REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEI LABORATORI ALL ESERCIZIO DELLA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA 1

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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEI LABORATORI ALL ESERCIZIO DELLA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA 1 (Regolamento aggiornato con delibera di Consiglio n. 12/2010) Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dell idoneità dei laboratori all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001, in attuazione dell art. 4 del D.M. 28 Marzo 2000 n. 182. 2 Art. 2 Definizioni Agli effetti del presente regolamento si intendono: a) per << Decreto >>, il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001; b) per << Strumenti di misura >>, quelli rientranti nelle seguenti categorie: 1. masse e misure campione 2. misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna; 3. strumenti per pesare; 4. complessi di misura per carburanti; 5. misuratori di volumi di liquidi diversi dal carburante e dall acqua; 6. misuratori massici di gas metano per autotrazione; 7. strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi; c) per << Verificazione periodica >>, l accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l integrità dei sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. d) per << Camera di Commercio >>, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento. 1) Regolamento approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 79 del 13/12/2006 2) Riferimenti normativi D.M. 28 marzo 2000, n. 182 Regolamento recante modifica ed integrazione sulla disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio ; D.M. 10 dicembre 2001 Condizioni e modalità di riconoscimento dell idoneità dei laboratori nell esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 4 Aprile 2003 Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 30 luglio 2004 Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica 1

Art. 3 Requisiti di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale Ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto 10 dicembre 2001, i laboratori interessati ad effettuare la verificazione periodica degli strumenti di misura devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale assicurando le seguenti condizioni: 1. Condizioni giuridico-amministrative: a) il laboratorio e tutto il personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; b) se un laboratorio fa parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l attività di verificazione periodica deve essere distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione; c) il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del segreto professionale. 2. Condizioni tecnico- operative: a) il laboratorio deve operare, per la parte inerente l esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova; b) si considera soddisfatta la condizione di cui alla precedente lett. a) se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012; c) i laboratori devono essere dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica; d) i laboratori devono possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare; e) le prove metrologiche che i laboratori espletano nell esecuzione della verificazione devono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi; f) il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli. Art. 4 Domanda di riconoscimento dell idoneità del laboratorio La domanda di riconoscimento dell idoneità, sottoscritta dal legale rappresentante ed in regola con l imposta di bollo, deve essere presentata alla Camera di Commercio di Agrigento 2

dal laboratorio interessato, la cui sede operativa principale si trovi nel territorio della provincia (Schema domanda allegato A ). La domanda deve contenere: a) l indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell idoneità; b) l indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l esecuzione della verificazione corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative; c) l elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali, con l indicazione del responsabile della verificazione; d) l impegno a comunicare alla camera di commercio competente, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate secondo le modalità e nei termini stabiliti al successivo art. 6 del presente regolamento; e) l impegno a comunicare entro 30 gg. dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di Commercio, anche attraverso lo stesso organismo certificatore; f) l impegno a comunicare entro 10 gg. ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alla documentazione e alle dichiarazioni formulate nella presente domanda; g) l impegno a conservare per almeno cinque anni copia della documentazione, facoltativamente su supporto magnetico, comprovante le operazioni di verifiche effettuate. Alla domanda dovranno essere allegati: 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Responsabile del laboratorio, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, diretta ad assicurare le seguenti condizioni: a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; ovvero che, pur facendo parte di un organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l attività di verificazione periodica, risulta distinta, autonoma e separata dall attività di manutenzione e riparazione; b) che il personale incaricato della verificazione è in possesso di un adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli metrici, e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale; c) che il laboratorio è accreditato, per la parte inerente l esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 ovvero di operare, per la parte inerente l esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012; 3

2) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 10 dicembre 2001; 3) la documentazione operativa del laboratorio, per la parte inerente l esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali ed internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000); 4) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature. Contestualmente alla domanda, il laboratorio deve inoltre depositare: a) copia della targhetta di verificazione prevista dal D.M. 182/2000, con la quale vengono contrassegnati gli strumenti verificati; b) copia dei sigilli di protezione e garanzia utilizzati, previsti dalla direttiva del 30/07/2004. Alla richiesta per il riconoscimento del laboratorio dovrà inoltre essere allegata attestazione di versamento sul ccp 273920, intestato Camera di Commercio di Agrigento della somma di 300,00 (Euro Trecento/00) + I.V.A. per diritti di istruttoria ed esame della pratica. Art. 5 Provvedimento di riconoscimento dell idoneità del laboratorio La Camera di Commercio, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, verificato il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi da parte del laboratorio richiedente, emana il provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica, a firma del Segretario Generale. La valutazione dei requisiti del laboratorio viene eseguita in due fasi: a) valutazione della documentazione, in particolare della domanda e della documentazione relativa al sistema di qualità; b) visita valutativa della rispondenza tra documentazione e realtà operativa, con relativa valutazione del possesso dei requisiti di cui alle condizioni giuridico-amministrative e condizioni tecnico-operative previsti dal D.M. 10 dicembre 2001. Il provvedimento di riconoscimento, di durata annuale, ha validità su tutto il territorio nazionale e riporta: a) il disegno dell impronta dei sigilli di garanzia apposti dal laboratorio, contenente il numero caratteristico assegnato al laboratorio dalla Camera di Commercio; b) le categorie di strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato; c) l indicazione dell organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità; d) la durata del provvedimento di riconoscimento dell idoneità e) il contrassegno di verificazione periodica, i sigilli di protezione che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verificazione; 4

f) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio i rapporti rilasciati in occasione delle visite ispettive periodiche. All atto dell emanazione del provvedimento, il laboratorio dovrà effettuare il versamento di 3.000,00 (Tremila/00) + I.V.A., quale diritto annuale di concessione, per ogni categoria di strumenti metrici, in aggiunta alle spese postali necessarie per le comunicazioni che saranno inviate a tutte le camere di commercio, nonché a tutti i soggetti interessati al provvedimento. Il suddetto importo sarà rapportato alla frazione di anno solare e sarà corrisposto in ragione di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi o frazioni di mese decorrenti dall ultimazione dell istruttoria alla fine dell anno solare. L eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso, entro 60 giorni dalla notifica può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente. I laboratori accreditati che operano nella provincia di Agrigento, dovranno versare alla Camera di Commercio di Agrigento, per ogni strumento sottoposto a verifica periodica, sia essa positiva o negativa, i diritti di segreteria come definito dal Ministero dello Sviluppo economico, per gli adempimenti consequenziali quali l annotazione informatica. Art. 6 Attività di verificazione svolta dal laboratorio L attività di verificazione periodica degli strumenti metrici deve essere effettuata dal laboratorio riconosciuto idoneo, secondo modalità ed alle condizioni del decreto 28 marzo 2000, n. 182; Le prove metrologiche che i laboratori espletano nell esecuzione della verificazione, devono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi. Il laboratorio riconosciuto idoneo può ammettere alla verifica periodica esclusivamente strumenti metrici che abbiano integri i sigilli, le etichette, gli eventuali sigilli elettronici e ogni altro elemento di protezione previsto dalle norme vigenti. Qualora vengano riscontrati strumenti privi di sigilli di garanzia, il laboratorio dovrà informare la Camera di Commercio ed in tal caso si applicheranno le prescrizioni di cui all art. 6 della direttiva del 30 luglio 2004 del Ministero delle Attività produttive. Il laboratorio dovrà altresì comunicare immediatamente alla Camera di Commercio competente per territorio, ogni eventuale illecito, riconducibile all uso di strumenti di misura non conformi, riscontrato durante le operazioni di verificazione periodica. Esito delle prove metrologiche L esito positivo della verificazione periodica è attestato dall operatore mediante l apposizione su ogni strumento del contrassegno previsto dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182; nonché dei sigilli di protezione utilizzati a garanzia della inalterabilità dei pesi, delle misure e degli strumenti sottoposti a riparazioni o modifiche, le cui caratteristiche sono indicate nell allegato I, annesso al presente regolamento. Il laboratorio rilascia all utente metrico che ha presentato lo strumento, una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso, conformemente al modello di cui in allegato B 5

