La manovra d'estate -approfondimentidi RAFFAELE AGOSTINACCHIO* In attesa che la cosiddetta Manovra di Ferragosto veda finalmente la sua luce quella definitiva facciamo un piccolo passo indietro per un approfondimento delle nuove norme definitive che la Manovra d Estate o per gli addetti ai lavori il D.L. 98/2011 convertito nella Legge 111/2011 ci ha portato. Dal primo gennaio 2012 la Legge 111/2011 ridisegna il cd. regime dei minimi per le persone fisiche che esercitano una attività di impresa o professionale. Dal nuovo anno andranno distinte due tipologie di regimi: 1 / 11
1- Il nuovo regime dei Minimi riservato solo ai contribuenti che avviano una nuova attività o che al massimo l hanno avviata dal 2008 e che potrà essere applicato per un massimo di 5 anni compreso l anno di inizio attività; 2- Il regime semplificato cd. residuale che di fatto sostituisce il vecchio regime dei minimi in quanto è destinato a quei contribuenti in possesso dei requisiti per aderire al vecchio minimi ma non al nuovo; godendo di alcune agevolazioni ma non della tassazione super agevolata che spetta ai nuovi minimi. Deroga ai cinque anni di mantenimento del regime dei minimi viene data a quei giovani contribuenti finché non avranno compiuto il 35esimo anno di età. A differenza del regime dei minimi in vigore fino al 31.12.2011, dal 2012 la novità più importante ed attraente del nuovo regime è la misura della tassazione che passa dall attuale 20% al 5% fermo restando le agevolazioni inerenti le semplificazioni della tenuta dei registri contabili, del non assoggettamento agli Studi di Settore, all IRAP e del non pagamento dell IVA. Novità risultante dalle ultime circolari ministeriali ( la nr. 24/E del 2011) estende ai contribuenti minimi anche l esclusione dall obbligo di dover comunicare le operazioni superiori ad euro 2.500,00 ai fini dello spesometro -.+ Le condizioni generali per poter accedere al nuovo regime dei minimi in sostanza analoghe a quelle esistenti per poter accedere al regime delle nuove iniziative produttive sono: - Non aver esercitato nei tre anni precedenti un altra attività imprenditoriale o professionale o essere stati soci o collaboratori di imprese famigliari; - Non deve essere mero proseguimento di una attività precedentemente svolta come 2 / 11
La manovra d'estate -approfondimentidipendente o collaboratore, stante il medesimo contenuto economico ed è fondato sulla stessa organizzazione di mezzi; salvo lo svolgimento di una attività autonoma occasionale; - Non deve essere la prosecuzione di una attività svolta da un terzo salvo che non abbia superato il limite dei ricavi pari ad euro 30.000,00 (per esempio l acquisto di azienda); Tutti gli altri requisiti già previsti dalla normativa del regime dei minimi e dunque ricavi non superiori ad euro 30.000,00, non effettuazione di cessioni all esportazione, non poter sostenere spese per lavoro dipendente, collaboratori a progetto etc.; ed ultimo il requisito è il non poter acquisire nell ultimo triennio beni strumentali per un valore superiore a 15.000,00 euro, ma a partire dal quarto anno di attività del regime. Per i soggetti che invece non potranno aderire al nuovo regime dei minimi, si prospetta la possibilità di optare per il nuovo regime cd. residuale. Un regime contabile comunque semplificato che prevede: - L esonero della tenuta dei registri contabili, fermo restando l obbligo di conservazione della documentazione fiscale; - L esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell IVA, versando l IVA con la dichiarazione annuale; - L esclusione dall IRAP. Si tratta in pratica di tutti quei contribuenti che non sono in possesso dei nuovi requisiti ma hanno i requisiti per fruire del vecchio regime dei minimi. In particolare chi ha iniziato una attività prima del 1 gennaio 2008. Non può usufruire che, per esempio, ha adottato dal 2009 l opzione per il regime ordinario vincolante per almeno un triennio - ; successivamente a tale triennio 3 / 11
