ARTICOLO 1 " Generalità e ambito di applicazione "

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ALLEGATO B) TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DA APPORTARE. ARTICOLO 1 " Generalità e ambito di applicazione " 1. Il presente regolamento, nell ambito dell autonomia normativa conferita ai Comuni giusto quanto previsto dagli articoli 3,7,7bis del Tuel 267/2000; disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate dall articolo 54 comma 2 del medesimo testo unico. 2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative e statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedono quale autorità competente ad irrogare sanzioni ed a ricevere il ricorso il Comune od uno dei suoi organi. 3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l irrogazione di sanzioni amministrative nonché a garantire la massima trasparenza dell azione amministrativa con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. 4. Nessuno puo essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione. 5. Alle violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della legge 689/81 e successive modifiche integrate dalle norme del presente regolamento ; 6. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate. ARTICOLO 2 " Violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali" 1. Per le violazioni dei regolamenti comunali e le ordinanze del comune si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 bis Dlgs. n. 267/00, consistenti nel pagamento di una somma di denaro da 25,00 a 500,00. 2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti. 3. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dalle ordinanze e dai regolamenti attualmente vigenti, le violazioni alle norme degli stessi sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00.

4. La Giunta con proprio provvedimento puo provvedere alla determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dal presente articolo. Articolo 2 bis. Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie. 1. Le sanzioni amministrative accessorie sono: - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. - obbligo di rimozione di opere abusive. - obbligo di sospendere una determinata attività. 2. Nell ipotesi in cui le norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria quest ultima si applica comunque di diritto. 3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze e dei regolamenti comunali comporti l applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all entità delle opere da eseguire. 4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non provvedano all esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d ufficio dal Comune anche mediante incarico a ditta specializzata ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo. Articolo 2 ter. Concorso e solidarietà. 1. Quando piu persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta,, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il Concorso sussiste quando piu soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell apporto da esse arrecato al risultato finale. 2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o in sua vece l usufruttuario o se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento è obbligato in solido con l autore della violazione del pagamento della somma da questi dovuta fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o l ente o l imprenditore è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l intero nei confronti dell autore della violazione. ARTICOLO 3: " Accertamento delle violazioni e gestione del relativo procedimento sanzionatorio" 1. All'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze Comunali procedono gli operatori del Corpo Polizia Municipale di CEVA. 2. Possono altresì procedere all'accertamento delle violazioni gli altri soggetti indicati nell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

3. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio-amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati. 4. Agli effetti di quanto disposto all articolo 14 comma terzo, all articolo 17 comma quarto, all articolo 18 commi primo e secondo, all articolo 19, secondo comma ed all articolo 20 legge 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l ordinanza ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente, ai sensi dell articolo 107 del Tuel 267/2000, si intende il Responsabile del Servizio competente per materia che ha emesso l ordinanza violata o, nel caso di regolamenti comunali, cui compete il rilascio del titolo abilitante l attività sanzionatoria; 5. La violazione di una disposizione di un ordinanza e di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento. 6. Il verbale di accertamento deve contenere: - l indicazione della data ora e luogo della redazione del verbale: - l indicazione della data ora e luogo dell accertamento della violazione in cso di contestazione non immediata; - le generalità e la qualifica del verbalizzante; - le generalità dell autore della violazione, dell eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell incapace e degli eventuali obbligati in solido; - la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito; - l indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate; - le eventuali dichiarazioni liberalmente rese dall autore della violazione o dagli obbligati in solido; - l avvenuta contestazione della violazione od, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; - la sottoscrizione del verbalizzante. 7. Nei casi in cui per l accertamento delle violazioni sono compiute analisi di campioni si applicano le disposizioni di cui all articolo 15 legge 689/81. 8. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso ed ai sensi dell articolo 138 del codice di procedura civile lo stesso si intende comunque notificato. 9. Se non è avvenuta la contestazione immediata il verbale deve essere notificato ai responsabili con le modalità previste dalla legge vigente entro il termine di 90 giorni dall accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro 360 giorni per quelli residenti all estero. 10. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo di chiaro ed univoco l importo e le modalità di pagamento in misura ridotta ove ammesso. E inoltre indicata l autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all articolo 6 del presente regolamento. ARTICOLO 4 " Sequestro e confisca " 1 E' sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria. 2 Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa,

nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. ARTICOLO 5 " Pagamento in misura ridotta " 1 E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 2 Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati. Gli obbligati dovranno corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria tramite versamento in conto corrente postale o bancario se previsto. 3 Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non ha valore quale pagamento ai fini dell estinzione dell obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell obbligazione. ARTICOLO 6 "Ricorsi" 1. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli interessati possono far pervenire al Comune scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti personalmente. 2. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati. 3. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio competente provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge 24.11.1981 n. 689, anche mediante richiesta di controdeduzioni scritte all'agente accertatore. 4. Il pagamento in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso. Art 6 bis Rapporto all autorità competente 1. Fatte salve le ipotesi di cui all articolo 24 della legge 689/81 (connessione obiettiva con un reato) qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, l ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette il rapporto completo del verbale di accertamento e di prova delle avvenute contestazioni e notificazioni all autorità competente di cui all articolo 3, 5 comma. ARTICOLO 7 " Ordinanza - ingiunzione"

1 Nel caso di ricorso l autorità competente entro 120 giorni dalla data di proposizione del ricorso sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l accertamento respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e dell ordinanza ingiunzione, all autore della violazione ed alle persone obbligate in solido Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all organo che ha redatto il rapporto. 2. Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, l autorità competente entro 120 giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 6 bis, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e dell ordinanza ingiunzione all autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all organo che ha redatto il rapporto. 3. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione dell opera svolta dal trasgressore per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della reiterazione delle violazioni. 6 Con l ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste.. ARTICOLO 8 " Riscossione forzata-iscrizione a ruolo - provvedimento di sgravio" 1. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento fissato nell'ordinanzaingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso o che il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge 24.11.1981 n. 689, previa verifica della regolarità formale dell'ordinanza-ingiunzione e della sua notificazione agli interessati. 2. La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli. 3. Entro 30 giorni dalla notifica dell ordinanza il trasgressore e/o obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. 4 La ripartizione di competenze fra il Tribunale e Giudice di pace è disciplinata dall articolo 22 bis della lege 689/91 come modificato dall articolo 98 del D.Lgs 507/99. In ogni caso l indicazione dell autorità a cui presentare ricorso deve essere riportata nell ordinanzaingiunzione. 5 Il Giudice competente a decidere sull opposizione può sospendere l esecuzione della sanzione. In tal caso il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza. In caso contrario la somma determinata nell ordinanza viene maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quando la sanzione è divenuta

esigibile ( dopo trenta giorni dalla data di notifica dell ordinanza) fino alla data in cui avviene il pagamento. 6 Nel corso della procedura esecutiva può essere proposta opposizione al Comune nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente in ordine a: a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza - ingiunzione dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo; b) errore materiale nell'iscrizione a ruolo, che deve consistere in un fatto specifico e concreto, mai in un apprezzamento; c) erronea duplicazione della partita nell'iscrizione a ruolo; d) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorchè sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dall'ordinanza - ingiunzione. 7. Nei casi in cui al comma 6, l'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata. Art. 8 bis Rateizzazione 1. L interessato qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell articolo 26 della legge 689/81 puo richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito: - del ricevimento di un processo verbale;: -del ricevimento di un ordinanza-ingiunzione; -della cartella esattoriale. 2. Entro i termini di pagamento della sanzione la richiesta va presentata al comune supportata da un autocertificazione dell interessato che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un unica soluzione. 3. Il responsabile del settore decide in merito all accoglimento od al rigetto dell istanza e comunica l esito mediante lettera di concessione rate o diniego di tale concessione. 4.Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in una sola volta dell importo residuo. 5. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento l importo residuo verrà iscritto al Ruolo esattoriale. ARTICOLO 9 " Destinatario dei proventi per violazione ai regolamenti e ordinanze comunali" 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al Comune. 2. Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici non comunali, questi dovranno trasferire al Comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla Tesoreria comunale.

ARTICOLO 10 "Norme finali" 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento sarà applicabile la legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. 2 Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune. 3. A seguito dell abrogazione del R.D. 383/1934 Testo Unico Legge Comunale e Provinciale, intervenuta con il TUEL 267/2000, non sono piu applicabili le ordinanze sindacali di determinazione della sanzione amministrativa per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze sindacali.