( 1.338 + 25) x ( 55.000 reddito complessivo) : 40.000] non a 28.000 La detrazione è rapportata al periodo di lavoro dell anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 del T.U.I.R., lettere: e) attività intramuraria personale SSN, f) gettoni di presenza, g) indennità dei membri del parlamento nazionale ed europeo, per carche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi, h) rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione previdenziale, i) altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro; per redditi di lavoro autonomo (art. 53 del T.U.I.R.), per redditi imprese minori (art. 66 del T.U.I.R.) e per redditi diversi (art. 67 del T.U.I.R., lettere: i) attività commerciale non esercitata abitualmente, l) attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Le detrazioni non sono cumulabili tra loro. REDDITO 1.104 non supera 4.800 è superiore 4.800 ma 1.104 x ( 55.000 reddito complessivo): 50.200 non a 55.000 Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR) REDDITO 1.725 (in ogni caso non può essere inferiore a 690) non supera 7.500 è superiore 7.500 ma 1.255 + [ 470 x ( 15.000 reddito complessivo): 7.500] non a 15.000 è superiore 15.000 ma 1.255 x ( 55.000 reddito complessivo): 40.000 non a 55.000 La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) (di cui all articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR) REDDITO 1.783 (in ogni caso non può essere inferiore a 713) non supera 7.7500 è superiore 7.750 ma 1.297 + [ 486 x ( 15.000 reddito complessivo): 7.250] non a 15.000 è superiore 15.000 ma 1.297 x ( 55.000 reddito complessivo): 40.000] non a 55.000 La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (MODIFICATE LE TABELLE 11 E 12 INPS) Tabella 11 - nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) Tabella 12 - nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) A decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento, con l esclusione delle tabelle 11 e 12. Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell assegno, al pari dei figli minori, hanno diritto anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti. I livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche. Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) REDDITO FAMILIARE IMPORTO ANF ANNUALE Fino a 12.500 1.650 Da 12.501 a 24.000 Da 24.001 a 40.000 L importo di 1.650 decresce di 9,3 per ogni 100 di reddito L importo decresce ulteriormente di 0,5 per ogni 100 di Oltre 40.000 L importo decresce ulteriormente di 2,3 per ogni 100 di, fino ad azzerarsi Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e due figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili) Fino a 12.500 3.100 Da 12.501 a 29.000 L importo di 3.100 decresce di 13 per ogni 100 di reddito Da 29.000 a 40.000 L importo decresce ulteriormente di 0,9 per ogni 100 di Oltre 40.000 L importo decresce ulteriormente di 3,1 per ogni 100 di, fino ad azzerarsi

Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e tre figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili) REDDITO FAMILIARE IMPORTO ANF ANNUALE Fino a 12.500 4.500 Da 12.501 a 34.700 L importo di 4.500 decresce di 11,5 per ogni 100 di reddito Da 34.701 a 40.000 L importo decresce ulteriormente di 1,4 per ogni 100 di Oltre 40.000 L importo decresce ulteriormente di 4,8 per ogni 100 di, fino ad azzerarsi Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e quattro figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili) Fino a 12.500 6.000 Da 12.501 a 21.300 L importo di 6.000 decresce di 5 per ogni 100 di reddito Da 21.301 a 36.100 L importo decresce ulteriormente di 10,5 per ogni 100 di Da 36.101 a 45.000 L importo decresce ulteriormente di 19,6 per ogni 100 di Oltre 45.000 L importo decresce ulteriormente di 6,2 per ogni 100 di, fino ad azzerarsi Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e cinque figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili) Fino a 12.500 7.500 Da 12.501 a 21.300 L importo di 4.500 decresce di 7,5 per ogni 100 di reddito Da 21.301 a 36.100 L importo decresce ulteriormente di 11,2 per ogni 100 di Da 36.101 a 39.000 L importo decresce ulteriormente di 1,6 per ogni 100 di Da 39,001 a 45.000 L importo decresce ulteriormente di 25 per ogni 100 di Oltre 45.000 L importo decresce ulteriormente di 8,8 per ogni 100 di, fino ad azzerarsi Nucleo familiare con entrambi i genitori o il genitore e più di cinque figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili) L importo dell assegno è quello previsto per i nuclei familiari con cinque componenti oltre i genitori o il genitore, maggiorato di un ulteriore 15%, nonché di 660 per ogni componente oltre il quinto Assegno aggiuntivo (nuclei con un solo genitore e tre componenti oltre il genitore) Fino a 14.500 1.000 Oltre 14.000 L importo di 1.000 decresce di 8,6 per ogni 100 di reddito, fino ad azzerarsi Assegno aggiuntivo (nuclei con un solo genitore e quattro componenti oltre il genitore) Fino a 14.500 1.000 Da 14.501 a 53.000 L importo di 1.000 decresce di 1,5 per ogni 100 di reddito Oltre 53.000 L importo decresce ulteriormente di 1,4 per ogni 100 di, fino ad azzerarsi

Assegno aggiuntivo (nuclei con un solo genitore e cinque componenti oltre il genitore) Fino a 21.300 1.550 L importo di 1.550 decresce di 1,6 per ogni 100 di reddito Da 21.301 a 56.000 L importo decresce ulteriormente di 2,5 per ogni 100 di Oltre 56.000, fino ad azzerarsi Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l importo annuale dell assegno deve essere ridotto: (a) in presenza di un solo figlio, di 125 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti (b) in presenza di almeno due figli, di 650 per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.