CORTE D APPELLO DI VENEZIA ANNO GIUDIZIARIO 2014



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CORTE D APPELLO DI VENEZIA ANNO GIUDIZIARIO 2014 DISCORSO INAUGURALE DEL PRESIDENTE ANTONINO MAZZEO RINALDI INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PIETRO CALOGERO E DEL PRESIDENTE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA DANIELE GRASSO ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE D APPELLO - 25 GENNAIO 2014

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CORTE D APPELLO DI VENEZIA Si ringrazia l Ordine Avvocati di Venezia, nella persona del suo Presidente, che ha reso possibile questa pubblicazione. Assemblea Generale della Corte d Appello 25 gennaio 2014 2 3

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D APPELLO SULL AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI VENEZIA PER IL PERIODO 01.07.2012 30.06.2013 4 5

Ritengo preliminare ed essenziale, in apertura di questa cerimonia, rendere omaggio e rivolgere un doveroso ringraziamento al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che, anche nella fase iniziale del suo secondo settennato, come già durante il primo, ha rappresentato per la Magistratura e per l intera società, l indefettibile riferimento all unità del Paese e al rispetto dei principi fondanti dello Stato di diritto, costantemente e sapientemente vigilando, soprattutto in situazioni di estrema difficoltà e complessità, sulla reale tutela dei fondamentali valori garantiti dalla nostra Carta costituzionale. Saluto i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, le autorità politiche presenti e i rappresentanti delle istituzioni civili. Tra esse il Prefetto di Venezia, i Prefetti del distretto, il Presidente della Regione, la Presidente della Provincia, il Sindaco. Saluto le autorità religiose e militari, i rappresentanti delle Forze dell ordine, ai quali va il nostro riconoscimento per la meritoria e preziosa attività svolta in difesa della civile convivenza, gli avvocati, i colleghi magistrati, gli ospiti tutti. Un particolare ringraziamento desidero, inoltre, esprimere a tutti coloro che nel distretto operano, tra mille difficoltà, nel difficile assolvimento delle loro funzioni istituzionali finalizzate al compito di rendere giustizia: mi riferisco ai magistrati, al personale amministrativo, alle forze dell ordine. Ma il ringraziamento va anche a chi, al di fuori dell istituzione giustizia, continua a cooperare affinché il nostro sforzo non sia vano, e cioè, agli organi di una Avvocatura sempre più presente, essenziale e collaborativa, alle istituzioni territoriali Regione, Province e Comuni che hanno espresso la loro collaborazione, anche facendosi carico di consistenti oneri, per permetterci di operare e di svolgere la nostra funzione nell interesse comune. Osservazioni di sintesi sull andamento della giurisdizione civile e penale del distretto Le relazioni di sintesi sono state redatte facendo riferimento alle tabelle contenenti i dati statistici trasmessi dalla DGSTAT (dati relativi agli Uffici rispondenti aggiornati al 14/11/2013). Si evidenzia che per gli uffici del Giudice di pace non rispondenti e per un unica sezione distaccata di Tribunale (anch essa non rispondente) i dati statistici sono riferibili a valori stimati, sempre di fonte DGSTAT. 95 7

La giustizia civile Dall esame dei dati statistici risulta che nel decorso anno giudiziario sono stati iscritti complessivamente in tutto il distretto 238.856 procedimenti, con un aumento del 6,34% rispetto al precedente periodo; in aumento (+4,81) anche le definizioni, pari a 238.368 (con indice di ricambio pari a 1); sostanzialmente stabili (+0,69) le pendenze finali, pari a 202.539. L andamento dei flussi e delle definizioni non è ovviamente uniforme con riferimento alle diverse istanze. Nel settore civile, i giudici dei Tribunali dell intero distretto sono stati destinatari, nel periodo di riferimento, di 174.962 domande di giustizia, in aumento (+9,08%) rispetto allo scorso anno (160.403). Complessivamente, a fronte dell incremento delle sopravvenienze, sono aumentate (+7,4%) anche le definizioni (da 159.605 a 171.408), ma, ciononostante, la pendenza finale è aumentata di 3.656 procedimenti, da 157.210 a 160.866 (+2,33%). Presso gli Uffici dei Giudici di Pace (destinati all accentramento presso gli uffici della sede circondariale entro la data del 29.4.2014) le iscrizioni sono aumentate dell 1,2% (da 55.514 a 56.159) a fronte di una riduzione verificatasi nel precedente periodo nella misura del 2,95%. I processi definiti sono passati da 59.217 a 58.789 (-0.72%) e la pendenza finale è diminuita del 6,5% (passando da 22.848 a 21.369 procedimenti). Per quanto riguarda la Corte d Appello si registra una diminuzione delle cause iscritte che passano da 5.367 a 4.767, con un decremento dell 11,18%. Aumenta il numero delle cause definite che passa da 5.125 a 5.274, con una flessione della pendenza finale del 3,5% (da 16.736 a 16.151). Il dato complessivo finale conferma ancora una volta il dato di fondo: il distretto riesce, con gli organici di cui è provvisto, a sostenere il flusso dei procedimenti in entrata ma sicuramente non è calibrato ai fini di una efficace azione di smaltimento delle pendenze arretrate. Al riguardo (e quale unico rimedio di carattere immediato per risolvere il problema dello smaltimento delle pendenze), guardiamo con molta attenzione allo schema di disegno di legge delega recante disposizioni per l efficienza del processo civile, la riduzione dell arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari e le altre disposizioni per la semplificazione e l accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilità 2014), con l auspicio che le misure che saranno adottate (ad es., in tema di sommarizzazione del procedimento di primo grado, di motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, di introduzione di strumenti incisivamente deflattivi del contenzioso in materia risarcitoria, di monocratizzazione del giudizio di secondo grado in determinate materie e per le cause ultratriennali, oltre che nella materia relativa al soddisfacimento del credito) contribuiscano in maniera determinante alla riduzione (se non all eliminazione) dei processi ultratriennali ed, altresì, a rendere più rapida ed efficiente, in via più generale, la conduzione delle cause civili ed effettiva la tutela dei diritti di credito. Con specifico riferimento alla Corte d Appello, in mancanza di una incisiva e pronta rideterminazione dell organico dei magistrati, si confida, altresì, nella prossima assunzione di un consistente numero di giudici ausiliari che siano provvisti della necessaria professionalità (così come previsto nel recente decreto del fare ) e che potranno essere destinati allo smaltimento dei processi di più antica iscrizione. Esaminando il dettaglio delle iscrizioni per materia nei Tribunali si evidenzia che le cause a cognizione ordinaria sono in aumento (da 18.909 a 23.009). Tra esse e con riferimento alle controversie con la pubblica amministrazione, si evidenzia come i dati raccolti non consentano di fornire indicazioni esaustive. Rimane significativo il contenzioso in materia di: a) responsabilità delle strutture ospedaliere per danni da interventi chirurgici, assistenza al parto, diagnosi e terapie; b) responsabilità per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, anche se in via di definizione a seguito di interventi normativi in tema di indennizzo; c) responsabilità dei Comuni per risarcimento del danno da cose in custodia in relazione a danni da cadute provocate dalle condizioni delle strade e di aree destinate al pubblico transito. Con riferimento ai rapporti di impresa (materia societaria, bancaria, di intermediazione finanziaria e di assicurazione), si osserva che dal 20.9.2012 è entrato in vigore il D.L. 24.1.2012, n. 1, conv. nella legge 24.3.2012, n.27, istitutivo della Sezione Specializzata in materia d impresa, che ha comportato la concentrazione di tutte le cause del distretto relative a società di capitali, nonché dei relativi procedimenti cautelari e di volontaria giurisdizione, presso il Tribunale di Venezia. Presso tale tribunale il numero dei procedimenti in materia societaria di nuova iscrizione (nel periodo settembre 2012/maggio 2013) è più che raddoppiato (nella misura del 127%), con conseguente sensibile decremento delle sopravvenienze di simili procedimenti presso gli altri tribunali del distretto (competenti a conoscere soltanto dei procedimenti relativi alle società di persone). 8 9

