L'uso efficiente dell'energia quale strumento per uno sviluppo sostenibile



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L'uso efficiente dell'energia quale strumento per uno sviluppo sostenibile Padova, 6 novembre 2014 Luca Leonardi

Introduzione: energia, emissioni, efficienza

Consumi energetici: evoluzioni, tipologie Fonte: IEA Key World Energy Statistics 2014 3

Consumi energetici: evoluzioni, tipologie Fonte: IEA Key World Energy Statistics 2014 4

Consumi energetici: evoluzioni, tipologie Fonte: IEA Key World Energy Statistics 2014 5

Consumi energetici: evoluzioni, tipologie Fonte: IEA Key World Energy Statistics 2014 6

Consumi energetici: emissioni di CO 2 correlate Fonte: IEA Key World Energy Statistics 2014 7

Energia ed emissioni: possibili scenari World abatement of energy-related CO 2 emissions Fonte: World Energy Outlook 2009 (IEA) 8

Lo sviluppo sostenibile La prima definizione in ordine temporale è stata quella contenuta nel rapporto Brundtland (dal nome della presidente della Commissione, la norvegese Gro Harlem Brundtland) del 1987 e poi ripresa dalla Conferenza mondiale sull ambiente e lo sviluppo dell'onu (World Commission on Environment and Development, WCED) Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni 9

Quadro normativo italiano ed europeo Norme tecniche di settore

Direttiva 2012/27/UE Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UEe abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE Art. 8, comma 4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico. 11

Direttiva 2012/27/UE Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UEe abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE Art. 8, comma 6. Le imprese che non sono PMI e che attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali sono esentate dai requisiti di cui al paragrafo 4, a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI. 12

Il D. Lgs. n. 102/2014 DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 165 del 18.07.2014) 13

Il quadro normativo Norme italiane, europee, ISO ISO 50001 Sistemi di gestione dell energia UNI 11352:2014 Società fornitrici di Servizi Energetici ESCO UNI EN 16001 Sistemi di gestione dell energia Energy Audit Diagnosi Energetiche UNI CEI/TR 11428:2011 UNI CEI EN 16247-1:2012 UNI 11339:2009 Esperti in gestione dell energia - EGE Benchmarking EE UNI CEI EN 16231:2012 EN15900 Servizi di efficienza energetica 14

La norma ISO 50001

ISO 50001 How was it developed? The request to ISO to develop an international energy management standard came from the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) which had recognized industry s need to mount an effective response to climate change and to the proliferation of national energy management standards. ISO, in turn, had identified energy management as one of the top five fields for the development of International Standards and, in 2008, created a project committee, ISO/PC 242, Energy management, to carry out the work. Experts from the national standards bodies of 44 ISO member countries participated within ISO/PC 242 in the development of ISO 50001, with another 14 countries as observers. The standard also benefitted from the participation of development organizations including UNIDO and the World Energy Council (WEC). from ISO document Win the energy challenge with ISO 50001 16

La norma UNI CEI EN ISO 50001 La norma ISO 50001 è stata pubblicata (in lingua inglese) in data 15 giugno 2011: ISO 50001:2011 Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso ( Energy management systems - Requirements with guidance for use ). Tale norma è stata recepita dall UNI ed è stata pubblicata anche in lingua italiana. 17

Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001 La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. Tale sistema considera gli obblighi legislativi che l'organizzazione deve rispettare e altri requisiti ai quali la stessa potrebbe sottostare. Il sistema consente all'organizzazione di avere un approccio sistematico al continuo miglioramento della propria efficienza energetica. La norma descrive i requisiti per un continuo miglioramento sotto forma di un più efficiente e più sostenibile uso dell'energia, senza tener conto della sua forma. La norma però non definisce specifici criteri di prestazione energetica. La norma è applicabile ad ogni organizzazione che desideri assicurarsi di essere conforme alla propria politica energetica e dimostrare tale conformità ad altri mediante autovalutazione e autodichiarazione di conformità o mediante certificazione di terza parte del proprio sistema di gestione dell'energia. 18

Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001 L obiettivo generale della norma ISO 50001 è quello di aiutare le organizzazioni a istituire i sistemi e i processi necessari a migliorare l efficienza energetica. Questo dovrebbe portare a riduzioni dei costi e delle emissioni di gas serra mediante una sistematica gestione dell energia. È applicabile a organizzazioni di ogni tipologia e dimensione indipendentemente dalle differenti situazioni geografiche, culturali e sociali. La norma si applica alle attività che sono sotto il controllo dell organizzazione. La norma per i sistemi di gestione dell energia può essere utilizzata indipendentemente o integrata con qualsiasi altro sistema di gestione. 19

Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001 Standard nazionali per i Sistemi di Gestione dell Energia in uso in Europa (1): Olanda, 2000: specifica per i Sistemi di Gestione dell Energia ad uso delle compagnie partecipanti ai LTA Long Term Agreement Danimarca, 2001: pubblicato lo standard DS2403 sui Sistemi di Gestione dell Energia, basato sulla ISO 14001, con la Guida alla Gestione dell Energia DS/INF 136 E Svezia, 2003: pubblicato lo standard SS 627750 sui Sistemi di Gestione dell Energia, basato sulla ISO 14001 Fonte: CEN/CENELEC Sito internet: www.cen.eu 20

Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001 Standard nazionali per i Sistemi di Gestione dell Energia in uso in Europa (2): Irlanda, 2005: pubblicato lo standard I.S. 393 sui Sistemi di Gestione dell Energia, basato sulla ISO 14001 Spagna, 2007: pubblicato lo standard UNE-216301:2007 sui Sistemi di Gestione dell Energia, coerente con la ISO 14001 Germania, 2007: la VDI, l Associazione degli Ingegneri Tedeschi, ha pubblicato il documento VDI 4602/1, regole tecniche per la gestione dell energia Fonte: CEN/CENELEC Sito internet: www.cen.eu 21

Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001 Implementazione pratica degli standard I citati standard sono stati emanati su richiesta dei vari governi nazionali a supporto delle rispettive politiche di miglioramento dell efficienza energetica, basate su accordi volontari. Molte aziende hanno adottato Sistemi di Gestione dell Energia al loro interno, spesso come parte di Sistemi di Gestione già esistenti (ISO 14001, ISO 9001, ecc.), e sono state certificate da organismi di terza parte indipendente I Sistemi di Gestione dell Energia sono perciò già ben conosciuti, diffusi e testati, con buoni risultati. Fonte: CEN/CENELEC Sito internet: www.cen.eu 22

Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001 I motivi per lo standard europeo EN 16001:2009 La Direttiva 2006/32/CE sull efficienza degli usi finali dell energia e sui servizi energetici stabilisce obiettivi nazionali complessivi di risparmio energetico pari al 9% per il nono anno di applicazione della Direttiva (2016). L Unione Europea si è impegnata a raggiungere i seguenti obiettivi entro il 2020: - diminuire le emissioni di GHG almeno del 20%; - Aumentare l efficienza energetica del 20%; - Raggiungere una quota di energie rinnovabili del 20%; - Incrementare la quota dei biocarburanti nei trasporti al 10%. C è una domanda di mercato per strumenti di efficienza energetica. Fonte: CEN/CENELEC Sito internet: www.cen.eu 23

Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001 Integrabilità ISO 50001 24

Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001 Un sistema di gestione dell energia certificato secondo la UNI CEI EN ISO 50001 si può inoltre integrare perfettamente con i sistemi di quantificazione dei GHG (ad esempio con quelli definiti dalla norma ISO 14064), in quanto qualsiasi azione di risparmio o di miglioramento dell efficienza energetica si può tradurre in un risparmio di emissioni di CO 2. 25

Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001 In seguito all'introduzione della norma ISO 50001:2011, la norma EN 16001 è stata ritirata in data 1 dicembre 2011. 26

ISO 50001: struttura della norma La norma ISO 50001 si basa sulla classica metodologia PDCA: Plan Do Check Act Pianificare Attuare Verificare Agire 27

