Il regolamento "de minimis" QUESTIONARIO DATI PERSONALI Informativa sulla privacy: i contributi pervenuti saranno pubblicati su Internet con l'indicazione dell'autore, salvo che l'autore stesso si opponga alla pubblicazione dei suoi dati personali perché suscettibile di arrecare pregiudizio ai suoi interessi legittimi. In tal caso, il contributo potrebbe essere pubblicato in forma anonima. Per le norme relative alla tutela dei dati sul sito Internet EUROPA, consultare: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm#personaldata 01. L'identità del rispondente deve rimanere riservata? X 02. Le risposte fornite alle domande del questionario sono soggette alle eccezioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 1? In caso affermativo, si prega di indicare esplicitamente le parti da non divulgare, giustificando la necessità del trattamento riservato e fornendo una versione non riservata del questionario che potrà essere pubblicata sul sito Internet della Commissione. Indicare i propri dati personali qui di seguito. Nome Organizzazione rappresentata Principali attività professionali ed imprenditoriali Sede (paese) Indirizzo di posta elettronica: Claudio Tiriduzzi Regione Umbria - via Mario Angeloni, 61 Dirigente Servizio Programmazione Comunitaria ITALIA progcomunitaria@regione.umbria.it NOTA: Si prega di seguire l'ordine delle domande, anche se non è obbligatorio rispondere a tutte. È possibile inoltre fornire ulteriori informazioni rilevanti anche se non direttamente correlate alle domande del questionario. N.B. i dati forniti sono dati parziali, non riguarda cioè l intero importo dei contributi in de minimis concessi dalla Regione Umbria ma per i dati forniti sono stati presi in considerazione i bandi emanati a valere sul POR FESR 2007-2013 per le attività a2 Progetti aziendali di investimento innovativo, b1 Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI e c1 Attività di stimolo e accompagnamento all innovazione dell asse I. 1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
SEZIONE A: INFORMAZIONI FATTUALI SULL'USO DEL REGOLAMENTO "DE MINIMIS" Domande rivolte alle autorità pubbliche (sia locali che centrali): 1. I contributi assegnati ai sensi del regolamento "de minimis" sono stati concessi nel territorio della Sua autorità (da parte della Sua autorità o di autorità regionali, municipali ecc.)? In caso di risposta affermativa, si prega di fornire i seguenti dati, suddivisi per anno, se possibile a partire dall'entrata in vigore del regolamento (2007): a. importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi (importo totale; importo medio per impresa; distribuzione degli importi di aiuto per impresa [< EUR 10 000; 10 000-50 000; 50 000-100 000; 100 000-200 000]); b. numero di beneficiari, se possibile con una ripartizione per grandi, medie e piccole imprese; ove disponibili, si prega di fornire anche dati relativi alle microimprese; c. settori interessati, se possibile seguendo i codici NACE; d. ove applicabile e disponibile, suddivisione degli aiuti concessi nel territorio della Sua autorità distinguendo tra autorità centrale e autorità regionali/locali. Qualora non disponga di dati precisi, si prega di fornire una stima. Risposta: Dati quadriennio 2008-2011 Totale contributi concessi a titolo di de minimis 46.785.023,77 Totale imprese finanziate 1342 Nelle seguenti tabelle si riporta la distribuzione dei contributi concessi e del numero di imprese per dimensione aziendale e settore di attività. Dimensione aziendale Micro imprese 15.441.858,74 Piccola impresa 15.221.677,01 Media impresa 16.745.274,59 Settore di attività settore Numero imprese contributi Artigianato 148 5.393.176,32 Commercio 549 10.393.068,20 2
