Il rinnovato istituto dell apprendistato. Attuazione del D.lgs. 167/11 «Testo Unico dell apprendistato»

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Il rinnovato istituto dell apprendistato Attuazione del D.lgs. 167/11 «Testo Unico dell apprendistato»

Il nuovo «Testo Unico dell apprendistato» Articolazione tipologie pressoché identica a quella disegnata dal 276/03: Art. 3 «Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale» Art. 4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» Art. 5 «Apprendistato di alta formazione e di ricerca» Il nuovo TU : cambia l assetto di competenze e i ruoli degli attori coinvolti nell attuazione delle tre tipologie individuate; chiarisce target di riferimento, obiettivi formativi di ciascuna tipologia contrattuale, nonché tempi e modi di definizione di aspetti di sistema necessari al pieno funzionamento del ripensato istituto ( Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle Competenze)

Art. 3 «Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale» Finalità formative: acquisizione da parte dell apprendista di una qualifica o di un diploma professionale Target: giovani dai 15 al compimento dei 25 anni Ruolo delle Regioni: E regolato dalle singole Regioni e PA, previa intesa finalizzata alla regolamentazione dei profili formativi in Conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali (art. 3 comma 2)

Art. 4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» Finalità formative: acquisizione da parte dell apprendista di una qualificazione contrattuale Target: giovani dai 18 ai 29 anni Ruolo delle Regioni: all art. 4, c. 3 del T.U., l intervento delle Regioni e P.A. è previsto solo con riferimento all offerta formativa pubblica relativa all acquisizione delle competenze di base e trasversali (120 ore nel triennio) da predisporre nei limiti delle risorse disponibili

Art. 5 «Apprendistato di alta formazione e di ricerca» Finalità formative: acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio universitario e di alta formazione Target: giovani dai 18 ai 29 anni Ruolo delle Regioni: E regolato dalle singole Regioni e PA e dalle istituzioni formative, sentite le parti sociali. In assenza di regolamentazione regionale, può essere regolata per il tramite di intese ad hoc tra impresa e istituzioni formative.

Art. 6 «Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze» Standard formativi: Intesa tra Regioni e PA, MLPS e MIUR entro dodici mesi dalla entrata in vigore del TU per la verifica dei percorsi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione. Standard professionali: definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria. Standard di certificazione delle competenze acquisite: secondo le modalità definite dalle Regioni e PA Repertorio delle professioni: istituito presso il MLPS per armonizzare le diverse qualifiche professionali e per consentire una correlazione tra standard formativi (di competenza delle Regioni) e standard professionali (di competenza delle PS).

Provvedimenti attuativi di livello nazionale 15 marzo 2012: Accordo in Conferenza Stato- Regioni per la regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3, comma 2, del D.lgs.14 settembre 2011, n. 167) 19 aprile 2012: Accordo in Conferenza Stato- Regioni per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato (art. 6, del D.lgs.14 settembre 2011, n. 167) 24 gennaio 2013: Protocollo d Intesa tra MLPS, Regioni e Province Autonome per la promozione e la diffusione dell istituto del nuovo apprendistato

Intesa S/R del 15 marzo 2012 Provvedimenti attuativi di livello nazionale L impianto disegnato si articola su 6 punti che rappresentano il denominatore minimo comune per garantire il livello necessario di confrontabilità dei percorsi formativi in riferimento al conseguimento di un titolo spendibile su tutto il territorio italiano e non solo.

Intesa S/R del 15 marzo 2012 Provvedimenti attuativi di livello nazionale Punto 1: individua nelle figure di cui all art. 18 comma 1, lettera D del D.lgs. 226/05, così come definite dai successivi Accordi in Conferenza Stato Regioni, quelle nazionali di riferimento sulla base delle quali è possibile attivare i contratti. Tali figure possono essere ulteriormente articolate a livello regionale in funzione delle specifiche realtà territoriali. Punto 2: individua ai sensi del comma 2 dell art. 18 D.lgs. 226/05, gli standard minimi formativi, relativi alle competenze tecnico professionali e di base quali riferimento per i percorsi formativi degli apprendisti, così come declinati negli Accordi in Conferenza Stato Regioni del luglio 2011 e del gennaio 2012

Intesa S/R del 15 marzo 2012 Provvedimenti attuativi di livello nazionale Punto 3: le competenze nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale definite nell Allegato 3 dell Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, sono comuni a tutti a tutte le figure individuate nell intesa. Punto 4: i modelli di certificazione delle competenze in esito o intermedie sono quelli definiti in sede di Conferenza Stato Regioni nell accordo di luglio 2011.

Intesa S/R del 15 marzo 2012 Provvedimenti attuativi di livello nazionale Punto 5: monte di ore annue minime di frequenza di attività formative (400 ore), da assolvere internamente o esternamente all azienda purché la formazione sia strutturata in osservanza dell Accordo in Conferenza Stato Regioni del luglio 2011. Punto 6: modalità di erogazione della formazione aziendale stabilite dalla contrattazione collettiva, tenendo conto del Piano formativo dell Apprendista.