ISO 50001 Requisiti certificabili 4.1 General requirements 4.2 Management responsibility 4.2.1 Top management 4.2.2 Management representative 4.3 Energy policy 4.4 Energy planning 4.4.1 General 4.4.2 Legal requirements and other requirements 4.4.3 Energy review 4.4.4 Energy baseline 4.4.5 Energy performance indicators 4.4.6 Energy objectives, energy targets and energy management action plans 4.5 Implementation and operation 4.5.1 General 4.5.2 Competence, training and awareness 4.5.3 Communication 4.5.4 Documentation 4.5.5 Operational control 4.5.6 Design 4.5.7 Procurement of energy services, products, equipment and energy 4.6 Checking 4.6.1 Monitoring, measurement and analysis 4.6.2 Evaluation of compliance with legal requirements and other requirements 4.6.3 Internal audit of the EnMS 4.6.4 Nonconformities, correction, corrective action and preventive action 4.6.5 Control of records 4.7 Management review 4.7.1 General 4.7.2 Input to management review 4.7.3 Output from management review 28

Vantaggi di un sistema di gestione dell energia Riduzione dei costi Riduzione delle emissioni di gas serra Preservazione di materie prime ed energia Miglioramento dell immagine e della reputazione aziendale, con possibili vantaggi competitivi Migliori rapporti con il pubblico Conformità legislativa (anche rispetto a possibili future norme in materia energetica) 29

La norma UNI CEI 11352:2014

La norma UNI CEI 11352:2014 Gestione dell energia Società che forniscono servizi energetici (ESCO) Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio La norma UNI CEI 11352, dell aprile 2014, definisce i requisiti generali delle società (ESCO) che forniscono ai propri clienti servizi volti al miglioramento dell efficienza energetica conformi alla norma UNI CEI EN 15900, con garanzia di risultati. In particolare, descrive i requisiti generali e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energetica presso i propri clienti. Fornisce inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO (Appendice A) e i contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di miglioramento dell'efficienza energetica (Appendice B). 31

UNI CEI 11352:2014 La UNI CEI 11352 risponde alle necessità del mercato: - dal lato della domanda di servizi di efficienza energetica per supportare i clienti a qualificare le aziende che offrono servizi di miglioramento dell'efficienza energetica conformi alla norma UNI CEI EN 15900; - dal lato dell'offerta come strumento di autodiagnosi e di qualificazione per le aziende che offrono tali servizi. 32

UNI CEI 11352:2014 Completa il quadro normativo rappresentato dalla UNI CEI EN ISO 50001 e dalla UNI CEI 11339. Contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2012/27/UE concernente l'efficienza energetica. E uno strumento di supporto per le politiche energetiche nazionali (la norma è stata elaborata sulla base di quanto richiesto nell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 115/08). 33

UNI CEI 11352:2014 Requisiti generali di una ESCO Una ESCO DEVE possedere i seguenti requisiti (paragrafo 4.1): Essere in grado di svolgere un servizio di efficienza energetica in accordo alla UNI CEI EN 15900:2010; Essere in grado si svolgere TUTTE le attività di cui al par. 4.2; Possedere le capacità descritte nel par. 4.3; Offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati. L eventuale quota parte dei rischi tecnici e finanziari non assunti dalla ESCO deve essere chiaramente definita a livello contrattuale; collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell'efficienza energetica ed al raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento stabiliti; garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica. 34

La norma UNI CEI EN 15900:2010 Preparation Energy audit Action implementation Measurement & verification Data on energy consumption and current energy efficiency situation Description of the framework for the actions and the follow-up procedures Records of implemented energy efficiency improvement actions Description of the new energy efficiency situation A typical energy efficiency service provision process UNI CEI EN 15900:2010, Figura 1 35

Attività di una ESCO (par. 4.2) (1) Le attività svolte dalla ESCO sul sistema di domanda e consumo di energia dei propri clienti, ai fini della fornitura del servizio di efficienza energetica, possono essere svolte direttamente o indirettamente, fermo restando l'assunzione di responsabilità. Le attività non svolte direttamente dalla ESCO devono essere contrattualmente dichiarate. 36