Economia sociale 40 464.563,30 Industria 411 26.790.059,99 Servizi 179 4.331.496,97 turismo 15 102.534,11 1342 47.474.898,89 2. Esistono differenze nell'utilizzo del regolamento "de minimis" tra le regioni/zone all'interno del territorio della Sua autorità (ad esempio, alcune zone ricevono un volume relativamente elevato di aiuti "de minimis" rispetto ad altre)? In caso di risposta affermativa, si prega di fornire spiegazioni. Risposta: Nella Regione Umbria non ci sono differenze di utilizzo territoriale degli incentivi a titolo di de minimis. 3. Quali strumenti di aiuto (sovvenzioni, prestiti, garanzie, ecc.) sono stati utilizzati a norma del regolamento "de minimis"? Si prega di spiegare perché sono stati utilizzati tali strumenti e di fornire per ciascuno strumento (se possibile a partire dal 2007) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" e il numero di beneficiari per ciascun anno. Risposta: Considerato che i dati forniti si riferiscono ai bandi emanati a valere sull asse I del POR FESR per le attività a2, b1 e c1, gli strumenti utilizzati per la concessione degli incentivi in de minimis, riguarda solo le sovvenzioni. 4. Quali obiettivi persegue la Sua autorità mediante gli aiuti concessi a norma del regolamento "de minimis" (sviluppo regionale, ricerca e sviluppo ecc.)? Si prega di fornire una stima, se possibile, delle percentuali degli aiuti "de minimis" concessi per i vari scopi. Risposta: Nei bandi emanati dal servizio Politiche di sostegno alle imprese e dal servizio Servizi Innovativi gli aiuti concessi hanno lo scopo di perseguire gli obiettivi di Sviluppo Regionale ed Innovazione 5. È stata effettuata una valutazione (in generale o caso per caso) dell impatto degli aiuti "de minimis" concessi? In caso di risposta affermativa, si prega di spiegare i principali risultati e di fornirne una sintesi. Risposta: No 6. Per le misure per le quali si è fatto ricorso al regolamento "de minimis", che cosa si sarebbe potuto fare in mancanza di detto regolamento? Le misure di aiuto sarebbero state concepite diversamente, in modo da rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria? Sarebbero state notificate? O non sarebbero state affatto concesse? Si prega di spiegare le relative motivazioni e di fornire una stima della percentuale delle misure che rientrerebbero in ciascuna categoria. 3
Risposta: Nei bandi sopra richiamati la scelta della tipologia di aiuto viene fatta direttamente dal beneficiario. E l impresa infatti che deve decidere nella domanda di ammissione al contributo quale regime contributivo scegliere: de minimis o notificato. 7. Le Sue autorità hanno concesso misure di aiuto di Stato leggermente superiori alla soglia prevista dall'attuale regolamento "de minimis"? In caso di risposta affermativa, si prega di specificare quanto spesso sono state concesse tali misure e se esse sono state concesse a norma del regolamento di esenzione generale per categoria, nel quadro di un regime di aiuti autorizzato o mediante una decisione individuale. Risposta: No 8. In quale misura la crisi economica e finanziaria ha inciso sulla concessione di aiuti "de minimis" nel Suo paese? Descrivere, ove opportuno, le ripercussioni della crisi e indicare se e come le autorità pubbliche hanno adattato di conseguenza la propria politica di concessione di aiuti "de minimis". In particolare, si prega di chiarire se è stato registrato un aumento degli aiuti "de minimis" direttamente destinati ad affrontare le difficoltà delle imprese in materia di accesso ai finanziamenti. Si prega di illustrare, se possibile, in che misura tali elementi sono stati rilevanti per le piccole, le medie e le grandi imprese. SEZIONE B : DOMANDE GENERALI SUL REGOLAMENTO "DE MINIMIS" Domande rivolte a tutti gli intervistati: 9. Si prega di descrivere quali sono, dal Suo punto di vista, i principali effetti economici positivi per le imprese derivanti dagli aiuti concessi in forza dell'attuale regolamento "de minimis". Fornire una spiegazione ed esempi concreti. 10. Si prega di descrivere quali sono, dal Suo punto di vista, i principali effetti negativi potenziali degli aiuti concessi in forza dell'attuale regolamento "de minimis". Fornire una spiegazione ed esempi concreti. 11. Ritiene che l'applicazione del regolamento "de minimis" abbia determinato nella pratica effetti sulla concorrenza e/o sugli scambi tra Stati membri? Si prega di chiarire in quali casi o settori e perché. Ai fini della risposta, tener conto in particolare anche degli effetti aggregati degli aiuti "de minimis". 12. Ha esempi concreti di circostanze in cui gli aiuti "de minimis" concessi da un altro Stato membro/un'altra regione hanno avuto conseguenze per le imprese nel Suo Stato membro/nella Sua regione? 13. Ritiene che il regolamento "de minimis" abbia effetti positivi o negativi specifici per le PMI rispetto alle grandi imprese? 4