In caso di esito negativo della verificazione periodica, qualora gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, o presentino difetti tali da pregiudicarne l affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, l operatore non appone nessun contrassegno e ha l obbligo di comunicare l esito, con rapporto di verifica dettagliato, alla Camera di commercio competente per territorio, entro i 2 giorni successivi. In nessun caso il laboratorio potrà procedere direttamente all aggiustamento di strumenti metrici ed alla rimozione di sigilli. L esito delle verifiche dovrà essere comunicato alla Camera di commercio, secondo le seguenti modalità: a) entro 30 giorni successivi alla data della verificazione, dovrà trasmettere alla Camera di Commercio competente per territorio, il verbale dell avvenuta verificazione periodica degli strumenti metrici, indicando: - i dati identificativi dell utente; - la categoria di strumenti verificati, marca, modello, matricola, caratteristiche; metrologiche ed ogni ulteriore elemento identificativo; - la data della verificazione; - l esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate. b) entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, alla Camera di Commercio che ha rilasciato il provvedimento di idoneità, i dati di tutte le verifiche effettuate sul territorio nazionale suddivisi per provincia, ivi compreso l esito delle stesse. Art. 7 Vigilanza Al fine di verificare il permanere, in capo al laboratorio delle condizioni di idoneità all effettuazione delle verificazioni, ed il corretto comportamento del laboratorio da un punto di vista amministrativo e tecnico, lo stesso sarà sottoposto ad attività di vigilanza da parte della Camera di Commercio accreditante. La vigilanza esercitata dalla Camera di Commercio, consiste in: a) visite ispettive presso la sede operativa del laboratorio, ad intervalli casuali e senza preavviso, con frequenza di norma annuale; b) controlli a campione degli strumenti verificati fino ad un massimo del 5% degli strumenti certificati su base annuale dallo stesso laboratorio come conformi o non conformi; La Camera di commercio rilascia al laboratorio interessato, in occasione delle visite ispettive, un rapporto sulla sorveglianza effettuata. La Camera di commercio nella cui circoscrizione si trovano gli strumenti verificati dal laboratorio sottopone a sorveglianza un campione significativo degli strumenti stessi, individuato secondo i criteri previsti dal piano di campionamento, di cui all allegato C ; Al termine della sorveglianza sul campione significativo, la Camera di Commercio procedente invia il relativo rapporto all Ente camerale che ha concesso il provvedimento di idoneità. Il laboratorio metterà a disposizione delle Camere di Commercio i mezzi e le risorse necessarie all attività di vigilanza. 6

Art. 8 Sospensione La Camera di commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale sospende il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica quando: a) il laboratorio ed il relativo personale non abbiano più le condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operative richieste dalla normativa vigente; b) il laboratorio non abbia provveduto, entro il mese di gennaio, ad effettuare il versamento della somma prevista dal presente regolamento all art.10 per il rinnovo del provvedimento di riconoscimento; c) siano state riscontrate nell operato, gravi irregolarità e difformità alle norme di legge; d) il laboratorio apponga il contrassegno di cui all allegato I del presente regolamento su strumenti che non presentano i requisiti richiesti; e) non vengono rispettate le condizioni alle quali è stato rilasciato il provvedimento di riconoscimento; f) il laboratorio non abbia ottemperato a quanto prescritto, in sede di vigilanza, dalla Camera di Commercio o dall Organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità; g) il laboratorio non abbia inviato, nel termine prescritto, i rapporti delle visite ispettive effettuate dall organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità; h) venissero accertate, in fase di vigilanza da parte della Camera di Commercio, indebite legalizzazioni di strumenti metrici e/o immotivati rifiuti. Il provvedimento di sospensione dura fino alla cessazione della causa che l ha determinata e comunque non oltre 60 giorni, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è revocata l idoneità. Il provvedimento di sospensione cessa quanto viene rimossa la causa che lo ha determinato ed il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera di Commercio. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato a cura del laboratorio, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso al Presidente della Regione entro i termini previsti ( 120 gg.). La Camera di Commercio si riserva comunque di adottare ogni atto necessario, qualora venissero ravvisate ipotesi di reato diverse da quelle non contemplate e non ascrivibili al presente Regolamento. Art. 9 Revoca La Camera di commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale, revoca il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica nei seguenti casi: a) il laboratorio non rimuova, entro il termine di 60 giorni dall emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato; b) il laboratorio effettui ripetute violazioni agli obblighi imposti dal presente regolamento o dal provvedimento di riconoscimento di idoneità o da altre norme in tema di metrologia, per le quali sia già intervenuto provvedimento di sospensione; c) il laboratorio non sia più in possesso dell accreditamento, in corso di validità, rilasciato dall organismo di certificazione. 7