Stabile il numero delle nuove iscrizioni in appello (142 contro 140 nel periodo precedente), con un significativo decremento della pendenza (da 580 a 492). Il procedimenti concernenti la famiglia rappresentano circa il 6,4% del numero complessivo dei procedimenti civili iscritti. In particolare, le separazioni (consensuali e giudiziali) rappresentano il 3,8% del numero complessivo dei procedimenti civili iscritti e quelle concernenti i divorzi (consensuali e giudiziali) il 2,6%. Sia le separazioni che i divorzi sono in aumento su base distrettuale, ma l incremento è trascurabile per entrambe le cause (per le prime: +0,1%; per le seconde: +1,2%). Esaminando il dato per Tribunale, le separazioni raggiungono la punta più elevata a Verona (+10,6%), mentre sono in diminuzione nelle rimanenti sedi, ad eccezione di Padova (+0,4), Belluno (+2,7%) e Bassano (+18). In controtendenza rispetto al dato distrettuale, i divorzi sono in diminuzione nelle sedi di Belluno, Venezia e Vicenza (-6,4%). Nelle rimanenti sedi si registra un incremento, in particolar modo a Padova (+7,1%). Tali controversie sono definite normalmente nel giro di tre o quattro mesi dalla data di iscrizione. Va sottolineato che, recentemente, al contenzioso in materia di famiglia di competenza dei tribunali ordinari si è aggiunto (dal 1.1.2013) il nuovo rilevante carico dei procedimenti collegiali (e, in gran parte, camerali) relativi alla regolamentazione della potestà genitoriale nell ambito delle coppie di fatto (art. 317 bis c.c.) e ad altre materie già di competenza del Tribunale per i Minorenni (ad es., in tema di riconoscimento di figlio naturale e attribuzione di cognome, ai sensi della legge 219/2012). Con riferimento alla materia della famiglia e per gli effetti sul relativo contenzioso, deve, infine, ricordarsi il nuovo decreto legislativo del 28.12.2013, n. 154, in vigore dal prossimo 7.2.2014, in tema di revisione delle disposizioni vigenti con riferimento alla filiazione, che (alla stregua della eliminazione, anche terminologica, tra figli legittimi e naturali), introduce una serie di norme sostanziali e processuali modificative di quelle preesistenti, specie in materia di figli nati fuori dal matrimonio, di responsabilità (e non più potestà) genitoriale, di ascolto dei figli minori, di presunzione di concepimento, di reclamo dello stato di figlio, di disconoscimento della paternità, di attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio, di legittimazione degli ascendenti a chiedere giudizialmente il riconoscimento del loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. I procedimenti in materia di lavoro, con 5.091 procedimenti iscritti presso i Tribunali del distretto, rappresentano il 2,91% del contenzioso civile, in flessione (-25,2%) rispetto al dato dell anno precedente (6.806 procedimenti). In aumento, invece, i procedimenti in materia previdenziale, come si dirà in prosieguo. Il maggior decremento di iscrizioni in materia di lavoro si riscontra a Treviso (-37%), una trascurabile diminuzione a Verona (-5,8%). Tenuto conto del numero di procedimenti definiti rispetto a quelli iscritti, l indice di ricambio del distretto (nel settore in esame) è pari al 123,3% per gli Uffici di primo grado (101% nello scorso periodo). I Tribunali di Padova e di Venezia presentano il più alto numero di iscrizioni (Padova: 1.165; Venezia: 1.236) e di definizioni (Padova: 1.851; Venezia: 1.310) in materia di lavoro, con un indice di ricambio pari, rispettivamente, a 1,58 e 1,26. Il numero dei procedimenti in materia previdenziale (2.329) supera del 41,7% gli iscritti nel precedente anno (1.644). Tale aumento si riscontra in tutti i Tribunali, oscillando dal +126,2% di Treviso al +104,1% di Verona. In numeri assoluti Padova (644) e Verona (443) presentano il maggior numero di iscrizioni. Un analisi tipologica del contenzioso per oggetto, attesa l eccessiva frammentazione delle materie in base alle statistiche, è possibile solo a grandi linee, con brevi considerazioni per i tre settori del contenzioso previdenziale, assistenziale e di lavoro ordinario. Per quanto riguarda il settore delle controversie previdenziali, sono in ulteriore diminuzione, rispetto allo scorso periodo, i procedimenti derivanti da questioni medico-legali, in passato di frequente esame giudiziario e ormai limitati (presumibilmente per l introduzione in materia della procedura per accertamento tecnico preventivo). Permane, invece, ancora elevata (pur se con un numero inferiore di procedimenti sopravvenuti, per effetto dell introduzione legislativa di un limite temporale alle relative domande) la pendenza di numerosi procedimenti aventi ad oggetto i benefici previdenziali da esposizione ad amianto, di difficile definizione perché relativi a fatti risalenti nel tempo e che richiedono laboriose consulenze tecniche di ufficio per l accertamento del livello d esposizione alle pericolose polveri: circostanza che determina anche un aumento delle controversie contro i datori di lavoro per risarcimento danni per morte da amianto (fenomeno in controtendenza presso il Tribunale di Venezia). Un discreto numero di procedimenti definiti ha avuto per oggetto rapporti di lavoro nelle cooperative, qualificati dagli enti previdenziali come fittizi e di carattere subordinato e che spesso non si è potuto decidere nel merito in conseguenza di insufficienti e lacunosi accertamenti in sede ispettiva. Nella materia assistenziale, in seguito alla sentenza della Suprema Corte resa a 10 11

Sezioni Unite (n.12538 del 09/06/2011), sono in diminuzione le controversie relative al riconoscimento d indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, in passato essenzialmente derivanti da conflitto di competenze tra Regione e Ministero della Salute, che più opportunamente avrebbe potuto trovare soluzione al di fuori della giurisdizione: conflitto eliminato ai sensi dell art. 54 della D.L. 38/2012, conv. nella legge 134/2012. Nelle controversie di lavoro ordinario (mantenutesi abbastanza stabili) permangono numerosi i procedimenti in tema di licenziamento e quelli relativi a risarcimento di danni (di notevole entità economica) da infortunio sul lavoro per i quali, definitosi spesso il procedimento penale con pena concordata ai sensi dell art. 444 c.p.p., è necessario provvedere a complessa attività valutativa del materiale istruttorio acquisito in primo grado, in sede civile. In calo, dopo numerose sopravvenienze negli anni scorsi, il contenzioso relativo a contratti a termine delle Poste S.p.A., influenzato presumibilmente dalla modifica legislativa (L.132/10) in tema di risarcimento del danno in caso di conversione del contratto a tempo indeterminato, ritenuta costituzionalmente legittima e che potrebbe aver determinato definizioni concordate stragiudiziali. Sempre con Poste S.p.A. e con altre società di servizi è in aumento il contenzioso relativo al contratto di somministrazione, ormai di uso più frequente rispetto al contratto a termine per esigenze lavorative qualificate temporanee. Diminuiscono i procedimenti nella materia del pubblico impiego (salva qualche eccezione segnalata dal Tribunale di Venezia), estremamente variegati e spesso cumulativamente proposti in quanto relativi a settori quali la Scuola, la Sanità, Ministeri, Enti locali ed altri settori regolamentati da specifiche normative. Si evidenziano al riguardo, tra gli altri, i procedimenti proposti da professori di scuole assunti per anni a tempo determinato, ove il contenzioso sopravvenuto o attualmente pendente in primo grado potrebbe riguardare complessivamente circa 2.000 posizioni di lavoro e che per la sua estensione in tutto il territorio nazionale è stato oggetto d intervento legislativo, suscettibile di varie interpretazioni, e già portato all esame della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia. Va, infine, ricordato che la legge 92/2012 (c.d. legge Fornero) ha introdotto dal 18.7.2012 un nuovo rito accelerato per il licenziamenti ex art. 18 Statuto Lavoratori, con previsione di udienze dedicate. Il Presidente del Tribunale di Venezia, nel comunicare una variazione in aumento delle cause di licenziamento, calcola in 145 le cause iscritte nel periodo con il rito Fornero, alle quali devono essere aggiunte altre cause impropriamente introdotte con il rito ordinario, con successiva trasformazione del rito medesimo. Nel campo delle esecuzioni immobiliari si rileva un inversione di tendenza rispetto ai precedenti periodi. Le iscrizioni di procedimenti esecutivi immobiliari, che erano passate nell anno precedente da 5.691 a 6.649, sono diminuite a 5.931, con un decremento del 10,8% mentre è in aumento la pendenza finale, nella misura del 12,3% (da 15.792 a 17.737). I Tribunali ove maggiore si presenta il decremento delle esecuzioni immobiliari sono Rovigo (- 35,9%) e Vicenza (-16,9%). In controtendenza Belluno, che registra un aumento delle iscrizioni dell 1,5%. Al contrario, le esecuzioni mobiliari hanno subito un leggero incremento rispetto all anno precedente. In particolare, le procedure iscritte sono state 26.963 nel 2012 e 29.255 nel 2013 (+11,6%). Solo a Rovigo si evidenzia una flessione (-46,5%). Le istanze di fallimento sono aumentate a livello distrettuale nella misura di circa l 11,5%, con una percentuale dell 8% a Verona e con punte del 19,7% a Rovigo e del 19,9% a Treviso. Sono, invece, diminuite a Bassano (-17,2%), a Belluno (-16,7%) e a Vicenza (-1,6%). In termini numerici le istanze di fallimento nei Tribunali del distretto sono state complessivamente 3.353 (nell anno precedente 3.007). In crescita (+8,2%) l iscrizione dei procedimenti in materia di fallimento, passati da 1.145 a 1.239; è, altresì, cresciuto il numero dei procedimenti definiti (1.066 contro 1.013). Il maggior incremento in percentuale si riscontra a Padova (+34,7%), Bassano (+30,85%) e Verona (+16,3%). I concordati sopravvenuti sono in netta crescita rispetto all anno precedente - da 187 a 647 - come si rileva particolarmente a Treviso (da 13 a 74), a Venezia (da 20 a 81) e Verona (da 33 a 82: e ciò in virtù delle recenti modifiche legislative in materia ( concordato in bianco ). Presso i Giudici di Pace, per quanto concerne le opposizioni alle sanzioni amministrative, la sopravvenienza è diminuita da 12.399 a 11.425 (-7,9%) e attualmente la pendenza è di 10.306 procedimenti, inferiore del 13,6% rispetto allo scorso anno. Sono stazionari i ricorsi in materia di immigrazione (iscritti 298 procedimenti). Ne sono stati definiti nel periodo 294 (contro i 326 del periodo precedente), con una pendenza finale di 101 procedimenti (85 nel periodo precedente), con una percentuale di incremento pari al 18,8%. 12 13

