Polizza di Assicurazione Multirischi Mod. 452/A Edizione gennaio 2014 Contratto di Assicurazione Multirischi Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. UNIQA Protezione SpA Gruppo UNIQA ITALIA (Albo gruppi n. 007)
POLIZZA N. 74401 FOGLIO N. 1 DI 6 APRIL ITALIA SPA Nota Informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Nella presente Nota informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it. UNIQA Protezione SpA comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.== È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali UNIQA Protezione SpA è un impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA, autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966, iscritta all albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00013 Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861. Sede Legale: via Puintat 2-33100 Udine. Recapito Telefonico: 0432.536311 - Sito Internet: http://www.uniqagroup.it, e-mail: postaprotezione@uniqagroup.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L Impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2012, dispone di un patrimonio netto pari a 21,89 milioni di Euro di cui 5,20 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 16,69 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L indice di solvibilità al 31/12/2012, rappresentato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 1,83. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, 2 comma del Codice Civile. In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all art. 1899 1 comma 2 periodo.
POLIZZA N. 74401 FOGLIO N. 2 DI 6 APRIL ITALIA SPA Assicurazione parziale (regola proporzionale) art. 1907 del Codice Civile. Se dalle stime fatte il valore di ciascuna partita supera quello assicurato, la somma dovuta dalla Società è pari all importo del danno accertato a termini di polizza ridotto in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Esempio di applicazione della regola proporzionale: a) danno subito dal fabbricato: Euro 10.000,00 b) somma assicurata: Euro 100.000,00 c) costo di ricostruzione: Euro 150.000,00 d) danno indennizzabile: Euro 6.666,66 a x b = d c Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 10.000,00 x 100.000,00 = 6.666,66 150.000,00 Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall ammontare dell importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia: a) somma assicurata: Euro 5.000,00 b) franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 c) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 d) danno indennizzabile: Euro 2.900,00. c - b = d Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00-100,00 = 2.900,00 Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale che viene dedotto dall ammontare dell importo da indennizzare. Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio di applicazione dello scoperto: e) Somma assicurata: Euro 5.000,00 f) Scoperto previsto dal contratto: 15% g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00. g - (g x 15/100) = h Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00-450,00 = 2.550,00. Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio di applicazione del limite d indennizzo: i) limite di indennizzo: Euro 2.000,00 j) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 k) danno indennizzabile: Euro 2.000,00. Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:
POLIZZA N. 74401 FOGLIO N. 3 DI 6 APRIL ITALIA SPA Danno subito Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo. Danno indennizzato Euro 2.000,00. 3. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 4. Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente o dall Assicurato alla Società. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell art. 1898 del Codice Civile. In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell art. 1897 del Codice Civile. Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Premio Il contratto ha durata di 1 anno, il premio di polizza ha cadenza annuale. Per il pagamento del premio è il seguente metodo di pagamento: - bonifici bancari; 6. Diritto di recesso È prevista la possibilità di recedere dal contratto solo da parte della Società. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. II presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni. In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 60 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all art. 1899 1 comma 2 periodo del Codice Civile. 7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Come disciplinato dall art. 2952 del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 8. Legge applicabile al contatto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 9. Regime fiscale Il contratto prevede più garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: - Incendio e Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket; - Assistenza: 10%.
POLIZZA N. 74401 FOGLIO N. 4 DI 6 APRIL ITALIA SPA Ai sensi della Legge n. 1216/1961 e successive modificazioni, sono esenti da imposte le coperture dei rischi incendio di beni soggetti a vincolo artistico definiti nel D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 10. Sinistri - liquidazione dell indennizzo Per la Sezione A - Incendio ed altri danni ai beni In caso di sinistro l Assicurato deve farne denuncia all Intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. L Assicurato deve: - fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; - presentare denuncia anche alle Autorità competenti in caso in cui si ipotizza un fatto doloso entro 5 giorni successivi alla data della denuncia. Per la Sezione B - Responsabilità Civile In caso di sinistro l Assicurato deve farne denuncia all Intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. L Assicurato deve: - astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità e trasmettere alla Società ogni atto giudiziario a lui notificato; - mettere a disposizione della Società ogni documento utile per agevolare le indagini e le verifiche del danno. Ai sensi di legge l assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all Assicurato qualora quest ultimo lo richieda espressamente. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Le spese per resistere all azione promossa contro l Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto. Per la Sezione C - Assistenza La gestione dei sinistri della Sezione C - Assistenza è stata affidata dalla Società ad: Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento 8-20135 Milano, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. L Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico indicato al punto 12 della Sezione C - Assistenza delle Condizioni di Assicurazione. 11. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: All attenzione dell Ufficio Reclami UNIQA Protezione SpA - Via Carnia, 26-20132 Milano Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l esponente potrà rivolgersi a quest ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
POLIZZA N. 74401 FOGLIO N. 5 DI 6 APRIL ITALIA SPA 12. Arbitrato Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri è previsto l arbitrato. Ulteriori particolari sono descritti all art. 18 delle Condizioni di Assicurazione. In ogni caso è possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria.