Attività di una ESCO (par. 4.2) (2) a) diagnosi energetiche; b) verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, con individuazione di eventuali interventi di adeguamento; c) elaborazione di studi di fattibilità, preliminari alla progettazione, con analisi tecnicoeconomica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica; d) progettazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche; e) realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica; f) gestione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e conduzione degli stessi garantendone la resa ottimale; g) manutenzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica; h) monitoraggio dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti; i) presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente; j) supporto tecnico per l'acquisizione e/o la gestione di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti interventi di miglioramento dell'efficienza energetica; k) attività di formazione e informazione dell'utente; l) certificazione energetica degli edifici (obbligatoria solo se congruente con il campo di attività della ESCO). 37

Capacità di una ESCO (par. 4.3) Tali capacità devono permettere alla ESCO di gestire le attività di cui al punto 4.2, svolte direttamente oppure affidate a terzi, e di offrire un servizio conforme alla UNI CEI EN 15900. Organizzativa Diagnostica Progettuale Gestionale Economica e finanziaria Lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità: Appendice A 38

La norma UNI CEI 11339:2009

Il quadro normativo UNI CEI 11339:2009 La norma UNI CEI 11339:2009 Gestione dell energia Esperti in gestione dell energia Requisiti generali per la qualificazione La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell'energia (EGE) delineandone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze. La UNI CEI 11339 intende costituire un punto di riferimento sia per gli esperti in gestione dell energia, sia per i fornitori di servizi di efficienza energetica, sia per i clienti finali, nonché è da considerarsi come strumento di supporto per le politiche energetiche nazionali. A tale riguardo si sottolinea che la norma è stata elaborata sulla base di quanto richiesto nell articolo 16 del Decreto Legislativo n. 115/08. 40

Il quadro normativo UNI CEI 11339:2009 La UNI CEI 11339:2009: fornisce le linee guida sui principi delle attività di gestione razionale ed efficiente dell energia in termini di conoscenze e competenze degli esperti in gestione dell energia ; consente agli aspiranti esperti in gestione dell energia di comprovare e mettere in evidenza il proprio livello di competenza ed esperienza attraverso un processo di qualificazione chiaramente definito; definisce le modalità per il riconoscimento-mantenimento di tale livello di qualificazione. 41

UNI CEI 11339:2009 La figura dell EGE L EGE è figura professionale che gestisce l uso dell energia in modo efficiente coniugando conoscenze nel campo energetico (ivi comprese le ricadute ambientali dell uso dell energia) con competenze gestionali, economicofinanziarie e di comunicazione, mantenendosi continuamente e costantemente aggiornata sull evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della normativa energetico-ambientale. L EGE si pone l obiettivo di migliorare il livello di efficienza energetica e/o di ridurre i consumi di energia e le emissioni di gas clima-alteranti legate all utilizzo dell energia, di incrementare in qualità e/o in quantità i servizi forniti comunque attinenti all uso razionale dell energia. 42

UNI CEI 11339:2009 Compiti dell EGE (1) analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare: dei processi, degli impianti e delle tecnologie impiegati, della politica energetica dell organizzazione; promozione dell introduzione di una politica energetica dell organizzazione o, se gia presente, attività di verifica che essa: a) sia rilevante in relazione a tipo, dimensione ed uso dell energia nelle sue attività/operazioni, prodotti o servizi; b) includa un impegno a conformarsi alla legislazione, regolamentazione ad altre normative rilevanti per le aree del campo dell energia applicabili all organizzazione, contribuendo all attuazione di programmi ed accordi nazionali ed internazionali in merito; c) costituisca le basi per la definizione e la procedura di sviluppo degli obiettivi energetici; d) includa un impegno al miglioramento continuo; e) venga documentata, implementata, mantenuta e comunicata ai dipendenti ed ai soggetti comunque coinvolti nell attività dell organismo; f) sia accessibile al pubblico in generale; 43

