I S T I T U TO P E R L A V I G I L A N ZA SULLE ASSICURAZIONI Bollettino di Vigilanza Anno III n. 6/2015 pubblicato il 31 luglio 2015
(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione e Redazione presso l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Direttore responsabile Roberto NOVELLI Indirizzo via del Quirinale 21 00187 ROMA Telefono +39 06 42133.1 Fax +39 06 42133.775 Sito internet http://www.ivass.it Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte ISSN 2420-9155 (online)
Bollettino IVASS n. 6/2015 Indice 1. PROVVEDIMENTI IVASS... 5 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE... 7 Provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015... 7 MODALITA TECNICHE DI TRASMISSIONE DEI DATI E DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO DI CUI AL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DEMATERIALIZZAZIONE DELL ATTESTATO DI RISCHIO... 7 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE... 10 Provvedimento n. 0054452/15 del 10 giugno 2015... 10 Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo e Zuritel S.p.A. Autorizzazione, ai sensi dell articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, alla fusione per incorporazione di Zuritel S.p.A. in Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo, con contestuale assegnazione dell azienda alla Rappresentanza Generale per l Italia, sita in Milano. Provvedimento.... 10 Provvedimento n. 0054457/15 del 10 giugno 2015... 11 Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo autorizzazione, ai sensi dell articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all esercizio dell attività assicurativa in regime di stabilimento nei rami danni 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro), 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,4,5,6,7), 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza, di cui all art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.... 11 Provvedimento n. 0057756/15 del 16 giugno 2015... 13 Albo dei gruppi assicurativi, di cui all art. 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 15 del 20 febbraio 2008. Rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo Filo diretto, ai sensi degli artt. 5, comma 4, del Regolamento Isvap n. 15 del 20 febbraio 2008 e 85, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento... 13 Provvedimento n. 0062442/15 del 22 giugno 2015... 20 SARA Assicurazioni S.p.A. ed ALA Assicurazioni S.p.A.. Autorizzazione, ai sensi dell art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di ALA Assicurazioni S.p.A. in SARA Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.... 20 Provvedimento n. 0062836/15 del 22 giugno 2015... 21 BancAssurance Popolari S.p.A.. Inclusione di un prestito subordinato a scadenza fissa nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento.... 21 Provvedimento n. 0063067/15... 22 del 22 giugno 2015... 22 EUROVITA Assicurazioni S.p.A. Approvazione del piano di rimborso di due prestiti subordinati. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento.... 22 Provvedimento n. 0064440/15 del 23 giugno 2015... 24 ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile individuale e di gruppo. Provvedimento... 24 I
Bollettino IVASS n. 6/2015 1.3 MODIFICHE STATUTARIE... 25 Provvedimento n. 0050127/15 del 5 giugno 2015... 25 Assicuratrice Milanese S.p.A. Compagnia di Assicurazioni. Modifica statutaria. Provvedimento.... 25 Provvedimento n. 0050135/15 del 5 giugno 2015... 26 Assicurazioni Generali S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento.... 26 Provvedimento n. 0053308/15 del 9 giugno 2015... 27 Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento.... 27 Provvedimento n. 0054389/15 del 10 giugno 2015... 29 HDI Assicurazioni S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento... 29 Provvedimento n. 0061236/15 del 19 giugno 2015... 30 Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana. Modifica statutaria. Provvedimento.... 30 Provvedimento n. 0061984/15 del 19 giugno 2015... 31 BancAssurance Popolari S.p.A.. Modifica statutaria. Provvedimento.... 31 Provvedimento n. 0063924/15 del 23 giugno 2015... 32 Popolare Vita S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento.... 32 Provvedimento n. 0066761/15 del 25 giugno 2015... 33 Mediolanum Vita S.p.A. Modifica statutaria. Provvedimento.... 33 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI... 35 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE... 37 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI... 68 Provvedimento n. 51-14-000720 del 20 maggio 2014... 68 sig. Bianchini Fabrizio Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.... 68 3. IMPRESE IN LCA... 69 3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI... 71 La Potenza Società Mutua Assicurazioni con sede in Roma... 71 4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO... 73 4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA... 75 5. ALTRE NOTIZIE... 77 5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO... 79 Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da Kaupthing Life & Pension Luxembourg S.A. a Atlanticlux Lebensversicherung S.A, entrambe con sede in Lussemburgo.... 79 5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA... 80 Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.... 80 II
1. PROVVEDIMENTI IVASS
Provvedimenti 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE Provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015 MODALITA TECNICHE DI TRASMISSIONE DEI DATI E DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO DI CUI AL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DEMATERIALIZZAZIONE DELL ATTESTATO DI RISCHIO. L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell IVASS ed, in particolare, l articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l altro, l adozione di provvedimenti a carattere normativo; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private); VISTO il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente La disciplina della banca dati attestati di rischio e dell attestazione sullo stato del rischio di cui all art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private Dematerializzazione dell attestato di rischio ; 7
Bollettino IVASS n. 6/2015 adotta il seguente: PROVVEDIMENTO Art. 1 (Finalità ) 1. La Banca dati attestati di rischio contiene le informazioni storiche relative all'attestazione sullo stato del rischio dei veicoli assicurati ed immatricolati in Italia, identificati tramite il numero di targa o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa. Il presente Provvedimento, a norma dell art. 5 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, stabilisce le modalità tecniche di alimentazione della Banca dati attestati di rischio da parte delle imprese, nonché le modalità di accesso e di consultazione della stessa. Art. 2 (Gestione della Banca dati attestati di rischio) 1. Ai sensi dell art. 4 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 la Banca dati, in quanto già esistente (SITA_ATRC), è detenuta e gestita dall ANIA, sulla base di specifica Convenzione, secondo le modalità ed i tempi definiti dall IVASS, con specifiche disposizioni. Art. 3 (Alimentazione della Banca Dati Attestati di Rischio) 1. Le imprese comunicano in via telematica, per ciascuna attestazione sullo stato del rischio, i dati secondo il tracciato record così come definito nell Allegato n. 1 al presente Provvedimento che ne costituisce parte integrante, nonché secondo le modalità tecniche riportate nel documento "SITA-ATRC Documentazione Tecnica del Servizio - Domini ed esempi" pubblicato dall ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese. 8
Provvedimenti Art. 4 (Consultazione della Banca dati attestati di rischio - Soggetti aventi diritto) 1. La Banca dati attestati di rischio è accessibile da parte di tutte le imprese che esercitano l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in Italia oltre che dall IVASS. 2. Le modalità per l accesso alle informazioni presenti nella Banca dati sono definite nell Allegato n. 2 al presente Provvedimento che ne costituisce parte integrante. Art. 5 (Trattamento dei dati) 1. L ANIA è titolare del trattamento dei dati e, in quanto tale, provvede alla comunicazione all IVASS dei dati richiesti. L IVASS è titolare del trattamento dei dati ricevuti dall ANIA. 2. I dati contenuti nella Banca dati sono trattati nel rispetto dei principi di cui all articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Gli interessati possono esercitare presso l ANIA il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati ai sensi dell articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 6 (Entrata in vigore) 1.Il presente Provvedimento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c.auto in scadenza dal 1 luglio 2015. Art. 7 (Pubblicazione) 1.Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell IVASS. Per il Direttorio Integrato Il Presidente Gli allegati di cui al presente provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione tiva /Provvedimenti. 9