Intesa S/R del 19 aprile 2012 Provvedimenti attuativi di livello nazionale L accordo definisce le fasi del processo di certificazione: 1. Identificazione 2. Accertamento/valutazione 3. Attestazione Ed individua standard minimi relativamente a: all oggetto della certificazione (cosa si certifica); ai soggetti autorizzati al rilascio degli attestati (chi certifica); e alle procedure collegate alle tre fasi del processo di certificazione(come si certifica)

Successivi sviluppi della normativa in tema di certificazione delle competenze Provvedimenti attuativi di livello nazionale Legge n. 92 del 28 giugno 2012 di Riforma del mercato del Lavoro, che all articolo 4, commi dal 64 al 68 ha puntato l obiettivo sulla realizzazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze; In attuazione del comma 58 della stessa Legge n. 92 del 2012 è stato emanato il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 che istituisce formalmente il sistema nazionale di certificazione delle competenze; In attuazione dell articolo 6 del dlgs 167 del 11, lo scorso 8 maggio 2013 si è insediato l Organismo delle professioni in apprendistato;

DLGS n. 13 del 16 gennaio 2013 (1/3) Provvedimenti attuativi di livello nazionale L approvazione, dell accordo del 19 aprile 2012 ha rappresentato il primo passaggio dal livello interregionale al livello nazionale dato che consentiva, nelle more della mancanza di un sistema nazionale di certificazione, di essere di riferimento non solo per l apprendistato. Il Dlgs 13/2013 istituendo formalmente il sistema nazionale di certificazione delle competenze, rappresenta la concretizzazione del passaggio al livello nazionale;

DLGS n. 13 del 16 gennaio 2013 (2/3) Provvedimenti attuativi di livello nazionale Definisce i LEP del Sistema nazionale di certificazione, che consta di: Processo di individuazione e validazione delle competenze, relativo agli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali; Procedura di certificazione delle competenze, relativa agli apprendimenti acquisiti in contesti formali Su esplicita richiesta del cittadino, a seguito del processo di cui al primo punto, è possibile entrare nella procedura, di cui al secondo punto, per ottenere la certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali e validate.

Che cosa si certifica DLGS n. 13 del 16 gennaio 2013 (3/3) Si individuano, validano e certificano le competenze: intese come la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale ; come elemento minimo certificabile; capitalizzabili per il raggiungimento di titoli e qualificazioni; il cui possesso risulti comprovato attraverso prove e riscontri; riferite a qualificazioni ricomprese in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione ad EQF ed inclusi nel Repertorio Nazionale dei titoli e delle qualificazioni * (istituito dallo stesso dlgs), poiché rispondenti a specifici requisiti; * Il Repertorio Nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e Formazione professionale,.. e delle qualificazioni professionali, tra cui anche quelle del repertorio, di cui all articolo 6, comma 3 del dlgs 167/2011.. (art. 8, comma 3 del dlgs 13/2013)

DLGS n. 13 del 16 gennaio 2013 I soggetti coinvolti Provvedimenti attuativi di livello nzionale Chi certifica ENTI TITOLARI: amministrazioni pubbliche titolari della regolamentazione dei servizi di Individuazione e validazione e certificazione delle competenze: MIUR per i titoli di studio del sistema scolastico ed universitario; MLPS per le qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi; REGIONI e P.A. per le qualificazioni di loro competenza; Autorità competenti per le qualificazioni delle professioni regolamentate ENTI TITOLATI *: soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati dagli enti titolari ad erogare in tutto o in parte i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, in relazione agli specifici ambiti di loro titolarità. * (incluse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Come si certifica Il dlgs n.13/2013 identifica 3 tipologie di standard minimi di servizio: 1. di Processo: articolato in 3 fasi e misure personalizzate di orientamento per l utenza; 2. di Attestazione: elementi minimi presenti in ogni attestazione rilasciata in esito al servizio; 3. di Sistema: di seguito, alcuni esempi di standard di sistema: Dispositivi con criteri e modalità di verifica e monitoraggio per assicurare gli standard minimi di erogazione; Requisiti professionali per gli addetti all erogazione relativamente agli aspetti di contenuto e di metodologia valutativa; Sistema informativo interoperativo (dorsale informativa unica); Adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni e di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio, e di format e procedure standardizzate

Intesa MLPS/Regioni e P.A. del 24 gennaio 2013 Provvedimenti attuativi di livello nazionale L Intesa prevede che MLPS, Regioni e P.A. si impegnino a perseguire il rilancio del contratto di apprendistato nella sua nuova formulazione attraverso l avvio di una campagna di comunicazione e di un programma di azioni volti a far conoscere più diffusamente ai giovani le opportunità offerte dal nuovo contratto di apprendistato e incentivarne l utilizzo da parte delle imprese Al fine di garantire l uniformità e l accessibilità delle informazioni su tutto il territorio italiano, è in fase di completamento un apposito sito web nazionale (www.nuovoapprendistato.gov.it ) dedicato al nuovo apprendistato. Il sito web è progettato con la finalità di rendere sempre evidenti le aree di interesse dei differenti target con specifici rimandi ai siti regionali in materia.