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato a cura del laboratorio, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso gerarchico al Presidente della Regione entro i termini previsti (120 gg.). La Camera di Commercio si riserva comunque di adottare ogni atto necessario qualora venissero ravvisate ipotesi di reato di competenza di altre autorità. Art. 10 Rinnovo Il provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica ha validità annuale, corrispondente all anno solare. Il provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica è rinnovato ogni anno su istanza del laboratorio, da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento a favore della Camera di Commercio dell importo annuale di 1.500,00 + I.V.A. per ogni categoria di strumenti metrici. La Camera di commercio rilascia il provvedimento di rinnovo entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. Art. 11 Pubblicità La Camera di Commercio comunica a tutte le altre Camere di Commercio ed ai soggetti interessati, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica, provvedendo ad inserire i medesimi nell apposito elenco creato all interno del programma informatico Eureka, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica. La Camera di Commercio, comunica altresì i provvedimenti di sospensione e/o di revoca da essa eventualmente adottati a tutte le Camere di Commercio e a tutti gli interessati, anche mediante l inserimento degli estremi dei provvedimenti stessi nell elenco di cui al comma precedente. La Camera di Commercio provvede a rimuovere il provvedimento di sospensione dall elenco presente nel programma Eureka quando, rimossa la causa che lo ha determinato, il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera medesima; In modo analogo viene rimosso il provvedimento di revoca quando, in conseguenza del ricorso, tale provvedimento decade. Art. 12 Entrata in vigore ll presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all Albo Camerale. 8

CONTRASSEGNO Allegato I Il contrassegno da applicare sugli strumenti di misura che hanno superato la verificazione periodica deve avere le caratteristiche tecniche descritte nell allegato II del D.M. 28 marzo 2000, n. 182, di seguito riportate: Forma: quadrata Dimensione lato: maggiore o uguale a 40 mm. Colore: fondo verde con carattere di stampa nero Sotto l anno di scadenza deve essere riportato il logotipo del laboratorio accreditato (es: stella) e la scritta Laboratorio seguita dalla sigla della provincia AG e dal numero identificativo assegnato. SIGILLO DI GARANZIA VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA MESE ANNO MESE 1 2 3 4 5 6 (scadenza) 7 8 9 Laboratorio AG 00 10 11 12 Il sigillo di garanzia utilizzato dai laboratori, da applicare sugli strumenti di misura sottoposti a riparazioni o modifiche ai sensi dell art. 6 del D.M. 182/2000, deve avere le caratteristiche stabilite nell allegato alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004, di seguito riportate: L impronta è costituita da un ottagono regolare inscritto in un cerchio di diametro variabile in relazione alle esigenze di grandezza dei sigilli da apporre Il numero caratteristico, identificativo del laboratorio, assegnato dalla Camera di Commercio, è posto al centro dell ottagono, all interno di un rettangolo; Il logotipo del laboratorio ( es. stella) è posto al di sopra del rettangolo La sigla della provincia è posta al di sotto del rettangolo Logotipo del Laboratorio (p.es.: stella) 0 0 AG numero caratteristico identificativo assegnato dalla C.C.I.A.A. sigla della Provincia della C.C.I.A.A. che ha dato l abilitazione I sigilli di garanzia consistono in: - punzoni a percussione di diverse dimensioni a seconda della particolare natura degli strumenti cui essi sono apposti; - etichette autoadesive che si distruggono alla rimozione con le seguenti caratteristiche: Forma: rettangolare Dimensioni: base 25 mm: altezza 12 mm. Colore: nero e bianco, Al centro, nel riquadro bianco di dimensione 7 mm., devono essere riportati con carattere di stampa nero ed inseriti in un ottagono regolare, il logotipo del laboratorio, la sigla della provincia ed il numero identificativo assegnato. 00 AG 9