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CONTRIBUTI ENASARCO ANNO 2015 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Dal 01.01.2015 il contributo previdenziale ENASARCO sulle provvigioni derivanti da rapporti di agenzia aumenta passando dal 14,20% al 14,65%. La nuova aliquota si dovrà applicare su tutte le provvigioni che matureranno a partire dall anno 2015. Su quelle maturate nel corso del 2014, anche se non ancora pagate dalla casa mandante, si continua ad applicare il 14,20%. I MASSIMALI CONTRIBUTIVI Dal primo gennaio è previsto anche l innalzamento dei massimali provvigionali annui che passano da 35.000,00 Euro a 37.500,00 Euro per gli agenti monomandatari e da 23.000,00 Euro a 25.000,00 Euro per ciascun mandato degli agenti plurimandatari. I CONTRIBUTI ANNUI MINIMI Per l anno 2015 il contributo annuo minimo è di 824,00 Euro per gli agenti monomandatari e di 412,00 Euro per ciascun mandato degli agenti plurimandatari. Rimane invariata la regola della frazionabilità per trimestri dei minimali di contribuzione ( 206,00 a trimestre per gli agenti monomandatari e 103,00 per gli agenti plurimandatari). Il contributo annuo minimo va pagato solo quando il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell anno sia pure in misura minima, in questo caso dovranno essere pagate anche le quote trimestrali del minimale dei trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo

distinti saluti. C.S.P. servizi d impresa s.r.l. centro studi professionali assistenza contabile coordinazione e organizzazione aziendale www.cspservizi.it NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati. Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività. Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l opzione per l applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. Condizioni di accesso L accesso al regime è consentito a condizione che nell anno precedente: i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata; siano state sostenute spese non superiori ad 5.000 lordi per: lavoro accessorio;

dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR; compensi ad associati in partecipazione; prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR; il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a 516,46. In sede di approvazione è stata aggiunta un ulteriore condizione per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione non va verificata in caso di rapporto di lavoro cessato ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a 20.000. Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti: che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito; non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito; che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE; che, contestualmente all esercizio dell attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti. Caratteristiche del nuovo regime I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi: sono esonerati dall applicazione e dal versamento dell IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraue di importo annuo superiore a 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge; non possono esercitare il diritto alla detrazione dell IVA a

credito; non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti; non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte; sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d acquisto / bollette doganali, all obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; non sono soggetti agli studi di settore / parametri. Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in esame sono esonerati dalla comunicazione clienti fornitori nonché black list. Determinazione del reddito Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell attività esercitata. Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un imposta, pari al 15%, sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali e dell IRAP. In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell imposizione diretta. Inizio attività (regime forfetario start-up) Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d imposta di inizio dell attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che: il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta

sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte / professione; qualora l attività sia il proseguimento di un attività esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi / compensi del periodo d imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti. Durata del regime Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Nuovo regime agevolato contributivo Ai soli contribuenti esercenti attività d impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale. Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un apposita comunicazione telematica all INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell anno di decorrenza dell agevolazione contributiva. Passaggio al nuovo regime Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano automaticamente al nuovo regime forfetario.

In caso di inizio dell attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione. Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d età. C.S.P. servizi d impresa s.r.l. centro studi professionali assistenza contabile coordinazione e organizzazione aziendale www.cspservizi.it