Stato di attuazione territoriale del nuovo apprendistato Art 3 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 16/21 Art 4 Apprendistato professionalizzante 20/21 Art 5 Apprendistato di alta formazione e ricerca 16/21

Stato di attuazione territoriale Precisazione d obbligo: Si segnala che anche con riferimento ai territori in cui al momento non è ancora possibile assumere apprendisti sul nuovo istituto, lo stato di avanzamento del processo di regolamentazione si può considerare in fase di ultimazione o perfezionamento, come di seguito descritto.

Stato di attuazione territoriale Valle D Aosta ART. 3: Attivato un apposito tavolo con le Parti Sociali e, in tale ambito, sono in corso di definizione le proposte di regolamentazione dei profili formativi per i giovani che hanno assolto l obbligo di istruzione. Sardegna ART. 3: Il 3 maggio 2012 è stato siglato tra la Regione Sardegna e le Parti Sociali il Protocollo d intesa per l apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, nel quale si rinvia a successivi provvedimenti l attuazione dell apprendistato per la qualifica e il diploma

Stato di attuazione territoriale Umbria ART. 3, ART. 4 e ART. 5: Delibera di Giunta Regionale del 24.4.2012, avente per oggetto: Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011. Tale atto tratta tutte e tre le fattispecie dell apprendistato. Avviato il confronto con le parti sociali sul territorio per l attuazione delle previsioni della DGR richiamata, manca unicamente l atto di recepimento regionale.

Stato di attuazione territoriale Lazio ART. 3: Effettuato un primo confronto con le parti sociali sull Accordo con Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dell apprendistato di 1 livello. Con Determinazione del 21 gennaio 2013 e stato emanato l Avviso pubblico per la presentazione di candidature da parte di imprese del settore turismo interessate ad assumere con contratto di apprendistato disciplinato dall'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore della ristorazione e Operatore ai servizi di promozione e accoglienza. ART. 5: Sottoposta a confronto con le PS proposta di delibera sull occupazione dei giovani (Piano giovani). Prevede la realizzazione di progetti di apprendistato in alta formazione, sulla base di accordi con le Università e le altre istituzioni formative interessate, ed il relativo finanziamento.

Stato di attuazione territoriale Puglia Art.5: La legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 Norme in materia di formazione per il lavoro prevede di disciplinare i profili che attengono alla formazione dell apprendistato per attività di ricerca con proprio atto regolamentare, dopo aver proceduto ad apposita consultazione e concertazione anche con gli ordini professionali. Ad oggi si è in attesa che venga indetta una audizione con gli ordini professionali per licenziare il provvedimento.

Stato di attuazione territoriale Friuli Venezia Giulia ART. 5: E in fase di predisposizione una specifica Intesa sull apprendistato di terzo livello con Università e Parti Sociali. P.A. di Trento ART. 3, ART. 4 E ART. 5: Nelle more dell emanazione degli accordi interconfederali, è attualmente in valutazione e concertazione con le PS un documento finalizzato al recepimento della nuova normativa, di aggiornamento del Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2008, n. 37-144 Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 Disciplina della formazione in apprendistato.

Ulteriori sviluppi attuativi A livello di azioni di sistema, funzionali alla piena attuazione e messa a regime del nuovo apprendistato resta ancora da realizzare l armonizzazione delle diverse qualifiche professionali per consentire una correlazione tra standard formativi (di competenza delle Regioni) e standard professionali (di competenza delle PS), all interno dell istituendo Repertorio delle Professioni

Ulteriori sviluppi attuativi Ad Agosto 2012 si era aperta la fase di confronto con il MLPS con l invio da parte delle Regioni al Ministro di due documenti relativi uno allo stato di regolamentazione regionale della materia (tavola sinottica costruita sulla base della rilevazione condotta da Tecnostruttura) e uno alle criticità emerse alla luce della progressiva entrata in vigore della norma.

Criticità e proposte di intervento regionali Individuare forme di incentivazione in grado di promuovere il ricorso all apprendistato di primo e di terzo livello, anche per il tramite dell'introduzione di elementi di flessibilità nella durata e nella retribuzione Ampliare il Repertorio di I e FP per rendere attuabile l apprendistato di primo livello Procedere ad una semplificazione degli adempimenti e delle procedure di attuazione Disporre di Certezza sulle prospettive di finanziamento di tale istituto anche con il contributo dei Fondi Interprofessionali