Risposta: Innanzitutto i dati evidenziano come la totalità dei beneficiari sono PMI, mettendo in evidenza come il regime de minimis possa essere considerato a tutti gli effetti una politica a misura delle PMI. In secondo luogo sarebbe interessante comprendere per quale motivo le grandi imprese non usufruiscono degli aiuti. Uno dei motivi potrebbe essere la misura-limite dei 200.000 euro: potrebbe, in effetti, essere un limite basso rispetto alle necessità economiche delle grande imprese. Un altro motivo, potrebbe essere legato alla possibilità, per esse, di utilizzare delle tipologie di aiuti differenti, con sì maggiori oneri amministrativi ma più intensi in volume di risorse. Considerando che si è rilevata la possibilità di innalzare la soglia dei 200.000 euro verso soglie più alte bisognerebbe chiedersi quali saranno gli effetti di queste modifiche in rapporto alla relazione tra PMI e grandi imprese. Principalmente si può rilevare che non distinguendo, ai sensi del reg. 1998/2006, tra piccole o grandi imprese (contrariamente alle esenzioni per categoria), tali più alte agevolazioni potrebbero favorire, in ragione della sostanziale non esiguità, proprio le grandi imprese, ma in modalità indebite rispetto ai meccanismi della concorrenza settoriale; In merito anche la Commissione europea, in risposta ad una recente interrogazione parlamentare sull innalzamento della soglia per gli aiuti al settore della pesca, aveva evidenziato come un innalzamento della soglia avrebbe potuto alterare i rapporti tra PMI e grandi imprese sul mercato: innalzare la soglia e renderla, di conseguenza, più incisiva sul mercato e sulla concorrenza, altera la natura dello strumento de minimis? Allargare il bacino dei beneficiari alle grandi imprese non potrebbe fare diminuire di fatto le risorse per le PMI e ridimensionare un strumento fondamentale per lo sviluppo di queste? Infine gli aiuti in de minimis concessi alle grandi imprese sono potenzialmente meno distorsivi della concorrenza rispetto a quelli concessi alle piccole imprese, ragione per cui vanno incentivati in modo razionale, al fine di razionalizzare l efficienza della spesa pubblica. SEZIONE C: CONCEZIONE TECNICA DEL REGOLAMENTO "DE MINIMIS" Domande rivolte a tutti gli intervistati: 14. In base alla Sua esperienza nell'applicazione del regolamento "de minimis", le disposizioni relative all'esclusione dal campo di applicazione (articolo 1) sono chiare e adeguate? Sì In caso di risposta negativa, spiegare in quale ambito si ravvisa la necessità di un chiarimento o di una modifica. Risposta: Tendenzialmente i campi di applicazioni sembrano ben delineati e utili a fare emergere la ratio di fondo della politica. Bisogna sottolineare, però, che, proprio all art. 1, co. 2 del REG (CE) n. 1998/2006 manca una chiara definizione di impresa e di impresa in difficoltà. 5
L art. 1, co. 2 del reg. 1998/2006 non definisce la nozione di impresa : tale omissione rende la scelta dei beneficiari più complicata, considerando che la disciplina degli aiuti de minimis prevede dei campi di applicazione specifici e, quindi, presuppone la necessità di avere un quadro normativo chiaro in merito ai soggetti che possono o non possono partecipare. Come già evidenziato nel Progetto di Parere reso dalla Commissione Politica economica e sociale del CdR in data 19 settembre 2012 (ECOS-V-035, punto 9), viene generalmente auspicato che da parte della Commissione europea si proceda al più presto (ed in riferimento al più generale processo di modernizzazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ) a semplificare il concetto di impresa attraverso delimitazioni più nette tra il settore