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COMUNE DI BADIA POLESINE SETTORE TECNICO Ufficio Protezione Civile REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/02/2008 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2012 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2016

INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Finalità ed oggetto Servizio Comunale di Protezione Civile Attività e compiti Tipologia degli eventi Autorità comunale di Protezione Civile Modalità di attuazione Comitato Comunale di Protezione Civile Comitato Comunale di Protezione Civile - Compiti Ufficio Comunale di Protezione Civile - Costituzione Art. 10 Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti Art. 11 Centro Operativo Comunale Art. 12 Funzioni di supporto all emergenza Art. 13 Eventi calamitosi adempimenti Art. 14 Strumenti pianificatori - Definizione Art. 15 Piano Comunale di Protezione Civile Art. 16 Volontariato di Protezione Civile Art. 17 Pubblicità del regolamento Art. 18 Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 1 FINALITA ED OGGETTO Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell Art. 7 del D. L.vo 267/2000 disciplina l organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari. Regola l attività di una apposita organizzazione a livello comunale per assicurare l incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti ad attività dell uomo o per prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura o ad altri Enti. Inoltre forma oggetto del presente regolamento il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l attività dell uomo e in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio. Art. 2 SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile è costituito, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 24.2.1992, n. 225, del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 ed infine leggi regionali n. 58/84, n. 17/98 e n. 11/01, il Servizio Comunale di Protezione Civile, allo scopo di tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Per il conseguimento delle finalità del Servizio Comunale di Protezione Civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile. Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l emergenza o per prevenire l insorgenza di gravi danni all incolumità delle persone, animali e dei beni pubblici e privati. Art. 3 ATTIVITA E COMPITI Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà svolgere ogni attività volta ad assicurare la tutela della integrità dell'incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. A tal fine i componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile, per quanto di loro competenza, nel limite delle risorse umane e tecniche a disposizione, dovranno assicurare: a) il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento; b) tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di

quelle emanate dal Ministero dell Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Veneto nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale organo locale di protezione civile; c) l organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali, delle attività indicate nell Art.3 della Legge 24 Febbraio 1992, n 225, nonché delle attività relative alla pianificazione degli interventi di emergenza. Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI EVENTI Ai fini del presente regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l attività dell uomo, si distinguono in: a) EMERGENZE quando per ubicazione ed estensione circoscritta, per danni limitati alle persone e ai beni possono essere fronteggiati con interventi diretti ed attuabili dagli Organi Comunali. b) CALAMITA quando per intensità, estensione, per i danni gravi alle persone e ai beni debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari e con l intervento di più Enti o organizzazioni extra comunali. Il Piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento. Le micro emergenze, cioè quelle situazioni che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell Ente. Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo o dell evento, valuterà la necessità di attivare il servizio di protezione civile. Art. 5 AUTORITA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Il Sindaco nella sua veste di autorità di governo, è preposto, ai sensi dell art. 15 della Legge 24/02/1992 n 225, alle funzioni di organo locale di protezione civile e provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. L art. 15 della legge 225/92 riconosce il potere del Sindaco di dotare l ente locale di una struttura di Protezione Civile. Il Sindaco è titolare di un pubblico potere e, pertanto, l obiettivo della sua funzione è il pubblico interesse. Come autorità di Protezione Civile il Sindaco è ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta. Di conseguenza al Sindaco, in virtù di altre norme dell ordinamento(d. L.vo 267/200, D.P.R.175/88: D.Lgs 112/98), sono imposti: l adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza; l attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti a fronteggiare l emergenza; la vigilanza sull attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; l utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 6 MODALITA DI ATTUAZIONE Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 3 attraverso una struttura comunale permanente composta da: a) il Comitato Comunale di protezione civile con compiti di indirizzo e supervisione; b) l Ufficio Comunale di protezione civile, con compiti organizzativi; c) il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) con compiti operativi; d) le Associazioni e/o Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con compiti di supporto; Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali così come previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267. In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile. Art. 7 COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Con provvedimento del Sindaco, è istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue: a) Sindaco; b) Assessore alla Protezione Civile; c) Segretario Comunale; d) Responsabile del Settore a cui compete la Protezione Civile; e) Responsabile dell Unità Operativa di Protezione Civile; f) Comandante Polizia Locale; g) Rappresentante del Volontariato di Protezione Civile. Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.), è presieduto dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo o da un suo delegato. Le riunioni del comitato avranno luogo nella sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno una volta all anno. Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile. In caso di urgenza ed in vigenza di calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente. Il Comitato ha la durata di anni 5 ed i componenti possono essere rieletti.

