Codice di condotta Gruppo aziendale Deichmann
Indice I. Introduzione 3 II. Codice di condotta 4 1. Lavoro minorile 4 2. Lavoro forzato 4 3. Misure disciplinari 4 4. Discriminazione 4 5. Retribuzione 5 6. Orari di lavoro 5 7. Libertà di associazione e trattative tariffarie 5 8. Salute e sicurezza 5 9. Tutela dell'ambiente 6 10. Sistemi di gestione 6 III. Controllo e sorveglianza 7 IV. Misure correttive e mancato adempimento 7
I. Introduzione Il Gruppo Deichmann ha preso l'impegno di assumersi la responsabilità affinché il nostro operato continui ad essere compatibile a livello sociale e ambientale. Noi abbiamo un obbligo nei confronti di milioni di persone, che acquistano i nostri prodotti o che sono coinvolte nella loro produzione e vendita. Per definire la nostra relazione con i fornitori, i nostri collaboratori e con gli altri soggetti coinvolti abbiamo compilato il presente codice comportamentale di Deichmann. Noi richiediamo fermamente che tutti i fornitori e subfornitori si attengano senza eccezioni al presente Codice di Condotta. La maggior parte delle richieste formulate in questo documento si basa sulle convenzioni e raccomandazioni ufficiali OIL o su simili disposizioni internazionali. Con il presente Codice di condotta intendiamo introdurre e sviluppare i nostri standard sociali e ambientali in collaborazione con i nostri fornitori e con le aziende di subfornitura. Il mancato adempimento non comporta la semplice cessazione della relazione commerciale. La nostra regola di base prevede che i nostri fornitori rispettino, in tutte le loro attività, gli standard prefissati da Deichmann. Qualora uno dei nostri standard riportati qui di seguito dovesse prevedere regolamenti inferiori rispetto a quelli del diritto nazionale di un Paese o di una regione, varrà sempre la legge nazionale e pertanto lo standard superiore. In questo caso i fornitori hanno l'obbligo di informare Deichmann immediatamente al ricevimento di questo codice comportamentale. Norme attuali che vadano al di là della legge o disposizioni che contengano standard superiori non vengono annullati dal presente documento, ma devono essere rispettati. Un "fornitore" è un partner contrattuale, responsabile di un prodotto, un processo o un servizio e deve essere in grado di garantire il rispetto degli standard sociali. Questa definizione vale per produttori, società di distribuzione, importatori, aziende di montaggio, organizzazioni di servizi, eccetera. Un "subfornitore" è un'unità commerciale all'interno di una catena di fornitura, che fornisce al fornitore, direttamente o indirettamente, merci o servizi, che vengono utilizzati nella o per la produzione di merci e/o per la predisposizione dei servizi dei fornitori e sono per quest ultimi essenziali. Björn Gulden Managing Director Gruppo Deichmann
II. Codice di condotta 1. Lavoro minorile Si considera lavoro minorile qualsiasi attività prestata da una persona di età inferiore ai 15 anni, a meno che la legislazione locale non preveda un limite di età minima superiore per la forza lavoro oppure un obbligo scolastico di durata maggiore. In questo caso è determinante il limite della maggiore età. Se l'età minima prevista per legge in conformità con le eccezioni definite nella convenzione OIL 138 per i paesi in via di sviluppo è di 14 anni, è determinante questo limite di età inferiore. Si definisce come "giovane lavoratore" ogni lavoratore di età superiore a quella di un bambino nel senso sopra indicato oppure di età inferiore ai 18 anni. 1.1. Il fornitore non deve servirsi di lavoro minorile nel senso sopra indicato né tollerarlo. 1.2. Il fornitore deve introdurre, documentare e trasmettere al proprio personale e ad altre parti interessate metodi e processi che servano al sostegno dei bambini, che si trovavano in una situazione lavorativa corrispondente alla definizione su riportata di lavoro minorile (per metodi e processi si intendono: tutte le necessarie misure e azioni di supporto atte a garantire la sicurezza, la salute, la formazione e lo sviluppo dei bambini, che sono stati vittima di lavoro minorile nel senso sopra indicato e sono stati licenziati da tale lavoro). Il fornitore deve consentire a questi bambini, mediante un adeguato supporto, di frequentare la scuola fino al momento in cui non siano più da considerarsi bambini nel senso di cui sopra. 1.3 Il fornitore deve introdurre, documentare e trasmettere al proprio personale e ad altre parti interessate metodi e processi che promuovano la formazione dei bambini interessati dalla raccomandazione OIL 146, che sono soggetti alle leggi locali sull'obbligo scolastico o che frequentino la scuola. Rientrano in questo contesto anche le misure che garantiscono che i bambini o i giovani lavoratori non vengano occupati durante l'orario delle lezioni e che il tempo complessivo per il trasporto (viaggi di andata e ritorno al e dal lavoro e da e a scuola), per la lezione o per il lavoro non superi le 10 ore al giorno. 1.4. Il fornitore non deve esporre i giovani lavoratori sul posto di lavoro e al di fuori di esso a nessuna situazione pericolosa, non sicura o nociva per la salute. 2. Lavoro forzato Si definisce lavoro forzato qualsiasi lavoro o prestazione, richiesta ad una persona sotto la minaccia di una pena per la quale la persona in questione non è volontariamente disponibile. Il fornitore non deve far uso né tollerare alcun tipo di lavoro forzato, compreso il lavoro coatto e il lavoro dei detenuti. Il fornitore, al momento dell'assunzione del lavoratore, non può pretendere il deposito di una cauzione o di documenti personali. 