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CONVENZIONE PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO P.O.R. 1.2.4 PRESTITI RIMBORSABILI INGEGNERIA FINANZIARIA Bando DGR n. 186 del 22/02/2013 la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., con sede in Via Peschiera 16, 16122 Genova, C.F. e partita IVA n. 00616030102, capitale sociale Euro 24.700.565,76 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. 31217, di seguito denominata FI.L.S.E., in persona del Dott. Ugo Ballerini, nato a Pisa il 28/10/47, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata della FI.L.S.E.; la Banca con sede in,, rappresentata dal (di seguito Banca) TRA e PREMESSO CHE: a) Regione Liguria con DGR n. 1494 del 13/12/2011 ha approvato lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta con FI.L.S.E. S.p.A. in data 04/06/2007, per la gestione di un Fondo prestiti rimborsabili a valere sul P.O.R. Liguria FESR 2007/2013 Asse 1 Linea di attività 1.2.4 Ingegneria finanziaria assegnando una dotazione finanziaria pari a euro ventiseimilioni/00 ed individuando in FI.L.S.E. il soggetto gestore dello Fondo stesso; b) Regione Liguria con DGR n. 186 del 22/02/2013 ha approvato le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo Prestiti Rimborsabili, stabilendo i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo ed approvando il Bando e la relativa modulistica; c) Regione Liguria con la sopracitata DGR ha previsto la possibilità di co-finanziamento bancario da effettuarsi previa sottoscrizione di specifiche convenzioni tra FI.L.S.E. e Banche interessate all iniziativa, con le modalità ivi indicate; d) la Banca si dichiara disponibile, previa sottoscrizione della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le modalità stabilite dal Bando e dalla modulistica approvata con la DGR di cui alla precedente lettera b) da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con il fondo pubblico sopracitato; Tutto ciò premesso, si conviene e si conclude quanto segue: Art. 1 (Premesse) Le premesse e i provvedimenti in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. 1

Art. 2 (Oggetto) La Convenzione definisce, in attuazione del Bando di cui alla lettera b) delle Premesse, i rapporti tra FI.L.S.E. e Banca per la concessione di finanziamenti, supportati da idonee garanzie a copertura dell intero importo, a favore delle imprese di cui all art. 3 del Bando. Art. 3 (Procedimento per l accesso ai finanziamenti) 1. Le domande di agevolazione dovranno pervenire a FI.L.S.E. secondo le modalità stabilite nel Bando di cui alla lettera b) delle Premesse corredate da copia della richiesta di finanziamento timbrata per ricevuta dalla Banca (come previsto dall apposito modulo). 2. La Banca avvia tempestivamente la propria istruttoria, può richiedere all impresa ogni altra documentazione ritenuta necessaria e decide autonomamente sulle richieste di finanziamento in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità. 3. Al termine della procedura di istruttoria bancaria, da concludersi entro 45 giorni dal ricevimento del richiesta di finanziamento, la Banca deve consegnare, tempestivamente, all impresa richiedente il modulo di comunicazione di delibera bancaria, condizionata al provvedimento di concessione di FI.L.S.E., come previsto dal Bando cui alla lettera b) delle Premesse contenente tra l altro: a. in caso di esito positivo dell istruttoria bancaria: - l importo deliberato con la regola del pari passu, specificando quota pubblica e quota bancaria (nella proporzione indicata alla lettera b) dell art. 7 del Bando); - la durata del finanziamento, il parametro di riferimento, lo spread applicato; - il dettaglio delle garanzie a supporto del finanziamento, concordate con il beneficiario; b. in caso di esito negativo: una comunicazione motivata di non concessione del finanziamento. 4. FI.L.S.E. procede all esame istruttorio delle istanze pervenute come previsto dal sopracitato Bando trasmettendo alla Banca copia del provvedimento di decisione. 5. A seguito della delibera positiva bancaria e del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., l impresa sottoscrive presso la Banca il contratto di finanziamento redatto secondo gli schemi di contratto inviati in allegato alla presente entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. e ne trasmette copia conforme a FI.L.S.E. entro 120 dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., a pena di revoca dell agevolazione ottenuta. 2