Bollettino IVASS n. 6/2015 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE Provvedimento n. 0054452/15 del 10 giugno 2015 Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo e Zuritel S.p.A. Autorizzazione, ai sensi dell articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, alla fusione per incorporazione di Zuritel S.p.A. in Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo, con contestuale assegnazione dell azienda alla Rappresentanza Generale per l Italia, sita in Milano. Provvedimento. Con comunicazione del 17 dicembre 2014, da ultimo integrata con nota del 23 marzo 2015, le imprese hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, alla fusione per incorporazione di Zuritel S.p.A. in Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo, con contestuale assegnazione dell azienda alla Rappresentanza Generale per l Italia, sita in Milano. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, la sussistenza dei requisiti per l autorizzazione alla fusione di cui all oggetto. In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, la fusione per incorporazione di Zuritel S.p.A. in Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo, con contestuale assegnazione dell azienda alla Rappresentanza Generale per l Italia, sita in Milano. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d Italia 10
Provvedimenti Provvedimento n. 0054457/15 del 10 giugno 2015 Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo autorizzazione, ai sensi dell articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all esercizio dell attività assicurativa in regime di stabilimento nei rami danni 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro), 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,4,5,6,7), 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza, di cui all art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento. Con comunicazione del 17 dicembre 2014, da ultimo integrata con nota del 23 marzo 2015, Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo, ha presentato istanza di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa in regime di stabilimento nei rami danni 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro), 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,4,5,6,7), 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza, di cui all art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap 2 gennaio 2008 n. 10, la sussistenza dei requisiti per l autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa in regime di stabilimento. 11
Bollettino IVASS n. 6/2015 In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell articolo 28 del d.lgs. 209/2005 e del Regolamento Isvap 2 gennaio 2008 n. 10, Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Zurigo, all esercizio dell attività assicurativa in regime di stabilimento nei rami danni 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro), 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,4,5,6,7), 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale,16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza, di cui all art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d Italia 12
Provvedimenti Provvedimento n. 0057756/15 del 16 giugno 2015 Albo dei gruppi assicurativi, di cui all art. 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 15 del 20 febbraio 2008. Rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo Filo diretto, ai sensi degli artt. 5, comma 4, del Regolamento Isvap n. 15 del 20 febbraio 2008 e 85, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento. Con nota del 29.4.2015 l Istituto ha comunicato, ai sensi dell art. 4 del Regolamento IVASS n 7 del 2 dicembre 2014, l avvio del procedimento volto alla rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo Filo diretto attraverso l iscrizione all Albo dei gruppi assicurativi di Filo diretto S.p.A., in qualità di capogruppo e di Albert Immobiliare s.r.l., Il Ronco del Fagiano s.r.l., Immobiliare Edilgest s.r.l. e Immobiliare Paladesio s.r.l., in qualità di società strumentali del medesimo gruppo. In particolare, l Istituto anche a seguito di accertamenti ispettivi presso Filo diretto Assicurazioni S.p.A. avviati il 18 febbraio 2015 e tuttora in corso - ha accertato, come evincibile tra l altro dalla Relazione interlocutoria consegnata, elementi significativi e concludenti comprovanti l insussistenza di una o più delle condizioni legittimanti, ai sensi dell articolo 5, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 15/08, l esonero di Filo diretto S.p.A., società controllante Filo diretto Assicurazioni S.p.A., dalla qualifica di capogruppo, secondo quanto previsto dall articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Invero, si è accertato quanto segue: - successivamente al conferimento delle citate immobiliari, Filo diretto S.p.A. ha eliminato dal proprio statuto la previsione relativa all inibizione dell attività di direzione e coordinamento di altre imprese, richiesta dall art. 5, comma 2, lettera a), del citato Regolamento ISVAP, per essere esonerata dalla qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo ed ha introdotto, tra le attività esercitabili, il coordinamento delle società in cui partecipa ; 13
Bollettino IVASS n. 6/2015 - le interessenze nelle indicate società immobiliari costituiscono partecipazioni di rilievo ai sensi dell art. 5, comma 2, lett. b), del medesimo Regolamento, tenuto conto dell incidenza del totale degli attivi delle predette società sull attivo consolidato del gruppo, pari a circa il 10%, nonché dei significativi finanziamenti infragruppo effettuati a favore delle stesse da parte di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ( 1,2 milioni) e di Filo diretto S.p.A. ( 2,5 milioni). L Istituto ha inoltre verificato che Filo diretto S.p.A. sta concretamente esercitando la direzione e il coordinamento effettivi del gruppo, e in particolare di Filo diretto Assicurazioni S.p.A., allocando i capitali all interno dello stesso per assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio finanziario delle società controllate e collegate. Nello specifico si è accertato che: - i predetti finanziamenti, ed in particolare quelli erogati da Filo diretto Assicurazioni S.p.A., rispondono unicamente all interesse di Filo diretto S.p.A. di preservare, attraverso il sostegno alle società immobiliari controllate, il proprio patrimonio e, di conseguenza, la propria situazione di solvibilità ex art. 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; - Filo diretto S.p.A, a sostegno di alcune attività delle società facenti parte del gruppo, ha rilasciato garanzie per complessivi 14,5 milioni a fronte di fidi bancari dalle stesse ottenuti, pure emersi in sede ispettiva e specificamente descritti nella citata Relazione interlocutoria; - la struttura di governance di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e Filo diretto S.p.A. si presenta pressoché identica, dal momento che quattro membri del consiglio di amministrazione di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. sono presenti nell organo amministrativo della Filo diretto S.p.A., composto da 5 membri, con coincidenza delle figure del Presidente e dell Amministratore Delegato. 14