UNI CEI 11339:2009 Compiti dell EGE (2) promozione dell introduzione e del mantenimento all interno dell organizzazione dei sistemi di gestione dell energia conformi alla UNI CEI EN 16001; gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure; analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; diagnosi energetiche comprensive dell individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all impiego delle fonti energetiche rinnovabili; analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi; ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; gestione e controllo dei sistemi energetici; 44

UNI CEI 11339:2009 Compiti dell EGE (3) elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici; individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell uso efficiente dell energia e attuazione degli stessi; definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti; 45

UNI CEI 11339:2009 Compiti dell EGE (4) applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e ambientale; reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l esterno; pianificazione dei sistemi energetici; pianificazione finanziaria delle attività; gestione del progetto (project management). 46

UNI CEI 11339:2009 Competenze dell EGE (1) conoscenza dei Sistemi di Gestione dell Energia e delle tecniche di auditing in tale ambito ed, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare tale Sistema nell organizzazione ivi compreso un programma di gestione dell energia conforme alla UNI CEI EN 16001; conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili; conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici; conoscenza del mercato dell energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti; 47

UNI CEI 11339:2009 Competenze dell EGE (2) conoscenza di base delle metodologie ai valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto - project financing e FTT - Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di progetto; conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti; conoscenza di modalità contrattuali per l acquisto di beni e/o servizi, con un particolare riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita; conoscenza di base del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, contabilità analitica; conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica. 48

UNI CEI 11339:2009 Specializzazioni dell EGE In ragione di una maggiore definizione dei campi di competenza della figura professionale sono definite due macroattività specializzate: EGE settore industriale (con particolari competenze finalizzate ad applicazioni industriali e processi produttivi), EGE settore civile (con particolari competenze finalizzate agli utilizzi civili e della pubblica amministrazione). 49

UNI CEI 11339:2009 Valutazione (1) Il processo di valutazione può essere condotto in termini di: autovalutazione; valutazione da parte dell organizzazione entro cui I EGE andrà a operare; valutazione da parte di soggetti terzi, anche all interno di processi di certificazione. 50

UNI CEI 11339:2009 Valutazione (2) E richiesto il possesso di adeguata esperienza professionale nel settore della gestione dell energia, eventualmente integrata dai relativi titoli di formazione. In particolare la formazione scolastica deve risultare tanto più approfondita ed attinente compiti e competenze dell EGE quanto minore è l esperienza professionale maturata. La formazione scolastica è comprovata con idoneo titolo di studio. L adeguata esperienza deve essere documentata con lettere di incarico/referenze e/o altra documentazione pertinente. 51

UNI CEI 11339:2009 Valutazione (3) Nel caso in cui il processo di valutazione sia condotto al fine o all interno di un processo di certificazione, è necessario che l organismo di certificazione operi secondo i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La verifica del mantenimento delle competenze deve essere effettuata periodicamente e l intervallo tra tali verifiche non può essere maggiore di 5 anni. 52

Novità introdotte dal D. Lgs. n. 102/2014

Il D. Lgs. n. 102/2014 DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 165 del 18.07.2014) 54

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 1 - Finalità 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell energia e a superare le carenze del mercato che frenano l efficienza nella fornitura e negli usi finali dell energia. 55

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 3 - Obiettivo nazionale di risparmio energetico 1. L obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale. 56

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 6 - Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all allegato 1 [...] L obbligo si considera assolto qualora l acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le «specifi che tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)». 57

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art.8, comma 1 Le grandi imprese [impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro] eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell energia o auditor energetici [...] nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all allegato 2 al presente decreto. 58

Il D. Lgs. n. 102/2014 ALLEGATO 2 Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell energia I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati: a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico; b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto; c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto; d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative; Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione. 59

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 8, comma 2 Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [Nota: il decreto legislativo n. 102/2014 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè in data 19.07.2014] le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici [Nota: verosimilmente la EN 16247-5]. 60

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 8, comma 3 Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001. 61

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 8, comma 3 La norma richiamata dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 102/2014 richiama un Decreto Ministeriale da emanarsi. Si tratta del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013, che all'art. 2, comma 1, recita: Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica; b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento. 62