Art. 8 COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COMPITI Il Comitato Comunale di Protezione Civile ha compiti di programmazione, pianificazione ed indirizzo. Inoltre, sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell ambito delle competenze assegnate al comune dalla normativa vigente. Art.9 UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COSTITUZIONE Al fine di coordinare le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze così come descritte nell'art.3 della L.225/92, è costituito, sotto la direzione e la responsabilità del Responsabile del Settore a cui compete la Protezione Civile, l'ufficio Comunale di Protezione Civile. All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti. Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni, e in caso di emergenza, la cooperazione richiesta, con precedenza sugli altri adempimenti. Art.10 UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMPITI L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare: a) lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni tra cui la redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune di Badia Polesine e gli enti interessati nella gestione delle emergenze; b) l'elaborazione e la verifica operativa, di concerto con gli altri enti appartenenti al Servizio Comunale di Protezione Civile, del Piano di Protezione Civile comunale; c) l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali; d) i rapporti con le Associazioni e/o Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile; e) l'organizzazione e la direzione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore, del territorio comunale; f) la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio, almeno una volta all anno; g) l aggiornamento, almeno una volta l anno del Piano Comunale di Protezione Civile; h) l individuazione e l incarico degli uffici competenti per l espletamento di particolari

funzioni di protezione civile. Art. 11 CENTRO OPERATIVO COMUNALE Il Sindaco, al verificarsi dell emergenza nell ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, i responsabili delle Funzioni di Supporto. La sede del Centro Operativo Comunale verrà individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile. In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del Responsabile del Settore a cui compete la Protezione Civile tutte le attrezzature richieste, ritenute necessarie ad operare. Art. 12 FUNZIONI DI SUPPORTO ALL EMERGENZA Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano di Protezione Civile Comunale, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'emergenza. Ogni funzione di supporto è rappresentata dal responsabile che, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato Comunale di Protezione Civile oltrechè in funzione delle direttive provenenti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro della relativa funzione e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso l'ufficio di Protezione Civile, durante l ordinaria attività preparatoria. La nomina dei componenti che risultano dipendenti del comune avverrà con Decreto del Sindaco. La nomina dei componenti che risultano appartenenti ad altri enti dovrà venire ratificata da apposita convenzione redatta a cura dell'ufficio Comunale di Protezione Civile. Eventuali successive modifiche inerenti sia la strutturazione che le competenze delle funzioni di supporto nonché ogni variazione sostanziale relativa alla nomina dei coordinatori delle stesse, saranno ratificate con analogo provvedimento. Art.13 EVENTI CALAMITOSI ADEMPIMENTI All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco per quanto di sua competenza, nel limite delle risorse umane e tecniche a disposizione, quale organo locale di protezione civile, provvede agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale (come previsto dall'art.16 del D.P.R. n.66/81 e dall Art.15

della L.225/92). L attività del Sindaco e dell Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza verrà stabilita all interno del Piano Comunale di Protezione Civile. Art.14 STRUMENTI PIANIFICATORI - DEFINIZIONE Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze coinvolgenti la popolazione del Comune di Badia Polesine (Piano Comunale di Protezione Civile). Il Piano dovra integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale. Art. 15 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Il Piano comunale di protezione civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio comunale, tenendo conto delle risorse a disposizione dell Ente, è uno strumento documentale dinamico. Esso evidenzia la complessa organizzazione di protezione civile attivabile anticipatamente onde poter assicurare tutte quelle predisposizioni che, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall analisi dei rischi ad esso connessi, consentano di fissare le procedure di allertamento e la reperibilità del personale, di indicare i mezzi e le risorse comunali, di costituire squadre di soccorso e di intervento per il ripristino dei servizi essenziali. I contenuti del piano dovranno essere corrispondenti a quanto indicato dalle linee guida Regionali vigenti (D.G.R. n.144 del 04.02.2002) Il Sindaco provvederà, con la collaborazione e la consulenza degli organismi competenti ed, eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del piano comunale di protezione civile che sarà approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno. La variazione dei dati contenuti nel piano soggetti ad aggiornamento periodico non comporta modifica sostanziale al piano succitato, e pertanto sarà effettuata ogni qualvolta sia necessario e non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Tale piano comunale è allegato al presente regolamento e ne costituisce parte integrante.

Art.16 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Il Comune di Badia Polesine riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile. Il Comune di Badia Polesine assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92 e successive modificazioni. Il Comune di Badia Polesine riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio ufficio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni. I rapporti tra le Associazioni di volontariato ed il Comune di Badia Polesine verranno regolamentati secondo quanto previsto dalle leggi in materia di volontariato di Protezione Civile. Art.17 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l Ufficio comunale di protezione civile ed il Centro Operativo Comunale, e ne sarà data pubblicità per via telematica. Copia del presente regolamento viene consegnata al responsabile delle Associazioni di Volontariato di protezione civile locali. Copia del regolamento è inviata ai componenti del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune. Art.18 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGRAZIONI Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonchè alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento comunale per protezione civile precedente, ed ogni disposizione incompatibile con il presente regolamento, contenuta in altri provvedimenti comunali.