Provvedimenti Il successivo 26 maggio 2015 Filo diretto S.p.A., anche per conto delle altre società controllate, anch esse destinatarie della comunicazione di avvio, ha trasmesso le proprie osservazioni, deducendo la perdurante ricorrenza delle condizioni previste dall art. 5, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 15/08 ai fini del suo esonero dalla qualifica di capogruppo. Tali deduzioni non sono convincenti e, comunque, non sono decisive rispetto ai richiamati presupposti di fatto e di diritto che l Istituto ha accertato all esito di approfondita istruttoria e attenta disamina degli elementi acquisiti. In particolare, si osserva che: a) con riferimento al ripristino della clausola statutaria concernente l inibizione per Filo diretto S.p.A. dell esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento, condizione prevista dall art. 5, comma 2, lettera a), del Regolamento ISVAP n. 15/08, questo Istituto prende atto che Filo diretto S.p.A. ha provveduto a rettificare il proprio statuto. Tale modifica, tuttavia, tenuto conto del quadro di disciplina, secondo cui le condizioni per l esonero dalla qualifica di capogruppo previste dalla citata disposizione devono ricorrere congiuntamente, non è di per sé idonea a giustificare tale conclusione. Peraltro, la modifica riveste carattere meramente formale ove si considerino gli univoci elementi che, secondo quanto meglio descritto nel successivo punto c), continuano a dimostrare l effettiva attitudine di Filo diretto S.p.A. all esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento; b) con riferimento alla rilevanza delle partecipazioni detenute da Filo diretto S.p.A. nelle citate società immobiliari, questo Istituto non ritiene di poter accogliere le osservazioni formulate. Invero, è incontestato che, a oggi, l incidenza del totale degli attivi delle società immobiliari sull attivo consolidato di gruppo sia pari a circa il 10%, rapporto significativo in quanto tale. D altra parte, la rilevanza delle partecipazioni merita di essere apprezzata anche dal punto di vista qualitativo, in correlazione all incidenza del rischio derivante dal loro possesso sul profilo complessivo di rischio della società partecipante. Questo Istituto, tenuto conto degli effetti della crisi del mercato immobiliare e del mancato conseguimento degli obiettivi di profittabilità indicati nel piano strategico illustrato con lettera del 23 15
Bollettino IVASS n. 6/2015 dicembre 2013, ritiene che la detenzione di tali imprese immobiliari abbia comportato un aggravamento del rischio della società partecipante. Con riferimento inoltre a quanto prospettato in merito all avvio di uno studio di una soluzione strategica che consenta la dismissione definitiva delle partecipazioni totalitarie nelle società immobiliari, questo Istituto prende atto della palesata intenzione e si riserva di valutare il progetto che dovesse essere deliberato, tenendo anche conto degli effetti dell eventuale dismissione delle stesse sulla stabilità del gruppo ed in particolare di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.. Per tutte le anzidette ragioni, tenuto conto dell attuale assetto e della consistenza delle partecipazioni detenute da Filo diretto S.p.A., le menzionate partecipazioni immobiliari debbono essere qualificate come rilevanti per detta società, sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo. Pertanto, la condizione di cui all art. 5, comma 2, lett. b), del citato Regolamento, ai fini dell esonero dalla qualifica di capogruppo, non può ritenersi in alcun modo soddisfatta; c) con riferimento, infine, a quanto rilevato in merito all esercizio da parte di Filo diretto S.p.A. dell attività di direzione e coordinamento del gruppo, non sono stati forniti elementi di rilievo per superare le osservazioni di questo Istituto. Filo diretto S.p.A. si è infatti limitata a far presente che i finanziamenti infragruppo effettuati, volti a preservare il valore patrimoniale delle partecipazioni nelle società immobiliari, di per sé non costituiscono elementi significativi a concretizzare l effettivo esercizio della funzione di direzione e coordinamento del gruppo assicurativo. Ma si tratta, evidentemente, di una mera affermazione, sprovvista di autonoma forza persuasiva, come tale inidonea a superare il carattere sintomatico degli accertati flussi finanziari in funzione probatoria della ritenuta attitudine direzionale della società controllante. Tantomeno è stata rappresentata o circostanziata l esistenza, in capo a Filo diretto Assicurazioni S.p.A., di alcuna immediata e diretta convenienza imprenditoriale a giustificazione dell attività di finanziamento svolta in favore delle società immobiliari controllate da Filo diretto S.p.A.. In tal senso non può peraltro non rilevare la circostanza che gli immobili detenuti dalle citate società sono già gravati da garanzie ipotecarie e non possono garantire i finanziamenti rilasciati dalla compagnia. 16
Provvedimenti Al riguardo si ribadisce quanto contenuto nella nota di avvio del procedimento in relazione al fatto che i finanziamenti erogati da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. in assenza di una contraria motivazione, non emergente dagli atti, né fornita nel contraddittorio procedimentale rispondono unicamente all interesse di Filo diretto S.p.A. di preservare, attraverso il sostegno alle società immobiliari controllate, il proprio patrimonio e, di conseguenza, la propria situazione di solvibilità ex art. 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La circostanza per cui tale sostegno sia stato conseguito, non soltanto attraverso fondi propri, ma anche attraverso l intervento finanziario della compagnia di assicurazioni controllata, è chiaramente sintomatica dell esistenza di un interesse di gruppo, riconducibile alla controllante comune Filo diretto S.p.A., che trascende gli interessi particolari delle singole entità controllate, in specie quelli di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.. A nulla rileva al riguardo il diverso importo delle garanzie rilasciate da Filo diretto S.p.A. a fronte di fidi bancari ottenuti dalle società facenti parte del gruppo, come dichiarato da codeste società, rispetto al valore di 14,5 milioni indicato nella sopracitata nota dell Istituto del 29 aprile scorso. Per tali ragioni si ritiene sussistano le condizioni unitamente agli altri convergenti elementi di cui ai punti a) e d)- per rilevare l esercizio da parte di Filo diretto S.p.A. dell attività di direzione e coordinamento nei confronti di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e delle società immobiliari controllate; d) in merito alla composizione pressoché identica dell organo amministrativo della compagnia di assicurazione e di Filo diretto S.p.A., si fa presente che tale circostanza rileva, in modo concorrente rispetto alle altre condizioni indicate nel punto precedente, nella direzione della dimostrazione dell esistenza di una concreta capacità, da parte della controllante, di esercitare un attività di direzione e coordinamento nei riguardi di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.. Pertanto la prospettata disponibilità alla modifica della composizione dei menzionati organi amministrativi, anche qualora effettivamente realizzata, non sarebbe comunque idonea a rimuovere gli altri assorbenti rilievi dell Istituto, e in particolare quello descritto nel precedente punto c). 17
Bollettino IVASS n. 6/2015 Premesso quanto sopra, considerato che: - Filo diretto S.p.A., in quanto società controllante Filo diretto Assicurazioni S.p.A., per le ragioni sopra esposte, non può più invocare la fattispecie di esonero dalla qualifica di capogruppo prevista dall art. 5, comma 2, del Regolamento n. 15/08, valutata l insussistenza delle condizioni di esonero ed in particolare di quella descritta nella lett. b) della citata disposizione, in considerazione della rilevanza delle partecipazioni immobiliari da essa detenute. Né, allo stato attuale, è stato presentato un progetto concreto che preveda la dismissione da parte di Filo diretto S.p.A. delle predette società immobiliari e che preservi al contempo la situazione economica e patrimoniale di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; - in ogni caso, Filo diretto S.p.A., per le ragioni ribadite in premessa, sta esercitando concretamente l attività di direzione e coordinamento nei riguardi delle società controllate, tra cui Filo diretto Assicurazioni S.p.A., ed è comunque in grado di esercitarla anche in virtù della presunzione legale prevista dall art. 2497-sexies cod. civ. - in corrispondenza con il ruolo di controllante, secondo quanto previsto dall art. 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; l Istituto dispone, ai sensi degli artt. 5, comma 4, del Regolamento Isvap n. 15 del 20 febbraio 2008 e 85, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con effetto dalla data di ricevimento della presente, la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo Filo diretto attraverso l iscrizione all Albo dei gruppi assicurativi di Filo diretto S.p.A., in qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Filo diretto, e di Albert Immobiliare s.r.l., Il Ronco del Fagiano s.r.l., Immobiliare Edilgest s.r.l. e Immobiliare Paladesio s.r.l., in qualità di società strumentali del medesimo gruppo. 18