Davanti ai Giudici di Pace sono state iscritte nell anno 2012/2013 n. 2.666 cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli e ne sono state definite 2.678. Relativamente alla Corte d Appello le iscrizioni delle cause di separazione sono stazionarie (essendo passate da 213 a 214). Diminuite, in misura del 13,7%, le cause di divorzio (passate da 117 a 101). Si tratta, comunque di cause con un buon indice di ricambio, rispettivamente, del 105,6% e del 107,92 (93,4% e 97,4% nel periodo precedente). Le cause in materia di famiglia vengono normalmente fissate per la decisione nel giro di tre o quattro mesi dal deposito del ricorso e di regola sono decise direttamente alla prima udienza, salvi casi, rari, in cui si debba svolgere una qualche attività istruttoria ovvero debbano essere disposti brevi rinvii per problemi processuali e simili. Tali procedimenti vengono, di norma, definiti nel corso del medesimo anno di iscrizione. Le iscrizioni delle cause di lavoro in Corte sono diminuite del 10%, passando da 1.095 a 985, così come quelle delle cause di previdenza, diminuite nella misura del 18,2%, passando da 479 a 392. Come già rilevato lo scorso anno e limitandoci agli anni più recenti, si evidenzia che, dopo integrale eliminazione dei ritardi verificatisi in cancelleria nella pubblicazione delle sentenze, il decremento verificatosi nel periodo 1.7.2012/30.6.2013 era stato preceduto da un notevole incremento delle sopravvenienze annue, pari a 1.255 nell anno giudiziario 2010/2011 e a 1.573 nell anno giudiziario 2011/2012, con un incremento di oltre il 25%. e aumento dei procedimenti pendenti (3.389 al 30 giugno 2012), nonostante una definizione di 1.032 procedimenti, superiore al dato medio di controversie definibili secondo studio C.S.M. del 2006 (successivamente richiamato) che indicava in 200 i procedimenti definibili da un Consigliere addetto alla Sezione lavoro. In tale situazione l unico reale e opportuno rimedio individuabile per la definizione dei procedimenti in tempo ragionevole, come già segnalato in altre occasioni, era e rimane l incremento di almeno un unità dei Consiglieri della sezione (e adeguato aumento del personale di cancelleria), come già deliberato nel lontano 2006 dal C.S.M. in seguito ad attento studio dei flussi e cui non è stata data attuazione. L adeguamento dell organico dei consiglieri è ormai quanto mai urgente alla stregua: a) dell evidenziato incremento dei procedimenti sopravvenuti rispetto a quello relativo agli anni esaminati dal C.S.M. (quando la sopravvenienza era di circa 1.000 procedimenti annui); b) della comparazione con l organico delle sezioni Lavoro di altri similari distretti dell Italia settentrionale; c) del rapporto con la composizione delle sezioni civili di questa stessa Corte che, con un minore numero di procedimenti ordinari annui in sopravvenienza (in media 744 nel penultimo anno giudiziario), hanno un organico di cinque consiglieri ciascuna. Da tale indispensabile aumento d organico potrebbero derivare numerosi effetti favorevoli, quali: a) la definizione media annua di 200 procedimenti (numero individuato nel luglio 2006 dal C.S.M. come numero adeguato di procedimenti suscettibili di definizione da parte di un singolo consigliere e, peraltro, ampiamente superato nella media dei procedimenti definiti dalla Sezione, come già evidenziato); b) la possibile formazione di due collegi d udienza, con orari differenziati nella fissazione dei procedimenti, con vantaggi per l utenza in attesa della chiamata e risparmio di tempo da parte di ciascun componente in conseguenza della partecipazione ad un numero minore di udienze; c) maggiore disponibilità di tempo per studio dei fascicoli e per la stesura delle motivazioni, con possibile conseguimento di obiettivi di maggiore smaltimento delle pendenze e riduzione della durata dei procedimenti, tanto più tenuto conto del fatto che nelle controversie di lavoro per la fase d appello la ragionevole durata dei processi è prevista in un anno dalla giurisprudenza di legittimità derivante dalla L.89/2001 (cfr. Cass.15923 del 28 settembre 2005 Pres. Criscuolo, seguita da numerose nello stesso senso). Quanto all indicazione della tipologia del contenzioso, essa ricalca quella già individuata con riferimento ai tribunali. Si segnala l emissione nell ambito di due procedimenti (R.G. 1019/09 e R.G.665/08) di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale in tema di normativa avente a oggetto, nel primo caso, la valorizzazione in Italia di contributi derivanti da attività lavorativa in Svizzera e, nel secondo, indennità di mobilità per lavoratori assunti con lavoro somministrato e interinale. Altra annotazione relativa alla tipologia del contenzioso in sopravvenienza è relativa ai procedimenti disciplinati dalla L. 92/12, che ha introdotto il c.d. rito Fornero per le cause nelle quali è in discussione il protrarsi del rapporto di lavoro. Tali procedimenti, limitati a quattro alla data del 30 giugno 2013, sono destinati a incrementarsi notevolmente, essendo state ormai risolte in primo grado le questioni interpretative della novella in ordine al rito. Tale maggior flusso di procedimenti, anche per la già evidenziata scopertura 14 15

dei posti in organico (2 su quattro consiglieri), è destinata a creare problemi organizzativi per la prevista fissazione a breve dei suddetti procedimenti, di difficile realizzazione a fronte di un fitto calendario di udienza, in seno al quale, in virtù dei criteri di cui al protocollo di udienza concordato, i procedimenti con lo stesso oggetto e vecchio rito hanno già occupato ogni residuo spazio delle c.d. corsie di precedenza. I procedimenti di equa riparazione iscritti sono stati 74 (112 nel periodo precedente), con una diminuzione del 33,9%; quelli definiti 102 (185 nel periodo precedente), con un indice di ricambio dell 1,57 (rispetto al precedente 1,6) e con riduzione della pendenza da 39 a 8 procedimenti. Va, ancora una volta, ricordata la riforma introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 n. 134, alla stregua della quale il nuovo procedimento è modellato su quello che disciplina l emissione del decreto ingiuntivo (in applicazione della nuova normativa il giudice designato dal Presidente della Corte emette il decreto sulla base della documentazione allegata al ricorso, che deve essere depositato a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. Il decreto diviene inoppugnabile se non è impugnato entro trenta giorni. Sull eventuale impugnazione decide la stessa Corte d Appello in composizione collegiale, esclusa la presenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il decreto emesso dal collegio è provvisoriamente esecutivo e può essere impugnato per cassazione). Come segnalato lo scorso anno, la norma definisce la durata del termine ragionevole e l importo dell indennizzo per la violazione di tale termine, indennizzo che non può essere inferiore a 500 e non superiore a 1.500 euro per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi. Con norma innovativa di rilievo viene escluso ogni indennizzo: a) in favore della parte soccombente condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; b) nell ipotesi di rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa; c) quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente alla proposta di conciliazione formulata in sede di mediazione; d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a tecniche dilatorie della parte; e) quando l imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di ragionevole durata del processo; f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. La nuova normativa ha avuto il duplice effetto (già evidenziato nella precedente relazione): a) di alleggerire il lavoro delle Corti di Appello in precedenza gravate da una pletora di ricorsi, con l effetto che lo stesso decreto veniva spesso emesso in violazione del termine di ragionevole durata, creando il fenomeno paradossale della cosiddetta. Pinto della Pinto ; b) di porre un freno all emorragia di risorse che aveva raggiunto picchi imprevisti. Permangono contenute in limiti numericamente modesti (circa 50 l anno) le cause relative all opposizione ad indennità di esproprio. Tali controversie risultano interessate dalla semplificazione dei riti, che ha prodotto effetti acceleratori ai fini della definizione delle relative controversie. Relativamente al numero dei procedimenti civili definiti con sentenza secondo l'anno di iscrizione - anno 2012, la rilevazione dei dati mostra, con riferimento alla Corte d Appello, la difficoltà della resa di giustizia. Nel 2012, su un totale di 2.457 procedimenti civili di cognizione ordinaria definiti (2.382 nel periodo precedente), 1.559 definizioni hanno riguardato cause iscritte prima del 2009 (pari al 63,4%), mentre solamente 534 definizioni (pari al 21,7%) hanno riguardato cause iscritte nel biennio precedente il rilevamento (termine di ragionevole durata del processo in appello). Si consideri che la sopravvenienza media annua (dei soli giudizi a cognizione ordinaria) è di circa 2.660 procedimenti (2.700 nello scorso periodo), ai quali neppure con copertura integrale dell organico potrebbero far fronte i 20 consiglieri e 4 presidenti di sezione attualmente addetti al settore civile, in presenza di una pendenza di circa 11.700 procedimenti arretrati (circa 12.000 nel periodo precedente). Solo incidendo fortemente sulla pendenza pregressa sarebbe possibile, ad organico pieno, far fronte alla sopravvenienza entro un termine ragionevole. Quest anno, a fronte di una sopravvenienza di 2.457 procedimenti di cognizione ordinaria, nonostante l organico fosse incompleto, si sono definiti 3.283 procedimenti (2.978 nel periodo precedente), con una media di circa 140 procedimenti per magistrato ed un indice di ricambio dell 1,28 (1,34 per il contenzioso civile ordinario). In particolare si segnala che, al 30.6.2013, erano in organico 18 consiglieri su 20 e 4 Presidenti di sezione - su 4 - dei quali uno (anche) con funzioni di Presidente Reggente della Corte a causa della scopertura del posto di Presidente della Corte. Inoltre, sempre al 30.6.2013, erano in esonero totale 2 consiglieri in quanto componenti, sin dal 15 maggio 2012, della commissione di esami per il concorso per MOT: con una presenza effettiva di 16 consiglieri su 20 ed un Presidente di sezione impegnato anche nell espletamento delle funzioni di Capo dell ufficio. 16 17