POLIZZA N. 74401 FOGLIO N. 6 DI 6 APRIL ITALIA SPA GLOSSARIO Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato - il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione - il contratto di assicurazione Contraente - il soggetto che stipula l assicurazione Indennizzo - la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio - la probabilità che si verifichi il sinistro Polizza - il documento che prova l assicurazione Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società - UNIQA Protezione SpA Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti a esplosione. Gli effetti del gelo o del «colpo d ariete» non sono considerati scoppio. Infiammabili Gas combustibili; sostanze e prodotti non esplosivi con punto d infiammabilità inferiore a 55 C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali; sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili. II punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. II metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Rischio separato È il rischio o l insieme di più rischi coesistenti disgiunto da altri rischi mediante «muro pieno» o spazio vuoto uguale o superiore ad un metro. UNIQA Protezione S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. I Rappresentanti Legali Michele Meneghetti Gottfried Nagler
Condizioni di Assicurazione Mod. 452/A POLIZZA N. 74401 FOGLIO N. 1 DI 2 APRIL ITALIA SPA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l esecuzione ai sensi dell art. 1901 Codice Civile. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze stipulate con il medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa per ciascuna la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata per 1 anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 8 - Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 9 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 10 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Condizioni di Assicurazione Mod. 452/A POLIZZA N. 74401 FOGLIO N. 2 DI 2 APRIL ITALIA SPA CONDIZIONI PARTICOLARI Premessa UNIQA Protezione SpA (in seguito denominata Società), nei termini delle Condizioni di Assicurazione e delle definizioni elencate nel Glossario del Fascicolo informativo, si obbliga ad indennizzare, in base alle dichiarazioni dell Assicurato o del Contraente, i danni arrecati dall'incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza al fabbricato indicato nel Certificato Mod. 45/A allegato e come descritto nel Fascicolo Informativo Mod. 451/A allegato. 1 - Premio Minimo/Comunicazioni Certificati La presente polizza è stipulata dal Contraente per assicurare i rischi a favore delle persone che sottoscrivono il certificato di assicurazione e versano il corrispondente premio rendendo pienamente operante l assicurazione. Alla firma del presente contratto il Contraente versa l importo di Euro 1.246,00 a titolo di premio minimo comunque acquisito dalla Società. Mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di pertinenza, la Contraente si impegna a comunicare in formato elettronico i certificati sottoscritti. Con cadenza trimestrale, si procederà alla regolazione del premio sulla base delle variazioni intervenute nel corso del periodo considerato. Le differenze attive risultanti da tali regolazioni dovranno essere pagate dal Contraente entro i 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre trascorso. 2 Opzioni disponibili e premi Le opzioni disponibili sono le seguenti: 1) Responsabilità Civile (massimale unico assicurato compreso Ricorso Terzi): massimale Euro 5.000.000,00 + Assistenza all'abitazione e alla persona 2) Responsabilità Civile (massimale unico assicurato compreso Ricorso Terzi): massimale Euro 5.000.000,00 + Incendio fabbricato (a valore intero) FORMULA FULL: somma Euro 100.000,00 + Assistenza all'abitazione e alla persona 3) Responsabilità Civile (massimale unico assicurato compreso Ricorso Terzi): massimale Euro 5.000.000,00 + Incendio fabbricato (a valore intero) FORMULA FULL: somma Euro 200.000,00 + Assistenza all'abitazione e alla persona 4) Responsabilità Civile (massimale unico assicurato compreso Ricorso Terzi): massimale Euro 5.000.000,00 + Incendio fabbricato (a valore intero) FORMULA FULL: somma Euro 300.000,00 + Assistenza all'abitazione e alla persona Premi lordi annui per singola opzione 1) Euro 144,00 2) Euro 274,00 3) Euro 379,00 4) Euro 449,00 3 - Effetto Prestazioni Assicurative Le garanzie assicurative prestate dalla presente polizza per i singoli assicurati, decorrono dalla data di attivazione del certificato di assicurazione e cessano allo scadere dello stesso. Saranno considerati in copertura i certificati di cui alle comunicazioni mensili disciplinate alla precedente C.P. 1 e quelli emessi nei 30 giorni successivi all ultima comunicazione mensile effettuata. Si precisa che in presenza di disdetta data dalle Parti, le garanzie tutte di polizza prestate per i singoli assicurati devono intendersi operanti fino allo scadere del certificato stesso sempreché tale certificato sia stato sottoscritto dal singolo assicurato antecedentemente alla data di annullamento della polizza.