economico e quello non economico, ad esempio mediante criteri, e a chiarire l'elaborazione comune di elenchi specifici per Stati membri da parte degli Stati stessi e della Commissione. Sicuramente, la possibilità di distinguere, soprattutto in merito alla soglia limite, tra settori economici e settori non economici, potrebbe essere funzionale ad un migliore utilizzo e razionalizzazione dello strumento de minimis, ivi considerando la limitata distorsione della concorrenza provocabile da settori non strettamente competitivi e con forti ricadute locali. Va qui ricordato come il diritto europeo adotti una definizione di impresa piuttosto ampia, in cui rientrano soggetti che svolgono attività di produzione di nuova ricchezza, tramite l immissione sul mercato di beni e/o servizi (società, imprese individuali, enti pubblici economici), ma anche coloro che svolgono lavoro autonomo o professione intellettuale, di modo che un ordine professionale è considerato come un associazione di imprese. Sono invece escluse le persone giuridiche che svolgono funzioni pubbliche autoritative (i c.d. enti pubblici autarchici ), le aziende di erogazione, che non immettono sul mercato beni o servizi da loro prodotti a prezzo non di mercato: aziende sanitarie o enti culturali. Ma vengono altresì sottratti importanti settori economici. Altresì controversa risulta la nozione di impresa in difficoltà di cui alla lett. h) dell art. 1 dl citato Regolamento. Il Reg. 1998/2006 vieta di concedere aiuti de minimis alle imprese in difficoltà, qui considerate come quelle rientranti nella definizione fornita dalla Commissione negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1/10/2004, p. 2) o che appaiano oggettivamente in difficoltà. Dalla prassi applicativa della normativa europea appare evidente come siano sorti problemi di interpretazione per tutte quelle imprese che, al contrario, siano solo momentaneamente in difficoltà (v. cassa integrazione guadagni) o che entrino in situazioni di difficoltà solo dopo la concessione degli aiuti. A tal proposito, appare significativo ricordare come spesso le Autorità regionali siano chiamate a risolvere simili dubbi interpretativi. 15. In base alla Sua esperienza nell'applicazione del regolamento "de minimis", le disposizioni specifiche per il settore del trasporto su strada sono chiare e adeguate (per quanto riguarda la definizione e la soglia)? In caso di risposta negativa, spiegare in quale ambito si ravvisa la necessità di un chiarimento o di una modifica. 6
Risposta: Non si capisce come mai per questo settore la soglia minima è di 100.000,00. sarebbe forse opportuno equiparare la soglia e magari inserire dei vincoli per l acquisto di automezzi indirizzando il settore verso l utilizzo di automezzi con minor impatto ambientale, ridotte emissioni. 16. L'attuale distinzione tra aiuti trasparenti e non trasparenti (articolo 2, paragrafo 4) è chiara e adeguata? In caso di risposta negativa, spiegare in quale ambito si ravvisa la necessità di un chiarimento o di una modifica. Risposta: la nozione di aiuto trasparente meriterebbe maggiore attenzione nella normativa, non solo attraverso esemplificazione pratica (come si è già fatto all interno del regolamento) ma anche attraverso una maggiore chiarezza, richiamando esplicitamente papers, reports o disciplina europea che si occupa della nozione di analisi del rischio per il calcolo ex ante dei costi. 17. In base alla Sua esperienza nell'applicazione del regolamento "de minimis", le disposizioni sul cumulo (articolo 2, paragrafo 5) sono chiare e adeguate? In caso di risposta negativa, spiegare in quale ambito si ravvisa la necessità di un chiarimento o di una modifica. Risposta: Particolari criticità sono da evidenziare in merito al divieto di cumulo previsto dal Regolamento in esame. Tale divieto per la stessa spesa ammissibile oltre la soglia limite più favorevole al beneficiario appare innanzitutto rendere più onerosi la gestione e il controllo a carico delle amministrazioni concedenti, rischiando di introdurre elementi di contraddittorietà con la