Per quanto riguarda la materia del lavoro e della previdenza, in Corte nel 2012 si sono definiti con sentenza 601 procedimenti di lavoro (688 nel periodo precedente) e 379 di previdenza (577 nel periodo precedenza), di cui complessivamente 121 iscritti prima del 2009, a fronte di una sopravvenienza media di circa 1.475 procedimenti di lavoro e previdenza (1.500 nel periodo precedente). Tali dati evidenziano plasticamente l inadeguatezza dell organico della sezione lavoro a fronte dei carichi annui (1.377) e della pendenza accumulata (3.771), apparendo necessario l aumento dell organico della sezione medesima di almeno una unità in modo da raggiungere il numero di cinque consiglieri e un Presidente, con conseguente possibilità di formazione di due collegi, nella prospettiva di ridurre nell ambito della ragionevolezza (1 anno) la durata del processo. Quanto ai Tribunali del distretto la maggior sofferenza è riferibile ai procedimenti monocratici: ne sono stati definiti con sentenza nello stesso anno di iscrizione solo 567 su 15.982 ovvero il 3,54% del totale, a fronte dei procedimenti collegiali che sono stati definiti nella misura del 16% (2.993 su 6.275). Relativamente alla pubblicazione delle sentenze nell anno 2012, si osserva che, con riguardo alla Corte d Appello, il 64 % delle sentenze viene pubblicato entro i 60 giorni, mentre, per i Tribunali e le sezioni distaccate, gli uffici che hanno pubblicato oltre i 60 giorni una percentuale di sentenze collegiali superiori al 15% sono stati Rovigo (19,8%) e Vicenza (28,8%). Relativamente alle sentenze monocratiche i più lunghi tempi di pubblicazione, oltre 60 giorni, si riscontrano presso i Tribunali di Rovigo (28,67%) e Belluno (20,04%). Quanto ai giudici di pace, si evidenzia che, sul totale degli uffici, 9 pubblicano sentenze oltre i 60 giorni con una percentuale superiore al 15%. Infine, con riferimento al numero dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2012 per anno di iscrizione e per tipologia di ufficio, va evidenziato che le statistiche sono state solo parzialmente compilate, sulla base dei soli dati disponibili nell archivio ministeriale. Per quanto riguarda la Corte, si osserva che il numero complessivo dei procedimenti pendenti alla data del 31.12.2012 era il seguente: procedimenti iscritti fino all anno 2006: 790, nel 2007: 1561, nel 2008: 1529, nel 2009: 1.857, nel 2010: 2.940, nel 2011: 3.657 e nel 2012: 4.319: per un totale di 16.653 processi (16.722 nel periodo 2005-2011). Il numero maggiore in percentuale (22% circa), esclusi i nuovi iscritti nel 2012, è riferibile al 2011, ma per la loro definizione si dovranno prima smaltire 8.677 procedimenti che, in quanto iscritti prima del 2011, hanno priorità di trattazione. La conclusione è la stessa evidenziata lo scorso anno: in tale situazione la definizione delle cause in due anni nel grado di appello è, allo stato, irrealizzabile in tempi brevi. E possibile, peraltro, iniziare un processo di smaltimento delle cause più vecchie sino ad ottenere il perseguimento di tale obiettivo nell arco del prossimo triennio (ovviamente ferma restando la condizione minima della persistente copertura dell organico dei magistrati e del personale amministrativo e l assegnazione alla Corte di un adeguato numero di giudici ausiliari). Considerazioni in relazione ai differenti riti processuali con riferimento a taluni tra i più rilevanti e ricorrenti procedimenti La molteplicità dei riti processuali rende più gravoso e complesso l andamento delle cause civili. Non sono ancora ben valutabili gli effetti delle disposizioni introdotte con il D. lgs. N. 150 del 2011. Ulteriori problematiche è destinata a determinare la novella 219/2012, in vigore dal 1.1.2013, in materia di figli naturali e coppie di fatto che ha introdotto il procedimento camerale per la trattazione di talune controversie prima trattate con il rito contenzioso ordinario. Con riguardo alle singole tipologie si osserva quanto segue: è aumentato rispetto all anno precedente il numero complessivo dei decreti ingiuntivi ordinari emessi (35.352 contro 33.259, con una percentuale di incremento pari a +6,29%). I decreti ingiuntivi accolti sono 34.628 contro 32.572 del periodo precedente. Fa eccezione il Tribunale di Venezia che presente una diminuzione del 3,5%; è aumentato altresì rispetto all anno precedente il numero complessivo dei decreti ingiuntivi del lavoro emessi (6.472 contro 5.250 del periodo precedente, con una percentuale di incremento pari a +23,28%). I decreti monitori accolti sono 6.298 contro 5.086. Tale aumento che non interessa il Tribunale di Vicenza (che ha avuto una diminuzione del 2,2%); è in trascurabile incremento rispetto all anno precedente (da 543 a 557) il numero complessivo dei sequestri ante causam emessi (+2,6%), mentre è in leggera flessione il numero di quelli accolti (247 rispetto a 257); 18 19

è diminuito rispetto all anno precedente il numero complessivo dei sequestri in corso di causa emessi (197 rispetto a 225, pari a -12,4%); è diminuito rispetto all anno precedente il numero complessivo dei provvedimenti possessori richiesti (da 613 a 520, pari a -15,2%); è aumentato rispetto all anno precedente il numero complessivo delle ordinanze di rilascio degli immobili urbani accolte (da 5.467 a 6.404 pari a +17,1%) con una tendenza che interessa tutti i Tribunali tranne Belluno (-9,8%) e Bassano (-13,4%) (emessi in totale n. 8.934 provvedimenti di rilascio contro 7.906 del periodo precedente); è aumentato rispetto all anno precedente il numero complessivo delle istanze relative all emissione di provvedimenti d urgenza (da 948 a 1.114) (gli accolti passano da 280 a 382). Non risulta nel distretto un utilizzazione diffusa delle procedure speciali radicate ai sensi dell art. 702 bis c.p.c. Il Tribunale di Venezia riferisce di un maggiore ricorso al procedimento sommario di cognizione con riferimento al contenzioso ordinario. Sempre elevato il numero delle procedure di Amministrazione di Sostegno di cui alla legge n. 6 del 2004. In particolare, deve essere sottolineato l ingente numero delle iscrizioni (4.429) e delle pendenze finali (17.511) del distretto e il numero delle iscrizioni del circondario di Venezia (1.244 su 4.429 dell intero distretto), pari al 28,09% del totale distrettuale. Primi effetti dell introduzione dell istituto della mediazione civile Secondo quanto riferito dai tribunali del distretto, l istituto della mediazione (reintrodotta come obbligatoria dall art. 84 del d.l. 21.7.2013, N. 69 convertito nelle l. 9.8.2013, N. 98, dopo il recente giudizio di incostituzionalità al riguardo per eccesso di delega) non ha contribuito in modo incisivo alla riduzione del contenzioso civile. Solo il Tribunale di Rovigo segnala una riduzione media del 20% delle cause iscritte annualmente come conseguenza della mediazione obbligatoria. Una indagine eseguita presso l OMF-Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di Treviso ha consentito di accertare: a) che le domande di mediazione presentate nel periodo in esame sono state 283; b) che le procedure in cui la controparte ha aderito alla proposta di conciliazione sono state 60; c) che le procedure definite nel periodo sono risultate 410, e di queste 385 con esito positivo e 25 con esito negativo), con residua pendenza di 7 procedure. I dati provenienti dalla fonte ministeriale rivelano una discreta utilizzazione della mediazione. Nel periodo oggetto di esame sono stati iscritti 2.209 procedimenti ma sul totale dei definiti (3.155) ben il 75,2% (2.372) si è concluso per mancata comparizione dell aderente; solo per l 8,8% dei definiti si è raggiunto l accordo (279). Disaggregando i dati per semestre, si notano gli effetti della sentenza 6/12/2012 n.272, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, di alcune norme del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui era previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Infatti i procedimenti iscritti passano da 2.003 nel II semestre 2012 a 206 nel I semestre 2013. Inammissibilità dell appello Un efficace strumento di deflazione (già segnalato nella precedente relazione) è costituito dall introduzione nei giudizi d appello della cosiddetta udienza filtro. L art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, accanto alle ipotesi di inammissibilità dell appello già previste dal codice di procedura, ha introdotto per i giudizi proposti dall 11 settembre 2012 altre ipotesi di inammissibilità che riguardano: - la mancata indicazione nella motivazione dell appello (artt. 342 e 434 c.p.c.) a) delle parti impugnate e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; - la mancanza di una ragionevole probabilità che l impugnazione sia accolta (tranne i casi in cui l appello sia stato proposto relativamente ad una delle cause di cui all art. 70, o se l appello è proposto a norma dell art. 702- quater) (artt. 348-bis e 436-bis). L udienza filtro riguarda solo l ipotesi prevista dagli artt. 348-bis e 436-bis, e non anche le altre ipotesi di inammissibilità (e quindi neppure quelle di cui all art. 342) in quanto solo l art. 348-bis è espressamente richiamato dall art. 348-ter che pone le disposizioni che disciplinano tale udienza. L art. 348-ter dispone espressamente che l inammissibilità, nelle ipotesi di applicazione dell udienza filtro, va dichiarata con ordinanza succintamente motivata che provvede anche sulle spese: alla prima udienza (art. 350) o all udienza di discussione per le cause di lavoro (436-bis) e le controversie in materia di 20 21