Provvedimenti Al riguardo, dovranno essere trasmessi gli statuti delle società del rideterminato gruppo adeguati alle disposizioni di cui al Regolamento Isvap n. 15/2008. Filo diretto S.p.A. è tenuta a comunicare a questo Istituto ogni variazione delle informazioni contenute nell Albo nei termini indicati dall art. 18 del citato Regolamento. Le nuove società strumentali incluse nel gruppo assicurativo indicheranno negli atti e nella corrispondenza l iscrizione nell Albo come previsto dall art. 20 del Regolamento. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR per il Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni dalla sua comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 19
Bollettino IVASS n. 6/2015 Provvedimento n. 0062442/15 del 22 giugno 2015 SARA Assicurazioni S.p.A. ed ALA Assicurazioni S.p.A.. Autorizzazione, ai sensi dell art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di ALA Assicurazioni S.p.A. in SARA Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento. Con comunicazione pervenuta il 22 aprile 2015, integrata il successivo 27 aprile, SARA Assicurazioni S.p.A. e ALA Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell art. 24 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di ALA Assicurazioni S.p.A. in SARA Assicurazioni S.p.A.. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l autorizzazione alla fusione in oggetto. In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di ALA Assicurazioni S.p.A. in SARA Assicurazioni S.p.A.. Per il Direttorio Integrato Il Presidente 20
Provvedimenti Provvedimento n. 0062836/15 del 22 giugno 2015 BancAssurance Popolari S.p.A.. Inclusione di un prestito subordinato a scadenza fissa nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento. Con lettera del 30 aprile 2015, successivamente integrata in data 26 maggio 2015, BancAssurance Popolari S.p.A. ha comunicato l intenzione di emettere un prestito subordinato, con durata quinquennale, per un importo fino a 3.000.000, da includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale dell impresa. Avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 45 del d.lgs. 209/2005 e dell art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, la sussistenza dei requisiti per l inserimento del suddetto prestito subordinato tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile dell impresa, fino al limite massimo del 25% del minor valore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Per il Direttorio Integrato Il Presidente 21
Bollettino IVASS n. 6/2015 Provvedimento n. 0063067/15 del 22 giugno 2015 EUROVITA Assicurazioni S.p.A. Approvazione del piano di rimborso di due prestiti subordinati. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento. Con lettera del 27 aprile 2015 EUROVITA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 209/205 ed all art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19/2008, l istanza di approvazione del piano di rimborso di due prestiti subordinati per complessivi 10 milioni sottoscritti da Banca Popolare di Puglia e Basilicata e dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, aventi scadenza, rispettivamente, 20 giugno 2016 e 30 giugno 2016. Con la medesima nota la società ha comunicato preventivamente, ai sensi dell art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19/2008, l intenzione di emettere un prestito obbligazionario subordinato a scadenza fissa, per un importo fino a 10 milioni, da includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità. Ad esito dell istruttoria effettuata: - si approva, ai sensi dell art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 e dell art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19/2008, il piano di rimborso dei citati due prestiti subordinati; - si rileva, ai sensi dell art. 45 del D.lgs. n. 209/2005 e dell art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19/2008, la sussistenza dei requisiti per l inserimento del suddetto prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell impresa fino al limite massimo del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. 22
Provvedimenti Nel quadro regolamentare vigente resta impregiudicata ogni valutazione di codesta società in ordine alla computabilità dell emittendo prestito tra i fondi propri di base ai sensi della Direttiva 2009/138/CE e delle relative norme di attuazione. Per il Direttorio Integrato Il Presidente 23
Bollettino IVASS n. 6/2015 Provvedimento n. 0064440/15 del 23 giugno 2015 ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile individuale e di gruppo. Provvedimento. Con lettera del 17 aprile 2015, successivamente integrata in data 27 maggio u.s. ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni ha comunicato preventivamente, ai sensi dell art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19/2008, l intenzione di emettere un prestito obbligazionario subordinato a scadenza fissa, per un importo fino a 60 milioni, da includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale e corretto dell impresa. Ad esito dell istruttoria effettuata si rileva, ai sensi dell art. 45 del D.lgs. n. 209/2005 e dell art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19/2008, la sussistenza dei requisiti per l inserimento del suddetto prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale e corretto dell impresa fino al limite massimo del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Nel quadro regolamentare vigente resta impregiudicata ogni valutazione di codesta società in ordine alla computabilità dell emittendo prestito tra i fondi propri di base ai sensi della Direttiva 2009/138/CE e delle relative norme di attuazione. Il Consigliere (ex art. 3,comma 3 e 4 dello Statuto IVASS) 24
Provvedimenti 1.3 MODIFICHE STATUTARIE Provvedimento n. 0050127/15 del 5 giugno 2015 Assicuratrice Milanese S.p.A. Compagnia di Assicurazioni. Modifica statutaria. Provvedimento. Con comunicazione pervenuta in data 15 maggio 2015, Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, ha trasmesso copia del verbale dell Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2015 ed ha chiesto l approvazione della modifica dell art. 5 dello statuto sociale. La modifica statutaria deliberata riguarda l aumento a titolo gratuito del capitale sociale da euro 20.046.000,00 a 25.000.000,48 mediante utilizzo delle riserve patrimoniali disponibili, con emissione di n. 9.526.924 azioni ordinarie nominative nuove del valore nominale di euro 0,52 cadauna, pari a complessivi euro 4.954.000,48. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 25
Bollettino IVASS n. 6/2015 Provvedimento n. 0050135/15 del 5 giugno 2015 Assicurazioni Generali S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento. Con lettera del 13 maggio 2015, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso il proprio statuto sociale modificato dall Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2015 che ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, mediante l emissione di un numero massimo di 8.000.000 azioni ordinarie da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Piano LTI 2015. Nel contempo è stata aggiornata la disposizione relativa agli importi degli elementi del patrimonio netto attribuiti alla gestione vita e alla gestione danni, ai sensi dell art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell 11 marzo 2008. Le modifiche riguardano gli articoli 8 (introduzione del comma 4) e 9, comma 1, dello statuto sociale. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 26
Provvedimenti Provvedimento n. 0053308/15 del 9 giugno 2015 Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento. Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell Assemblea straordinaria del 29 aprile 2015 e ha chiesto l approvazione della modifica degli articoli 14 e 23 dello statuto sociale. Le modifiche statutaria sono apportate, rispettivamente, allo scopo di adeguare i poteri dell Assemblea al disposto del Regolamento ISVAP n.39/2011 in materia di remunerazioni e di riformulare il limite del cumulo degli incarichi dei membri del Collegio sindacale. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Si segnala, tuttavia, che l attuale formulazione degli articoli 18 e 20 (che attribuiscono al Consiglio il potere di stabilire, rispettivamente, compensi di Amministratori Delegati, Comitato Esecutivo, Presidente e Vice presidenti, e retribuzioni di dirigenti) contrasta con quanto previsto dal Regolamento n. 39 sul ruolo del Consiglio nel processo decisionale in materia di politiche di remunerazione. Inoltre, l informativa in merito ai poteri dell Assemblea in materia di remunerazioni, sia con riferimento a quelli di nuova attribuzione che a quelli già contemplati, risulta non immediata e frammentaria a causa della collocazione tra le norme riguardanti gli Amministratori (art. 14) e il Collegio Sindacale (art. 23). 27
