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Funzione tutoriale e autonomia scolastica L introduzione della funzione tutoriale, con particolare riferimento alla scuola elementare sta determinando un clima di forte preoccupazioni ed ansia tra i docenti per le potenziali ripercussioni sia sugli assetti organizzativi sia su quelli professionali. Per fornire elementi di orientamento la Uil Scuola reputa di fondamentale importanza ricondurre l assunzione di indirizzi e decisioni all interno di un quadro complessivo che tenga adeguatamente conto, insieme alle norme attuative della riforma, legge 53/03, decreto legislativo 59/04 e circolare ministeriale 29/04, i due pilastri che regolano l organizzazione del lavoro dei docenti e la realizzazione del mandato istituzionale delle scuole in regime di autonomia: il contratto collettivo nazionale di lavoro del 24.07.03 il DPR 275/99 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e il decreto ministeriale 234/2000 regolamento recante norme in materia di curriculi nell autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell art. 8 del DPR 275/99. RIFORMA Il tutor svolge la sua funzione per 18 ore nei primi tre anni del percorso scolastico. Ad esso sono assegnate le seguenti funzioni: assistenza tutoriale a ciascun alunno, rapporto con le famiglie, orientamento per le scelte delle attività opzionali, coordinamento delle attività didattiche ed educative, cura della documentazione e percorso formativo. E individuato come tale sulla base di criteri definiti dagli organi collegiali della scuola, con particolare riferimento al ruolo del collegio dei docenti. Per lo svolgimento a regime di tale funzione si rinvia ad una fase successiva anche di natura contrattuale. Non si prefigura come una nuova figura professionale concretizzandosi in una funzione rientrante nel profilo professionale docente.

CONTRATTO Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo relazionali e di ricerca tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell esperienza, didattica, l attività di studio, e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale docente sono definiti nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione, nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell offerta formativa della scuola. Nel rispetto della libertà di insegnamento le istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, a tale fine adottano le forme di flessibilità previste dal regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa, che prevedono tra l altro quanto segue. REGOLAMENTO Articolazione modulare del monte ore annuale di insegnamento di ciascuna disciplina e attività. Definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l unità oraria della lezione e l utilizzo, nell ambito del curricolo obbligatorio degli spazi residui. Attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo anche in relazione agli alunni in situazione di handicap. Articolazione modulare dei gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da classi diverse o da diversi anni di corso. Aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

2 dossier Dal quadro sopra riportato emergono numerose contraddizioni e ambiguità la cui soluzione va a riversarsi nelle scuole in assenza di principi e orientamenti chiari che dovrebbero essere forniti dall amministrazione e rafforzano il senso di instabilità e preoccupazione del personale. Si richiama, solo a titolo di esempio, la contraddizione insita nella funzione di coordinamento delle attività didattiche ed educative, quindi del lavoro degli altri docenti che compongono il team e la salvaguardia della contitolarità didattica dei docenti. Più gravi e con una loro sede di risoluzione sono le problematiche connesse alle invasioni dell ambito contrattuale riferite alla funzione del tutor. Ferme restandole iniziative assunte a livello nazionale (impugnativa sulla circolare, diffida al ministro sulle invasioni dell ambito contrattuale e le assunzioni dei singoli collegi dei docenti attraverso le opportunità offerte dall autonomia) è possibile individuare soluzioni e articolazioni orarie che facciano perno sulle diverse forme di flessibilità al fine di riconoscere la funzione tutoriale, per classi o per gruppi di alunni, all insieme degli insegnanti. Tali soluzioni possono essere molto diverse tra loro in quanto corrispondenti alle esigenze di ciascuna scuola ed alla diversa cultura della collegialità. In tale ambito pubblichiamo modelli di orario già adottati da alcune scuole.

ESEMPIO ORARIO CLASSE A TEMPO PIENO CON 2 DOCENTI TUTOR

ESEMPIO ORARIO CLASSE A TEMPO MODULARE CON 3 DOCENTI TUTOR SEZ A - 30 ORE N.B. Le ore sono articolate in unità oraria di 50 minuti

ESEMPIO ORARIO CLASSE A TEMPO MODULARE CON 3 DOCENTI TUTOR 1B 30 ORE N.B. Le ore sono articolate in unità oraria di 50 minuti

FORMAZIONE Per quanto concerne le questioni connesse alla formazione la Uil - Scuola reputa che gli interventi formativi possano far riferimento a due tipologie organizzative: una definita dall amministrazione o da altri enti contrattualmente preposti alla formazione, qualificati ed accreditati, università, irre, indire, etc; l altra autonomamente definita dalla singola scuola in coerenza con le esigenze del Piano dell Offerta Formativa. Stante l attuale normativa entrambe le modalità hanno uguale titolarità e possono essere prese a riferimento, va ricordato però che anche queste attività rientrano nelle prerogative contrattuali della opportunità di sviluppo e sostegno alla professionalità e non come obbligo di fruizione da parte di alcun docente. Su tutti gli aspetti relativi al tutor, alla individuazione, alla formazione, alla aggregazione, all orario che si determina all interno della scuola è operante presso la Segreteria Nazionale della Uil Scuola un servizio di supporto sia per gli aspetti sindacali che più specificatamente legali attraverso l ufficio legale.