COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

Documenti analoghi
Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

Comune di Colorina. Provincia di Sondrio

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

CORPO POLIZIA MUNICIPALE Via Roma n Baricella (BO) Tel. n 051/ Fax. n 051/

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

COMUNE DI LATERZA. prov. di TARANTO Cap tel fax codice fiscale partita iva

Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI GERMAGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia)

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE.

Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative (approvato con Delibera di Consiglio n.59 del 11/11/2003)

REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.

Città di Cinisello Balsamo

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI CESENA (Provincia di FORLI -CESENA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO

COMUNE DI TAVULLIA. (Provincia di Pesaro e Urbino)

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE PROVINCIA DI RAVENNA

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (Provincia di FORLI -CESENA)

Il verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano sotto il profilo

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99)

COMUNE DI MASI TORELLO. Provincia di Ferrara REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI

CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO

Regolamento per la definizione dell iter amministrativo delle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali

COMUNE DI VODO DI CADORE

DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE E LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TITOLO I PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei Regolamenti comunali

ARTICOLO 1 " Generalità e ambito di applicazione "

PARTE SETTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa

DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 70 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ALLEGATO A REGOLAMENTO AZIENDALE. Divieto di fumo nei locali della AULSS 15 e disciplina del procedimento sanzionatorio

PROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI MASSA- CARRARA E DEL PROCESSO SANZIONATORIO

COMUNE DI LEVERANO Provincia di Lecce

COMUNE DI PORDENONE. Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del Testo in vigore dal

Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLO STATO PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

SANZIONI REGISTRO IMPRESE. Riferimenti normativi

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO

Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROCEDURA OPERATIVA L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DA ORGANI ESTERNI ALL AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI BRESCIA. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data n. 54

RELAZIONE. E necessario adempiere alle disposizioni normative circa il divieto di fumare in determinati locali.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI DI STRA - VE

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.

Provincia di Brindisi

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

i n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato Pagina 3 Ar

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO UFFICIO TECNICO

L ATTIVITA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI

Vigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/ art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008

Giunta Regionale della Campania Ufficio del Datore di Lavoro

Comune di Arcisate. Comando Polizia Locale Via Roma, Arcisate (VA) Tel Fax

Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA LEGGE N.

Comune di Saletto Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E OBLAZIONI PER ABUSI EDILIZI.

Transcript:

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011 1

- Indice : Articolo 1- Oggetto del regolamento..3 Articolo 2- Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali. 3 Articolo 3- Pagamento in misura ridotta....3 Articolo 4- Spese. 3 Articolo 5- Sanzioni amministrative accessorie..4 Articolo 6- Individuazione degli organi addetti al controllo.. 4 Articolo 7- Verbale di accertamento 4 Articolo 8- Ordinanza- ingiunzione.5 Articolo 9- Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa... 6 Articolo 10-Termine per l emanazione dell ordinanza- ingiunzione...6 Articolo 11-Ordinanza di archiviazione..7 Articolo 12-Pagamento rateale della sanzione pecuniaria...7 Articolo 13-Difesa dell ente nel giudizio di opposizione 7 Articolo 14-Esecuzione delle sanzioni 7 Articolo 15-Rinvio... 8 2

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 2 comma. ARTICOLO 2 Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali 1. Per la violazione delle ordinanze emesse dal Sindaco e dai responsabili degli ufici, incaricati ai sensi dell articolo 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000, emanate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 250,00 Euro in materia di igiene e salute da Euro 50,00 a Euro 500,00 in materia di ordine pubblico, da Euro 25,00 a Euro 250,00 per altri tipi di ordinanze. ARTICOLO 3 Pagamento in misura ridotta 1. E ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di 50,00 Euro, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. 2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L autorità competente, con apposito provvedimento notificato all interessato, dichiarerà l improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio. ARTICOLO 4 Spese 1. Le spese di procedura comprese quelle di notificazione degli atti sono a carico dei responsabili. 3