6. La Banca rilascia al beneficiario una dichiarazione attestante la presenza delle garanzie necessarie per ciascuna erogazione del sopracitato finanziamento come da allegato al Bando di cui alla lettera b) delle Premesse. 7. L impresa inoltra la richiesta di erogazione a FI.L.S.E., come previsto all art. 13 del Bando, comprendente la dichiarazione della Banca di cui allegato C4 al Bando stesso. FI.L.S.E., dopo aver esperito quanto previsto da Bando, dà comunicazione di tale richiesta alla Banca unitamente al nulla osta all erogazione del finanziamento e all autorizzazione alla Banca stessa ad addebitare il conto corrente presso la Banca Tesoriera per l importo di fondi pubblici da erogare. 8. La Banca comunica a FI.L.S.E. l avvenuta erogazione indicando l importo e la relativa valuta entro 30 giorni dell erogazione stessa unitamente a copia dei piani d ammortamento, provvisori o definitivi, sottoscritti (sia per la quota pubblica che per quella bancaria), dai quali risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a copia delle eventuali garanzie richieste a supporto del finanziamento. 9. FI.L.S.E. comunica alla Banca Convenzionata le eventuali richieste di variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell intervento finanziato che, ai sensi dell art. 14 del Bando, potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al provvedimento di concessione, nonché le determinazioni della stessa FI.L.S.E. in merito. Analogamente la Banca comunica a FI.L.S.E. l eventuale insorgere di eventi che dovessero verificarsi dopo la comunicazione di delibera e che rendano necessaria la modifica delle garanzie previste, pregiudichino la successiva sottoscrizione e/o la successiva erogazione. 10. La Banca è depositaria e garante della custodia delle garanzie acquisite. 11. La Banca trasferisce a FI.L.S.E. tutte le somme di competenza relative alla quota pubblica del finanziamento erogato entro 5 giorni lavorativi dalla data di incasso da parte della Banca stessa. 12. FI.L.S.E. conferisce sin d ora alla Banca mandato senza rappresentanza affinché in nome proprio ed per conto di FI.L.S.E. possa: - sottoscrivere tutti i contratti ed eseguire tutti gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento; - acquisire le garanzie necessarie a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza della Banca e di FI.L.S.E.. Le eventuali garanzie acquisite da un soggetto iscritto all elenco speciale ai sensi dell ex art.107 del d.lgs n. 385/1993 e s.m.i. devono essere richieste dalla Banca precisando la natura pubblica di parte del finanziamento. 13. La Banca, verificata l'inesistenza di eventuale stato di insolvenza del beneficiario ed accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto di finanziamento, eroga con la regola del pari passu - il finanziamento sia per la quota propria e che per la quota pubblica secondo le modalità indicate alla lettera b) dell art. 7 del Bando. 3

Art. 4 - (Caratteristiche del finanziamento) 1. La forma tecnica consiste in un finanziamento non inferiore a euro 187.500,00 (euro centoottantasettemilacinquecento/00) fino al 100% dell investimento ammesso, con un limite massimo pari a euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00). 2. Il finanziamento deve avere durata massima di 7 anni, di cui massimo 4 semestri di preammortamento. 3. Il rimborso del finanziamento è stabilito in rate semestrali costanti posticipate scadenti al 30/06 e al 31/12 di ogni anno. 4. La quota di finanziamento che la Banca corrisponde alle imprese con fondi privati dovrà seguire la regola del pari passu, nella proporzione indicata alla lettera b) dell art. 7 del Bando con la quota di finanziamento concessa da FI.L.S.E. con fondi pubblici. 5. Il finanziamento può essere erogato ad avvenuta acquisizione delle garanzie previste dalla Banca con le modalità previste all art. 13 del Bando: - 50% del finanziamento a titolo di anticipo, previa richiesta di erogazione come previsto all art. 13 1.1) del Bando (erogazione effettuabile in alternativa alla successiva); - 50% del finanziamento a titolo di acconto, previa richiesta di erogazione come previsto all art. 13 1.2) del Bando (erogazione effettuabile in alternativa alla precedente); - saldo del finanziamento, previa richiesta di erogazione come previsto all art. 13 2) del bando. Il finanziamento complessivamente erogato a saldo non può essere inferiore a euro 187.500,00 (euro centoottantasettemilacinquecento/00) a pena revoca dal beneficio come previsto dal disposto combinato degli articoli 5, 7, 14 e 15 del Bando. 6. Qualora il periodo di ammortamento inizi prima dell erogazione a saldo sarà cura di FI.L.S.E. e della Banca calcolare un piano di ammortamento integrativo relativamente alle rispettive quote erogate a saldo, ferma restando la durata massima e il periodo di ammortamento stabiliti nel contratto di finanziamento. La regola del pari passu, nella proporzione indicata alla lettera b) dell art. 7 del Bando, tra la quota pubblica e la quota privata si applica sempre, tra gli altri casi, a titolo esemplificativo, relativamente all erogazione, al rimborso delle rate, ad eventuali recuperi di somme a seguito di escussione delle garanzie acquisite a supporto del finanziamento concesso ai sensi della presente Convenzione. 7. Le garanzie vengono valutate, acquisite, conservate ed eventualmente escusse dalla Banca anche per la quota pubblica con la regola del pari passu, nella proporzione indicata alla lettera b) dell art. 7 del Bando, con eguale dignità e senza postergazione alcuna. 8. La quota di finanziamento concessa con i fondi pubblici è prestata al tasso fisso nominale annuo del 0,5%. 4

