COLLANA ELEMENTI ESAMI e CONCORSI 225/2 LA COSTITUZIONE ESPLICATA EDITIO MINOR IV EDIZIONE La Carta fondamentale della Repubblica spiegata Articolo per Articolo EDIZIONI GIURIDICHE IMONE SGruppo Editoriale Simone
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I principi fondamentali (Articoli 1-12) La Costituzione si apre con un gruppo di 12 articoli in cui sono enunciati i principi fondamentali della Repubblica italiana i quali rappresentano il fondamento su cui poggiano tutte le altre norme dell ordinamento. Tali norme non disciplinano specifiche materie, ma esprimono un complesso di valori e di idee che devono guidare il legislatore e gli altri poteri dello Stato nel corretto esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Attraverso questi principi, l Assemblea costituente ha descritto i valori sui quali si doveva fondare la Repubblica, basata sulla democrazia, sulla partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese, sul riconoscimento e sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, sul principio di uguaglianza e sul diritto al lavoro come mezzo per affermare la propria personalità. In questo modo il Costituente, mettendo al centro di tutto l individuo, sia come singolo sia come membro delle formazioni sociali in cui esplica la sua personalità, ripudia in modo netto la precedente forma di Stato autoritario per dar spazio ad un nuovo rapporto tra pubblici poteri e cittadini, anche attraverso il rifiuto della guerra come mezzo di offesa agli altri popoli e il riconoscimento delle autonomie locali (Comuni, Province, Regioni etc.).
Il principio democratico e il principio lavorista Art. 1 L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Una Repubblica democratica Una Repubblica fondata sul lavoro
Uno Stato di diritto Con il superamento dello Stato assoluto e il riconoscimento di determinati diritti e libertà, nasce lo Stato di diritto, caratterizzato dall assoggettamento alle norme giuridiche di tutti gli individui che vivono sul suo territorio e di tutti gli organi dell ordinamento, compreso il monarca. Tutti i poteri, compreso quelle esecutivo e giudiziario, sono attribuiti, regolati e limitati dal diritto (principio di legalità), la cui fonte primaria è rappresentata dalla legge votata dal Parlamento. Nello Stato di diritto si realizza il famoso principio della divisione dei poteri, con il potere legislativo (Parlamento) chiamato a formulare le regole della civile convivenza, il potere esecutivo (Governo) ad attuarle in concreto e quello giudiziario (Magistratura) a valutare la conformità dei comportamenti dei consociati e dei pubblici poteri. La tutela della dignità della persona Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La tutela della dimensione sociale dell individuo La solidarietà come principio di convivenza civile
L uguaglianza dei cittadini Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale
Il diritto al lavoro Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Lo Stato provvede all assistenza sociale di tutti coloro che dispongono di un reddito inferiore a un limite prefissato e che, a causa dell età avanzata, di problemi fisici o mentali, non sono in grado di svolgere un attività lavorativa. Tale tutela viene attuata soprattutto attraverso prestazioni periodiche di tipo pensionistico, come, ad esempio, le pensioni ai cittadini mutilati o invalidi civili. Il sistema della previdenza sociale, al contrario dell assistenza, si rivolge ai soli lavoratori e si basa su un meccanismo obbligatorio di accantonamenti di una parte del loro reddito, in «previsione» di determinate necessità future (vecchiaia, invalidità totale o parziale, mantenimento del coniuge e dei figli minori in caso di morte). Nella pratica, i datori di lavoro versano, per i lavoratori alle loro dipendenze, determinate somme di danaro il cui importo è stabilito dalla legge presso gli istituti previdenziali, che sono tenuti a corrispondere ai lavoratori prestazioni economiche (indennità e pensioni) e sanitarie, nel momento in cui si verificano eventi che impediscano loro di provvedere a sé e alla propria famiglia.
Unità nazionale e autonomie locali Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento. Le istanze federaliste
La tutela delle minoranze linguistiche Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. I Patti Lateranensi e le successive modifiche
Le «altre» confessioni religiose La tutela della cultura, della ricerca, del paesaggio e dell ambiente Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Dalla tutela del paesaggio alla tutela dell ambiente
L Italia e la Comunità internazionale. Diritto di asilo ed estradizione Art. 10 L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalle legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici. Con l espressione norme del diritto internazionale generalmente riconosciute si fa riferimento alle norme consuetudinarie, cioè a regole di condotta non scritte, originate da comportamenti costantemente ripetuti nel tempo e accettati dalla Comunità internazionale. In tale ambito è importante distinguere tra diritto internazionale consuetudinario o generale, basato su norme non scritte, riconosciute e accettate in modo spontaneo dai membri della Comunità internazionale, che entrano a far parte dell ordinamento nazionale automaticamente, e diritto internazionale convenzionale o particolare, basato su trattati (detti anche convenzioni o accordi o patti) attraverso i quali i Paesi firmatari assumono e riconoscono reciprocamente obblighi o diritti. Tali norme, cosiddette «pattizie», si trasformano in norme di diritto interno solo in seguito all approvazione di una legge nazionale che vi dia esecuzione.
Diritto d asilo ed estradizione Il ripudio della guerra. Le Nazioni Unite e l Unione euorpea Art. 11 L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Il territorio, la sovranità e il popolo sono i tre elementi costitutivi dello Stato. Il territorio è lo spazio fisico su cui lo Stato esercita la sua sovranità. È costituito dalla terraferma e dalle acque interne (fiumi, laghi, mari interni) comprese entro i confini, dallo spazio aereo sovrastante, dal sottosuolo e da quel tratto di mare adiacente alle coste denominato «mare territoriale». La sovranità consiste nel diritto di ogni Stato di applicare le leggi nel proprio territorio e di farle osservare, escludendo qualsiasi ingerenza da parte di altri Stati. Il popolo è l insieme dei cittadini dello Stato. La bandiera della Repubblica Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.