CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Documenti analoghi
Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

Consiglio regionale della Toscana

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Confindustria

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

PROTOCOLLO D INTESA VISTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.14 DEL 10 MARZO 1999

Consiglio regionale della Toscana

proposta di legge n. 79

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Comune di Lamezia Terme (CZ)

Art. 1 (Principi e finalità)

R E G I O N E L A Z I O

CITTA di AVERSA Provincia di Caserta

COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Mappatura e Monitoraggio di normative e fondi regionali di sostegno al cinema. Ufficio Studi ANICA. Provincia Autonoma di Trento.

PROGETTO PERLE DI MOSAICO 2012 SCHEMA PROTOCOLLO D INTESA. L anno duemiladodici, il giorno del mese di, nella residenza

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO DIREZIONALE

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 69

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. Testo coordinato con osservazioni e proposte nella seduta del 16 settembre 2010

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n.

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)

PROTOCOLLO D INTESA. tra. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale. AVIS Regionale Toscana

COMUNE DI PORTO MANTOVANO. (Provincia di Mantova)

Agenzia delle Entrate

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria

Concessione del patrocinio e utilizzo del logo e dei segni distintivi della Città di Assisi REGOLAMENTO D USO

Art. 1 (Modifiche all art. 1)

BOZZA di Decreto attuativo del comma 632 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007)

Regolamento per l istituzione, la disciplina e la gestione dell'albo comunale delle Associazioni

Allegato n. 3. La disciplina delle associazioni turistiche Pro-loco in Umbria. 1. Le leggi regionali

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

proposta di legge n. 83

AGEVOLAZIONI FISCALI IRAP PER I PRIVATI CHE INVESTONO IN CULTURA E PAESAGGIO

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIE. IL CONSIGLIO

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Art. 1 Art. 2

COMUNE DI VILLAPUTZU (PROVINCIA DI CAGLIARI) Regolamento per la costituzione e la tenuta dell Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR)

tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) WWF Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

COMUNE di MONTALCINO REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco. Art. 1 Finalità.

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Piano triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)

Saranno inoltre privilegiate le istanze contenenti programmi in grado di favorire l inserimento della Sardegna nei circuiti nazionali di settore.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. MEUCCI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 LEGGE REGIONALE 1 marzo 2016, n. 21

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizioni)

d intesa con Poste Italiane S.p.A.- Divisione Filatelia PROTOCOLLO D INTESA FILATELIA E SCUOLA

COMUNE DI CAMPAGNA (Provincia di Salerno)

tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR)

RISOLUZIONE N. 249/E QUESITO

LA CONFERENZA UNIFICATA

PROTOCOLLO D INTESA TRA

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR)

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

PREAMBOLO. Il Consiglio regionale

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Uff.

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA.

DECRETO N. 682 Del 03/02/2015

Consiglio regionale della Toscana

PROTOCOLLO D INTESA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA L AGENZIA DELLE ENTRATE

SCHEMA DI TESTO UNICO IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"

REGOLAMENTO per il funzionamento della CONSULTA SPORTIVA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

proposta di legge n. 323

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA. La seguente legge:

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO (Provincia di Pesaro e Urbino)

Centri Commerciali Naturali

COMUNE di EMPOLI REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE. Articolo 19 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.

Pagina 1. BOZZA del 22/05/2014

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.)

ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA

Pubblicata nel B.U. Basilicata 1 ottobre 2008, n. 46.

PROTOCOLLO D INTESA. IN MATERIA DI SICUREZZA e per l esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale tra. la PROVINCIA DI PISA e i COMUNI di

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) la Regione Siciliana

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ricerca Leggi della Regione Toscana Visualizzazione del testo

COMUNE DI FILADELFIA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33 DELIBERAZIONE 4 agosto 2008, n. 624

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

I distretti urbani del commercio. SCHEMA Regolamento attuativo dell art. 16 della L. R. 1 agosto 2003 n. 11

proposta di legge n. 471

Transcript:

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIII LEGISLATURA ANNO 2004 DISEGNO DI LEGGE 20 maggio 2004, n. 55 Interventi in materia di cinema e istituzione di Trentino cinema D'iniziativa del consigliere Roberto Bombarda (Verdi e Democratici per l'ulivo) Presentato il 20 maggio 2004 Assegnato alla Quinta Commissione permanente

DISEGNO DI LEGGE 20 maggio 2004, n. 55 Interventi in materia di cinema e istituzione di Trentino cinema INDICE Capo I Finalità e interventi Art. 1 - Principi generali Art. 2 - Ambiti di intervento Capo II - Costituzione e attività del centro Trentino cinema Art. 3 - Costituzione del centro Trentino cinema Art. 4 - Attività principali Art. 5 - Trentino film commission Art. 6 - Trentino film festival Art. 7 - Disciplina attuativa Art. 8 - Norma finanziaria Art. 9 - Entrata in vigore Capo I Finalità e interventi Art. 1 Principi generali 1. La Provincia autonoma di Trento, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): a) riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale; b) promuove le attività cinematografiche di rilevante interesse provinciale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale; c) favorisce, nei limiti delle sue competenze, lo sviluppo dell industria cinematografica nei suoi diversi settori. Art. 2 Ambiti di intervento 1. La provincia, nel quadro delle attività volte a valorizzare la cultura locale e promuovere la conoscenza del proprio territorio, incoraggia ed aiuta le produzioni cinematografiche, con particolare riguardo ai film di interesse naturalistico, etnografico, storico e culturale. 2. In particolare la provincia: a) promuove e sostiene le attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico; b) assicura per fini culturali ed educativi la conservazione del patrimonio filmico, in particolare per le opere e per le produzioni di interesse naturalistico, etnografico, storico e culturale;