9. La quota di finanziamento concessa con fondi privati è prestata a tasso..(indicare fisso e/o variabile) ad un tasso annuo nominale pari: a) all Euribor 1/3/6 mesi, rilevato come da prassi standard in uso presso la Banca, maggiorato di uno spread non superiore ai 550 punti base; b) all Euroirs di durata pari al finanziamento, rilevato come da prassi standard in uso presso la Banca, maggiorato di uno spread non superiore ai 550 punti base. Art. 5 (Variazioni dell intervento - Inadempienza beneficiario Recupero coattivo Rimborso anticipato) 1. In caso di approvazione, da parte di FI.L.S.E., come previsto dall art. 14 g) del Bando, di richieste di variazione o modifiche sostanziali nei contenuti dell intervento finanziato FI.L.S.E. comunica alla Banca l esito di tale richieste. 2. In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal Bando o dal contratto di finanziamento, FI.L.S.E. può revocare totalmente o parzialmente l agevolazione concessa dandone comunicazione alla Banca che provvederà tempestivamente a ridurre conseguentemente la quota di finanziamento concesso a valere sui fondi pubblici nonché a ridurre con la regola del pari passu, nella proporzione indicata alla lettera b) dell art. 7 del Bando, la quota di finanziamento concesso a valere su fondi privati. In particolare, tra gli altri casi di revoca, FI.L.S.E. procede alla revoca dell agevolazione qualora: - la comunicazione di delibera bancaria (Allegato D al Bando) non sia trasmessa dall Impresa a FI.L.S.E. entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione a FI.L.S.E., - il contratto di finanziamento non sia sottoscritto dall Impresa entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., - copia del contratto di finanziamento non sia trasmesso dall Impresa a FI.L.S.E. entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di cui sopra, - l investimento e la rendicontazione a FI.L.S.E. non siano effettuate dall Impresa nei tempi e nelle modalità previste da Bando. La Banca, su richiesta del soggetto revocato, valuta la possibilità di definire un piano di rientro relativamente alla quota di finanziamento a valere su fondi pubblici avente una durata massima di 20 mesi dalla data di comunicazione della chiusura del procedimento di revoca. Tale piano di rientro deve essere comunicato a FI.L.S.E.. Sull importo revocato a valere sulla quota pubblica devono essere calcolati gli interessi legali, tempo per tempo vigenti, maggiorati di 300 punti dalla data di erogazione alla data di restituzione delle somme revocate da FI.L.S.E.. 3. In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal contratto di 5