La manovra d'estate -approfondimentipotrebbe accedere al regime residuale, ricorrendone ancora i presupposti. Le agevolazioni per questo nuovo regime residuale valutandone la convenienza - si possono così elencare: - Applicazione ordinaria dell IVA versandola in unica soluzione con la dichiarazione annuale (come per il regime delle nuove iniziative produttive); - Determinazione del reddito con i criteri ordinari (imprese con il criterio per competenza e professionisti con il criterio di cassa), e determinare l imposta dovuta con le normali aliquote a scaglioni e non con una imposta sostitutiva omnicomprensiva; - Applicazione per le attività soggette degli studi di settore o parametri. Con riferimento a questo ultimo punto si attenderebbe una delucidazione dell Agenzia delle Entrate in quanto una circolare del 2010 aveva sollevato una problematica inerente l applicazione o meno degli studi a tutte quelle attività che si trovano nelle condizioni di marginalità economica scarsi beni strumentali, volume d affari ridotto, etc. valide a giustificare o giustificabile lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presunti calcolati con GERICO. Tanto è vero che l eventuale adeguamento agli studi di settore non rileva ai fini del superamento del limite dei ricavi di 30.000 euro che, di norma., produrrebbe una fuoriuscita dal regime semplificato. Tale regime non ha limitazioni temporali e cessa la sua applicazione dall anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti per poter accedere al vecchio regime dei minimi. 4 / 11
In definitiva oggi persistono quattro tipologie di regimi contabili: - Il regime delle nuove iniziative produttive valido per 3 anni con tassazione forfettaria al 10 %; - Il nuovo regime dei minimi con tassazione forfettaria al 5 %; - Il regime dei minimi residuale con tassazione ordinaria senza registri contabili; - Il regime ordinario con tassazione ordinaria e tenuta dei registri contabili. La scelta di convenienza fra le quattro possibili scelte và ponderata non tanto in funzione della misura della tassazione motivazione non marginale ma quanto e tanto ai diversi obblighi ed adempimenti che tali regimi prevedono. Questo specchietto vi aiuterà a capire meglio il meccanismo. L età del contribuente è riferita al 2011 fonte Il Sole 24Ore 5 / 11
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Regime lungo Contribuente con 28 anni di età che ha iniziato l attività nel 2008 6 / 11
Regime dei minimi con imposta al 20% Regime dei minimi con imposta al 5% Prosegue fino al 2018 Resta solo nel 2010 Contribuente con anni 68 che ha iniziato l attività nel 2008 Regime dei minimi con imposta al 20% 7 / 11
Regime dei minimi con imposta al 5% Regime residuale - IRPEF secondo aliquota progressiva - Esclusione IRAP - Versamento annuale IVA - Semplificazioni Contabili Tasse Light fino al 2014 8 / 11
Persona fisica con 32 anni di età che ha iniziato l attività nel 2008 Regime dei minimi con imposta al 20% Regime dei minimi con imposta al 5% Regime residuale - IRPEF secondo aliquota progressiva - Esclusione IRAP - Versamento annuale IVA 9 / 11
- Semplificazioni Contabili Il cambio di Regime Persona fisica con 32 anni che ha iniziato l attività nel 2008 ed è transitato dal regime di nuove iniziative Regime delle nuove iniziative produttive con imposta al 10% Regime dei minimi con imposta al 20% Regime dei minimi con imposta al 5% Regime residuale - IRPEF secondo aliquota progressiva 10 / 11
- Esclusione IRAP - Versamento annuale IVA - Semplificazioni Contabili È vero che con questa piccola riforma si è dato un taglio a tutte quelle partite Iva che negli ultimi anni hanno avuto un crescendo non indifferente complice la ridotta tassazione e gli adempimenti praticamente inesistenti; ma non credo che questa possa dare slancio ad una economia stagnata o possa creare i presupposti per una minore evasione fiscale. Molti giovani imprenditori diventano tali non per una cultura imprenditoriale insita in loro ma per un semplice se tale può definirsi obbligo; in quanto la situazione lavorativa odierna non permette di poter sfruttare il percorso di studi che si è scelto di intraprendere e per cui si sono spesi anni e sacrifici non indifferenti. Il vero spirito imprenditoriale nasce da una idea, da un progetto, da un sogno e non da una necessità. *Commercialista e revisore in Bitonto 11 / 11