REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

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Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre 2005. Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 10 aprile 2008 l art. 8 del presente regolamento è stato riformulato, come di seguito indicato. Da ultimo il Regolamento è stato pubblicato all Albo Pretorio comunale in data 14/05/2008 per 15 giorni consecutivi ed è entrato in vigore il 1 giugno 2008.

COMUNE DI CERVETERI ( Provincia di Roma ) Sito Necropoli della Banditaccia PATRIMONIO MONDIALE DELL' UMANITA' United Nations Educational Scientific and Cultural Organization REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina l iter procedurale relativo alla determinazione e all applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in Regolamenti comunali ed in ordinanze adottate dal Sindaco e dai Dirigenti, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 24 novembre 1981 n 689, nonché in attuazione dell articolo 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n 267. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per violazione di norme di legge in materie di competenza comunale, da chiunque accertate. Articolo 2 Ambito di applicazione e relazione con altri regolamenti. 1. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. 2. L Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in specifici regolamenti adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 novembre 1981 n 689 e dal presente regolamento. Articolo 3 Soggetti accertatori. 1. Nell ambito del Comune, fermo restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a mente dell articolo 13 della legge 689/81, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze adottate dal Sindaco e dai Dirigenti, sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

2. Ai fini dei compiti e delle funzioni di cui al precedente comma, l Amministrazione Comunale può altresì abilitare propri dipendenti, con riferimento a specifiche materie individuate nell atto di nomina. 3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie volontarie, nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della normativa vigente. 4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l abilitazione all esercizio dei compiti loro attribuiti. 5. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all accertamento di illeciti amministrativi Articolo 4 Autorità competente a ricevere il rapporto. 1. Il rapporto, di cui all articolo 17 della legge 689/81, è inviato al Sindaco, che altresì riceve eventuali scritti difensivi da parte del trasgressore, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione. 2. Il Sindaco individua il Dirigente e/o Responsabile del Servizio competente per materia dell emissione del provvedimento finale. Articolo 5 Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali. 1. Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell articolo 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 e del capo I della L. 24 novembre 1981 n 689, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui al presente regolamento consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. 2. Si intendono conseguentemente modificate in tal senso tutte le disposizioni comunali che stabiliscono come sanzione una somma inferiore o superiore ai limiti sopra indicati. 3. Entro i limiti degli importi di cui al comma 1, i singoli regolamenti ed ordinanze comunali possono prevedere sanzioni edittali in misura diversa, in relazione alle singole ipotesi di violazione e relativa gravità. 4. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dallo specifico Regolamento oppure dall ordinanza sindacale o dirigenziale, la violazione agli stessi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500, 00. 5. Non è data possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

Articolo 6 Applicazione delle sanzioni e peculiarità connesse alla recidiva. 1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dall articolo 5 del presente regolamento, nonché nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. 2. Qualora il soggetto che ha violato le disposizioni contenute in un regolamento o ordinanza comunale, compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo consentito. 3. L accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 2, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall articolo 8/bis della legge 24.11.1981 n 689. Articolo 7 Procedimento per l applicazione delle sanzioni; elementi generali di riferimento. 1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n 689. Articolo 8 Ordinanza-ingiunzione Articolo così riformulato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 10 aprile 2008 1. Contro l accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire al Sindaco, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, scritti difensivi e/o documenti, nonché la richiesta di essere sentiti. 2. Il Dirigente e/o il Responsabile del servizio competente per materia, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l accertamento, determina con ordinanza motivata la somma di denaro dovuta per la violazione commessa, tenendo presenti i criteri stabiliti dall articolo 11 della legge n 689/81, e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione all organo che ha redatto il rapporto. 3. Nel caso non pervengano scritti difensivi, verrà emessa l ordinanza-ingiunzione applicando una maggiorazione del 20% rispetto alla sanzione prevista nel relativo verbale di accertamento di violazione, nel rispetto dei termini previsti nel successivo articolo 9. 4. Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell ordinanza-ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza; se l interessato risiede all estero il termine è di 60 giorni.

Articolo 9 - Termini per l emissione delle ordinanze di cui alla L. n. 689/81 1. L ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del rapporto. 2. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l ordinanza ingiunzione di pagamento oppure l ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 60 giorni dalla data di spedizione o deposito degli stessi. Non potranno essere presi in considerazione gli scritti difensivi depositati oltre il termine indicato 3. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione o deposito della richiesta. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 30 giorni dalla data dell avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell ultima audizione avvenuta. 5. La richiesta d acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il provvedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2. Articolo 10 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. 1. E ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabilite dall articolo 26 della Legge n 689/81. 2. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere al Dirigente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell ordinanzaingiunzione. 3. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che verrà valutata tenendo conto dell entità della sanzione pecuniaria. 4. La decisione del Dirigente è comunicata al richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 11 Opposizione all ordinanza-ingiunzione. 1. Contro l ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre ricorso nei termini e con le modalità previste dall articolo 22 e ss. della Legge 689/81. 2. In caso di opposizione all ordinanza-ingiunzione, il Dirigente rinvierà gli atti all Ufficio Legale del Comune per quanto necessario ai fini della trattazione del contenzioso. 3. In caso di sentenza contraria il Dirigente dell Ufficio Legale, sentito il Dirigente e/o Responsabile del Servizio competente per materia, valuterà l opportunità di proporre appello ovvero procederà al saldo delle eventuali spese. Al contrario, in caso di sentenza finale lo stesso provvederà alla riscossione di quanto dovuto ed al recupero delle spese processuali.

Articolo 12 Riscossione coattiva. 1. Nel corso del secondo semestre successivo a quello dell anno di emissione dell ordinanzaingiunzione, il Dirigente e/o Responsabile del Servizio competente per materia, provvederà alla formazione del ruolo per la riscossione coattiva con le modalità di cui all art.52, comma 5 del D. lgs 446/1997. Articolo 13 Prescrizione. 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, qualora non sia stata effettuata la contestazione immediata. 2. L interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Articolo 14 Profili organizzativi. 1. Con provvedimenti degli Organi competenti, l Amministrazione Comunale definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di accertamento, irrogazione e verifica delle sanzioni amministrative. Articolo 15 Disposizioni finali e di coordinamento. 1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.