Bollettino IVASS n. 6/2015 Pertanto, al fine di rendere coerente lo statuto alla disciplina regolamentare, l Assemblea straordinaria di codesta società, entro 90 giorni dal ricevimento della presente, dovrà procedere all approvazione delle modifiche segnalate. Ai sensi dell art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 28
Provvedimenti Provvedimento n. 0054389/15 del 10 giugno 2015 HDI Assicurazioni S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento L Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS con comunicazione all impresa del 10 giugno 2015, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 28 aprile 2015 dall assemblea straordinaria degli azionisti di HDI Assicurazioni S.p.A., concernenti l art. 7 Capitale sociale ed elementi del patrimonio netto e l introduzione di un nuovo articolo art. 15 Presidente Onorario. 29
Bollettino IVASS n. 6/2015 Provvedimento n. 0061236/15 del 19 giugno 2015 Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana. Modifica statutaria. Provvedimento. Con comunicazione pervenuta l 8 giugno 2015 Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana - ha trasmesso il verbale dell Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 maggio 2015 chiedendo l approvazione della modifica dell art 28 dello Statuto sociale. La modifica statutaria deliberata riguarda la nomina dei liquidatori nel caso di scioglimento della società, prevedendo che, in luogo di due liquidatori indicati nell art. 28 del precedente statuto, possano essere nominati uno o più liquidatori. La modifica attiene inoltre alla modalità di nomina dei liquidatori da parte dell assemblea straordinaria in quanto non è più richiesta la proposta del consiglio di amministrazione. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 30
Provvedimenti Provvedimento n. 0061984/15 del 19 giugno 2015 BancAssurance Popolari S.p.A.. Modifica statutaria. Provvedimento. Con lettera del 30 aprile 2015, successivamente integrata in data 21 maggio 2015, la società ha presentato istanza per l'approvazione della modifica dell'articolo 5 dello statuto (capitale sociale) relativamente all'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2015 in via scindibile fino ad un massimo di 10 milioni di euro. Avuto presente l'esito dell'istruttoria, sì accerta ai sensi dell'art. 196 del decreto legis1ativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi de11' art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per il Direttorio Integrato Il Presidente 31
Bollettino IVASS n. 6/2015 Provvedimento n. 0063924/15 del 23 giugno 2015 Popolare Vita S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento. Popolare Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell Assemblea straordinaria del 3 giugno 2015 ed ha chiesto l approvazione della modifica dell articolo 2, comma 1, dello statuto sociale. La modifica statutaria è apportata a seguito del trasferimento della sede sociale della compagnia da Verona a Novara ove ha già sede la Direzione Generale ed è ubicata la struttura aziendale, ai fini di una semplificazione operativa ed organizzativa. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 32
Provvedimenti Provvedimento n. 0066761/15 del 25 giugno 2015 Mediolanum Vita S.p.A. Modifica statutaria. Provvedimento. Con comunicazione del 29 maggio 2015 Mediolanum Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 28 maggio 2015 ed ha chiesto l approvazione della modifica dell articolo 6 dello statuto sociale concernente il capitale sociale. La modifica statutaria riguarda l aumento da 87.720.000 euro a 207.720.000 euro del capitale sociale, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2015. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 33
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Provvedimenti sanzionatori 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ORDINANZA PROT. N. 47291/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N. 47303/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA PROT. N. 47310/15 DEL 1 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA PROT. N. 47312/15 DEL 1 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 37
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 47313/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Zuritel s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 47316/15 DEL 1 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 47319/15 DEL 1 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 47320/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 38
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 47321/15 DEL 1 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 7, comma 2, del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto ricevuta dalla società debitrice Card. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 47322/15 DEL 1 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 47324/15 DEL 1 GIUGNO 2015 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N. 47337/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). 39
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT.N. 47347/15 DEL 1 GIUGNO 2015 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N. 47367/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA PROT. N. 47380/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Nationale Suisse s.p.a., con sede in San Donato Milanese (MI). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 47387/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 40
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 47394/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA PROT. N. 47412/15 DEL 1 GIUGNO 2015 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N. 47418/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00). ORDINANZA PROT. N. 47423/15 DEL 1 GIUGNO 2015 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). 41
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 47434/15 DEL 1 GIUGNO 2015 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 48401/15 DEL 3 GIUGNO 2015 Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 40.000,00 (quarantamila/00). ORDINANZA PROT. N. 48455/15 DEL 3 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). ORDINANZA PROT. N. 49004/15 DEL 3 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 42
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 49011/15 DEL 3 GIUGNO 2015 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro 28.000,00 (ventottomila/00). ORDINANZA PROT. N. 49682/15 DEL 4 GIUGNO 2015 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00) ORDINANZA PROT. N. 49858/15 DEL 4 GIUGNO 2015 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA PROT. N. 49889/15 DEL 4 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 43
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 49930/15 DEL 4 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA PROT. N. 51456/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). ORDINANZA PROT. N. 51522/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00). ORDINANZA PROT. N. 51536/15 DELL 8 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 44
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 51632/15 DELL 8 GIUGNO 2015 CF Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 37 del d.lgs. 209/2005 e 31 del regolamento ISVAP 16/2008 - mancato rispetto del principio del costo ultimo per le riserve sinistri iscritte nel bilancio 2012. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA PROT. N. 51634/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Diri Damiano, presso la residenza in Gaggiano (MI) e con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Martinello Paolo e Cauzzi Raffaele, in Milano. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA PROT. N. 51638/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Boschi Francesco Paolo, presso la residenza in Ciciliano (RM). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N. 51640/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Baronti Paolo, presso la residenza in Cerreto Guidi (FI). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati; - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). 45