ARTICOLO 5 Sanzioni amministrative accessorie 1.Alle violazioni delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. ARTICOLO 6 Individuazione degli organi addetti al controllo 1. In attuazione dell articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla polizia municipale. 2. Sono addetti al controllo, altresì, i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall ente, incaricati dall amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull esatta osservanza delle disposizioni regolamentari. 3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta. 4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati all accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti. ARTICOLO 7 Verbale di accertamento 1. Il processo verbale di accertamento deve contenere: a) l intestazione dell ente; b) l indicazione della data, ora e luogo di accertamento; c) le generalità e la qualifica del verbalizzante; d) le generalità dell autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell incapace ai sensi dell art. 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell art. 6 della medesima Legge; 4

e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuale mezzi impiegati; f) l indicazione delle norme che si ritengono violate; g) l importo e le modalità di pagamento in misura ridotta, ove ammesso; h) l autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed il termine entro cui farli pervenire; i) le eventuali dichiarazioni rese dall autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni; j) i motivi della mancata contestazione immediata ; k) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti la cui violazione è stata contestata ; 2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale. 3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile. ARTICOLO 8 Ordinanza ingiunzione 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell invio fa fede il timbro postale di spedizione. 2. Nell ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un autorità non competente sono da questa trasmessi al responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto dall autorità incompetente nei termini di cui al comma 1. 3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all art. 3 del presente regolamento, il Sindaco, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio. 4. Qualora il Sindaco ritenga fondato l accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. 5

5. Nell ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l autorità a cui è possibile ricorrere. 6. Il Sindaco, nel caso in cui non ritenga fondato l accertamento, ovvero verifiche che l obbligazione sia estinata nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l applicazione delle sanzioni, emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati. ARTICOLO 9 Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa 1. L organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il responsabile degli uffici,delegato ai sensi dell articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali. 2. L irrogazione della sanzione di cui al comma precedente compete al responsabile degli uffici che ha emesso l ordinanza violata ovvero, nel caso di violazione di regolamenti comunali al responsabile degli uffici cui compete il rilascio del titolo abilitante l attività sanzionata ovvero, in via residuale, se non altrimenti determinato o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco ovvero di verbali emessi da agenti del Corpo Forestale Statale, dell A.S.L. o altri agenti di controllo di cui al precedente art. 7, c. 4, per violazioni di normative di competenza degli Enti di rispettiva appartenenza, al responsabile di polizia municipale. 3. Il responsabile riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689Il responsabile sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dll art. delle Legge 24 novembre 1981 n. 689. 4. Il responsabile può delegare al responsabile del procedimento l esame degli atti e scritti difensivi e l audizione dell interessato. ARTICOLO 10 Termine per l emanazione dell ordinanza ingiunzione 1. L ordinanza-ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta od ordinaria. 6

2. Qualora il trasgressore, corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi e/o richiesta l audizione, l ordinanza ingiunzione deve essere emanata entro 12 mesi dalla data di ricevimento a protocollo degli stessi. 3. L ordinanza ingiunzione, emanata nei termini di cui ai commi precedenti, deve essere notificata senza ritardo. ARTICOLO 11 Ordinanza di archiviazione 1. L ordinanza motivata di archiviazione degli atti, nel caso di infondatezza dell accertamento, deve essere comunicata all organo che ha redatto il rapporto e all interessato negli stessi termini previsti dal comma 2 del precedente art. 11. ARTICOLO 12 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria 1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell art. 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall ordinanza-ingiunzione. ARTICOLO 13 Difesa dell ente nel giudizio di opposizione 1. Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati. 2. L agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso. 3. In casi di particolare complessità può essere conferito l incarico a un avvocato. ARTICOLO 14 Esecuzione delle sanzioni 1. Nell ipotesi di sentenza di rigetto dell opposizione proposta dall interessato avverso l ordinanza-ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia. 2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute. 7

ARTICOLO 15 Rinvio 1. Per quanto non espressamente disposto si applicano la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative. 2. Qualsiasi disposizione comunale che stabilisca sanzioni diverse da quelle previste dall art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per la violazione dei regolamenti e del presente regolamento per le ordinanze si intende abbordata. 8