locazione, di comodato e di affitto di azienda (art. 447-bis); quando i presupposti dell art. 348-bis - e cioè la mancanza di una ragionevole probabilità dell accoglimento dell appello - ricorrono sia per l appello principale che per l appello incidentale. Premesso che oltre il 68% degli appelli si concludono con la conferma della sentenza di primo grado, risulta evidente che la riforma, ha un notevole effetto deflattivo essendo volta, secondo l intento del legislatore, all accelerazione del giudizio d appello mediante la preliminare eliminazione delle impugnazioni che senza una ragionevole probabilità di accoglimento vanno ad ingolfare i ruoli delle udienze, rallentando la decisione delle cause per le quali l appello ha invece una ragionevole probabilità di accoglimento. Conseguentemente, l udienza filtro deve coincidere con la prima udienza di trattazione dell appello, fatta salva, ovviamente, la necessità di regolarizzare la notifica o di integrare il contraddittorio. A tal fine, con l accordo di tutti i presidenti di sezione e con la richiesta collaborazione degli Ordini dell Avvocatura del distretto, si è predisposto (come puntualmente segnalato nella precedente relazione) un protocollo che prevede l esame dell appello in una camera di consiglio che preceda la prima udienza e che, ove si ravvisino elementi di criticità, ne sia data notizia ai difensori delle parti, affinché costoro possano dedurre specificamente sul punto: e ciò al fine di ottenere l effetto voluto dalla norma di espungere immediatamente dal ruolo delle cause gli appelli ritenuti sotto questo profilo inammissibili. Un equilibrato uso di tale strumento, esente da estremi rigoristici e benevole tolleranze, può rivelarsi assolutamente valido ed efficace ai fini dello sfoltimento dei ruoli d appello, specie con riferimento alle cause la cui durata supera il limite della tollerabilità. Infine, quale ulteriore rimedio per risolvere il problema dello smaltimento delle pendenze), guardiamo con molta attenzione allo schema di disegno di legge delega recante disposizioni per l efficienza del processo civile, la riduzione dell arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari e le altre disposizioni per la semplificazione e l accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilità 2014), con l auspicio che le misure che saranno adottate (ad es., in tema di sommarizzazione del procedimento di primo grado, di motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, di introduzione di strumenti incisivamente deflattivi del contenzioso in materia risarcitoria, di monocratizzazione del giudizio di secondo grado in determinate materie e per le cause ultratriennali, oltre che nella materia relativa al soddisfacimento del credito) contribuiscano in maniera determinante alla riduzione (se non all eliminazione) dei processi ultratriennali ed, altresì, a rendere più rapida ed efficiente, in via più generale, la conduzione delle cause civili ed effettiva la tutela dei diritti di credito. Con specifico riferimento alla Corte d Appello, in mancanza di una incisiva e pronta rideterminazione dell organico dei magistrati, si confida, altresì, nella prossima assunzione di un consistente numero di giudici ausiliari che siano provvisti della necessaria professionalità (così come previsto nel recente decreto del fare ) e che potranno essere destinati allo smaltimento dei processi di più antica iscrizione. La giustizia penale Nel settore penale le notizie di reato relative al registro noti pervenute a tutte le Procure del distretto, compresi i reati del giudice di pace ed esclusa la Procura per i minorenni, sono state 92.400, delle quali 84,5% (78.043) a carico di persone note - sezione ordinaria, in aumento (+1,21%) rispetto allo scorso periodo (91.299). Il numero di iscritti al registro FNCR (mod.45), rapportato al numero di iscritti nel registro noti - sezione ordinaria, è stato pari al 17,3%. Presso i Tribunali e le sezioni distaccate le iscrizioni totali sono diminuite (- 10.15 % circa). Nello scorso periodo si era registrato un aumento del 7% circa. Sono quasi invariati i procedimenti di dibattimento monocratico (da 16.440 a 16.394), mentre sono diminuiti i procedimenti di dibattimento collegiale da 634 a 570 (-10,09%). Le definizioni per entrambe le tipologie di dibattimenti sono: 1) pressoché costanti (-0,52%) per il collegiale; 2) diminuite (-3,12%) per il monocratico. I procedimenti iscritti in Assise sono passati da 4 a 5 e le definizioni sono diminuite da 8 a 6. Le sezioni GIP/GUP hanno definito 57.238 procedimenti contro i 61.273 dello scorso periodo (-6,59%), con un decremento delle iscrizioni pari a -12,54%. La pendenza finale complessiva è aumentata (+3,11% contro +11,16% dello scorso periodo). E aumentata la pendenza finale dei procedimenti del Tribunale per i minorenni (+20,57% contro il + 9,36% dello scorso periodo) con particolare riferimento alla sezione GUP per la quale i procedimenti pendenti finali sono passati da 1.252 a 1.789, come risultato di maggiori iscrizioni (+22,69%) e di una minore definizione (attuali 420 contro 571 del passato anno giudiziario). Presso i Giudici di pace la pendenza finale è aumentata del 9.13%, le definizioni sono diminuite (da 14.931 a 13.911) mentre le iscrizioni sono diminuite (da 15.938 a 14.743 nel corrente anno giudiziario). 22 23

Presso la Corte d appello sono stati iscritti nell anno 4.368 procedimenti contro i 3.584 dell anno precedente, con una percentuale di aumento del 21,88%. In conclusione sono aumentati sia il numero di procedimenti per i quali è stata proposta impugnazione sia la pendenza finale nonostante l aumento delle definizioni (da 2.984 a 3.305). Sta per concludersi con risultati positivi l esperimento segnalato nella precedente relazione, in atto dal mese di febbraio del 2009, relativo alla costituzione di una sezione penale stralcio (la quarta). Si tratta di una sezione, rimasta priva di un proprio organico di magistrati (in conseguenza di una diversa distribuzione dei giudici nei settori civile e penale) e formata con giudici di secondo o terzo incarico. Al momento della sua nascita la sezione ha incamerato 1.186 procedimenti provenienti da altre sezioni, perlopiù relativi a reati contro il patrimonio, cui si sono aggiunti successivamente altri procedimenti relativi a reati di particolare allarme sociale secondo i criteri di priorità basati sul bene giuridico compromesso: rapine proprie, estorsioni, usura, furti in abitazione, associazione a delinquere e truffe di elevato significato economico, da celebrare secondo le date di prescrizione, distinte per anno e per mese, in modo da disporre di un margine di tempo sufficiente per l'eventuale esame delle decisioni da parte della Corte di Cassazione. In tali udienze sono stati, altresì, inseriti numerosi procedimenti prescritti che, caratterizzati dalla presenza di parti civili mai soddisfatte, meritavano una sollecita trattazione. Nel 2011 alla pendenza originaria residua (506) si sono aggiunti ulteriori 404 processi provenienti dalla prima sezione della Corte per un riallineamento di quel ruolo. Nel 2012 sono stati riassegnati alla quarta sezione ulteriori 720 fascicoli fra i quali numerosi casi di omicidio colposo sia stradale che sul lavoro nonché un centinaio di rapine oltre a numerosi reati contro la persona ed il patrimonio che ha portato la pendenza a 1229 procedimenti. Si calcola che alla fine di gennaio del 2014 residueranno in carico alla IV penale 360 processi, da distribuire in udienze da fissare e che saranno egualmente ripartiti tra le rimanenti tre sezioni, con conseguente soppressione della quarta sezione penale, quale sezione stralcio, avendo la stessa esaurito il suo compito originario e nell impossibilità di costituzione di una vera e propria autonoma sezione (oltre le tre esistenti), con proprio organico di magistrati e di cancelleria. Secondo quanto segnalato nella precedente relazione, a margine di tale attività è stata avviata, d accordo con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati Venezia e della locale Camera Penale, la istituzione di un turno di difensori da designarsi ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, CPP allo scopo di rendere effettivo il diritto di difesa anche nei confronti di soggetti privi di risorse economiche e ormai privi, nell'attualità, di un rapporto con i propri difensori. Ciò è stato possibile mediante l'esame anticipato di processi da parte dei giovani avvocati designati dal consiglio professionale i quali, unitamente ai loro coordinatori, hanno esaminato le questioni pratiche e giuridiche di maggior interesse. Infine, le decisioni della Corte più interessanti sulle principali questioni di diritto sono state pubblicate sul Bollettino della Camera Penale con il commento di praticanti avvocati in tirocinio. Sulla base di questi elementi innovativi la Corte d Appello di Venezia ha ottenuto il 3 dicembre 2012, relativamente alla gestione delle attività della Cancelleria Penale della IV Sezione, sia per la fase pre-dibattimentale che per quella post-dibattimentale, la Certificazione del Sistema di Qualità (CSQ) ISO 9001:2008 (vedi precedente relazione). Presso la Procura Generale, per quanto riguarda le esecuzioni penali, vi è stato un aumento della pendenza finale (+3,19 contro +8,05 del decorso periodo), a fronte di un aumento dei procedimenti iscritti (da 397 a 434) e delle definizioni (da 320 a 401). Passando dal dato distrettuale al dato per Ufficio, si rileva che le iscrizioni al dibattimento collegiale sono aumentate nei Tribunali di Bassano del Grappa, Rovigo e Verona, mentre sono diminuite al dibattimento monocratico solo nelle sedi di Padova e Belluno. Per il GIP si evidenzia una diminuzione complessiva di procedimenti iscritti (-12,54%; + 6,99% nel periodo precedente), che riflette la diminuzione in tutte le sedi ad eccezione di Bassano, Treviso e Verona. Pochi sono gli Uffici con un indice di ricambio positivo, con conseguente incremento delle pendenze. Nelle sole sedi di Belluno, Padova e Venezia si é avuto un indice di ricambio positivo per il collegiale; per il monocratico, l indice è stato positivo limitatamente al Tribunale di Belluno. Esaminando i dati relativi agli iscritti per numero di imputati, risulta che i procedimenti con un unico imputato hanno, se rapportati al totale degli iscritti, le seguenti percentuali: 85% (GIP), 82% (Dibattimento monocratico) e 54 % (Dibattimento collegiale). 24 25