finanziamento la Banca deve comunicare a FI.L.S.E. tale inadempimento e, acquisito il provvedimento di revoca da parte di FI.L.S.E., procedere come previsto al punto precedente. 4. In caso di realizzazione parziale del progetto ammesso ad agevolazione FI.L.S.E. procede alla revoca parziale o totale dell agevolazione per la quale non è stata fornita l adeguata rendicontazione secondo i casi previsti da Bando dandone comunicazione alla Banca che procederà come sopra previsto. 5. Il mancato pagamento anche parziale delle rate da parte del beneficiario produce, per la quota di finanziamento a valere su fondi pubblici e per la quota a valere su fondi privati dal giorno successivo alla scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori che sono calcolati come previsto dagli allegati schemi di contratto di finanziamento. 6. In caso di inadempienza del beneficiario dell obbligo del rimborso delle rate, nonché in caso di recupero coattivo delle somme a seguito di revoca, la Banca attiva tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili, nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell intero credito compatibilmente, con quanto, tra l altro, previsto al precedente comma 2 e con la normativa vigente, anche in nome e per conto di FI.L.S.E.. Qualora le procedure attivate dalla Banca non risultassero sufficienti al recupero integrale del credito, la Banca informa FI.LS.E., fornendo motivati pareri e informazioni, ed attende dalla stessa indicazioni per l assunzione delle decisioni più opportune in merito alle azioni da intraprendere relativamente alla quota pubblica di finanziamento (istanza di fallimento, proposta o accettazione di concordato fallimentare, transazione, archiviazione della pratica o altra procedura, ecc.). I costi sostenuti dalla Banca per il recupero del credito seguono la regola del pari passu nella proporzione indicata alla lettera b) dell art. 7 del Bando, tra FI.L.S.E. e Banca. 7. La Banca relativamente a quanto disposto dall art. 1186 C.C. si impegna ad acquisire previamente la comunicazione dell avvenuto provvedimento di revoca da FI.L.S.E.. 8. Nel caso in cui l impresa intenda estinguere parzialmente o totalmente il co-finanziamento, la Banca deve contestualmente accreditare al Fondo la quota regionale e darne comunicazione a FI.L.S.E.. Art. 6 - (Obbligazioni della Banca informativa) 1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, deve fornire a FI.L.S.E. rendicontazione periodica semestrale tramite comunicazione scritta, anche per posta elettronica riportante i seguenti dati: a. elenco dei beneficiari con data di concessione e di sottoscrizione contratto; b. importo concesso, erogato, restituito e da restituire; c. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca); 6

d. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito; e. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento. 2. La Banca si obbliga altresì a comunicare a FI.L.S.E., entro 30 giorni dal verificarsi dell evento, qualsiasi informazione di cui sia a conoscenza e che sia rilevante anche ai fini della eventuale decadenza dal finanziamento pubblico, al fine di consentire a FI.L.S.E. la valutazione e l eventuale adozione di eventuali provvedimenti conseguenti. 3. Si conviene che i contratti di finanziamento sottoscritti ai sensi della presente Convenzione debbano essere sottoposti a registrazione nelle modalità stabilite dalla Legge. 4. La Banca si impegna inoltre, su richiesta di FI.L.S.E. a fornire, entro 30 giorni, le informazioni richieste dalla stessa ai fini degli eventuali monitoraggi sull attuazione del Bando di cui trattasi. 5. La Banca si impegna ad indicare su tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico devono contenere quanto segue: Art. 7 (Ripartizione somme recuperate) Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, sono comunque ripartite pro-quota tra Banca e FI.L.S.E. con la regola del pari passu, nella proporzione indicata alla lettera b) dell art. 7 del Bando, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, secondo la precitata regola del pari passu, Art. 8 (Cessione del credito) 1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito non è cedibile a soggetti diversi dalla Banca deliberante, salvo cessione della quota a valere su fondi privati a Banca d Italia o a BCE. Alla Banca deliberante rimane, in ogni caso, l onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio sia per la quota a valere su fondi privati che per la quota a valere su fondi pubblici. 2. In caso la Banca deliberante sia oggetto di acquisizione o vendita, il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente Convenzione. Anche in tale situazione deve essere fornita immediata comunicazione scritta a FI.L.S.E.. 7

Art. 9 - (Somme dovute) Al fine dell accertamento delle somme dovute fanno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca. Art. 10 - ( Durata Recesso) 1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 15 anni, fatta salva eventuale proroga consensuale per specifiche esigenze di gestione, fermo restando che rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti. 2. E riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l invio di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti. Art. 11 - (Modifiche alla Convenzione) Tutte le modifiche alla presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto. Art. 12 - (Foro competente) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Genova. Art. 13 - (Spese) La presente Convenzione sarà registrata in caso d uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico di FI.L.S.E.. Art. 14 - (Domiciliazione - Comunicazioni) Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente: FI.L.S.E. S.p.A. Via Peschiera, 16-16122 Genova. BANCA presso la propria sede sita in 8

Genova, FI.L.S.E. S.p.A. Banca Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole: Art. 5 - (Variazioni dell intervento - Inadempienza beneficiario Recupero coattivo Rimborso anticipato) Art. 6 - (Obbligazioni della Banca informativa) Art. 7 (Ripartizione somme recuperate) Art. 8 (Cessione del credito) Art. 10 - (Durata Recesso) Art. 12 (Foro competente) Letto, confermato e sottoscritto. Genova, Banca 9