ribadita natura di non aiuto del sostegno a titolo de minimis, che in tal caso va ad accumularsi con altri aiuti. Alcuni studi propongono per una totale abolizione del divieto, altri che ce ne sia una parziale: ad esempio il divieto potrebbe essere abolito quando gli strumenti utilizzati sono le sovvenzioni e le garanzie finanziarie. L aiuto sulle garanzie ovviamente non è un esborso, da accumulare sulle sovvenzioni ricevute ma è lo strumento classico, determinante per ricevere il finanziamento dell investimento. Con il divieto di cumulo e con la l identificazione delle garanzie come aiuti di Stato (senza che il beneficiario riceva nulla) non si massimizzerebbe le potenzialità della politica degli aiuti. Sullo specifico tema va segnalato come, più pragmaticamente, il Comitato delle Regioni proponga, nel succitato documento, almeno che per gli aiuti che vengono erogati in forma diversa da quella del contributo finanziario (garanzie e in particolare fideiussioni), ( ) che le disposizioni del regolamento de minimis per i SIEG siano applicabili anche al regolamento generale sugli aiuti de minimis e che, in analogia con il reg. 360/2012, ( ) il valore massimo specifico dei singoli aiuti concessi in base a disposizioni in materia di garanzie venga conseguentemente innalzato a 3 750 000 ( ). Si è inoltre osservato che, ferma restando la regola generale che prevede il limite di cumulo tra due aiuti (sulle stesse spese ammissibili) entro l intensità massima dell aiuto più favorevole all impresa, sarebbe opportuno prevedere una deroga per la cumulabilità sovvenzioni e garanzie. Nel caso dell aiuto sotto forma di garanzia, rimanere entro 7
l intensità massima dell aiuto più favorevole può spesso significare non poter massimizzare la potenzialità della sovvenzione diretta. Per tale ragione è stata caldeggiata l opportunità di sganciare tale agevolazione dal divieto di cumulo con l aiuto concesso in sovvenzione diretta, dato che l aiuto sotto forma di garanzia, a differenza di tutte le altre tipologie di incentivi, non comporta un esborso finanziario, ma è necessario (se non indispensabile) all impresa per poter implementare l investimento. 18. In base alla Sua esperienza, la definizione della soglia "de minimis" basata sull'importo ricevuto da una singola impresa nell'arco di un triennio è chiara e adeguata? In caso di risposta negativa, spiegare in quale ambito si ravvisa la necessità di un chiarimento o di una modifica. Risposta: Si è ampiamente riscontrata, in vari pareri finora espressi, la possibilità di innalzare la soglia dei 200.000 euro verso soglie più alte (dai 500.000 euro proposti dai pareri del Comitato delle regioni e da quello del Comitato Economico e Sociale europeo). Va sul tema ricordato come la stessa Commissione abbia già permesso un innalzamento della soglia de minimis fino a 500.000 quale misura temporanea anticrisi e, in un recente documento di lavoro, abbia peraltro ipotizzato la generalizzazione di tale possibilità al fine di incrementarne l utilizzo generale, ma in un ottica di una maggiore razionalizzazione dell utilizzo degli aiuti de minimis stessi (SEC(2011) 1582 def.). E senz altro interessante segnalare la possibilità di un concomitante ed ulteriore innalzamento, conseguente a quello della soglia del de minimis generale, fino ad 800.000 euro, per quanto riguarda la soglia degli aiuti de minimis nei servizi pubblici di interesse generale (SIEG) di cui al recente reg. 360/2012. Tale opportunità è stata peraltro suggerita dal Comitato delle Regioni nel citato Progetto di Parere (punti 31-33). A ben vedere, l intera questione dell innalzamento della suddetta soglia è materia assai dibattuta, data la necessaria correlazione con precise e specifiche evidenze, considerazioni e valutazioni economiche, in grado di assicurare che agevolazioni concesse entro il limite stabilito non diano luogo al ricorrere delle condizioni che qualificano un aiuto di Stato. Teoricamente, ogni innalzamento della soglia dovrebbe riflettere un corrispondente adattamento riconducibile alle contingenze della situazione