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 51642/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale per l Italia (già Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U.), con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 51649/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Assifid s.r.l. in liquidazione giudiziaria, in persona del liquidatore giudiziario Gastaldello Giulio, presso il domicilio in Verona. combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67). ORDINANZA PROT. N. 51654/15 DELL 8 GIUGNO 2015 D Anghera Anna s.a.s., con sede in Campobasso. combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA PROT. N. 51661/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Pilo Marco, presso la residenza in Oderzo (TV). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). 46
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 51666/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Tagliafierro Francesco, presso la residenza in San Marco Evangelista (CE). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 1.000,00 (mille/00). ORDINANZA PROT. N. 51672/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Cezza Gianluigi, presso la residenza in Maglie (LE); Serra Antonella, presso la residenza in Presicce (LE) (in concorso). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA PROT. N. 51674/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Costantini Assicurazioni s.a.s. di Costantini Giulio Cesare & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Costantini Giulio Cesare, presso la residenza in Civitavecchia (RM). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N. 51930/15 DELL 8 GIUGNO 2015 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420.00 (quattrocentoventi/00). 47
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA N. 53031/15 DEL 9 GIUGNO 2015 Covea Fleet S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia, Dekra Italia s.r.l., presso il domicilio in Cinisello Balsamo (MI). art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 53775/15 DEL 10 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 54098/15 DEL 10 GIUGNO 2015 Coia Ferruccio, presso la residenza in Lecce. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 25 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 25.000,00 (venticinquemila/00). ORDINANZA PROT N. 54129/15 DEL 10 GIUGNO 2015 Coia Ferruccio, presso la residenza in Lecce. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 25 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 25.000,00 (venticinquemila/00). 48
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 54152/15 DEL 10 GIUGNO 2015 De Cao Luigi Annibale, presso la residenza in Fara Gera D Adda (BG). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 14 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 15.000,00 (quindicimila/00). ORDINANZA PROT. N. 54567/15 DELL 11 GIUGNO 2015 Intesa Sanpaolo s.p.a., presso la sede in Torino. combinato disposto dell art. 183 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 47, 48, 49, 50, lettera a), e 52 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - omessa acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza dei contratti assicurativi offerti; - omessa consegna ai clienti/assicurati dei modelli 7A e 7B. art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, cosiddetto illecito seriale). euro 100.000,00 (centomila/00). ORDINANZA PROT. N. 54584/15 DELL 11 GIUGNO 2015 Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto dell art. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 34, comma 3, e 35, comma 1, del regolamento ISVAP 20/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - sottoscrizione di due contratti per l esternalizzazione di attività del settore investimenti ad un fornitore residente fuori dal SEE senza la preventiva autorizzazione dell IVASS; - sottoscrizione di un contratto per l esternalizzazione di attività essenziali o importanti senza averne dato preventiva comunicazione all IVASS almeno 45 giorni prima dell esecuzione del contratto. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 15.000,00 (quindicimila/00). 49
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 54644/15 DELL 11 GIUGNO 2015 Aviva Vita s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto dell art. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 33, comma 3, e 32, comma 1, del regolamento ISVAP 20/2008; combinato disposto dell art. 7, comma 2, del d.lgs. 231/2007 e degli artt. 17, comma 2, lettera a), e 6, comma 1, lettera d), del regolamento ISVAP 41/2012; combinato disposto degli artt. 7, comma 2, del d.lgs. 231/2007 e 7, comma 1, lettera c), lettera e) e lettera b), del regolamento ISVAP 41/2012 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - omessa evidenza formale, da parte del consiglio di amministrazione, dei compiti e delle responsabilità attribuiti al responsabile delle attività di controllo sulle attività esternalizzate; - omesso riscontro, da parte del consiglio di amministrazione, del non soddisfacimento dei requisiti di cui al regolamento ISVAP n. 20/2008 di un contratto di prestazioni di servizi, stipulato dall outsourcer Aviva Italia Holding s.p.a. con Intelligence Information Systems Ltd, avente ad oggetto il servizio di individuazione di eventuali soggetti indesiderati o politicamente esposti; - omessa integrazione, da parte del consiglio di amministrazione, dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta, con l introduzione di regole di comportamento finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; - omessa approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, delle nuove prassi operative in materia di antiriciclaggio con riferimento sia all iter seguito dai promotori finanziari per trasmettere la documentazione acquisita ai fini dell adeguata verifica dei clienti, sia alla modulistica utilizzata; - mancato adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela per procedure non idonee ad una corretta valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; - incompletezza dei dati necessari per l implementazione dell Archivio Unico Informatico per procedure con previsioni di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela nel caso di vendita di prodotti di Credit Protection Insurance (CPI), emessi in applicazione di convenzioni sottoscritte con due istituti di credito; - utilizzo di procedure non assicuranti la necessaria accuratezza nell individuazione di operazioni sospette. art. 56, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 90.000,00 (novantamila/00). 50
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 55790/15 DEL 12 GIUGNO 2015 Nationale Suisse s.p.a., con sede in San Donato Milanese (MI). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 55879/15 DEL 12 GIUGNO 2015 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 56297/15 DEL 12 GIUGNO 2015 Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l., con sede in Roma. art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 56333/15 DEL 12 GIUGNO 2015 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 51
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 56733/15 DEL 15 GIUGNO 2015 Gabriele Cristina, presso la residenza in Arce (FR). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 88 occasioni; - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 98.000,00 (novantottomila/00). ORDINANZA PROT. N. 56742/15 DEL 15 GIUGNO 2015 Covea Fleet S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia, Dekra Italia s.r.l., presso il domicilio in Cinisello Balsamo (MI). art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). ORDINANZA PROT. N. 56746/15 DEL 15 GIUGNO 2015 Cicerani Antonio, presso la residenza in Terracina (LT). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N. 56749/15 DEL 15 GIUGNO 2015 Broker Group s.r.l. in liquidazione, con domicilio presso lo studio Cirasa- Magnano-Ripoli, in Siracusa. combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.666,67 (tremilaseicentosessantasei/67). 52