Gli iscritti complessivi (reati ordinari e di competenza del giudice di paceregistro Noti) presso le Procure (+1,21% a livello distrettuale contro 4,94% del periodo precedente) sono diminuiti in misura non trascurabile a Rovigo e Vicenza, che presentano un decremento rispettivamente del -15,13% e del - 7,65%, mentre sono rimasti pressoché stabili a Treviso (+0,55%). Esaminando solo i reati di competenza dei giudici di pace, a Bassano, Belluno e Venezia si verifica un aumento percentuale delle iscrizioni (rispettivamente, nella misura di + 3,65, + 6,82 e + 1,78). Quanto agli iscritti per numero di indagati, il 95% riguarda procedimenti con, al più, 2 indagati. I procedimenti complessivamente iscritti presso i Giudici di pace del distretto sono diminuiti rispetto all anno giudiziario precedente (-7,5%), così come sono diminuiti i definiti (-6,8%), mentre è aumentata la pendenza finale (+9,1%). L incremento si è verificato soltanto nel circondario di Bassano del Grappa (+14,71%), che passa da 544 a 624 iscrizioni: dato che riguarda principalmente l aumento verificatosi in sede di dibattimento (da 307 a 400). Nei Tribunali del distretto i procedimenti definiti per prescrizione sono complessivamente 403 (504 nel periodo precedente). Considerando la loro incidenza sul totale, si evidenzia che essi sono definiti prevalentemente con sentenza dibattimentale presso il Tribunale di Rovigo (incidenti per il 10,5% sul totale dei procedimenti definiti nel circondario) e in misura minima presso il Tribunale di Treviso (incidenza pari all 1,5% ). Nel distretto le Procure hanno chiesto l archiviazione per prescrizione con invio al GIP per 5.938 procedimenti su 77.784 (pari al 7,6%). Tali richieste nelle Procure di Venezia e Vicenza riguardano rispettivamente il 10,2% e il 20,8% dei procedimenti. L incidenza percentuale delle prescrizioni sul totale dei definiti è dell 11,2% sui noti GIP/GUP dei Tribunali del distretto (10% nel periodo precedente). Le incidenze più significative sono a Venezia (18,4%) e Vicenza (27,5%). Quanto alle definizioni con sentenza monocratica, limitatamente alle sentenze di merito, i riti alternativi funzionano particolarmente presso i circondari di Treviso e Vicenza, dove l applicazione della pena su richiesta rappresenta circa il 52% delle definizioni. La percentuale dei definiti con rito alternativo sul totale dei definiti nel distretto è il 42% (in aumento rispetto alla percentuale del 35,81% del periodo precedente). Quanto alle definizioni collegiali, l incidenza percentuale media dei definiti con rito alternativo nei Tribunali del distretto è pari al 25% (in aumento rispetto alla percentuale del 21,04% del periodo precedente). Complessivamente gli Uffici GIP/GUP, rispetto al totale distrettuale (registro noti), definiscono mediamente: con decreto di archiviazione il 69,2% (73% nel periodo precedente), con sentenza di rito alternativo l 8,9% (8% nel periodo precedente), con decreto penale di condanna il 13,4% (12% nel periodo precedente) e con decreto che dispone il giudizio l 8,5%.(8% nel periodo precedente). I GIP/GUP che si discostano maggiormente rispetto al dato distrettuale (con una differenza percentuale superiore al +10%) sono: Belluno che definisce con sentenza di rito alternativo il 13,8% e Treviso che definisce con decreto penale il 23,2%. Le modalità di definizione dei procedimenti (registro noti) nelle Procure del distretto, rapportate al totale dei definiti, sono in media: richieste di archiviazione per il 55,5% (contro 52% nel periodo precedente), richieste di rinvio a giudizio ordinario per il 5,6% (contro 5% nel periodo precedente), richieste di riti alternativi per 24,9% (contro il 28% nel periodo precedente), citazioni dirette a giudizio per il 14% (contro il 15% nel periodo precedente). Nel distretto si definiscono con rito collegiale il 29% dei procedimenti entro 6 mesi, il 24% tra sei mesi e un anno, il 29% tra 1 anno e due anni e il residuo 18% in oltre due anni. Con rito monocratico si definiscono il 49% dei procedimenti entro 6 mesi, il 22% tra 6 mesi e un anno, il 19% tra 1 anno e 2 anni e il rimanente 9% in oltre 2 anni. Presso le sezioni GIP/GUP la maggioranza dei procedimenti si definisce entro 6 mesi (per una percentuale del 60%). Infine, presso le Procure si definiscono nel registro noti mod. 21 entro 6 mesi il 60%, tra 6 mesi e un anno l 11%, tra 1 anno e 2 anni l 11%, oltre 2 anni il 18% dei procedimenti. Presso la Corte d Appello, la cui pendenza complessiva al 31/12/2012 è di 13.321 procedimenti (12.682 al 31.12.2011), i procedimenti, avuto riguardo all anno di iscrizione, si concentrano, in massima parte, negli anni dal 2009 in poi; peraltro, sono ben 3.132 i procedimenti iscritti prima del 2009, pari al 23,5% del totale. 26 27