economica, seguendo criteri già in parte utilizzati per la precedente revisione del de minimis del 2006 (come l adeguamento all inflazione e al PIL). In mancanza di studi specifici e analisi economiche a livello aggregato europeo (che in tal senso si invita la Commissione la produrre), risulta proibitivo stabilire a priori ogni grado di incidenza/non incidenza sugli scambi di aiuti superiori all attuale soglia de minimis. Sicuramente l ipotesi dell innalzamento della soglia fa sorgere alcune perplessità: rischio di interventi statali a pioggia nel tessuto produttivo in luogo di interventi mirati in settori cruciali, rischiando di inficiare la stessa ratio della riforma in corso; non distinguendo, ai sensi del reg. 1998/2006, tra piccole o grandi imprese (contrariamente alle esenzioni per categoria), tali più alte agevolazioni potrebbero favorire, in ragione della sostanziale non esiguità, proprio le grandi imprese, ma in modalità indebite rispetto ai meccanismi della concorrenza settoriale; 8
potenziale stravolgimento di alcuni principi guida della politica di coesione, nonché delle stesse politiche macroeconomiche di stabilizzazione: gli Stati membri più prosperi potrebbero infatti accordare degli aiuti molto più generosi rispetto ad altri. Ne conseguirebbe una sorta di asimmetria sistemica dovuta ai diversi margini di azione concessi dalla situazione delle singole finanze pubbliche. Considerando poi l incontrovertibile rapporto di correlazione positiva tra situazione di bilancio e ciclo di crescita economica, ne conseguirebbe, paradossalmente, che i paesi a bassa crescita, che più avrebbero bisogno di stimoli all economia da parte dello Stato, saranno quelli che meno potranno usufruire del suddetto innalzamento della soglia de minimis. Si è tuttavia suggerito, al fine di ovviare a tali potenziali asimmetrie, che un eventuale innalzamento potrebbe essere nei fatti controllato positivamente, tramite: l inserimento degli aiuti de minimis nella categoria degli aiuti compatibili (di cui all art. 107 TFUE). In tal modo, grazie all ottemperanza delle relative procedure di comunicazione, la Commissione europea potrebbe monitorare a priori gli aspetti quantitativi e qualitativi degli aiuti concedibili in de minimis, vigilando sul rispetto dei principi della coesione e della convergenza; stabilire, oltre al plafond per l impresa beneficiaria, un ulteriore plafond nazionale per tutti i de minimis da concedere. Tale operazione è stata peraltro già compiuta per queste tipologie di aiuto nel settore agricolo con il reg. 1535/2007. Di converso, una delle ragioni a favore dell innalzamento della soglia potrebbe risiedere nella conseguente possibilità di intervenire più incisivamente ed efficacemente, in situazioni meritevoli del sostegno pubblico, laddove non sarebbe possibile intervenire diversamente, come nel caso dei territori di montagna. SEZIONE D:CONTROLLO Domande rivolte alle autorità pubbliche: 19. In che modo viene garantito un controllo adeguato degli aiuti "de minimis"? Risposta: allo stato attuale il controllo sulla concessione degli aiuti in de minimis non si può considerare adeguato. Infatti, in base alle dichiarazioni fornite dal beneficiario, dai servizi competenti, viene effettuata una verifica documentale coordinandosi con gli altri servizi regionali che concedono la stessa tipologia di contributo. 20. È stato istituito un registro centrale per gli aiuti "de minimis"? Risposta: no In caso di risposta affermativa, si prega di descrivere il funzionamento del sistema. Se possibile, chiarire i seguenti elementi: a) quante autorità utilizzano e/o hanno accesso al registro centrale? b) quali sarebbe, a Suo giudizio, una stima del costo netto (se possibile, fornire equivalenti a tempo pieno uomini/giorno) di creazione e gestione rispetto ad un sistema decentrato di registrazione e controllo? 9