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 56754/15 DEL 15 GIUGNO 2015 Francesco Sabia, presso la residenza in Capaccio (SA) e il domicilio in Agropoli (SA). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati; mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA PROT. N. 57512/15 DEL 15 GIUGNO 2015 Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA PROT. N. 57832/15 DEL 16 GIUGNO 2015 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo danni. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N. 57833/15 DEL 16 GIUGNO 2015 Covea Fleet S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia, Dekra Italia s.r.l., presso il domicilio in Cinisello Balsamo (MI). art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 53
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 57834/15 DEL 16 GIUGNO 2015 Covea Fleet S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia, Dekra Italia s.r.l., presso il domicilio in Cinisello Balsamo (MI). art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 57835/15 DEL 16 GIUGNO 2015 Covea Fleet S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia, Dekra Italia s.r.l., presso il domicilio in Cinisello Balsamo (MI). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 57836/15 DEL 16 GIUGNO 2015 Covea Fleet S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia, Dekra Italia s.r.l., presso il domicilio in Cinisello Balsamo (MI). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 57837/15 DEL 16 GIUGNO 2015 Sindona Francesco, presso la residenza in Palermo. combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). 54
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 57839/15 DEL 16 GIUGNO 2015 Cincotti Claudia, presso la residenza in Napoli. combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all Istituto, nei termini previsti, della variazione della residenza. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA PROT. N. 58203/15 DEL 16 GIUGNO 2015 Covea Fleet S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia, Dekra Italia s.r.l., presso il domicilio in Cinisello Balsamo (MI). art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 61234/15 DEL 19 GIUGNO 2015 Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 55
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 62395/15 DEL 22 GIUGNO 2015 Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 5, comma 2, lettere d) ed e), 8, comma 3, lettera c), 9, 7, comma 1, 15, comma 3, lettera d), e 23, comma 3, lettera b), del regolamento ISVAP 20/2008, degli artt. 191, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005 e 26, comma 3, del regolamento ISVAP 16/2008, degli artt. 191, comma 1, lettera f), del d.lgs. 209/2005 e 14 del regolamento ISVAP n. 22/2008 e degli artt. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 23 del regolamento ISVAP 36/2011, in relazione alle seguenti fattispecie: - assenza di delibere, in relazione all attività dell organo amministrativo, in materia di revisione annuale delle direttive sui sistemi dei controlli interni e relativo adeguamento all evoluzione dell operatività aziendale e dei rischi maggiormente significativi inerenti l area sinistri; - omessa valutazione, da parte del Collegio sindacale, dell efficienza e dell efficacia dei controlli interni nell area sinistri; - omessa indicazione, nei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, della documentazione esaminata o degli eventuali allegati con riferimento agli argomenti oggetto d esame; - mancata operatività del Comitato sinistri ancorché espressamente previsto nella struttura organizzativa dell impresa; mancato esercizio, da parte del presidente del consiglio di amministrazione, di qualsiasi attività, anche di controllo, in relazione all area sinistri, ancorché espressamente provvisto delle relative deleghe dal C.d.A.; - mancata rilevazione, da parte della funzione di internal auditing, delle criticità emerse nell area sinistri; - mancati controlli della funzione di compliance per valutare l efficienza dei presidi implementati in relazione all area sinistri; - inadeguatezza, nell ambito del processo di costituzione della riserva sinistri, dei modelli di valutazione dei sinistri al principio del costo ultimo prevedibile ; - errata allocazione nella voce di bilancio E.III Altri crediti, dei crediti verso assicurati per i premi scaduti e non ancora riscossi; - inosservanza della disciplina prevista dalla normativa in materia di attivi destinati a copertura delle riserve tecniche. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00). 56
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 62996/15 DEL 22 GIUGNO 2015 Lodi Matteo, presso la residenza in Padova. combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 10.000,00 (diecimila/00). ORDINANZA PROT. N. 63102/15 DEL 22 GIUGNO 2015 Del Ferro Marcello, presso la residenza in Angri (SA). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni; - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N. 63173/15 DEL 22 GIUGNO 2015 Del Ferro Marcello, presso la residenza in Angri (SA). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni; - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N. 63750/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Del Ferro Marcello, presso la residenza in Angri (SA). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 23 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 24.000,00 (ventiquattromila/00). 57
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 63838/15 DEL 23 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). ORDINANZA PROT. N. 63843/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA PROT. N. 63848/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 63850/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 58
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 63856/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). ORDINANZA PROT. N. 63861/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 63863/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 63865/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 59
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT N. 63867/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Genertel s.p.a., con sede in Trieste. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 63871/15 DEL 23 GIUGNO 2015 HDI Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 63883/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Catabbo Maria Pia, presso la residenza in San Martino in Pensilis (CB); Battista Leo, presso la residenza in San Martino in Pensilis (CB) (in concorso). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 63891/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Malipiero Giorgio, presso la residenza in Padova e con domicilio eletto presso lo studio P.R.A.D. di Traetto Maurilio, in Fano (PU). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). 60
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 63901/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Soldati Alberto, presso la residenza in Palermo. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 63911/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 63935/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Vita Assicurazioni s.n.c. di Antonino e Marco Vita, con sede in Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Vita Marco, presso la residenza in Aci Catena (CT). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). ORDINANZA PROT. N. 64474/15 DEL 23 GIUGNO 2015 Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 61
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 64960/15 DEL 24 GIUGNO 2015 Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N. 64973/15 DEL 24 GIUGNO 2015 Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l., con sede in Roma. art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). ORDINANZA PROT. N. 64976/15 DEL 24 GIUGNO 2015 Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l., con sede in Roma. art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 65130/15 DEL 24 GIUGNO 2015 Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). 62
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 65192/15 DEL 24 GIUGNO 2015 Axa MPS Danni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N. 65217/15 DEL 24 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 300,00 (trecento/00). ORDINANZA PROT. N. 65470/15 DEL 24 GIUGNO 2015 Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 65519/15 DEL 24 GIUGNO 2015 Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 63
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 65595/15 DEL 24 GIUGNO 2015 Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 65617/15 DEL 24 GIUGNO 2015 Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N. 66488/15 DEL 25 GIUGNO 2015 Parla Donatella, presso la residenza in Canicattì (AG). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA PROT. N. 67100/15 DEL 26 GIUGNO 2015 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). 64