- 2 - c) promuove e coordina le iniziative finalizzate alla diffusione della cultura cinematografica, con particolare riguardo ai concorsi e alle rassegne cinematografiche organizzate nel territorio provinciale ed aventi ad oggetto tematiche naturalistiche, dell ambiente montano, etnografiche, storiche e culturali; d) promuove e sostiene lo sviluppo dell industria cinematografica nel territorio provinciale. 3. La provincia, inoltre, effettua l attività di controllo e monitoraggio sulle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi in attuazione di questa legge. Capo II Costituzione e attività del centro Trentino cinema Art. 3 Costituzione del centro Trentino cinema 1. Per l esercizio delle attività e l effettuazione degli interventi indicati negli articoli 1 e 2 la Giunta provinciale costituisce un centro di coordinamento funzionale denominato Trentino cinema. 2. La direzione di Trentino cinema è attribuita dalla Giunta provinciale a personale che ricopre incarichi di direzione di strutture che operano nel settore dell informazione e stampa o delle attivita culturali; alla struttura individuata dalla giunta è attribuita l attività di supporto organizzativo e amministrativo del centro. 3. La Giunta provinciale, approva il programma annuale di attività di Trentino cinema, prediposto del direttore del centro, sentito il dirigente della struttura competente in materia di attività culturali. Il bilancio della provincia assicura le disponiblità finanziarie necessarie per le attività del centro. Art. 4 Attività principali 1. Trentino cinema promuove e sviluppa, coordinando le singole iniziative, gli interventi indicati nel capo I di questa legge. 2. L attività di Trentino cinema si svolge, in particolare, nei seguenti settori: a) la promozione, il sostegno e il coordinamento di iniziative finalizzate alla scelta del territorio provinciale quale luogo di produzioni cinematografiche, attraverso l associazione Trentino film commission, disciplinata all articolo 5; b) il coordinamento a scopi promozionali e di supporto archivistico delle manifestazioni artistiche di contenuto cinematografico che si svolgono periodicamente in provincia, attraverso la struttura di coordinamento Trentino film festival, disciplinata all articolo 6; c) la promozione e valorizzazione di attività di formazione e di specializzazione nel settore cinematografico, con particolare riguardo alla cinematografia della montagna, dell esplorazione e delle tematiche naturalistiche in generale; d) la direzione e gestione del centro audiovisivi della provincia. Art. 5 Trentino film commission 1. Il progetto Trentino film commission ha lo scopo di promuovere il patrimonio geografico, ambientale, culturale, storico e turistico della provincia di Trento, favorendo la

- 3 - realizzazione sul territorio provinciale di produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie nazionali ed internazionali. Il progetto si propone altresì di incentivare per queste produzioni il ricorso a risorse professionali, tecniche ed artistiche locali. 2. Per gli scopi indicati nel comma 1 la Giunta provinciale promuove la costituzione di un associazione senza fini di lucro, denominata Trentino film commission, tra la provincia, altri enti pubblici e soggetti privati che svolgono nel territorio provinciale attività finalizzate agli scopi di questa legge. 3. L associazione ha finalità di carattere informativo, promozionale, logistico e tecnico utili alla realizzazione del progetto, e deve avere i requisiti per essere affiliata all Association film commissioner international (AFCI) e per essere rappresentata dall Istituto commercio estero (ICE). Art. 6 Trentino film festival 1. Il progetto Trentino film festival ha lo scopo di promuovere un coordinamento promozionale fra le manifestazioni cinematografiche che si svolgono periodicamente in trentino e di realizzare un archivio cinematografico unificato. 2. Nel rispetto dell autonomia organizzativa e funzionale dei rispettivi enti di gestione, Trentino film festival opera come una struttura di coordinamento tra gli enti pubblici e i soggetti privati che organizzano e gestiscono concorsi cinematografici nel territorio provinciale. Compito della struttura è facilitare l interazione tra i soggetti che partecipano al coordinamento, favorire la programmazione coordinata degli eventi, sostenerne la promozione. 3. Trentino film festival si avvale dei mezzi e del personale del centro Trentino cinema ed è diretta dal responsabile dello stesso. Art. 7 Disciplina attuativa 1. La Giunta provinciale, sentito il parere dei responsabili delle strutture competenti in materia di informazione e stampa e di attività culturali, adotta entro quattro mesi dall entrata in vigore di questa legge i provvedimenti necessari per darle attuazione. In particolare la giunta approva: a) lo schema di statuto dell associazione Trentino film commission; b) le modalità di partecipazione e di coordinamento dei soggetti coinvolti nel progetto Trentino film festival; c) gli indirizzi per la programmazione delle attività del Centro Trentino cinema e per i progetti dallo stesso promossi e coordinati; c) le modalità per assicurare gli interventi di supporto amministrativo e organizzativo del Centro Trentino cinema e dei relativi progetti. Art. 8 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall applicazione di questa legge si fa fronte con legge successiva.

- 4 - Art. 9 Entrata in vigore 1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.