c) per quali scopi vengono utilizzate le informazioni contenute nel registro? d) vengono registrate solo le misure "de minimis" o anche gli aiuti di Stato? e) se si confronta la situazione prima e dopo l'introduzione del registro, quali sono a Suo giudizio i principali cambiamenti (positivi e negativi)? In caso di risposta negativa, spiegare perché si è scelto di non istituire un registro centrale. Esiste un quadro generale degli aiuti "de minimis" concessi a livello centrale mediante altri mezzi (specificare)? Domande rivolte a tutti gli intervistati: 21. Ha incontrato difficoltà nell'applicazione delle disposizioni in materia di controllo (articolo 3), in particolare per quanto riguarda il rispetto della soglia? Sì In caso affermativo, fornire spiegazioni in proposito. Risposta: Si è in tal senso spesso evidenziato come la regola de minimis non sia esente dal presentare effetti dissuasivi per gli eventuali beneficiari, sia per gli oneri amministrativi a loro carico, sia per la macchinosità riconducibile ai controlli che gli Stati membri sono obbligati a svolgere, anche attraverso una procedura di registrazione centralizzata. Soprattutto nei casi di sovvenzioni di modesta entità, apparirebbe evidente una sostanziale disproporzione in termini di costi-benefici. Considerando che gli aiuti in un regime de minimis non sono formalmente degli aiuti di stato essendo esenti, in virtù delle loro influenza minimale sulla concorrenza nel mercato unico, dalla procedura di notifica alla Commissione, appare sicuramente opportuno procedere ad una semplificazione generale delle procedure. Si prega di spiegare il carico di lavoro (se possibile, fornire equivalenti a tempo pieno uomini/giorno) dovuto alle disposizioni relative al controllo (articolo 3), in particolare per quanto riguarda il rispetto della soglia e la conservazione dei dati, e stimare, se possibile, l'onere amministrativo che questo comporta. SEZIONE E:VARIE Domande rivolte a tutti gli intervistati: 22. Ha altre osservazioni da fare sull'applicazione del regolamento "de minimis" che esulano dagli argomenti cui si riferiscono le domande precedenti? La preghiamo di allegare copia di qualsiasi studio o documento utile per valutare l'applicazione del regolamento "de minimis" e contribuire alla riflessione sulla sua futura revisione. 10
Risposta: La prima osservazione investe la più generale necessità di razionalizzazione e semplificazione delle varie tipologie di aiuto. Si è rilevato un generale consenso circa la prassi di un eventuale abuso del regime de minimis solo in ragione del fatto che, tra gli strumenti sommariamente fungibili, sembra risultare essere quello che prevede meno oneri o procedure più semplici. Sembra infatti essere diventata una prassi consolidata il sistematico utilizzo del regime de minimis, che permette di concedere aiuti sotto un tetto di copertura normativa. In questo modo qualsiasi problema di interpretazioni normative viene superato con la suddetta concessione, che tuttavia per sua natura ha potenzialità limitate e vincola senz altro l impresa nell attivazione degli investimenti. La questione di fondo è capire se sia possibile utilizzare, in particolari situazioni, soltanto il regime de minimis oppure altri tipi di regimi di aiuti di stato, magari più specifici, magari più appropriati alla finalità del caso, concretizzando la possibilità di ampliare, conseguentemente, la disponibilità del de minimis per maggiori necessità. La seconda osservazione riguarda la classificazione, o meno, dell aiuto de minimis come effettivo aiuto di stato. La stessa Commissione considera inapplicabile l art. 107 TFE ai benefici inferiori a 200.000 euro in tre anni (articolo 2), in tal modo riconoscendo che un tale contributo non è idoneo ad incidere sugli scambi intra - UE o a falsare la concorrenza. In maniera del tutto contraddittoria, poi, la stessa Commissione sembra assimilare il de minimis ad un aiuto di Stato, soprattutto in tema di cumulo. Tale contraddizione andrebbe senz altro chiarita rendendo esplicita la natura di non aiuto del de minimis, pur in considerazione che eventuali temperamenti di tale principio sarebbero ammissibili solo laddove il de minimis fosse fraudolentemente utilizzato per eludere i massimali previsti dalle altre discipline di volta in volta