933.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sul credito al consumo (OE della LCC) del febbraio 006 (stato aprile 006) emanata dal Governo il febbraio 006 visti gli art. 39 e 40 della legge federale sul credito al consumo (LCC) ), l'art. 4 e segg. dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) ), nonché l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale (Cost. cant.) 3) Art. Ufficio competente L'esecuzione del diritto federale compete all'ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIML). Art. Autorizzazione Conformemente al diritto federale la concessione e la mediazione di crediti al consumo sono soggette all'obbligo di autorizzazione. Art. 3 Domanda La domanda di rilascio dell'autorizzazione per la concessione o la mediazione di crediti al consumo deve essere presentata all'ufficio competente prima dell'inizio dell'attività. Art. 4 Indicazioni e allegati alle domande. Persone fisiche La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a) cognome e nome, eventualmente cognome da nubile; b) data di nascita; c) luogo d'origine rispettivamente nazionalità per richiedenti stranieri; d) indirizzo ed eventualmente domicilio della società; e) attività prevista: creditore o intermediario di credito. ) RS.4. ) RS.4. 3) CSC 0.00 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
933.00 La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: a) fotocopia della carta d'identità o del passaporto. Per richiedenti stranieri domiciliati in Svizzera fotocopia del libretto per stranieri o del permesso di polizia degli stranieri; b) estratto del casellario giudiziale; c) estratto del registro esecuzioni e fallimenti (almeno degli ultimi due anni prima dell'inoltro della domanda); d) comprova dell'esistenza delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione secondo il diritto federale ). Art. 5. Persone giuridiche La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a) ditta; b) sede; c) attività prevista: creditore o intermediario di credito; d) persona responsabile per la concessione o la mediazione di crediti. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: a) estratto dal casellario giudiziale di tutte le persone responsabili per la concessione o la mediazione di crediti; b) estratto del registro di commercio; c) estratto del registro esecuzioni e fallimenti (almeno degli ultimi due anni prima dell'inoltro della domanda); d) comprova dell'esistenza delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione secondo il diritto federale ). Art. 6 Obbligo di fornire informazioni Chi è soggetto all'obbligo di autorizzazione deve fornire su richiesta alle autorità competenti informazioni e permettere loro di prendere visione dei documenti della contabilità commerciale. Art. 7 Obbligo di notifica Le persone giuridiche soggette all'obbligo di autorizzazione devono notificare all'ufficio competente l'arrivo o la partenza delle persone responsabili per la concessione o la mediazione di crediti. Art. 8 Pubblicazione Il rilascio, la limitazione temporale o la revoca dell'autorizzazione devono essere pubblicate dall'ufficio competente nel Foglio ufficiale cantonale. ) Art. 5 e segg. OLCC ) Art. 5 e segg. OLCC
933.00 Art. 9 Tasse Per il rilascio dell'autorizzazione per la concessione o la mediazione di crediti al consumo viene riscossa una tassa da 000 fino a 000 franchi. Art. 0 Termine transitorio Le persone giuridiche e fisiche con sede o domicilio nel Cantone dei Grigioni che già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno operato quali intermediarie di crediti o hanno concesso crediti e sono soggette all'obbligo di autorizzazione conformemente alla legge federale sul credito al consumo ) devono inoltrare, al più tardi entro il 3 luglio 006, una domanda di rilascio di un'autorizzazione oppure fornire la comprova che essi dispongono già di una relativa autorizzazione. Art. Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il aprile 006. ) RS.4. 3
933.00 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS.0.006 0.04.006 atto normativo prima versione - 4
933.00 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo.0.006 0.04.006 prima versione - 5