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 67106/15 DEL 26 GIUGNO 2015 Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 67111/15 DEL 26 GIUGNO 2015 Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 67120/15 DEL 26 GIUGNO 2015 Aviva Italia s.p.a. (già Aviva Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA PROT. N. 67125/15 DEL 26 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 65
Bollettino IVASS n. 6/2015 ORDINANZA PROT. N. 67128/15 DEL 26 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA PROT. N. 67131/15 DEL 26 GIUGNO 2015 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA PROT. N. 67147/15 DEL 26 GIUGNO 2015 Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA PROT. N. 67148/15 DEL 26 GIUGNO 2015 UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 66
Provvedimenti sanzionatori ORDINANZA PROT. N. 67151/15 DEL 26 GIUGNO 2015 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro 14.000,00 (quattordicimila/00). ORDINANZA PROT. N. 67519/15 DEL 26 GIUGNO 2015 Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA PROT. N. 67544/15 DEL 26 GIUGNO 2015 Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). ORDINANZA PROT. N. 67557/15 DEL 26 GIUGNO 2015 Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 67
Bollettino IVASS n. 6/2015 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI Provvedimento n. 51-14-000720 del 20 maggio 2014 sig. Bianchini Fabrizio Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 7 giugno 2013 l IVASS ha comunicato al sig. Bianchini Fabrizio l avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari Sezione I, nell adunanza del 29 aprile 2014, ha assunto la deliberazione n. 2339/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell intermediario di assicurazione sig. Bianchini Fabrizio. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle assicurazioni private, degli articoli 47, comma 1, lett. a) e d), 54 e art. 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l applicazione nei confronti del sig. Bianchini Fabrizio della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni private e la cancellazione della società Consulenze Assicurative Umbria s.n.c. di Bianchini Giancarlo & C. ai sensi dell art. 330, comma 2 del medesimo codice Il presente provvedimento sarà comunicato all interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 68
3. IMPRESE IN LCA
Imprese in l.c.a. 3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI La Potenza Società Mutua Assicurazioni con sede in Roma Ai sensi dell art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 23 febbraio 2015, il commissario liquidatore de La Potenza Società Mutua Assicurazioni, con sede in Roma, avv. Gregorio Iannotta, ha provveduto a provveduto al deposito presso la Cancellaria del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, del bilancio finale della liquidazione con il rendiconto della gestione della procedura della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall IVASS in data 13 gennaio 2015. Il commissario liquidatore de La Potenza Società Mutua Assicurazione ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 25 del 3 marzo 2015 71
4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO
Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo 4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA L 141 del 5 giugno 2015 L 141 del 5 giugno 2015 C 187 del 5 giugno 2015 L 143 del 9 giugno 2015 L 143 del 9 giugno 2015 L 150 del 17 giugno 2015 L 154 del 19 giugno 2015 DESCRIZIONE DELL ATTO Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza. Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. Posizione (UE) N. 9/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione Adottata dal Consiglio il 20 aprile 2015 (2015/C 187/01). Regolamento (UE) 2015/878 del Consiglio dell'8 giugno 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen. Decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio dell'8 giugno 2015 che modifica la decisione 2014/932/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen. Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione dell'11 marzo 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti. Indirizzo (UE) 2015/948 della Banca centrale europea del 16 aprile 2015 che modifica l'indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2015/19). 75
Bollettino IVASS n. 6/2015 C 205 del 22 giugno 2015 L 158 del 24 giugno 2015 C 213 del 29 giugno 2015 C 214 del 30 giugno 2015 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nîmes Francia) Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA (Causa C-96/14) (1) (Rinvio pregiudiziale Direttiva 93/13/CEE Clausole abusive Contratto di assicurazione Articolo 4, paragrafo 2 Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali Esclusione delle clausole relative all oggetto principale del contratto Clausola intesa a garantire la presa a carico delle rate di un contratto di mutuo immobiliare Inabilità totale al lavoro del mutuatario Esclusione dal beneficio di tale garanzia in caso di idoneità riconosciuta ad esercitare un attività retribuita o meno) (2015/C 205/12). Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE. Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam Paesi Bassi) Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen (Causa C-51/13) ( 1 ) (Rinvio pregiudiziale Assicurazione diretta sulla vita Direttiva 92/96/CEE Articolo 31, paragrafo 3 Informazioni da fornire al contraente Obbligo dell assicuratore di fornire informazioni supplementari relative ai costi e ai premi in forza di principi generali di diritto nazionale) (2015/C 213/06). Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7655 Berkshire Hathaway/The Duracell Business) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2015/C 214/09). 76
5. ALTRE NOTIZIE
Altre notizie 5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da Kaupthing Life & Pension Luxembourg S.A. a Atlanticlux Lebensversicherung S.A, entrambe con sede in Lussemburgo. L Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l Autorità di Vigilanza del Lussemburgo ha comunicato l approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Kaupthing Life & Pension Luxembourg S.A. a Atlanticlux Lebensversicherung S.A, con effetto 9 giugno 2015. Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. 79
Bollettino IVASS n. 6/2015 5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 (Valori percentuali) Rendimento Lordo del Tasso massimo Tasso massimo Mese di rilevazione titolo di Stato guida BTP a 10 anni TMO 60%TMO garantibile (TMG) 75%TMO garantibile (TMG) (1) (2) (3) (4) 2012 mar 5.049 5.049 3.029 3.00 3.787 4.00 apr 5.676 5.676 3.406 3.00 4.257 4.00 mag 5.783 5.783 3.470 3.00 4.337 4.00 giu 5.904 5.901 3.541 3.00 4.426 4.00 lug 5.996 5.946 3.567 3.50 4.459 4.00 ago 5.882 5.882 3.529 3.50 4.412 4.00 set 5.254 5.254 3.152 3.50 3.941 4.00 ott 4.953 4.953 2.972 3.50 3.715 4.00 nov 4.851 4.851 2.911 3.50 3.638 4.00 dic 4.542 4.542 2.725 2.75 3.407 4.00 2013 gen 4.208 4.208 2.525 2.75 3.156 4.00 feb 4.493 4.493 2.696 2.75 3.370 3.25 mar 4.640 4.640 2.784 2.75 3.480 3.25 apr 4.278 4.278 2.567 2.75 3.209 3.25 mag 3.964 3.964 2.378 2.75 2.973 3.25 giu 4.379 4.379 2.627 2.75 3.284 3.25 lug 4.418 4.418 2.651 2.75 3.314 3.25 ago 4.419 4.419 2.651 2.75 3.314 3.25 set 4.541 4.474 2.684 2.75 3.355 3.25 ott 4.248 4.248 2.549 2.75 3.186 3.25 nov 4.095 4.095 2.457 2.75 3.071 3.25 dic 4.114 4.155 4.155 2.75 3.086 3.25 2014 gen 3.866 3.866 2.320 2.75 2.900 3.25 feb 3.651 3.651 2.191 2.75 2.738 3.25 mar 3.399 3.399 2.039 2.25 2.549 3.25 apr 3.228 3.228 1.937 2.25 2.421 2.50 mag 3.123 3.123 1.874 2.25 2.342 2.50 giu 2.920 2.920 1.752 2.25 2.190 2.50 lug 2.794 2.794 1.676 1.75 2.096 2.50 ago 2.633 2.633 1.580 1.75 1.975 2.50 set 2.4 2.400 1.440 1.75 1.800 2.00 ott 2.424 2.424 1.454 1.75 1.818 2.00 nov 2.290 2.290 1.374 1.50 1.718 2.00 dic 1.99 1.990 1.194 1.50 1.493 2.00 2015 gen 1.702 1.702 1.021 1.50 1.277 2.00 feb 1.557 1.557 0.934 1.00 1.168 1.25 mar 1.294 1.294 0.776 1.00 0.971 1.25 apr 1.357 1.357 0.814 1.00 1.018 1.25 mag 1.812 1.812 1.087 1.00 1.359 1.25 (1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D". (2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi. (3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore. (4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore. 80