applicabili. La natura di non aiuto del de minimis apparirebbe inoltre evidente in ragione dell attività locale del soggetto beneficiario di piccole dimensioni. La stessa Commissione, al punto 2.1 della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese del 1996 affermava: ( ) tuttavia talune PMI, in particolare talune microimprese, svolgono attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri. (...) Gli aiuti che sono loro accordati per questo tipo di attività non rientrano nel campo di applicazione dell articolo 92 (ora 107) paragrafo 1. Similmente, tale principio è stato successivamente ribadito nella Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati del 1997, in riferimento ad attività che possono essere definite di prossimità (citando, in tal senso, attività come il commercio al dettaglio e la riparazione di beni personali e per la casa, i taxi, i servizi collettivi e sociali, i servizi domestici, il commercio e la riparazione di autoveicoli; e arrivando perfino a prendere in considerazione alberghi e ristoranti e imprese di costruzione), precisando la loro non inclusione nel campo di applicazione dell art.92 (già art.87 ora art. 107), par.1, se e in quanto sono esercitate in forma non transnazionale. In tale ambito appare quindi opportuno soffermarsi, da un lato, sulla portata del concetto di attività locale (o di prossimità), cui la Commissione ha più volte fatto riferimento, e, dall altro, sui criteri di individuazione dei requisiti minimi della potenziale distorsione della concorrenza, in coerenza con la giurisprudenza in materia. L incongruenza normativa pare palese e in quanto tale deve essere risolta: gli aiuti in regime de minimis sono considerabili aiuti di stato o no? È utile anche portare all attenzione in questa sede, infine, la necessità di una maggiore circolazione delle informazioni e di una più intensa formazione del personale pubblico che si 11
occuperà della distribuzione e del controllo degli aiuti de minimis. Considerando l intenzione della Commissione europea di attribuire la funzione di controllo ex ante sugli aiuti de minimis agli Stati membri (intesi come livello statale e territoriale), all interno di un più generale processo di decentramento della funzione di controllo verso gli Stati membri al fine di concentrare i controlli ex ante della Commissione solo per gli aiuti a forte impatto sul mercato interno, è stato proposto dal Comitato Economico e Sociale la necessità di incontri e seminari, organizzati dalla Commissione, per illustrare le nuove procedure di controllo ai funzionari della pubbliche amministrazioni che si occuperanno di controllo ex ante con il chiaro fine di uniformare l applicazione della normativa in tutto l Unione Europea. Il Comitato Economico e Sociale ha anche proposto l istituzione di un Autorità amministrativa indipendente, o delegare funzioni di controllo ad autorità già esistenti, per lo scopo. In termini generali, non vanno nemmeno dimenticati i problemi fisiologici nel procedere alla determinazione complessiva dell aiuto de minims, data la necessaria verifica della data di concessione dell agevolazione. La determinazione del momento della concessione è piuttosto facile nei casi in cui la procedura preveda un controllo ed un autorizzazione dell autorità pubblica, ma assai difficile in tutti i casi in cui non esiste un atto formale di concessione del de minimis: qui la data rilevante ai fini dell individuazione del triennio va ricercata nel momento in cui sorge il diritto ad usufruire dell agevolazione. Nelle situazioni di differimento fisiologico dei momenti concessione-diritto, ossia quando l agevolazione viene utilizzata successivamente alla maturazione, sarebbe più logico consentire, ai fini del calcolo del triennio, l imputabilità dell agevolazione al periodo in cui concretamente essa è evidenziata, ossia quando l impresa ha evidenziato la volontà di usufruirne. I servizi della Commissione possono contattarla, se necessario, per ulteriori dettagli sulle informazioni presentate? Sì X LA RINGRAZIAMO PER AVER RISPOSTO AL QUESTIONARIO. 12