3. Misure disciplinari Il fornitore deve astenersi da qualsiasi tipo di molestia o abuso fisico, sessuale, psichico o verbale, né tollerarne l'esistenza. 4. Discriminazione 4.1 Il fornitore in particolare in fatto di assunzione, compenso, aggiornamento professionale, promozione, licenziamento o pensionamento, non deve discriminare alcuna persona per la sua razza, la sua classe sociale, la sua origine nazionale, religione, handicap, orientamento sessuale, appartenenza ad un'associazione, appartenenza politica o per il suo sesso, né tollerare tale discriminazione. 4.2 Il fornitore non deve ostacolare i lavoratori nell'esercizio dei loro diritti di seguire corsi o adottare comportamenti o soddisfare esigenze, che siano collegate a razza, classe sociale, provenienza nazionale, religione, handicap, sesso, orientamento sessuale, appartenenza in associazioni o appartenenza politica. 4.3 Il fornitore non deve ammettere alcun comportamento o gesto, espressione verbale o contatto fisico che implichi costrizione, minaccia, abuso o sfruttamento sessuale. 4.4 Alle lavoratrici deve essere concesso il periodo di maternità concordato prima e dopo il parto. I lavoratori non possono essere licenziati a causa di gravidanza. Le lavoratrici in gravidanza non possono essere impiegate in mansioni che possano influenzare negativamente il loro stato di salute.
5. Compenso 5.1 I lavoratori hanno diritto ad un contratto di lavoro scritto, nel quale siano regolamentati almeno i seguenti punti: inizio del lavoro, orario di lavoro, retribuzione, diritto alle ferie, protezione dal licenziamento, tutela della maternità. 5.2 Il fornitore deve garantire che gli stipendi pagati per una settimana lavorativa standard corrispondano almeno agli standard di legge e in ogni caso siano sufficienti a soddisfare le esigenze di base del personale e a garantire un certo reddito liberamente disponibile. 5.3 Il fornitore deve garantire che non siano applicate riduzioni dello stipendio per ragioni disciplinari e che la precisa composizione dei salari e delle prestazioni accessorie venga chiarita regolarmente e singolarmente ai lavoratori. Il fornitore deve inoltre garantire che i salari e le prestazioni accessorie vengano versate in completa corrispondenza con tutte le leggi applicabili e che la retribuzione venga versata in contanti o mediante assegni, in una forma favorevole per i lavoratori. 5.4 Il fornitore deve garantire che non si verifichi il subappalto di forza lavoro né condizioni di formazione simulate, che gli servano per eludere i proprio obblighi nei confronti del personale in conformità con le leggi applicabili della legislazione sull'assicurazione del lavoro o della previdenza sociale e con le disposizioni affini. 6. Orari di lavoro 6.1 Il fornitore deve rispettare le leggi e gli standard industriali applicabili in riferimento ai tempi di lavoro. In nessun caso si deve pretendere che i lavoratori lavorino regolarmente per più di 48 ore alla settimana. Per ogni periodo di sette giorni si deve concedere almeno un giorno libero. 6.2 Se il fornitore ha bisogno di lavoro straordinario (più del regolare orario di lavoro di 48 ore alla settimana), questi deve garantire che esso vanga retribuito sempre con un tasso premio. Il lavoro straordinario deve sempre essere prestato volontariamente dal soggetto occupato. 7. Libertà di associazione e trattative tariffarie 7.1 Il fornitore deve rispettare il diritto di tutti i lavoratori di costituire associazioni dei lavoratori a loro scelta e ad accedervi nonché a condurre trattative tariffarie. 7.2 Il fornitore, nelle situazioni in cui il diritto alla libertà di associazione e alle trattative tariffarie sono limitati per legge, deve concedere ai dipendenti, tramite modalità simili, la possibilità di realizzare associazioni e trattative libere e indipendenti. 7.3 Il fornitore deve garantire che i rappresentanti dei lavoratori non vengano discriminati e che questi rappresentanti dei lavoratori possano prendere contatto con i propri membri sul posto di lavoro. 8. Salute e sicurezza 8.1 Partendo dal presupposto che il fornitore conosce al meglio il settore e i possibili rischi specifici, egli deve provvedere ad un ambiente di lavoro sicuro, pulito e sano. Deve adottare opportune misure per prevenire incidenti o danni per la salute derivanti dall'attività lavorativa, ad essa connessi o che si verificano durante il lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio tipiche dell'ambiente di lavoro. 8.2 Il fornitore deve indicare un rappresentante della direzione che sia responsabile della salute e della sicurezza di tutto il personale nonché del rispetto di tutti gli elementi relativi a salute e sicurezza indicati in questa direttiva. 8.3 Il fornitore deve garantire che tutti gli occupati ricevano un addestramento sulla salute e sulla sicurezza a norma e documentato e che questa formazione venga ripetuta per tutti i collaboratori nuovi e riassunti. 8.4 Il fornitore deve mettere a disposizione di tutto il personale impianti sanitari puliti, l'accesso ad acqua potabile pulita ed eventualmente possibilità igieniche per la conservazione degli alimenti.