Presso i Tribunali e le sezioni distaccate (sedi completamente rispondenti), la pendenza è di 13.603 (mod.16) (12.507 al 31.12.2011) e si concentra negli anni 2011 e 2012: in termini percentuali l 88% del totale. Confrontando la distribuzione dei pendenti presso i Tribunali e sezioni distaccate e presso la Corte d appello, si rileva che la percentuale di procedimenti iscritti nel 2011 e 2012 sul totale passa dall 88% per gli Uffici di I grado al 42,1% per la Corte d appello. Presso le Procure, limitatamente al mod.21-noti, la pendenza a fine anno solare è pari a 81.030 (83.093 al 31.12.2011); il 58,8% dei pendenti risulta iscritto negli anni 2011 e 2012. Sul totale delle intercettazioni di utenze telefoniche, ambientali ed altro (3.509, escluse quelle per antimafia e terrorismo), maggiore è l incidenza percentuale delle Procure di Padova e Venezia che utilizzano, rispettivamente, il 37,5% e il 21,3% del totale. La Procura di Venezia, sede DDA, intercetta ulteriori 489 utenze telefoniche, oltre le 748 ordinarie. Dal confronto con i dati del precedente anno giudiziario emerge che le intercettazioni ordinarie sono stabili essendo rimasto inalterato il numero di esse (3.509). Per le intercettazioni in materia di antimafia e terrorismo, si osserva una sostanziale diminuzione del dato (da 548 a 489). Valutando i dati per singole sedi, si deduce che a Padova, Treviso, Vicenza e Procura minorenni si è avuto un incremento significativo delle intercettazioni ordinarie telefoniche (rispettivamente, +12,5%, +36,5%, +40,8% e +100%). Per quanto riguarda le linee di incremento o decremento di alcune tipologie di reati si sono presi in considerazione i procedimenti iscritti dalle Procure del distretto con autore noto ed ignoto. o delitti contro la Pubblica amministrazione Sono state 3.419 le iscrizioni di delitti contro la P.A. nell anno giudiziario 2012/2013, con una netta diminuzione del 20,2% rispetto all anno precedente (4.286). Nello specifico, sono in diminuzione del 63% le iscrizioni dei reati di corruzione (da 84 a 31); si registra un decremento del 58,8% per la concussione (da 68 a 28 iscrizioni), un decremento del 10,5% per il peculato (da 275 a 246) e del 32,1% per i reati di malversazione a danno dello Stato e indebita percezione contributi (da 442 a 300). Si evidenzia, infine, una diminuzione delle iscrizioni anche per i reati di attività terroristiche (da 8 a 7). Secondo quanto sottolineato condivisibilmente dal Procuratore della Repubblica di Venezia nella sua relazione, la diminuzione di tale tipologia di reati è un dato di estrema importanza, ancorché il decremento sia da attribuire, più che a un maggiore rispetto delle norme in materia da parte di chi riveste cariche pubbliche, alla specializzazione conseguita dalle Forze di Polizia in tale settore (con conseguente effetto dissuasivo nei confronti della criminalità dei c.d. "colletti bianchi ), in presenza del persistente sistema di corruttela in materia di appalti e di servizi all interno della Pubblica Amministrazione. I reati contro la Pubblica Amministrazione, al di là dalla curva decrescente rappresentata dai dati statistici dell ultimo periodo, restano, pertanto, particolarmente allarmanti in alcuni contesti locali (vedi relazione del Procuratore della Repubblica di Verona). Infine, a prescindere, dalla evidenziata curva decrescente dei reati in esame, rimane la forte preoccupazione per la propensione all illegalità nell ambito del sistema pubblico che pone il nostro Paese in fondo alla graduatoria dei paesi a più alto tasso di corruzione, con conseguente sperpero di ingenti risorse prodotto dalla diffusione (piuttosto capillare) di tale tipo di reato (circa sessanta miliardi di Euro, secondo la stima del Presidente della Corte dei Conti nel corso di un audizione alla Camera). Nella precedente relazione è stata fatta menzione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, entrata in vigore il 28 novembre 2012, la quale a) ha rivisitato il codice penale con riferimento alle ipotesi criminose della corruzione e altri reati contro la P.A., introducendo, tra l atro, la corruzione tra privati, e differenziando le fattispecie della concussione (concussione per costrizione e concussione per induzione); b) ed ha, altresì, previsto una serie di adempimenti a carico dell Amministrazione, con indicazione dei termini già definiti e rinvii a decreti attuativi per l attuazione di varie disposizioni. Trattasi, in buona sostanza, di una legge che ha inteso porre un argine al fenomeno corruttivo, individuando, direttamente o attraverso delega alle singole amministrazioni, regole di condotta idonee ad evitare la commissione di atti passibili di essere ricondotti a fattispecie criminose di corruzione o altri delitti contro la P.A. 28 29

Il giudizio su tale legge (e sulla sua efficacia o attitudine dissuasiva) non può che rimanere sospeso in attesa della individuazione delle regole di condotta da determinare da parte della PA e delle prime applicazioni della legge stessa. Sicuramente, negativa è la mancata previsione di un più ampio termine di prescrizione dei reati di corruzione. Infine le riflessioni sulla corruzione non possono essere disgiunte dalla più generale considerazione dei costi dell illegalità che il nostro Paese deve subire e che riguardano il riciclaggio di capitali di provenienza illecita che, secondo il procuratore antimafia Piero Grasso ammonta a 150 miliardi, oltre ad una gigantesca evasione fiscale. Al riguardo, non posso esimermi dal rilevare che, al fine di potenziare e rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato e, più in generale, alla criminalità economica, che pure offende primari interessi dello Stato e della comunità dei cittadini, il passo da compiere è l introduzione del reato di auto riciclaggio, così adeguando il nostro ordinamento alle indicazioni contenute nelle direttive comunitarie in materia (in particolare, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 4 agosto 2006), nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146. Come è noto, attualmente il riciclaggio è escluso nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano, sulla base dell assunto di teoria generale secondo cui l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita da parte di coloro che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto rappresenta la continuazione della condotta criminosa di quest ultimo reato. La repressione del fatto antecedente esaurirebbe il disvalore complessivo e il relativo bisogno di sanzione, posto che il fatto successivo (post factum) rappresenta un normale sviluppo della condotta precedente. Ciò significa che i mafiosi ai quali viene imputato il reato di cui all art. 416 bis c.p. e tutti gli altri reati produttivi di profitto dalle estorsioni al traffico di stupefacenti alla manipolazione degli appalti etc non possono essere incriminati anche per i reati di riciclaggio. Per tali reati possono essere incriminati solo coloro che per conto dei mafiosi effettuano le operazioni di riciclaggio. Ma ciò avviene solo in teoria, perché nella maggior parte dei casi non sono punibili per riciclaggio neanche i riciclatori. Ciò in quanto la criminalità mafiosa ed organizzata in genere tende ad avvalersi per il riciclaggio di persone che hanno un rapporto stabile nel tempo con l organizzazione (e sono, pertanto,correi dei reati presupposti). Effettivamente, la giurisprudenza, sul presupposto che anche l'associazione di tipo mafioso, diversamente da quella semplice il cui fine è la commissione di reati, può essere autonomamente produttiva di proventi/redditi, la cui fonte è costituita dalle attività economiche/imprenditoriali acquisite o gestite con tali forze e condizioni, è ferma nell includere la associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., e non solo i reati fine, fra i reati da cui provengono capitali illeciti, che, in quanto tali ed onde potere essere rimessi in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche produttive legali, devono essere riciclati. Con la conseguenza di escludere il reato ex art. 648 ter c.p. quando la contestazione del reimpiego riguarda denaro beni o utilità, la cui provenienza illecita trova fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, ed è rivolta ad associato cui quell'attività costitutiva sia concretamente attribuibile. L esigenza che anche in Italia sia introdotto il reato di autoriciclaggio è stata ribadita dai massimi vertici della Banca d Italia. Il governatore Draghi ha, in particolare, rilevato che Secondo la nostra legge penale l autore del reato presupposto non può essere punito anche per riciclaggio. La positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di autoriciclaggio *il richiamo è al Decreto legislativo n. 231 del 2007, che, ai fini propri, non contiene nessun riferimento al fatto che la condotta non debba essere stata compiuta dall autore del reato presupposto, per cui gli intermediari finanziari e non finanziari (notai, avvocati, agenti immobiliari) debbono segnalare alle autorità preposte le operazioni sospette anche in riferimento a quelle poste in essere dall'autore del reato presupposto]. Sulla stessa linea, il Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha affermato come per allineare l Italia agli altri Paesi europei sia sufficiente eliminare dall articolo 648-bis del codice penale l inciso «fuori dai casi di concorso nel reato» per avere la possibilità di avviare un indagine nei confronti di chi ha commesso il reato che ha generato proventi illeciti e li ricicla. Un conto e` l impiego nei consumi ordinari delle somme provenienti dal reato, altro è il sistematico ricorso a pratiche od operazioni finanziarie 30 31

finalizzate ad ostacolare l identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. o delitti aventi ad oggetto l indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici e dalla Comunità Europea. Le iscrizioni sono passate da 504 relativamente al periodo precedente alle attuali 380, con un decremento del 24,6%. o delitti per associazione per delinquere di stampo mafioso. Il numero di tali delitti si mantiene pressoché costante, essendo passato dai 9 dello scorso anno all 8 di quest anno. Il Tribunale di Verona segnala, peraltro, una innegabile espansione della infiltrazione del fenomeno mafioso a livello locale, principalmente nel settore della concessione di appalti e servizi pubblici. Analogamente, la Procura della Repubblica di Padova descrive un quadro preoccupante della criminalità mafiosa operante sul territorio: a) adombrando l ipotesi di un preciso disegno perseguito dalla criminalità organizzata (specie di quella calabrese) tendente ad infiltrarsi senza destare sospetti nel tessuto economico imprenditoriale della città, approfittando dell esigenza di liquidità avvertita dagli operatori economici, e indicando, a conferma di tali sospetti, due procedimenti penali per estorsione e associazione a delinquere finalizzata all evasione fiscale pendenti, dei quali uno trasmesso per competenza alla Procura Distrettuale di Venezia e l altro in fase dibattimentale; b) segnalando, inoltre, allarmanti fenomeni di criminalità organizzata facenti capo a pericolose associazioni criminali composte fondamentalmente da cittadini stranieri (di nazionalità cinese, romena, moldava, nigeriana, albanese) dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di essere umani. o omicidi volontari. Gli omicidi volontari consumati nel distretto sono passati da 54 a 45, con un decremento del 16,7%. In particolare, il numero dei delitti consumati contro le donne è aumentato dal periodo 1/7/2010-30/6/2011 al periodo 1/7/2011-30/6/2012 dell 87,5% (da 8 a 15) ed è, invece, leggermente diminuito (nella misura del 6,7%) nel periodo 1/7/2012-30/6/2013 (da 15 a 14 ). Gli omicidi volontari tentati sono passati da 100 a 63 con un decremento del 37% ma con un incremento dei tentati omicidi contro le donne nella misura dell 83% (da 6 a 11). o omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali. Gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale sono passati da 360 a 229 (-36,4%), mentre sono in aumento (+29,6%) gli omicidi colposi per infortuni sul lavoro, che sono passati da 115 a 149. L aumento dei decessi e delle lesioni collegate ad infortuni sul lavoro trova probabilmente la sua spiegazione nel fatto che alcune malattie professionali si manifestano a notevole distanza di tempo dall esposizione al rischio che le ha determinate, con la conseguenza che il decorso del tempo determina fisiologicamente l insorgere delle notizie di reato ad esse relative. In aumento (+2,0%) le lesioni colpose per infortuni sul lavoro che passano da 1.116 a 1.138, mentre leggermente in diminuzione è il dato relativo alle lesioni colpose per violazione delle norme sulla circolazione stradale, che passano da 1654 a 1301 (-21,3%). o delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornografia. I delitti contro la libertà sessuale sono aumento (+5,0%), essendo passati da 953 a 1001; sono, altresì, in aumento del 3,5% le iscrizioni per i delitti di stalking da 1019 a 1055. Parimenti in aumento (+54%) le iscrizioni per i delitti di pedofilia e pedopornografia, che passano da 148 a 228. Da sottolineare il fatto che spesso tali reati (in particolare, le violenze sessuali e lo stalking) si consumano all interno delle mura domestiche). o reati informatici con particolare riferimento all attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici. I reati informatici sono in aumento: l incremento riguarda sia gli accessi abusivi e i danneggiamenti di dati e sistemi informatici che sono passati da 708 a 796, con una percentuale di aumento del 12,4% sia, in modo più consistente, i reati di illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, che sono passati da 157 a 215, con una percentuale in aumento del 36,9%: va, infine, sottolineato l alto numero di procedimenti contro ignoti con riferimento a tali ultimi reati, che sono passati da 535 nel periodo precedente a 607 nel periodo in oggetto. 32 33

o reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione. Le iscrizioni per i reati di usura sono in aumento (+7,4%), essendo passati da 175 a 188, mentre sono praticamente stazionarie le rapine (da 1.716 a 1.713). I reati di estorsione sono leggermente in diminuzione (essendo passati da 562 nel periodo precedente a 461); sostanzialmente stazionari quelli ad opera di ignoti (passati da 96 a 99). In diminuzione (-27,1%) i furti in abitazione ad opera di noti (passati da 1.011 a 737) mentre sono in aumento (da 2.109 a 2.576, con un aumento del 22,1%) i furti in abitazione ad opera di ignoti. o reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale In diminuzione rispetto al periodo precedente il numero dei falsi in bilancio (passati da 54 a 41) mentre risultano in aumento le bancarotte fraudolente (da 551 a 560). o reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani Con riferimento alle iscrizioni relative a reati di riduzione in schiavitù si rileva un aumento da 37 a 57 mentre i reati di tratta di esseri umani passano da 3 a 11. L aumento di tali iscrizioni è da collegare ad una più efficace lotta da parte delle Forze di Polizia a tale tipologia di reati, peraltro, contigui e, in gran parte, finalizzati allo sfruttamento della prostituzione, al commercio illegale di organi, al favoreggiamento dell immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari, da utilizzare prevalentemente come manodopera clandestina. o reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva I reati in materia di inquinamento e rifiuti sono passati da 1.766 a 1.426, con una diminuzione, rispetto al periodo precedente, del 19,3%. Con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, si rileva un lieve aumento da 1.249 a 1.269, con un incremento, rispetto al periodo precedente, nella misura di 1,6%. o reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000 In discreto aumento i reati in materia tributaria che sono passati da 3.408 a 3.694, con un aumento dell 8,4%. Estradizioni, Mandato d arresto europeo Procedimenti Speciali Anno Giudiziario 2011/2012 Anno Giudiziario 2012/2013 M.A.E. 58 54-7% ESTRADIZIONI 27 26-4% Variazione percentuale A.G. 2012/2013 vs A.G. 2011/2012 Leggermente in diminuzione i dati relativi al MAE. Sostanzialmente stabili i dati relativi alle estradizioni. Per quanto concerne i dati relativi all applicazione delle misure di prevenzione personali e reali, con particolare riferimento ai sequestri e alle confische e al sequestro per equivalente, i Tribunali riferiscono di rari procedimenti attinenti a misure di prevenzione. Significativa al riguardo, appare, peraltro, la relazione del Presidente del Tribunale di Venezia, che segnala alcune novità importanti e, sotto certi profili, allarmanti che attengono alla gestione da parte della Sezione Specializzata del Riesame anche delle competenze relative al Giudizio di Prevenzione come modificato dal D.Lgs 6.9.2011 n. 159 (Nuovo Codice Antimafia), entrato in vigore il 27 novembre 2011. In particolare, è stata confermata la previsione di aumento del numero dei procedimenti sopravvenuti, passato da 7 a 14. E, altresì, segnalata la gravosità del nuovo rito in forza delle modifiche strettamente processuali immediatamente conseguenti alla giurisdizionalizzazione piena del rinnovato procedimento applicativo, ormai modellato sul giudizio di cognizione, con vere e proprie udienze pubbliche destinate all assunzione della prova in contradditorio. Ma l aspetto più rilevante sembra essere quello riguardante la concreta applicazione delle misure patrimoniali di sequestro, con conseguente ricorso 34 35

all Amministrazione Giudiziaria, di beni ed aziende anche di notevole dimensione e significato economico. E ciò fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva, e quindi per tutti i gradi di giudizio. Pochi i casi di sequestro per equivalente (il maggior numero viene segnalato da Treviso ed è pari a 5). Il Tribunale di Sorveglianza Premessa L organizzazione ed il funzionamento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e degli Uffici di Sorveglianza di Padova, Venezia e Verona, anche nel corso dell'anno giudiziario 2012-2013, hanno continuato ad essere pesantemente condizionati dal permanere del problema del sovraffollamento carcerario, al quale hanno posto solo parziale rimedio i provvedimenti legislativi emanati negli ultimi tre anni. Sia l'entrata in vigore della legge 26 novembre 2010, n. 199 ( Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno ), poi modificata con l allungamento a diciotto mesi dell ambito temporale di applicabilità della nuova misura (quale disposto con legge n. 9/2012, che ha convertito il d.l. n. 211/2011), sia le novità apportate con decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78 ( Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena ), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 94, non si sono, infatti, dimostrate in alcun modo risolutive del problema. La drammatica situazione del sovraffollamento è stata fatto oggetto, come noto, di severe condanne pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell uomo nei confronti dell Italia (v. i casi Sulejmanovic: 16 luglio 2009, ric. n. 22635/03, Cara Damiani: 7 febbraio 2012, ric. n. 2447/0, e Scoppola: 17 luglio 2012, ric. n. 65050/09). L ultima pronuncia è però quella riguardante il caso Torreggiani e altri (8 gennaio 2013, ric. n. 43517/09): essa riconosce che la situazione del sovraffollamento carcerario italiano viola l articolo 3 della Convenzione, relativo al divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani e degradanti, ed assegna all Italia il termine di un anno per istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi ed idonei ad offrire una riparazione del danno adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario. La Corte ha osservato che il reclamo rivolto al magistrato di sorveglianza in virtù dell ordinamento penitenziario italiano non è nella pratica effettivo, dato che generalmente non permette di porre fine rapidamente alle condizioni di detenzione contrarie all articolo 3 della Convenzione, ed ha ricordato le Raccomandazioni del Comitato di Ministri agli Stati membri volte a sollecitare sia i pubblici ministeri sia i giudici a fare maggiore applicazione delle misure alternative alla detenzione e a ridurre al minimo il ricorso custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (insieme a quello di Milano) ha ritenuto di dar subito corso alle sollecitazioni contenute nella citata sentenza della CEDU mediante l ordinanza del 13 febbraio 2013, con cui ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l ipotesi di rinvio facoltativo dell esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, co. 3, 117, co. 1 (nella parte in cui recepisce l art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell uomo, di trattamento inumano o degradante ), 2 e 3 Cost. La Corte Costituzionale ha, peraltro, recentemente dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, relativa al rinvio dell esecuzione a causa del sovraffollamento carcerario, rimandando di fatto ogni decisione al riguardo al legislatore. I magistrati di sorveglianza del Distretto veneto hanno d altronde fatto quanto in loro potere ai fini di una più estesa applicazione degli istituti introdotti dalla normativa appena richiamata, i cui bilanci applicativi sono qui di seguito riportati. Sul piano legislativo, va segnalato il (preannunciato) recentissimo decreto legge del 23.12.2013, n. 146, in vigore dal 24.12.2013, in tema di tutela di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, che introduce alcune norme tendenti a favorire la soluzione dei problemi del sovraffollamento delle carceri e della effettività dei diritti dei detenuti, prevedendo: a) il diritto al reclamo da parte di detenuti e internati con possibilità di giudizio di ottemperanza e nomina di commissario ad acta da parte del magistrato di sorveglianza in caso di mancata esecuzione di provvedimento favorevole all istante; b) l ampliamento dei presupposti di applicazione dell istituto del affidamento in prova e della detenzione domiciliare (ad es., in ipotesi di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà); c) la possibilità di utilizzo (nell ipotesi di detenzione domiciliare) di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti 36 37