PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE



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PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE AI SENSI DELL ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA LETTERA N), COMMA 4), ART. 26 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA concernente DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE PER LO SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN PIÙ ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE Relazione illustrativa Con la presente proposta di legge statale si intende disciplinare, anche mediante modifiche normative, azioni a tutela della salute rispetto al gioco d azzardo, con particolare riferimento alle persone affette (o esposte) a ludopatia e, con ciò, tutelando anche le loro famiglie e, in definitiva, la salute pubblica. L articolo 121 della Costituzione attribuisce ai Consigli regionali la competenza di iniziativa legislativa per la proposizione di progetti di legge al Parlamento. Pertanto, con questa iniziativa, che tiene conto della disciplina in materia emanata dall Unione Europea e di alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea, si intende intervenire su alcuni articoli del TUEL e del TULPS, al fine di circoscrivere il più possibile i rischi di ludopatie connesse con il legittimo esercizio del gioco. La proposta di legge tiene altresì conto della campagna sociale promossa da un noto programma televisivo in collaborazione con numerosi sindaci d Italia a maggio 2013. Questo riferimento appare particolarmente pertinente alla luce di quanto disposto dal comma 7 dell articolo 50 del Tuel ed in particolare della sentenza del 19 luglio 2012 della Corte di Giustizia dell Ue che, in relazione alle prerogative riservate agli Enti Locali, sottolinea che il Trattato Europeo non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all esistenza di una lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata, purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco, soprattutto in considerazione del particolare interesse

mostrato tra gli adolescenti, e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull imparzialità dei procedimenti di autorizzazione. La limitazione delle occasioni di gioco d azzardo, che in Italia muove un giro di affari di circa 80 miliardi di euro l anno, peraltro tra i meno tassati, trova la sua coerente motivazione nella necessità di limitare il diffusissimo fenomeno del Gap (Gioco d Azzardo Patologico) e le sue drammatiche conseguenze in termini di disgregazione familiare e sociale, così come nella considerazione che la diffusione a tappeto delle sale da gioco favorisce, come testimoniato a più riprese dalla stampa, anche il guadagno delle organizzazioni criminali. Sempre con riferimento alle finalità della proposta di legge, con essa si propone la modifica, in materia di orari di apertura degli esercizi d attività del gioco d azzardo, del comma 7 dell articolo 50 del Tuel. Contestualmente, al fine di conseguire l obiettivo di un gioco responsabile, si propone, in ordine agli obblighi in capo ai concessionari e ai gestori delle Sale da Gioco, l integrazione della lettera a) del comma 6 dell articolo 110 del Tulps. Insieme al Tuel e al Tulps, l iniziativa in questione rinvia anche alle direttive e alle circolari dalla Direzione Generale dell Adms (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), alla Legge 8 novembre 2012 n. 198 (di conversione del cosiddetto decreto Balduzzi - - dl 158/2012) e al comma 38 dell articolo 1 della Finanziaria regionale campana 2013 (Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013), prevedendo specifiche misure di intervento sia in termini di prevenzione della diffusione a tappeto e incontrollata delle sale da gioco che di repressione delle violazioni delle norme in vigore. In termini di efficacia, poi, l iniziativa legislativa, che prevede la presentazione della presente relazione e del relativo articolato normativo alla Camera dei Deputati, viene trasmessa contestualmente ai presidenti delle Commissioni per le Politiche Sociali dei Consigli regionali d Italia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, perché possano far proprie le considerazioni di merito e di metodo della stessa. Infine, il progetto di legge dispone la invarianza finanziaria per la realizzazione delle attività ivi disciplinate.

Articolo 1 (finalità) 1. La presente legge ha lo scopo di promuovere, in materia di contrasto alle ludopatie ed in particolare al gioco d azzardo patologico e alle relative conseguenze economicosociali, un più alto livello di tutela della salute del cittadino affetto o esposto al relativo rischio. Articolo 2 (pianificazione normativa) 1. Ai fini della piena realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la legislazione in materia di tutela dagli effetti patologici del gioco di azzardo, si informa sempre agli obiettivi indicati nelle finalità dell Osservatorio Nazionale istituito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 e degli Osservatori Regionali laddove previsti dalle normative regionali. Articolo 3 (informazione e modifiche alla legge 8 novembre 2012, n. 189) 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 7 della Legge 8 novembre 2012 n. 189, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblicità radiotelevisiva e radiofonica relativa ai giochi che prevedono vincite in denaro non potrà essere trasmessa nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 alle ore 22,30 di ogni giorno. 2. Al comma 5 dell articolo 7 della Legge 8 novembre 2012 n. 189, dopo le parole patologie correlate al G.A.P., aggiungere la locuzione: Le Aziende sanitarie inottemperanti Le Regioni sono tenute a istituire, senza aggravi di spesa aggiuntivi ai loro bilanci, una commissione preposta alla verifica della corretta applicazione di tale disposizione. 3. Al comma 10 dell articolo 7 della legge 8 novembre 2012 n. 189, dopo l ultimo periodo aggiungere la seguente locuzione: Tali distanze dai luoghi sensibili oggetto delle valutazioni dell Osservatorio non potranno essere inferiori, per le nuove autorizzazioni, ai cinquecento metri. Per l attività di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica della raccolta del gioco d azzardo, i comuni adottano, di concerto con le associazioni di categoria, un piano di ricollocazione da realizzarsi entro il limite massimo temporale di anni dieci. Articolo 4 (Obblighi per le Pubbliche Amministrazioni) 1. Per l attuazione di specifiche politiche sociali regionali volte a contrastare la diffusione del fenomeno del G.A.P., le regioni a statuto ordinario provvedono, entro novanta giorni decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge, alla istituzione di un apposito Osservatorio sulle Ludopatie che, senza oneri per l amministrazione, è costituito da rappresentati delle istituzioni e dei concessionari del gioco pubblico e da esperti. L Osservatorio, con funzioni consultive dell organismo legislativo, ha il compito di favorire specifiche azioni di contrasto del fenomeno del G.A.P.