8.5 Il fornitore deve garantire che, qualora vengano messi a disposizione del personale ricoveri per il riposo, questi siano puliti e sicuri e conformi alle esigenze di base del personale. 9. Tutela dell'ambiente 9.1 Il fornitore deve rispettare tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di ambiente nel Paese in cui opera. 9.2 Il fornitore deve condurre la propria attività in modo da utilizzare le risorse naturali nel modo più efficiente possibile. 9.3 Le sostanze pericolose, laddove possibile, si dovrebbero utilizzare solo in misura limitata. Si possono utilizzare solo se impiegate in modo corretto e senza apportare danni all'ambiente. 9.4 L'eliminazione conforme alle normative ambientali di rifiuti e contenitori deve essere garantito e, su richiesta, documentato. Tutti i rifiuti che si formano durante la produzione devono essere smaltiti in modo corretto. 10. Sistemi di gestione 10.1 Il fornitore deve adottare chiare misure per soddisfare i requisiti della presente direttiva, integrare tale direttiva nei suoi processi aziendali e fare in modo che essa diventi parte integrante della sua filosofia e politica aziendali. 10.2 Il fornitore deve assegnare ad un manager la responsabilità per tutte le questioni inerenti il presente Codice di condotta all'interno della sua organizzazione. 10.3 A intervalli regolari la direzione dell'azienda del fornitore deve verificare l'attuazione delle richieste della presente direttiva. 10.4 Il fornitore si assume la responsabilità per il rispetto dei requisiti previsti dalla presente direttiva relativamente a tutti gli impiegati e lavoratori per i quali ha la sorveglianza e accetta a) di trasferire la responsabilità per l'attuazione di questa direttiva in ogni sede di sua proprietà o sotto la sua direzione; b) di garantire che tutti gli impiegati e lavoratori conoscano questa direttiva, comunicandone il contenuto in una lingua ad essi comprensibile; regolarmente si devono tenere corsi di formazione sul Codice di Condotta; c) di prendere distanza da misure disciplinari, licenziamenti o altre discriminazioni nei confronti dei lavoratori che forniscono informazioni sul rispetto di questa direttiva. 10.5 Il fornitore, mediante corrispondenti registrazioni, deve certificare di essere conforme ai requisiti di questa direttiva. Egli deve essere in grado di concedere l'accesso alle registrazioni e mettere a disposizione adeguate informazioni alle parti utilizzate dal Gruppo Deichmann che intendano verificare il rispetto dei requisiti. 10.6 Il fornitore deve imporre il rispetto del presente Codice di Condotta come condizione presente in tutti gli accordi con i relativi subfornitori. Tali accordi devono impegnare i subfornitori al rispetto dei requisiti di questa direttiva (compresa la presente clausola) e, su richiesta, alla partecipazione alle attività di controllo del fornitore.
III. Controllo e sorveglianza Per valutare l adempimento di questo Codice di Condotta vengono impiegati dei controllori indipendenti, i quali conducono per conto del Gruppo Deichmann dei controlli sociali ed ambientali. Abbiamo il diritto di sorvegliare l adempimento di questo Codice di Condotta attraverso ispezioni sistematiche ed improvvise. Queste ispezioni vengono condotte da collaboratori del Gruppo Deichmann o da controllori esterni. IV. Misure di correzione e mancato adempimento Il codice comportamentale di Deichmann definisce gli standard che noi pretendiamo vengano rispettati dai nostri partner durante la gestione delle loro aziende. Siamo consapevoli che alcune di queste aspettative relativamente elevate non possono essere soddisfatte immediatamente. Per il Gruppo Deichmann è importante che il fornitore, in caso di mancato adempimento, adotti tutti i passi necessari per migliorare la situazione e soddisfare i requisiti entro un tempo adeguato. Questa proroga dipende dal tipo di misura correttiva. Qualora si verificassero violazioni ripetute, senza che il fornitore si sforzi di intraprendere i corrispondenti passi correttivi, ci vedremo costretti a concludere la collaborazione con il fornitore. Codice di condotta Codice di condotta Gruppo aziendale Deichmann Deichmann Maggio 2011