Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

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Transcript:

Modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'unione Europea e dei loro familiari e modalità di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei 27 paesi membri dell'unione Europea. Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino. Per familiari si intendono: coniuge; discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge; ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza. - SOGGIORNO FINO A TRE MESI (art. 6 D.Lgs. 30/2007) Il cittadino dell'unione Europea e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell'unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. I familiari con cittadinanza NON dell'unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto di ingresso se previsto). - SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI (art. 7 D.Lgs. 30/2007) Il cittadino dell'unione Europea e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legislativo (art. 9 D.Lgs 30/2007) per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno. La richiesta per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno deve essere presentata presso l Ufficio Servizi Demografici del Comune. Documentazione da presentare per iscriversi in anagrafe, utilizzando il modulo "dichiarazione di residenza", ed ottenere l'attestazione di regolare soggiorno. Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi: quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile; quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*); quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni; quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne; quando mancano i documenti specificati nei punti sotto elencati. Si precisa che sono obbligatori tutti i documenti contrassegnati da un asterisco (*) mentre quelli contrassegnati

da due asterischi (**) sono necessari per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione. A) Per lavoratori subordinati: 1. Documento d'identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti 2. Documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato (contratto di lavoro) (*); 3. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**); B) Per lavoratori autonomi: 2. Documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato (Iscrizione alla CCIAA - Partita IVA - Codice fiscale) (*); 3. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**); C) Per chi è in possesso di idonei mezzi economici: 2. Autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46/47 DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.9 comma 3 lettera b D.Lgs 6/2/2007 n.30 e di disporre per sè stesso e i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate (*); 3. Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi; 4. Assicurazione sanitaria (*): sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza; 5. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**). D) Per gli studenti non lavoratori: 2. Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate; 3. Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi; 4. Certificato di iscrizione ad un Istituto pubblico o privato riconosciuto (*); 5. Assicurazione sanitaria:

6. sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non 7. sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto 8. non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza; 9. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**). E) Per i familiari UE di cittadini di cui ai punti precedenti: 2. Copia degli atti originali di soggiorno, tradotti e legalizzati dall'autorità Consolare italiana nel paese di origini (tranne per i certificati plurilingue), ad esempio: certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente (*); 3. Attestato della richiesta di iscrizione del familiare cittadino dell'unione (*); 4. Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21 enni: dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino UE in possesso di autonomi requisiti di soggiorno (*). Si ricorda che l'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'unione Europea sia un lavoratore ovvero disponga per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno (art. 29 - terzo comma, lettera b) - del D.Lgs. n. 286/1998). F) Per i cittadini di Stati non appartenenti alla UE e familiari di cittadini della Unione Europea: 1. Passaporto valido; 2. Visto di ingresso; 3. Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'unione Europea oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno; 4. Documento che attesti la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue); 5. Attestato della richiesta di iscrizione del familiare cittadino dell'unione. Per i familiari a carico o conviventi nel paese di provenienza o assistiti personalmente dal cittadino UE per gravi motivi di salute (art.3 Dlgs 30/2007): 1. Documento che attesti: la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue), oppure la relazione stabile registrata nel Paese dell'unione; 2. Autodichiarazione del cittadino dell'unione Europea della qualità di familiare a carico o convivente ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'unione avente autonomo diritto di soggiorno; 3. Assicurazione sanitaria: 4. sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non

5. sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto 6. non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza. 7. Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari o conviventi di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate. L'ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario. A conclusione del procedimento anagrafico il richiedente verrà contattato per procedere al ritiro dell'attestazione di soggiorno (si avverte che è necessaria una marca da bollo da 16,00). - CITTADINO UE GIA' ISCRITTO IN ANAGRAFE ALLA DATA DELL'11 APRILE 2007 I cittadini UE già residenti che abbiano presentato (prima dell' 11 Aprile 2007) domanda alla Questura per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e quelli già residenti che non abbiano presentato domanda alla Questura per il rilascio del permesso o della carta di soggiorno e non siano in possesso di un titolo valido di soggiorno devono richiedere la conferma dell'iscrizione anagrafica presso l Ufficio Servizi Demografici - ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE (si avverte che sono necessarie n.2 marche da bollo da 16,00 ciascuna) Il cittadino dell'unione e i suoi familiari che soggiornano legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale possono richiedere al comune di residenza l'attestazione di soggiorno permanente che certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. (Artt. 14 e 16 D.Lgs. 30/07). Sono previsti alcuni casi per cui i soggetti interessati maturano il diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art 15 del Decreto Legislativo n. 30/ 2007). Tale diritto si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. La richiesta per ottenere l'attestazione di soggiorno permanente deve essere presentata presso L Ufficio Servizi Demografici del Comune. - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO Il cittadino UE, lavoratore autonomo o subordinato, conserva il diritto di soggiorno quando: 1. è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio; 2. è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego; 3. è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego; 4. segue un corso di formazione professionale.

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO o Direttiva 2004/38/CE; o Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"; o Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007. o Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.