LA COSTITUZIONE ESPLICATA

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Il principio democratico e il principio lavorista Art. 1 L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Una Repubblica democratica Una Repubblica fondata sul lavoro

Uno Stato di diritto Con il superamento dello Stato assoluto e il riconoscimento di determinati diritti e libertà, nasce lo Stato di diritto, caratterizzato dall assoggettamento alle norme giuridiche di tutti gli individui che vivono sul suo territorio e di tutti gli organi dell ordinamento, compreso il monarca. Tutti i poteri, compreso quelle esecutivo e giudiziario, sono attribuiti, regolati e limitati dal diritto (principio di legalità), la cui fonte primaria è rappresentata dalla legge votata dal Parlamento. Nello Stato di diritto si realizza il famoso principio della divisione dei poteri, con il potere legislativo (Parlamento) chiamato a formulare le regole della civile convivenza, il potere esecutivo (Governo) ad attuarle in concreto e quello giudiziario (Magistratura) a valutare la conformità dei comportamenti dei consociati e dei pubblici poteri. La tutela della dignità della persona Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La tutela della dimensione sociale dell individuo La solidarietà come principio di convivenza civile

L uguaglianza dei cittadini Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale

Il diritto al lavoro Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Lo Stato provvede all assistenza sociale di tutti coloro che dispongono di un reddito inferiore a un limite prefissato e che, a causa dell età avanzata, di problemi fisici o mentali, non sono in grado di svolgere un attività lavorativa. Tale tutela viene attuata soprattutto attraverso prestazioni periodiche di tipo pensionistico, come, ad esempio, le pensioni ai cittadini mutilati o invalidi civili. Il sistema della previdenza sociale, al contrario dell assistenza, si rivolge ai soli lavoratori e si basa su un meccanismo obbligatorio di accantonamenti di una parte del loro reddito, in «previsione» di determinate necessità future (vecchiaia, invalidità totale o parziale, mantenimento del coniuge e dei figli minori in caso di morte). Nella pratica, i datori di lavoro versano, per i lavoratori alle loro dipendenze, determinate somme di danaro il cui importo è stabilito dalla legge presso gli istituti previdenziali, che sono tenuti a corrispondere ai lavoratori prestazioni economiche (indennità e pensioni) e sanitarie, nel momento in cui si verificano eventi che impediscano loro di provvedere a sé e alla propria famiglia.

Unità nazionale e autonomie locali Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento. Le istanze federaliste

La tutela delle minoranze linguistiche Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. I Patti Lateranensi e le successive modifiche

Le «altre» confessioni religiose La tutela della cultura, della ricerca, del paesaggio e dell ambiente Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Dalla tutela del paesaggio alla tutela dell ambiente

L Italia e la Comunità internazionale. Diritto di asilo ed estradizione Art. 10 L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalle legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici. Con l espressione norme del diritto internazionale generalmente riconosciute si fa riferimento alle norme consuetudinarie, cioè a regole di condotta non scritte, originate da comportamenti costantemente ripetuti nel tempo e accettati dalla Comunità internazionale. In tale ambito è importante distinguere tra diritto internazionale consuetudinario o generale, basato su norme non scritte, riconosciute e accettate in modo spontaneo dai membri della Comunità internazionale, che entrano a far parte dell ordinamento nazionale automaticamente, e diritto internazionale convenzionale o particolare, basato su trattati (detti anche convenzioni o accordi o patti) attraverso i quali i Paesi firmatari assumono e riconoscono reciprocamente obblighi o diritti. Tali norme, cosiddette «pattizie», si trasformano in norme di diritto interno solo in seguito all approvazione di una legge nazionale che vi dia esecuzione.

Diritto d asilo ed estradizione Il ripudio della guerra. Le Nazioni Unite e l Unione euorpea Art. 11 L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Il territorio, la sovranità e il popolo sono i tre elementi costitutivi dello Stato. Il territorio è lo spazio fisico su cui lo Stato esercita la sua sovranità. È costituito dalla terraferma e dalle acque interne (fiumi, laghi, mari interni) comprese entro i confini, dallo spazio aereo sovrastante, dal sottosuolo e da quel tratto di mare adiacente alle coste denominato «mare territoriale». La sovranità consiste nel diritto di ogni Stato di applicare le leggi nel proprio territorio e di farle osservare, escludendo qualsiasi ingerenza da parte di altri Stati. Il popolo è l insieme dei cittadini dello Stato. La bandiera della Repubblica Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.