2. Le norme di cui al primo comma costituiscono norme di principi ed indirizzi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. 3. Al fine di evitare che la disponibilità immediata di denaro contante possa costituire incentivo al gioco è fatto assoluto divieto di installazione, all interno delle sale da gioco, di apparecchiature bancomat nonché di ricorrere ai pagamenti a mezzo Bancomat o Carta di credito, nonché mediante concessioni di anticipazioni di credito da parte del soggetto gestore delle sale da gioco. Articolo 5 (Obblighi per il concessionario di sale da gioco) 1. E fatto obbligo al concessionario di garantire all interno delle proprie sale da gioco un comportamento responsabile del giocatore vigilandone il comportamento, tramite l adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l autolimitazione ovvero per l autoesclusione o l esclusione dal gioco, o l esclusione dall accesso al gioco da parte di minori, nonché l esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti. Detti strumenti ed accorgimenti sono sempre previamente autorizzati dalla azienda sanitaria territorialmente competente. 2. A tal scopo i concessionari o i gestori delle sale da gioco sono tenuti a consentire il libero accesso e la piena disponibilità logistica a soggetti preposti al monitoraggio delle ludopatie autorizzati dall Osservatorio regionale sul G.A.P.. Articolo 6 (Orari di apertura delle sale da gioco) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti ad emanare il provvedimento comunale per la disciplina dell orario di apertura delle sale da gioco e relative sanzioni per i casi di eventuale violazione dello stesso. L esercizio pubblico delle attività delle stesse potrà essere svolto, con ordinanza sindacale, nei limiti delle seguente fascia oraria: a) apertura: non prima dello ore 17,00 b) chiusura: non successiva alle ore 04,00 del mattino. 2. Per i provvedimenti di cui al presente articolo è competente il Sindaco, nell ambito delle competenze e dei poteri di cui all articolo 54 del TUEL n. 267 del 2000. Articolo 7 (spot radiotelevisivi e radiofonici) 1.Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, la messa in onda di messaggi promozionali del gioco con vincita in denaro è consentita esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 22,30 e le ore 07,00. Articolo 8 (Certificazione e Lea del G.A.P.) 1. I disturbi e le complicanze derivanti dal gioco d azzardo riconducibili alla ludopatia sono inseriti nell ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-

assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Allo scopo di finanziare i programmi di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia il Fondo sanitario nazionale e il Fondo per le politiche sociali sono incrementati con le entrate derivanti dalle risorse di cui al successivo articolo 9. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell 8 febbraio 2002, al fine di inserire i disturbi da gioco d azzardo patologico nell ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza. 4. La certificazione di disturbo da gioco d azzardo patologico è emessa dai presìdi regionali, convenzionati con i dipartimenti di salute mentale, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze i quali assicurano prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica, di riabilitazione e socioassistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consente che queste possono essere erogate in regime di non ricovero. La certificazione di disturbo da gioco d azzardo patologico consente l assistenza scolastica e, altresì, dà diritto a: a) l esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria; b) l immediato accesso alle strutture dei presìdi regionali per la valutazione e la diagnosi, l assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia; c) l esenzione dalla partecipazione al costo per l acquisto dei presìdi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita. ART. 9 (Incremento risorse per gli interventi di cura in favore dei soggetti affetti da ludopatia) 1. Sono ridotte dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell elenco di cui all articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con riferimento al settore dei giochi pubblici di cui all articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e all articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) emana le conseguenti norme di attuazione. 2. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, nonché le somme acquisite ai sensi del comma 1, previo versamento all entrata del bilancio dello Stato, sono destinate al Fondo nazionale sanitario e al Fondo per le politiche sociali, allo scopo di incrementare le risorse finalizzate alla cura della ludopatia. Articolo 10 (clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall applicazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in ogni caso, le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse già stanziate dalla legislazione vigente, nei relativi bilanci, per finalità analoghe.

Articolo 11 (dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------------